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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1799/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1799/2025 R.V.G., avente per oggetto: Adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 nte domiciliati in Giffoni Valle Pian I n.10, presso lo studio dell'avv. Anna Vassallo che li rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTI
E
, nato a [...], il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_3
ADOTTANDO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'adozione di , nato a [...] il [...], con il quale CP_1 hanno instaurato un uraturo legame affettivo. In particolare, i ricorrenti hanno precisato di non avere discendenti legittimi e di nutrire un sincero desiderio di adottare il quale già vive stabilmente nel loro nucleo CP_1 familiare dal 2010, anno in tato loro affidato, in via temporanea, dal Tribunale per i Minorenni di Salerno. All'udienza del 16 dicembre 2025, è stato acquisito il consenso degli adottanti e dell'adottando e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.). Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento del ricorso, nonostante il mancato consenso da parte dei genitori dell'adottando. In particolare, i ricorrenti (nato il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata il [...] bi un'età superiore ai
[...] no una differenza di età ben superiore ai diciotto anni rispetto all'adottando (nato il [...]), in conformità a quanto richiesto dall'art. 291 c.c.; inoltre, i ricorrenti non risultano avere figli legittimi o naturali né minori conviventi. L'adottando non è figlio naturale di alcuno dei ricorrenti, come richiesto dall'art. 293 c.c., e ha espresso liberamente e consapevolmente il proprio consenso all'adozione, consenso regolarmente acquisito all'udienza del 16 dicembre 2025 (c.f.r. dichiarazioni nel verbale di udienza del 16 dicembre 2025). Inoltre, si osserva che il mancato consenso dei genitori dell'adottando puo essere superato considerato che gli stessi risultano essere irreperibili e non hanno contatti con da parecchio tempo, come dichiarato espressamente da CP_1 quest'ultimo all'udienza di comparizione. In definitiva, alla luce degli elementi accertati, l'adozione risulta conforme all'interesse dell'adottando, poiche gli adottanti rappresentano per lui un solido e costante punto di riferimento affettivo e personale. Ne consegue che appare opportuno e giuridicamente rilevante formalizzare una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e può farsi luogo all'adozione. Deve, altresì , disporsi che il cognome dell'adottante, , sia aggiunto al Pt_1 cognome dell'adottato, anteponendolo al proprio, com mente richiesto dalle parti in conformita alla volonta manifestata da CP_1
Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovan azione il principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto al n. 1799/2025 R.V.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di , nato a CP_1
Salerno il 29.11.2000, da parte di , nato 1.1963 Parte_1
C.F.: e ata a Salerno il 21.09.1966 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: CodiceFiscale_2
- di , assuma il cognome “ ”, anteponendolo al CP_1 Pt_1 proprio;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1799/2025 R.V.G., avente per oggetto: Adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 nte domiciliati in Giffoni Valle Pian I n.10, presso lo studio dell'avv. Anna Vassallo che li rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTI
E
, nato a [...], il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_3
ADOTTANDO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'adozione di , nato a [...] il [...], con il quale CP_1 hanno instaurato un uraturo legame affettivo. In particolare, i ricorrenti hanno precisato di non avere discendenti legittimi e di nutrire un sincero desiderio di adottare il quale già vive stabilmente nel loro nucleo CP_1 familiare dal 2010, anno in tato loro affidato, in via temporanea, dal Tribunale per i Minorenni di Salerno. All'udienza del 16 dicembre 2025, è stato acquisito il consenso degli adottanti e dell'adottando e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.). Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento del ricorso, nonostante il mancato consenso da parte dei genitori dell'adottando. In particolare, i ricorrenti (nato il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata il [...] bi un'età superiore ai
[...] no una differenza di età ben superiore ai diciotto anni rispetto all'adottando (nato il [...]), in conformità a quanto richiesto dall'art. 291 c.c.; inoltre, i ricorrenti non risultano avere figli legittimi o naturali né minori conviventi. L'adottando non è figlio naturale di alcuno dei ricorrenti, come richiesto dall'art. 293 c.c., e ha espresso liberamente e consapevolmente il proprio consenso all'adozione, consenso regolarmente acquisito all'udienza del 16 dicembre 2025 (c.f.r. dichiarazioni nel verbale di udienza del 16 dicembre 2025). Inoltre, si osserva che il mancato consenso dei genitori dell'adottando puo essere superato considerato che gli stessi risultano essere irreperibili e non hanno contatti con da parecchio tempo, come dichiarato espressamente da CP_1 quest'ultimo all'udienza di comparizione. In definitiva, alla luce degli elementi accertati, l'adozione risulta conforme all'interesse dell'adottando, poiche gli adottanti rappresentano per lui un solido e costante punto di riferimento affettivo e personale. Ne consegue che appare opportuno e giuridicamente rilevante formalizzare una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e può farsi luogo all'adozione. Deve, altresì , disporsi che il cognome dell'adottante, , sia aggiunto al Pt_1 cognome dell'adottato, anteponendolo al proprio, com mente richiesto dalle parti in conformita alla volonta manifestata da CP_1
Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovan azione il principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto al n. 1799/2025 R.V.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di , nato a CP_1
Salerno il 29.11.2000, da parte di , nato 1.1963 Parte_1
C.F.: e ata a Salerno il 21.09.1966 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: CodiceFiscale_2
- di , assuma il cognome “ ”, anteponendolo al CP_1 Pt_1 proprio;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi