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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2024, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 2006 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2006 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione al Collegio con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice delegato del 26.09.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ESPASIANO LUIGI , presso il cui studio, sito in Calvizzano alla via Gramsci n.
42,elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2
in atti dall'avv. ESPASIANO LUIGI, presso il cui studio, sito in Calvizzano alla via Gramsci n.
42,elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Caivano in data 16/07/2003 e dal quale nasceva il figlio in data 11.11.2004, alle condizioni riportate nel ricorso. Per_1
1 R.g. V.g. n. 2006 /2024
Con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza fissata in data 19.09.2024 le parti comparivano in maniera figurata innanzi al Giudice relatore al Collegio e ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso;
il Giudice delegato con provvedimento del
26.09.2024 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di OL (avvenuta in data 25.11.2009) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di
OL n. 1027/2010 depositato in Cancelleria in data 4.02.2010; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, da intendere qui integralmente recepite e trascritte.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano il
16/07/2003 ( ANNO 2003, N. 98 , P. II , S. A) tra nato a Parte_1
AS (CE) il 12/04/1975 ) e ( nata a [...] il Parte_2
06/08/1978 ) alle condizioni indicate in ricorso, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, alla camera di consiglio del 07/11/2024
Il Giudice estensore
2 R.g. V.g. n. 2006 /2024
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2006 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione al Collegio con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice delegato del 26.09.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ESPASIANO LUIGI , presso il cui studio, sito in Calvizzano alla via Gramsci n.
42,elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2
in atti dall'avv. ESPASIANO LUIGI, presso il cui studio, sito in Calvizzano alla via Gramsci n.
42,elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Caivano in data 16/07/2003 e dal quale nasceva il figlio in data 11.11.2004, alle condizioni riportate nel ricorso. Per_1
1 R.g. V.g. n. 2006 /2024
Con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza fissata in data 19.09.2024 le parti comparivano in maniera figurata innanzi al Giudice relatore al Collegio e ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso;
il Giudice delegato con provvedimento del
26.09.2024 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di OL (avvenuta in data 25.11.2009) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di
OL n. 1027/2010 depositato in Cancelleria in data 4.02.2010; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, da intendere qui integralmente recepite e trascritte.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano il
16/07/2003 ( ANNO 2003, N. 98 , P. II , S. A) tra nato a Parte_1
AS (CE) il 12/04/1975 ) e ( nata a [...] il Parte_2
06/08/1978 ) alle condizioni indicate in ricorso, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, alla camera di consiglio del 07/11/2024
Il Giudice estensore
2 R.g. V.g. n. 2006 /2024
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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