Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 6862/2022
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 8396/2022, pubblicata il 27/5/2022, e pendente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv Massimo caria presso il cui studio in Parte_1
Roma è elettivamente domiciliato
E
-appellante
, con il patrocinio dell'Avv Marco Joima presso il Controparte_1
cui studio in Roma è elettivamente domiciliata
-appellata
E con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso del 15/10/2019, ha, per quel che qui interessa,
. dichiarato la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità al
(classe 1949), Pt_1
. condannato il al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3200, oltre Iva Pt_1
e Cpa.
Il primo Giudice ha segnalato che
. i) a seguito del matrimonio, contratto nel 1983 allorquando la ricorrente aveva 18 anni, la medesima si è trasferita dalla Polonia in Italia dove si è esclusivamente dedicata alla crescita delle due figlie fino a quando le medesime si sono laureate in medicina,
ii) il marito si è potuto dedicare con esenzione dagli impegni domestici al suo lavoro, potendo contare sulla completa dedizione della moglie all'accudimento materiale delle due bambine, iii) la figlia ha riferito sul punto “Non so se mio padre abbia Tes_1
impedito a mia madre di lavorare, ma so che lei doveva occuparsi della casa e dei figli”, iv) la situazione di dipendenza economica della moglie ha determinato l'instaurarsi di un rapporto non paritario che ha visto la donna privata della libertà di investire sulla propria formazione professionale, di invitare a casa propria la madre ed i suoi familiari provenienti dalla Polonia, di scegliere il lavoro che fosse più consono alle sue inclinazioni, v) la ricorrente non solo si è trovata in una situazione di isolamento familiare tale da nuocerle dal punto di vista psicologico oltre che materiale, ma ha anche subito la privazione di un rapporto affettuoso con il marito, vi) l'allontanamento dalla casa familiare da parte della moglie è stato comunicato al marito in prossimità della separazione e si atteggia quale conseguenza della grave crisi coniugale già sussistente tra le parti, non potendo costituire, al pari della coeva frequentazione di un altro uomo, causa della crisi coniugale,
. la pronuncia di addebito comporta la condanna del soccombente, alle spese. Pt_1
Ha proposto tempestivo appello il deducendo che Pt_1 . mai la ha formulato domanda di addebito, addebito piuttosto richiesto _1
dall'esponente onde sanzionare una specifica condotta della controparte,
. non può il giudice dichiarare l'addebito d'ufficio,
. non sussistevano i presupposti per la condanna alle spese, visto che il Tribunale ha ipotizzato la soccombenza del deducente con riferimento non alla “domanda” ma alla
“pronuncia” di addebito,
. per evitare di incorrere in un'esecuzione, l'esponente ha pagato le spese, versando la complessiva somma di euro 4.670,18,
. il deducente ha diritto alle spese del grado, avendo dovuto avviare il giudizio per ottenere la restituzione delle somme.
Ha chiesto alla Corte di “annullare, revocare la pronuncia di addebito della separazione in capo a ”, “riformare la sentenza nella parte in cui [lo] ha condannato Parte_1
[…] al pagamento delle spese processuali, disponendo la compensazione delle stesse, totale o in subordine parziale nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia”, condannare la alla restituzione della somma di euro 4.670,18 pagata in _1
esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero all'altra somma che risulterà a seguito dell'eventuale accoglimento della domanda subordinata di compensazione parziale, oltre interessi, e di condannare la alla refusione delle spese del _1
presente grado di giudizio.
Nel costituirsi, la ha dedotto che _1
. erroneamente controparte fonda la propria domanda di appello ritenendo la sussistenza di nesso eziologico tra pronunzia di addebito al della separazione e Pt_1
condanna alla rifusione delle spese processuali al medesimo imputate,
. invero, le argomentazioni della deducente sono state “pressoché integralmente accolte, con l'unica differenza rappresentata dall'importo disposto del Tribunale di prime cure a titolo di mantenimento coniuge in favore della ricorrente, quantificato in euro 700,00 anziché in euro 1000,00 come richiesto”, mentre il si è visto Pt_1
rigettare integralmente le proprie domande, di talchè la condanna alle spese di giudizio appare discendere dalla legittima applicazione dell'art. 91 c.p.c., restando pure preclusa la pronuncia di compensazione,
. le eccezioni sollevate ex art. 112 c.p.c. e 151 II comma c.p.c. sono infondate visto che il giudice non è incorso in alcun errore di ultrapetizione riconoscendo, all'esito di una approfondita ed analitica attività istruttoria, la condotta del quale causa Pt_1
determinante la crisi coniugale, che anzi si è rifiutato di addivenire alla Pt_1
separazione consensuale così determinando la deducente ad agire,
. la deducente a tutt'oggi è ancora priva di occupazione -stante l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Immobiliare Piazza Colonna srl, formalizzata con missiva recante data 03.01.2022- e percepisce l'indennità NASPI -la relativa cessazione avverrà in data 06.03.2024- per un importo pari a circa 760 euro mensili, situazione che verrebbe aggravata dalla condanna alla restituzione delle spese processuali ricevute dal Pt_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna di controparte alle spese del grado, da distrarsi.
Con note del 14/10/2023, il ha rilevato che controparte non si è confrontata con Pt_1
i motivi dell'appello, insistito nei motivi d'appello e chiesto la distrazione delle spese del grado.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 20/2/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/2/2025, il ha insistito nelle conclusioni prese. Pt_1
Con note del 12/2/2025, l'appellata ha reiterato le conclusioni già spiegate.
E' pervenuto il parere del PG.
L'appello è fondato. Premesso che l'appellata non contesta di non aver formulato domanda di addebito, va accolto il primo motivo d'appello, con la revoca della declaratoria di addebito della separazione al Pt_1
Va accolto anche il secondo motivo d'appello.
E, invero,
. in sentenza si legge che la “soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali”, Parte_1
. il presupposto della condanna, come su chiarito, viene meno il che determina una rivalutazione del regime delle spese del primo grado,
. stante la presenza di domande -quella di separazione- e profili di regolamentazione - quello del mantenimento della figlia che si è interamente accollato esimendone Pt_1
la moglie- rispetto alle quali vi era concordia e considerato il riconoscimento in misura inferiore del richiesto assegno di mantenimento, si registra una reciproca soccombenza che induce l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
A tanto conseguono il diritto del alla ripetizione della somma versata a titolo Pt_1
di spese processuali e quindi la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 4.670,18, oltre interessi legali dalla domanda.
Sussistono giusti motivi, vista la mancata formulazione di domanda di addebito da parte della per la compensazione delle spese del grado. _1
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
. revoca la declaratoria di addebito al della responsabilità della separazione, Pt_1
. dichiara compensate le spese di lite del primo grado e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del della somma di euro 4.670,18, oltre _1 Pt_1
interessi legali dalla domanda,
. dichiara compensate le spese del grado. Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 26 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno