Art. 3.
Per l'esercizio 1949-50 l'onere di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 56, 108 e 262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario per la somma di lire 140 milioni, degli stanziamenti inscritti nei capitoli 75 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio finanziario, per la residua somma di lire 14 milioni.
Per l'esercizio 1950-51 l'onere di lire 308 milioni sa fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di pressione della spesa del Ministero della difesa per la so ma di lire 280 milioni e nei capitoli corrispondenti capitoli 68 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 la residua somma di 28 milioni.
Per gli esercizi successivi sara' provveduto con i normali
stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.
Per l'esercizio 1949-50 l'onere di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 56, 108 e 262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario per la somma di lire 140 milioni, degli stanziamenti inscritti nei capitoli 75 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio finanziario, per la residua somma di lire 14 milioni.
Per l'esercizio 1950-51 l'onere di lire 308 milioni sa fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di pressione della spesa del Ministero della difesa per la so ma di lire 280 milioni e nei capitoli corrispondenti capitoli 68 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 la residua somma di 28 milioni.
Per gli esercizi successivi sara' provveduto con i normali
stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.