Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2023, proposto da
Arena di Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi, Giulio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
nei confronti
Fondazione Arena di Verona, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta del Comune di Verona, n. 866 del 6 settembre 2023, avente ad oggetto: «Anfiteatro Arena di Verona – Cerimonie dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e lavori finanziati con “Art Bonus”» (di seguito “Delibera”);
ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Vista la dichiarazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 29 aprile 2025 relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di giudizio (sottoscritta per adesione dal Comune resistente);
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, fissata ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a. (per la possibile definizione in rito della causa), il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che, in caso di rinuncia al ricorso, il c.p.a. prevede quanto segue:
- che il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. “c”), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 3, secondo periodo);
- che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle (art. 84, comma 2);
- che l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso può essere dichiarata anche all’esito della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a. (come nel caso di specie);
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto precede, che:
- il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso (e della piena adesione del Comune resistente anche in ordine al punto relativo alle spese) e quindi dichiarare l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO