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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 6.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9928/2024 del ruolo generale vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(, rapp.ti e difesi dall' avv. MAZZA LUIGI, con cui domiciliati telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Con ricorso depositato il 24.4.2024, gli istanti di cui in epigrafe, premesso che , a seguito di passaggio di cantiere e con decorrenza dal 21 novembre 2012, venivano assunti alle dipendenze della – comodato poi incorporata CP_2 CP_3 nella , società operante nel settore del trasporto di Controparte_1 passeggeri su gomma e su rotaia;
che, così come emerge dalle buste paga allegate
(all. n. 1), risultano assunti con le mansioni di cui al ricorso;
che, per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, percepivano la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale nel citato CCNL, nonché, in accordi integrativi di II livello;
che, con accordo del 15 dicembre 2011 (all. n. 2), anche al fine di omogeneizzare il costo del lavoro tra le diverse società operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale, nel corso degli anni incorporate nella , le OO.SS. e la Controparte_1 società datrice prevedevano all'art. 2 del menzionato accordo che, a decorrere dal
1° gennaio 2012 la struttura della retribuzione mensile venisse articolata nelle seguente voci: a) Retribuzione tabellare;
b) Ex indennità di contingenza;
c)
Aumenti periodici di anzianità; d) Importi del T.D.R.; e) Indennità di mensa;
f)
Indennità di funzione per i quadri;
g) Competenze accessorie unificate;
h)
Trattamenti sostituivi;
i) Assegno ad personam;
che, sempre con il medesimo accordo, all'art. 3, le parti dichiaravano la cessazione dell'efficacia degli accordi di
II livello vigenti nelle aziende del nonché, la cessazione di disposizioni Pt_4 aziendali che prevedessero l'erogazione di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva e, contestualmente, disciplinavano l'erogazione di una indennità perequativa e una indennità compensativa legandone la corresponsione alle mansioni svolte e/o alla presenza in misura equivalente nell'intero al trattamento economico in vigore prima dell'intervenuto accordo;
che la corresponsione della prevista indennità perequativa e indennità compensativa fosse “legata” alle giornate di lavoro effettivamente prestate, non veniva corrisposta;
che non veniva corrisposte neanche l'indennità di turno;
che la retribuzione corrisposta dall'azienda per il periodo feriale non computa, come poc'anzi riportato, nella base di calcolo della retribuzione dovuta a tale titolo le voci retributive: “indennità perequativa”, “indennità compensativa” e “indennità di turno”; che, in data 27 settembre 2019, depositavano in azienda reclamo gerarchico (all. n. 4); che, solo con verbale di accordo nazionale del 10 maggio 2022 (all. n. 5), le OO.SS. e le Associazioni datoriali, risolvendo la suesposta problematica, prevedevano all'art. 4 del prefato accordo di inserire una “indennità retribuzione ferie” del valore di €.8,00 da corrispondersi solo nei giorni di ferie e ciò al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro;
che con l'accordo le OO.SS. e le Associazioni Datoriali nulla disponevano in ordine alle pregresse debenze.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi corrispondere per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2021 una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” della “indennità compensativa” e della “indennità di turno” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque 2 e 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 così come integrati dagli Accordi di II livello del 15 dicembre 2011 e del 19 febbraio 2013; e per l'effetto, condannare l'Ente Controparte_1 al pagamento della complessiva somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo, di: €.1.064,62 lordi in favore di;
€.275,12 lordi Parte_1 in favore di;
€.489,38 lordi in favore di;
con Parte_5 Parte_2 vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent.
2333/2025 dott.ssa Ada Bonfiglio, sent. 384/2025 dott. ), che Persona_1 hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Inoltre, sulla medesima questione per cui è causa si è pronunciata la Cassazione civile sez. lav. del 27/09/2024, n. 25850.
Come evidenziato in detta sentenza della Suprema Corte, che ha richiamato ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c. le recenti sentenze n.
18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame, occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_2 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr.
1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Persona_3
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 Per_4 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva
(l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
"che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_4
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_5
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
[...] motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari Per_4 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
È quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del e le conseguenti Pt_4 disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto la nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art. 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo
[…] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l' ‟importo della “indennità compensativa”.
L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa;
- non
è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.
In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni:
a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Quanto alla indennità di turno valgono le medesime considerazioni, reputandosi la stessa ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero
l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di £. 500 (attualmente pari a €. 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Ciò non porta a ritenere che sussista un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva, dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie, al godimento delle stesse, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La
Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e, quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…
Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta…, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”.
Ed inoltre (Cass. N. 19991 del 2024) “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale
è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il tribunale di poter utilizzare i conteggi prodotti da parte ricorrente che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e rispettosi degli elementi in fatto documentati e provati in giudizio, ovvero delle buste paga dei ricorrenti e della normativa di riferimento. Il computo tiene conto del riconoscimento a partire dal novembre 2022, e, avuto riguardo alla nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” ( cfr all.5 prod ric) – per l'anno 2022 si limita ai giorni di ferie effettivamente fruiti fino a tale data. Contr L' va pertanto condannato al pagamento degli importi precisati in dispositivo per ciascuno dei ricorrenti, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi indicati come nei citati conteggi) sino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento di:
• €.1.064,62 lordi in favore di;
Parte_1
• €.275,12 lordi in favore di;
Parte_3
• €.489,38 lordi in favore di;
Parte_2 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo per ciascun ricorrente;
b) condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidando in CP_2 complessivi €. 1.500,00, oltre spese generali IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 22/05/2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo