Articolo 19 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 18Articolo 20
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19 marzo 1994
Art. 19. Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera). 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE , le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295 , previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 19:
- La dir. 91/371/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 205 del 27 luglio 1991.
- La legge 10 giugno 1978, n. 295 , concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994