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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1224/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in TE C.F._1
giudizio dall'avv. Stefano Froio, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. , mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Parte_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Federico Scanferlato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alvise Bragadin, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Controparte_3
[...]
appellate contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 553 emessa il 4/4/22 dal Tribunale di Treviso
(Giudice: dott. Massimo De Luca).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Senza alcuna accettazione del contraddittorio in relazione ad eventuali domande nuove avversarie parte appellante chiede che siano accolte le seguenti conclusioni :
1) NEL MERITO : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia adita, ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione disattesa, dichiarare nulla la notifica della citazione in primo grado relativa al Sig. nonché la successiva dichiarazione di TE
contumacia in primo grado e, di conseguente, ritenuta la necessità processuale dell'integrazione del litisconsorzio in primo grado anche nei suoi confronti, dichiararsi l'avvenuta violazione del contraddittorio medesimo nei suoi confronti in primo grado per omissione della sua valida citazione in giudizio dovuta alla predetta nullità della notifica e la conseguente nullità ed inefficacia totale dell'intero processo successivo di primo grado nonché la nullità ed inefficacia della sentenza impugnata di primo grado n. 553 / 2022 (doc.
1) depositata il 04.04.2022, del Tribunale Civile di Treviso, Sezione Terza Civile, G.U. Dr.
Massimo De Luca, emessa nel procedimento civile ordinario di primo grado n. 3513 / 2016
R.G. (Rep. n. 1172 / 2022 del 04.04.2022), finora mai notificata all'appellante Sig. TE
che era rimasto contumace in tale processo, per i motivi tutti in fatto e diritto
[...] indicati in narrativa dell'atto di citazione per appello ossia per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo. Conseguentemente disporsi il rinvio - rimessione della causa ossia del giudizio ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado.
2) Condannarsi altresì l'appellata e/o l'appellata Controparte_3
ulteriore e/o QUALE NUOVA Parte_3 Controparte_1
ASSERITA MANDATARIA DI quale terza intervenuta in appello Parte_3
per conto di se del caso anche in solido tra loro, al pagamento delle Parte_3
spese e compensi professionali di lite del grado di giudizio, oltre a correlativi accessori di legge quali C.A. ed I.V.A. sulle somme imponibili” Per parte appellata : Controparte_1
nel merito: in via principale rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza appellata;
TE
in via subordinata rimettere la causa al Tribunale di Treviso ex art. 354 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 14/04/2016 e in data 27/10/2016,
[...]
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso, Controparte_3 TE
e , chiedendo che venisse dichiarata, ex art. 2901 c.c.,
[...] Controparte_3
l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione del 21/06/2013, rep. n. 42.443 notaio
, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso, in data 05/07/2013, ai nn. Per_1
21390 R.G. e 14189 R.P., con cui aveva donato alla propria figlia TE
, riservandosi il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., la proprietà delle unità Controparte_3 immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Corte Ex Vaticano” in
Comune di GN (TV), Via Scuole n. 10.
Si costituiva la quale, in via preliminare e pregiudiziale di rito, chiedeva Controparte_3 dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e, in via subordinata di merito, il rigetto della domanda.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. TE
A mezzo della mandataria interveniva nel giudizio Parte_4 Parte_3
quale cessionaria del credito e successore a titolo particolare anche nei rapporti
[...]
processuali della . Controparte_3
Con sentenza n. 533 del 04/04/2022, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, accoglieva la domanda condannando i convenuti alla rifusione delle spese.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre TE CP_1
subentrata a nella rappresentanza di
[...] Parte_4 Parte_3
regolarmente costituita, resisteva al gravame. All'udienza del 29/10/24, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Nella pendenza dei termini assegnati, la causa veniva assegnata ad altro relatore e veniva fissata l'udienza del 21/1/25, con autorizzazione al deposito di note conclusionali fino ad otto giorni prima dell'udienza fissata.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, riconosciuta la legittimazione attiva in capo a ha accolto la domanda in base alle seguenti argomentazioni: Parte_3
- considerato che l'azione revocatoria può essere promossa a tutela di crediti eventuali ed anche a tutela della sola legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359/2009) o in presenza di un credito contestato o litigioso (Cass. n. 6702/2018), secondo una nozione lata di “credito”, ha ritenuto sussistente la qualità di creditore in capo alla (poi CP_3
trasferito alla cessionaria) in quanto il credito era stato ammesso allo stato passivo del fallimento di Comprex srl, nell'ambito della quale procedura era stato distribuito un importo di gran lunga inferiore rispetto al credito vantato, ed in quanto la aveva CP_3
ottenuto un autonomo titolo esecutivo nei confronti del garante TE
(nonché nei confronti di altro soggetto, obbligato in solido), ossia il decreto ingiuntivo n. 4357/2015, per il pagamento a suo favore della somma di € 169.000,00;
- circa l'eventus damni, l'atto era lesivo delle ragioni creditorie in quanto gli immobili donati erano sostanzialmente gli unici beni di proprietà del fideiussore, TE
;
[...]
- circa la scientia fraudis era sufficiente la prova dell'elemento soggettivo in capo ad dato che si trattava di atto di liberalità e, al riguardo, ha ritenuto TE
che sussistessero plurimi indizi che confermavano la conoscenza, in capo al debitore, del danno che l'atto di disposizione del suo patrimonio avrebbe arrecato alla banca creditrice, danno a cui era dolosamente preordinato.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il primo Giudice ha affermato che l'atto di donazione aveva comportato una modifica sostanziale della situazione patrimoniale di
, compromettendo gravemente la possibilità per la di soddisfare TE CP_3 le proprie ragioni creditorie, e ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione in questione, condannando i convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Con un unico motivo di doglianza, ha proposto appello, lamentando TE
l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la sua contumacia, nonostante la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione, eseguita presso il luogo di residenza della moglie, anziché presso il luogo ove aveva trasferito la residenza TE
anagrafica circa 20 giorni prima.
, costituendosi, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata CP_1 CP_1
***
È documentato che l'atto di citazione del primo grado del presente giudizio, è stato notificato dagli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Treviso in data 14/04/2016 a , TE presso l'indirizzo di GN (TV), Via Alcide De Gasperi, n. 10, nelle mani della moglie convivente, , ivi residente in quel momento (v. doc. 2 appellante). Persona_2
Sostiene l'appellante la nullità della notifica in quanto, all'epoca, il medesimo era già residente, da circa un mese - ossia dal 25/03/2016 - a GN (TV), in Via Dalmazia n. 13, come risulta dal certificato di residenza storico (v. doc. 3 appellante), con la conseguenza che la nullità della notifica si è tradotta in nullità della sentenza impugnata, emessa senza la partecipazione in giudizio di un litisconsorte necessario, e la causa deve essere rimessa avanti al giudice di primo grado ex art. 354 cpc.
L'appello è infondato.
La notifica è stata eseguita dall'Ufficiale Giudiziario 'nelle mani della moglie convivente', circostanza confermata dal certificato di matrimonio prodotto, da cui non emerge alcuna separazione tra i coniugi (v. doc. 7 appellante), e dal fatto che la dichiarazione della moglie all'Ufficiale Giudiziario non è accompagnata dalla indicazione che il marito non viveva più con lei, avendo trasferito da pochi giorni la propria residenza anagrafica altrove (va precisato che il trasferimento della residenza anagrafica da parte di risaliva al TE
25/3/2016, laddove la notifica è stata eseguita in data 14/4/2016).
Ora, è pur vero che i coniugi possono mantenere luoghi di residenza distinti, tuttavia, essendo gli stessi tenuti a concordare il luogo di residenza della famiglia (art. 144 cc) ben può ritenersi rispettato il procedimento notificatorio previsto dagli artt. 138 e 139 cpc, imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario o a persona di famiglia, presso la casa di abitazione.
Va considerato, infatti, che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo, per cui, potendo queste essere superate da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, assume rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in modo abituale (cfr. Cass. 23521/2019; Cass. 10170/2016; Cass. 15938/2008), come può essere il luogo della residenza familiare, ove si trova il coniuge convivente.
A tal riguardo, nella specie, il valore presuntivo della residenza anagrafica dell' TE
come luogo di residenza o dimora abituale è superato dal fatto che la moglie del destinatario della notifica si è dichiarata convivente all'Ufficiale Giudiziario, di talché, in assenza di separazione tra i coniugi – separazione, peraltro, nemmeno ipotizzata dall' – risulta TE
regolare la notifica, avvenuta presso la casa di abitazione dei coniugi conviventi.
Non pertinente è la giurisprudenza richiamata dall'appellante, secondo cui il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione ex art. 139 cpc è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla (Cass. 2968/16): l'appellante non tiene conto che, nel caso di specie, la consegna è avvenuta presso la casa di abitazione (non in luoghi diversi), alla moglie convivente, ossia ad un soggetto qualificabile come persona di famiglia ex art. 139 cpc.
Va ribadito che, in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando o che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario o che la propria abitazione effettiva era altrove, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. 32575/24; Cass. 21570/12 in motivazione;
Cass. 10091/2009; Cass. 24852/2006).
Pertanto, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto, comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Cass. 15938/2008; Cass.11562/2003).
Considerato che l'appellante non ha provato l'interruzione della convivenza dalla moglie, deve essere confermata la valutazione effettuata dal primo giudice circa la regolarità della notifica.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 553 emessa il 4/4/23 dal
Tribunale di Treviso;
2. condanna alla rifusione a favore di delle TE Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . TE
Venezia, 21/01/2025
Il Presidente est.
Caterina Passarelli