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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3553/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3553/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO e l'avv. ZAFFINA ANTONELLO, oggi sostituiti dall'avv. CP_1 Paola Forgione
L'avv. Del Rosso si riporta al ricorso e osserva come, in memoria di costituzione, non abbia CP_1 preso alcuna posizione sulle deduzioni di cui al ricorso;
insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Evidenzia la sussistenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo quest'ultimo interesse all'accertamento della indennizzabilità del periodo di assenza per malattia oggetto di causa, poiché, in difetto, la percepita indennità resterebbe priva di titolo.
L'avv. Forgione si riporta alle deduzioni e alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3553/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MARIA GABRIELLA, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, , ex dipendente di Toscocanali e Impianti Parte_1
S.r.l. (dalla quale veniva licenziato per superamento del periodo di comporto), ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti di del 18.03.2024 di disconoscimento dell'indennizzabilità dei periodi di CP_1 assenza dal lavoro per malattia dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022, per certificazione invalida, atteso che i relativi certificati medici (con diagnosi di “influenza” e “K prostata operato convalescenza postchirurgica e esiti”) attestavano effettivamente uno stato di malattia acuta comportante l'incapacità temporanea di prestare l'attività lavorativa, e, pertanto, ha chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari che il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente dal 15/11/2022 al
5/12/2022 è stato determinato da malattia acuta comportante una temporanea incapacità a prestare attività lavorativa e pertanto che tale periodo è indennizzabile da parte dell' nella misura di CP_1 legge. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria”.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire del CP_1 ricorrente, poiché l'indennità di malattia oggetto di causa è già stata anticipata al lavoratore dal datore di lavoro e non ha avviato alcuna azione di recupero dell'indebito. CP_1
Nel merito, parte resistente ha sostenuto l'insufficienza e la inidoneità della certificazione medica in 2 atti a fondare l'indennizzabilità del periodo di malattia oggetto di causa e ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare inammissibile e/o di respingere il ricorso;
spese come per legge.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione (e oggetto di contestazione all'odierna udienza da parte del ricorrente) sul presupposto che l'indennità di malattia per i due periodi disconosciuti (dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022) sarebbe stata anticipata/conguagliata dal datore di lavoro e che non avrebbe (ancora) agito per la ripetizione dell'indebito, avendo, al contrario, il CP_1 ricorrente senz'altro interesse a che la percezione della relativa erogazione economica sia fondata su un titolo valido, ben potendo successivamente agire per la ripetizione di un indebito non ancora CP_1 prescritto.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel presente giudizio, infatti, a fronte della produzione dei certificati medici datati 15.11.2022, con prognosi al 20.11.2022 e con diagnosi “influenza”, e 21.11.2022, con prognosi al 5.12.2022 e con diagnosi “K prostata operato convalescenza postchirurgica e esiti “, rilasciati da un medico del SSN
(v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente) e delle deduzioni del ricorrente (affetto da un cancro maligno della prostata operato;
v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente) in ordine alla idoneità della predetta certificazione medica ad attestare uno stato acuto di malattia comportante una incapacità temporanea a svolgere l'attività lavorativa, difetta in memoria di costituzione qualsivoglia allegazione e richiesta di prova in relazione alle specifiche ragioni per cui la predetta certificazione medica sarebbe invalida;
peraltro, il rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente è stato motivato soltanto sulla base della asserita inidoneità della diagnosi di “incontinenza urinaria” a configurare uno stato di malattia acuto e ad attestare uno stato di incapacità temporanea a prestare l'attività lavorativa, trattandosi di esiti ormai stabilizzati (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), in difetto di qualsivoglia motivazione riferita, invece, ai certificati medici e alle relative diagnosi afferenti al periodo oggetto di causa (dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla indennizzabilità dei periodi di assenza dal lavoro per malattia dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022, nella misura di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
3 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo (senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata), con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla indennizzabilità dei periodi di assenza dal lavoro per malattia dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022, nella misura di legge;
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3553/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO e l'avv. ZAFFINA ANTONELLO, oggi sostituiti dall'avv. CP_1 Paola Forgione
L'avv. Del Rosso si riporta al ricorso e osserva come, in memoria di costituzione, non abbia CP_1 preso alcuna posizione sulle deduzioni di cui al ricorso;
insiste, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Evidenzia la sussistenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo quest'ultimo interesse all'accertamento della indennizzabilità del periodo di assenza per malattia oggetto di causa, poiché, in difetto, la percepita indennità resterebbe priva di titolo.
L'avv. Forgione si riporta alle deduzioni e alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3553/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MARIA GABRIELLA, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, , ex dipendente di Toscocanali e Impianti Parte_1
S.r.l. (dalla quale veniva licenziato per superamento del periodo di comporto), ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti di del 18.03.2024 di disconoscimento dell'indennizzabilità dei periodi di CP_1 assenza dal lavoro per malattia dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022, per certificazione invalida, atteso che i relativi certificati medici (con diagnosi di “influenza” e “K prostata operato convalescenza postchirurgica e esiti”) attestavano effettivamente uno stato di malattia acuta comportante l'incapacità temporanea di prestare l'attività lavorativa, e, pertanto, ha chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari che il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente dal 15/11/2022 al
5/12/2022 è stato determinato da malattia acuta comportante una temporanea incapacità a prestare attività lavorativa e pertanto che tale periodo è indennizzabile da parte dell' nella misura di CP_1 legge. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria”.
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire del CP_1 ricorrente, poiché l'indennità di malattia oggetto di causa è già stata anticipata al lavoratore dal datore di lavoro e non ha avviato alcuna azione di recupero dell'indebito. CP_1
Nel merito, parte resistente ha sostenuto l'insufficienza e la inidoneità della certificazione medica in 2 atti a fondare l'indennizzabilità del periodo di malattia oggetto di causa e ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare inammissibile e/o di respingere il ricorso;
spese come per legge.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente, sollevata da parte resistente in memoria di costituzione (e oggetto di contestazione all'odierna udienza da parte del ricorrente) sul presupposto che l'indennità di malattia per i due periodi disconosciuti (dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022) sarebbe stata anticipata/conguagliata dal datore di lavoro e che non avrebbe (ancora) agito per la ripetizione dell'indebito, avendo, al contrario, il CP_1 ricorrente senz'altro interesse a che la percezione della relativa erogazione economica sia fondata su un titolo valido, ben potendo successivamente agire per la ripetizione di un indebito non ancora CP_1 prescritto.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel presente giudizio, infatti, a fronte della produzione dei certificati medici datati 15.11.2022, con prognosi al 20.11.2022 e con diagnosi “influenza”, e 21.11.2022, con prognosi al 5.12.2022 e con diagnosi “K prostata operato convalescenza postchirurgica e esiti “, rilasciati da un medico del SSN
(v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente) e delle deduzioni del ricorrente (affetto da un cancro maligno della prostata operato;
v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente) in ordine alla idoneità della predetta certificazione medica ad attestare uno stato acuto di malattia comportante una incapacità temporanea a svolgere l'attività lavorativa, difetta in memoria di costituzione qualsivoglia allegazione e richiesta di prova in relazione alle specifiche ragioni per cui la predetta certificazione medica sarebbe invalida;
peraltro, il rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente è stato motivato soltanto sulla base della asserita inidoneità della diagnosi di “incontinenza urinaria” a configurare uno stato di malattia acuto e ad attestare uno stato di incapacità temporanea a prestare l'attività lavorativa, trattandosi di esiti ormai stabilizzati (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), in difetto di qualsivoglia motivazione riferita, invece, ai certificati medici e alle relative diagnosi afferenti al periodo oggetto di causa (dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla indennizzabilità dei periodi di assenza dal lavoro per malattia dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022, nella misura di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
3 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo (senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata), con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla indennizzabilità dei periodi di assenza dal lavoro per malattia dal 15 al 20 novembre 2022 e dal 21 novembre al 5 dicembre 2022, nella misura di legge;
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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