Articolo 8 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Articolo 7Articolo 9
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23 gennaio 1986
Art. 8. Norme transitorie

In deroga al settimo comma del precedente articolo 4, i benefici di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), possono essere concessi in relazione ad attivita' intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che:
a) tali attivita' siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;
b) la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e dall' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 .
Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera b) del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici gia' ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente articolo 4.
Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente articolo 4 vengono altresi' stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo.
Note all' art. 8, primo comma, lettera b) :

- L' art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (recante norme in tema di "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore"), ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . L'attivita' del fondo ha la durata di quattro anni.
Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art. 2.
- Il testo dell' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , concernente: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" e' il seguente:
"Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il"Fondo speciale rotativa per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1986