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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13080 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25181/2025
Il Giudice SS AS, a seguito dell'udienza del 17/12/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti DANIELA DE SALVATORE e FRANCESCO ELIA
ricorrente contro
CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione di ratei pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71;
Conclusioni : come nel ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta riscontrato documentalmente che:
- con decreto del 13.01.2025 - notificato all' in data 22.01.2025 - il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 a decorrere dal 01.03.2024; - in data 01.08.2025 l' abbia effettuato il pagamento degli arretrati della CP_1
prestazione; il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto. Nella fattispecie, l'intervento del provvedimento di liquidazione ha determinato il venir meno dello stesso interesse alla prosecuzione della causa da parte della ricorrente, non risultando più contestazione sul diritto sostanziale dedotto;
conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017); nessun rilievo al riguardo dall' , rimasto contumace. CP_1
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente liquidata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in dispositivo visto quanto CP_1
disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del
Pag. 2 di 3 valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
18/12/2025 Il Giudice
SS AS
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25181/2025
Il Giudice SS AS, a seguito dell'udienza del 17/12/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti DANIELA DE SALVATORE e FRANCESCO ELIA
ricorrente contro
CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione di ratei pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71;
Conclusioni : come nel ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta riscontrato documentalmente che:
- con decreto del 13.01.2025 - notificato all' in data 22.01.2025 - il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 a decorrere dal 01.03.2024; - in data 01.08.2025 l' abbia effettuato il pagamento degli arretrati della CP_1
prestazione; il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto. Nella fattispecie, l'intervento del provvedimento di liquidazione ha determinato il venir meno dello stesso interesse alla prosecuzione della causa da parte della ricorrente, non risultando più contestazione sul diritto sostanziale dedotto;
conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017); nessun rilievo al riguardo dall' , rimasto contumace. CP_1
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente liquidata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in dispositivo visto quanto CP_1
disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del
Pag. 2 di 3 valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
18/12/2025 Il Giudice
SS AS
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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