Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 2 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5970/2024
TRA
, c.f. in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della c.f., p. iva , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Basilio Palmeri, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fazio
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12 novembre 2024, in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della ditta proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002600480, notificata in data 28 ottobre 2024, con cui gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 160,60 a titolo di sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'atto di accertamento n. .4800.17/02/2023.0087140 del 17 febbraio 2023, notificato dall' in data 21 marzo 2023, CP_2 CP_2
riferito all'anno 2020.
Osservava che con l'atto di accertamento n. .4800.17/02/2023.0087140 del 17 febbraio 2023. CP_2
l' gli contestava il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_2
Rilevava che, in data 9 giugno 2023, l' aveva proceduto ad effettuare il Controparte_1 versamento dell'importo di euro 346,00, a saldo delle ritenute previdenziali ed assistenziali richieste.
Eccepiva, pertanto, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per l'inesistenza della pretesa creditoria e/o impositiva, considerato l'avvenuto pagamento delle somme richieste nell'atto di accertamento prodromico all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Chiedeva, pertanto, di sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-002600480 emessa il 20 ottobre 2024 per l'inesistenza della pretesa creditoria e/o impositiva;
instava per le spese di lite e chiedeva la condanna della parte resistente al risarcimento del danno, anche in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che in seguito ad un riesame della posizione CP_2 dell'odierno opponente aveva disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza oggetto di causa, per avvenuta copertura della quota a carico del lavoratore.
Contestava la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. tenuto conto del comportamento dell' che aveva provveduto in autotutela all'annullamento dell'atto. CP_2
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Nel presente giudizio parte opponente propone opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.
OI-002600480 con cui l' ha richiesto a parte ricorrente il pagamento della domma di € 160,60, CP_2 per l'anno 2020 per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative al 2020.
Va rilevato che l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto la cessazione della materia del CP_2 contendere rappresentando di aver annullato in autotutela l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002600480 oggetto del presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta dall' emerge che l' , in data 18 marzo 2025, ha proceduto CP_2 CP_2 all'annullamento dell'atto opposto.
5.- Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori minimi data la breve durata del giudizio, con l'aumento ex art. 4 co. 1 bis del citato D.M..
7.- La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc va rigettata per mancanza delle condizioni di legge, non risultando provata la malafede o colpa grave dell' . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
b) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che si CP_2 liquidano in in € 440,7 per compensi professionali, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e spese generali.
Messina, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga