Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
647/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CATTANEO
ROBERTO
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Dorio (LC), via Dante Alighieri n. 1, con il patrocinio dell'avv. CERATI ROBERTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI affinché, in conformità all'art. 473 bis. 51 c.p.c., il Tribunale voglia emettere sentenza di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la ex casa famigliare verrà assegnata a , la quale ivi continuerà ad Parte_1 abitare unitamente ai figli;
trasferisce la residenza a Dervio;
CP_1
3) per ed verrà contemplato l'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
pertanto, le decisioni di maggiore interesse relative
4) avrà diritto di tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, attualmente CP_1 in Dervio, con le seguenti modalità:
- a week end alternati con la moglie, dal venerdì pomeriggio alle 16:30 sino alla domenica sera dopo cena;
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 19. In caso di improrogabili impegni lavorativi della moglie oltre le ore 19 (impegni essenzialmente verificabili nei mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio, novembre e dicembre di ogni anno), la stessa ne darà comunicazione al marito con almeno un giorno di preavviso, al fine di consentire a quest'ultimo di organizzarsi e potersi occupare personalmente dei figli;
- durante le vacanze estive, per 20 giorni anche non consecutivi, da comunicare alla moglie entro la fine del mese di maggio di ogni anno. porterà invece con sé Parte_1
ed , a Rieti o altrove, 21 giorni ad agosto;
Per_1 Per_2
- i minori trascorreranno, ogni anno in via alternata con i propri genitori, la settimana dal 24 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio;
il principio dell'alternanza verrà rispettato parimenti per la Pasqua, quindi, un anno, un genitore trascorrerà metà del periodo di vacanza compreso il giorno di Pasqua e l'altro genitore metà del periodo compreso il
“lunedì dell'Angelo”, l'anno seguente viceversa. Si precisa che per il corrente anno, in considerazione del ponte del 25 Aprile, il padre terrà con sé i ragazzi dal 18.04.2025 al
23.04.2025 compreso;
- gli ulteriori periodi di vacanza scolastica verranno equamente suddivisi tra le parti;
5) il marito avrà diritto di telefonare ai figli quando vorrà, compatibilmente con le loro esigenze e le loro abitudini;
allo stesso modo, la madre quando i minori saranno in compagnia del padre;
6) provvederà al mantenimento ordinario dei figli, e ciò sino al Parte_1 raggiungimento della loro indipendenza economica;
7) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'educazione di Per_1 ed - così come esplicitate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco - Per_2 verranno sostenute dai genitori in ragione del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre;
8) l'assegno unico e universale INPS verrà percepito da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
9) delle detrazioni fiscali ne usufruirà integralmente la madre;
10) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo le stesse economicamente autosufficienti;
11) e si danno reciproco assenso all'espatrio ed al CP_1 Parte_1 conseguimento dei documenti validi a tal fine anche per i minori;
12) al fine della risoluzione della crisi tra i coniugi, della composizione dei relativi interessi e della regolamentazione dei rapporti di dare/avere, per espressa volontà delle parti, CP_1
si obbliga a cedere a , che si obbliga sin d'ora ad accettare, la
[...] Parte_1 propria quota di ½ (un mezzo - 50%) dell'immobile - situato in Dorio (Lc), Via Dante Alighieri
n. 1 (ex casa famigliare) composto da cantina e centrale termica al piano primo sottostrada;
tre camere, disimpegno, atrio, bagno, ripostiglio ed area esterna al piano terra;
soggiorno, cucina, bagno, ingresso, terrazzo e balcone al piano primo;
autorimessa al piano primo sottostrada, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Dorio al Foglio 11, Mapp. 143, sub.
701, Cat. C/6, Cl. 2, consistenza 21 mq, rend. €.74,83 e sub. 702, Cat. A/2, Cl. 2, vani 8, rend.
€.599,09, p. S1/T/1, acquistato dalle parti con atto di compravendita stipulato in data
29.06.2015, avanti il Notaio dott. , registrato a Lecco il 21.07.2015 Persona_3
e trascritto a Lecco il 22.07.2015 ai nn. 8436/5935 - al prezzo di €.30.000,00.= (Euro trentamila virgola zero zero), di cui €.1.450,00 già corrisposti a titolo di acconto con bonifici in data 24.12.24 e in data 17.01.25, da corrispondersi contestualmente al rogito;
l'atto pubblico dovrà essere fissato a cura della parte acquirente nel termine essenziale a favore di tal ultima entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
13) in ordine alle autovetture, si intesterà a titolo gratuito la proprietà in Parte_1 via esclusiva della Volkswagen IG tg: FC809JP attualmente in capo al marito, che si obbliga a sottoscrivere il passaggio di proprietà a titolo gratuito a semplice richiesta, la prima corrispondendo le relative spese di trapasso;
mentre il veicolo Volkswagen OC tg:
FT047NJ, intestato alla moglie, verrà alienato a terzi con incasso del prezzo di vendita in favore del marito. A tal proposito la SI.ra si impegna sin d'ora a Parte_1 sottoscrivere il passaggio di proprietà dietro semplice richiesta;
il tutto con spese a carico del cessionario;
14) le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dorio (Lc) di provvedere alle annotazioni di legge. Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione di estratti conto bancari e finanziari, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 02/06/2018 a DORIO e dalla loro unione sono nati a Lecco due figli:
in data 27/05/2016 e in data 10/06/2019, entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a DORIO il 02/06/2018, con
[...] atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2018, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di DORIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 09/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada