Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1965, n. 1382
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Sentenza 3 luglio 1965

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L'Esercizio da parte del giudice di merito dei poteri discrezionali di valutazione e di apprezzamento non e censurabile in Sede di legittimita, ogni qualvolta sia possibile alla suprema Corte cogliere l'iter logico del ragionamento del giudice, congruamente motivato. ( caso di specie, interpretazione della volontà testamentaria). ( V. 1396/64, 129/64).*

Il ricorso incidentale adesivo, non preceduto dal deposito per soccombenza, deve essere dichiarato inammissibile. ( Conf. 843/65, 238/64, 2252/60).*

Nel giudizio divisorio le fluttuazioni comuni di valore,avvenute dopo la stima,non impediscono che il giudice possa e debba porre la stima stessa a fondamento delle successive operazioni divisionalì solo se sono accaduti eventi straordinari o se l'entita fisica dei beni viene mutata dopo la stima, il giudice deve tenerne conto nel corso del processo divisionale. ( Conf. 3055/63, 1408/62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1965, n. 1382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1382
    Data del deposito : 3 luglio 1965

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