Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo
Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 991/2020 R.G. proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Vin- Parte_1
cenzo Tramonte e Tommaso Pavone, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
in qualità di titolare dell'omonima im- Controparte_1
presa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lo-
renzo Derobertis e Giuseppe Walter de Trizio, giusta procu-
ra in atti;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno ex
artt. 1453 e 1494 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
21.06.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex
art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
- 1 -
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.12.2019,
, dopo aver allegato: Parte_1
1) di essere proprietario dell'unità abitativa, cen-
sita nel Catasto urbano del Comune di Putignano
al foglio di mappa 50, particella n. 2444, sub 9-
14, facente parte del fabbricato sito in Putigna-
no, alla Traversa di Via Le Forche n. 9, come da relativo atto pubblico di compravendita, stipula-
to in data 11.10.2012 con la ditta individuale
“ ”; Controparte_1
2) il suddetto fabbricato risulta dichiarato ultima-
to dalla ditta individuale “ , in Controparte_1
data 25 Luglio 2011;
3) la citata impresa individuale, all'art. 1, ultimo capoverso dell'atto di compravendita, aveva atte-
stato che “detta porzione è tuttora conforme al
progetto di costruzione approvato, obbligandosi
la Parte venditrice a procurare, a tutta sua cura
e spese, il certificato di agibilità, il cui ri-
lascio garantisce per certo. In mancanza rispon-
derà dell'evizione e di tutti i danni come per
legge”;
4) all'art. 4 del contratto, era testualmente pat-
- 2 - tuito che “la Parte venditrice garantisce... la
conformità degli impianti alle vigenti normative
in materia di sicurezza e l'allacciamento delle
utenze alle reti pubbliche (acqua, fogna, gas,
telefono, eccetera), con le modalità di legge,
obbligandosi in caso contrario per l'evizione e
per i danni come per legge»;
5) ciò nonostante, l'unità abitativa del Sig. Pt_1
non era risultata allacciata alla rete pubblica dell'acqua potabile, né a quella fognaria;
6) soltanto in data 12.12.2014, a seguito delle di-
verse azioni, intraprese dall'attore nei confron-
ti del , il Comune di Putignano aveva no- CP_1
tificato all' il certificato di agibilità Pt_1
dell'immobile, con esclusione dei locali termici,
posti al terzo piano-lastrico solare, irrogando-
gli la sanzione pecuniaria di € 231,00;
7) che all'interno dell'abitazione si erano verifi-
cate "problematiche di natura impiantistica, con
effetti di mal funzionamento o mal dimensionamen-
to, in quanto si riscontrano differenti tempera-
ture derivanti dall'impianto di riscaldamento";
8) con nota prot. 16250-2019 del 26/03/2019 il Comu-
ne di Putignano aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primarie e se-
condarie, con invito ai lottizzanti ed ai pro-
prietari degli immobili già venduti - i quali ri-
- 3 - sultano già danneggiati dal mancato godimento - a formulare nuova istanza di Permesso a Costruire
per completare tutte le opere necessarie;
ha convenuto in giudizio chiedendone, pre- Controparte_1
vio accertamento della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, assunte con il citato contratto di com-
pravendita, la condanna al pagamento della somma di €
44.607,18, con vittoria di spese e di competenze del giudi-
zio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, deposita-
ta in data 05.03.2020, si è costituito Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione e la deca-
denza dell'avversa azione di risarcimento del danno e chie-
dendone, in via gradata e nel merito, il rigetto, con con-
danna della controparte al pagamento delle spese processua-
li.
I.
4-Espletato interrogatorio formale, deferito al con-
venuto, all'udienza del 21.06.2024, so- Controparte_1
stituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti,
dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, formulata dall'attore, es- sendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti mo-
- 4 - tivazioni.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltan- to provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera al- legazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costi- tuito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (da ul- timo Cass. n. 4163 del 2024).
II.
4-Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probato- rio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di al- legare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, ricon- ducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223
c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
II.
5-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di le- gittimità, Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento,
- 5 - l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorren- te, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella spe- cie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di es- sersi rifornita di carburante presso la stazione di servi- zio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la pre- stazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
II.
6-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalen-
te e consolidato che, in tema di responsabilità contrattua- le è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua ri- conducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
II.
7-Nel caso di specie, è incontestato, oltre che provato in via documentale, che con atto pubblico di com- pravendita, stipulato in data 11.10.2011 (all. A all'atto di citazione), nella qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, aveva alienato ad
[...]
le seguenti unità immobiliari: Pt_1
• appartamento sito al piano secondo del fabbrica- to, di nuova costruzione, sito in Putignano alla
- 6 - traversa di via delle Forche;
• locale box, posto al seminterrato del medesimo fabbricato.
II.
8-Ciò posto, l'attore dopo aver eccepito che il certificato di agibilità dell'immobile era stato rilasciato dal Comune di Putignano soltanto in data 12.12.2014, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, a tito- lo di risarcimento del danno da inadempimento della somma di complessivi € 44.607,18 di cui:
a) € 19.607,18, pari al valore del deprezzamento dell'immobile, per la carenza del certificato di agibilità;
b) € 5.000,00, pari al deprezzamento dell'immobile,
per il mancato allaccio alla rete fognaria;
c) € 5.000,00, per il valore del deprezzamento dell'immobile, per il mancato allaccio alla rete idrica;
d) € 8.000,00 per il costo dell'intervento tecnico necessario per incrementare l'isolamento termico dell'edificio;
e) € 7.000,00, pari alla svalutazione, subita dall'immobile, per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione.
II.
9-A fronte della domanda dell'attore, il convenuto ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c., non avendo, per un verso, l'acquirente de- nunciato i vizi, entro otto giorni dalla scoperta ed essen- do stato, per altro verso, l'atto di citazione notificato soltanto in data 09.12.2019, allorquando il termine annuale
- 7 - di prescrizione, previsto dalla citata disposizione era de- finitivamente spirato.
II.10-L'eccezione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.11-Orbene a norma dell'art. 1490 c.c.
“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è de- stinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
II.12-Prevede, altresì, l'art. 1495 c.c. che “Il com- pratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna”.
II.13-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, evidenziar- si che è pacifico, oltre che provato per tabulas dall'art. 5 del contratto di compravendita, che l'attore è stato im- messo nel possesso giuridico e materiale del bene in data
11.10.2011, contestualmente alla stipulazione del relativo atto pubblico.
II.14-Ciò posto, rientrano, senza dubbio, nella fatti- specie di cui all'art. 1490 c.c. le poste risarcitorie di cui alle lett. b), c) e d), dell'atto di citazione, relati- ve ai costi necessari per il mancato allaccio dell'appartamento alla rete idrica e fognaria, nonché per l'adeguamento termico del fabbricato, trattandosi di vizi materiali, presenti sul fabbricato, che l'acquirente avreb- be dovuto denunciare entro otto giorni dalla scoperta.
II.15-Rimarcato che il bene è stato consegnato
- 8 - all'attore in data 11.10.2011, deve, in ogni caso, eviden- ziarsi che l'azione, come eccepito dal convenuto, si è pre- scritta ex art. 1495 c.c. essendo stato, per un verso,
l'atto di citazione notificato il 09.12.2019 e non avendo, per altro verso, l' nemmeno allegato e provato Pt_1
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
II.16-Deve, peraltro, osservarsi, quanto al pregiudi- zio, ricondotto al mancato collegamento dell'immobile alla rete idrica e fognaria, che, da un lato, come si evince dal certificato di collaudo, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal tecnico incaricato dall'Acquedotto Puglie- se s.p.a., in data 06.08.2014 (doc. 4 fasc. parte convenu- ta) la rete idrica e fognaria, collegata all'appartamento dell' , è risultata regolarmente funzionante e, per Pt_1
altro verso, che l'attore non ha dimostrato, come era suo onere, nemmeno in via presuntiva, il concreto e specifico pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che avrebbe subito, per effetto del ritardo del venditore nell'adempimento della prestazione.
II.17-L'eccezione di decadenza e di prescrizione, for- mulata ex art. 1495 c.c. è, invece, infondata, con riferi- mento al danno di cui alla lett. sub a), riconducibile al ritardato rilascio, da parte del venditore, del certificato di agibilità dell'immobile, trattandosi di un vero e pro- prio inadempimento che esula dall'esistenza di un vizio ma- teriale, presente sull'immobile.
II.18-Si veda, sul punto, Cass. 4307/2018 “La consegna del certificato di abitabilità dell'immobile da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di va-
- 9 - lidità della compravendita, integra comunque un'obbligazio- ne incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477
c.c. rilevante nella fase attuativa del contratto e concer- nente la possibilità di adibire l'immobile all'uso contrat- tualmente previsto. Per tale ragione l'inadempimento, non configurando in se un vizio materiale dell'immobile, non è rimesso ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art 1495 c.c.”
II.19-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è in- fondata l'eccezione di decadenza e di prescrizione relativa al pregiudizio, lamentato per il mancato completamento del- le opere di urbanizzazione, trattandosi di un vero e pro- prio inadempimento, avulso anch'esso dall'esistenza di un vizio, presente sul bene.
II.20-Acclarato, pertanto, che la domanda risarcitoria
è ammissibile esclusivamente con riferimento ai danni di cui alle lett. a) ed e) dell'atto di citazione, la stessa deve essere rigettata, non avendo l'attore assolto agli oneri probatori, posti a suo carico.
II.21-Per quanto riguarda, in particolare, il pregiu- dizio, ricondotto al mancato rilascio del certificato di agibilità, deve, in primo luogo, rimarcarsi che è inconte- stato, oltre che provato in via documentale, che lo stesso
è stato rilasciato dal Comune di Putignano in data
12.12.2014.
II.22-Tanto precisato, l'attore, come allegato nella perizia tecnica di parte, prodotta unitamente all'atto in- troduttivo (ALL. V), ha quantificato il pregiudizio subito nell'importo di € 19.607,18, pari al deprezzamento che il
- 10 - bene avrebbe subito, per il ritardato rilascio del certifi- cato di agibilità.
II.23-La domanda è infondata.
II.24-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che il mancato rilascio del certificato di agibilità non incide sulla validità dell'atto traslativo potendo, tutta- via, in astratto determinare la responsabilità, sul piano risarcitorio, del venditore.
II.25-Vedasi, Cass. 34211/2022 “In caso di vendita di un immobile destinato ad abitazione, la consegna del rela- tivo certificato di abitabilità, se pur non costituisca di per sé requisito di validità dell'atto traslativo, cionon- dimeno integra un'obbligazione incombente sul venditore ai
sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c.. La mancata consegna di tale certificato comporta un inadempimento da parte del venditore che, sebbene non sia tale da determinare necessa- riamente una declaratoria di risoluzione del contratto, può, in ogni caso, essere fonte di un danno risarcibile ov- vero costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 c.c.”.
II.26-La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che “La mancata consegna del certificato di agibilità da parte del venditore di un immobile destinato ad uso abitativo non configura necessariamente un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, dovendosi, a tal fine, verificare un concreto squilibrio delle reciproche prestazioni tra le parti.
Il successivo rilascio del certificato di agibilità, se pu- re ad iniziativa e spese dell'acquirente, esclude in ogni caso l'ipotesi di vendita di aliud pro alio” (Cass.
- 11 - 17123/2020).
II.27-Nel caso di specie, rimarcato che è incontestato che il certificato di agibilità dell'immobile è stato rila- sciato in data 12.12.2014, deve osservarsi che l'attore non ha allegato né, tantomeno, provato l'esistenza dello speci- fico pregiudizio che avrebbe subito, per effetto del ritar- dato adempimento da parte del venditore, dell'obbligo posto a suo carico.
II.28-Sotto questo profilo, deve, in particolare, evi- denziarsi che l' , nel dolersi del deprezzamento del Pt_1
bene, non ha, tuttavia, nemmeno allegato specifiche circo- stanze di fatto cui ricollegare il pregiudizio, effettiva- mente subito, lamentando, a mero titolo esemplificativo,
che il mancato rilascio del suddetto certificato gli aveva impedito, in concreto, di rivendere il bene.
II.29-Si osserva, infine, che tali carenze di allega- zioni e di prova, non può supplire la valutazione equitati- va del giudice, nella specie nemmeno sollecitata, presuppo- nendo che l'attore abbia, perlomeno, fornito la prova dell'an debeatur.
II.30-Vedasi, con specifico riferimento alla fattispe- cie oggetto di causa, Cass. 34211/2022 “La mancata consegna all'acquirente del certificato di abitabilità si traduce in un inadempimento e nella conseguente possibilità di doman- dare il risarcimento del danno conseguenziale che, ove ac- certato nell'an, va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minore valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare l'agibili- tà dell'immobile”.
- 12 - II.31-È, infine, generica, prima ancora che infondata, la domanda di risarcimento del danno, quantificato in €
7.000,00, correlato al mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
II.32-Deve, in primo luogo, osservarsi che la parte attrice non ha specificamente indicato, nemmeno nella peri- zia tecnica di parte, a firma del geom. Persona_1
(All. V all'atto di citazione) quali sarebbero le opere, rimaste incompiute.
II.33-In secundis, deve, in ogni caso, evidenziarsi che la parte attrice non ha nemmeno dimostrato né l'entità dei costi, effettivamente necessari per portare a termine le non meglio precisate opere, asseritamente non realizza-
te, né lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale o non patrimoniale che avrebbe concretamente ed effettivamen- te patito per effetto dell'altrui inadempimento.
II.34-In definitiva la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, presentata dall' Pt_1
nei confronti del Delfine, essendo, in parte prescritta e, in parte, infondata, deve essere integralmente rigettata.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procede- re ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M.
n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni profes- sionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigo- re” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato
- 13 - principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decre- to purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazio- ne venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difen- siva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al va- lore della domanda, pari ad € 44.607,18.
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, dell'attività istruttoria espletata, delle questioni giuridiche trattate, ai valori medi, fatta eccezione per quelli relativi alla fase istrut- toria, che si reputa equo ridurre del 50%, essendo consi- stita nel solo espletamento dell'interrogatorio formale, deferito al convenuto.
Scaglione: da € 26.001,00 fino ad € 52.000,00
Parte_2
1.701,00 / / 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 / / 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 / / 2.905,00
Totale € 6.713,00
P.q.m.
- 14 - il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda di risarcimento del danno proposta da Parte_3
[...
, con atto di citazione notificato in data 09.12.2019, nei confronti di , nella qualità di titola- Controparte_1
re dell'omonima impresa individuale, disattesa ogni contra- ria istanza, così provvede:
A. RIGETTA la domanda;
B. CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese processuali, che liquida Controparte_1
in € 6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfetta- rio spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 03.01.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
- 15 -