Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01519/2025REG.PROV.COLL.
N. 04843/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Agricola Del Lupo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 1245/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda agricola Del Lupo S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Lorenza Vignato e Fabrizio Tomaselli per delega dell’avvocato Paolo Botasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 l’azienda agricola Del Lupo ha chiesto al Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia:
(i) l’annullamento (a) dell’intimazione di pagamento 019 2021 90017393 32/000 dell’importo di € 139.326,19 con riferimento all’annata lattiero casearia 2005/2006 notificata a mezzo lettera raccomandata il 20.12.2021; (b) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento;
(ii) l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2005/2006.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano proposti una pluralità di motivi:
I. Prescrizione del credito.
II. Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale.
IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8- ter e 8- quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241.
V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
3. Nel giudizio di primo grado si sono costituite AGEA e ADER chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 1245/2022 il Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha accolto il ricorso dichiarando l’intervenuta prescrizione del debito.
4.1 Il Tar ha ritenuto fondata la domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione del debito oggetto di intimazione sostenendo che:
- la prescrizione dei crediti derivanti dal prelievo relativo alle quote-latte è decennale e decorre dalla comunicazione della cartella;
- nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta: (i) dai 3 giudizi definiti con provvedimenti intervenuti entro il 2009; (ii) dalla notifica della cartella effettuata nel 2009; (iii) dal ricorso al Tar per il Lazio Rg. 9424/2006 dichiarato perento con decreto presidenziale n. 6664 del 17.11.2016;
- nessuna interruzione può discendere dall’ulteriore indicazione del ricorso al Tar per il Lazio del 2013, poiché di esso non è stato indicato né il numero di RG, né l’oggetto, né l’eventuale provvedimento conclusivo;
- la prescrizione nel caso di specie si è verificata perché le citate interruzioni non hanno impedito il decorso decennale del termine;
- AGEA non ha esibito atti interruttivi stragiudiziali ulteriori rispetto alla notifica della cartella di pagamento del 2009;
- i giudizi instaurati tra le parti si sono conclusi: (i) in tre casi con decisioni anteriori al 2009, quindi insuscettibili di evitare la prescrizione decennale dell’intimazione notificata nel 2021; (ii) nel caso del ricorso al Tar per il Lazio Rg. 9424/2006, con la decisione in rito n.6664 del 17.11.2016 dichiarativa dell’estinzione per perenzione (in quest’ultimo caso è applicabile l’art. 2945, comma 3, del codice civile a mente del quale opera l’interruzione “istantanea” della prescrizione, ossia la sua interruzione alla data di proposizione del ricorso nel 2006 ma il cui termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno successivo (quindi sempre dal 2006); nel citato giudizio Rg 9424/06, AGEA era costituita e l’istanza cautelare fu respinta, circostanze che inducono ad escludere il riconoscimento all’amministrazione finanziaria del beneficio dell’”impedimento” all’esercizio del diritto ex art. 2935 CC, con conseguente insussistenza dell’interruzione del termine prescrizionale durante l’intera durata del giudizio.
4.2 Il Tar ha conseguentemente ritenuto fondata anche la domanda di annullamento degli atti impugnati in ragione dell’intervenuta prescrizione del debito di cui si è erroneamente chiesto il pagamento mediante l’impugnata intimazione.
5. Avverso la sentenza n. 1245/2022 del Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, hanno proposto appello AGEA e ADER per i motivi che saranno più avanti analizzati.
6. Si è costituita in giudizio l’azienda agricola Del Lupo chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: Violazione e falsa applicazione degli art. 2935, 2945, commi 2 e 3, del codice civile, 5 e 9 del d.l. 43/2003 convertito con modificazioni dalla l. 114/2003, 8- ter del d.l. n.5/2009 convertito con modificazioni dalla l. 33/2009 nonché degli art. 82 e 83 del c.p.a.
L’appellante sostiene che:
- il Tar, nel momento in cui ha affermato che siccome il giudizio originato dall’impugnativa del provvedimento mediante il quale l’Azienda appellata si era vista attribuire il c.d. QRI di sua spettanza per la campagna lattiera 2005/2006 si era concluso con il decreto presidenziale n. 6664/2016 avente ad oggetto la declaratoria della perenzione del ricorso era venuto meno l’effetto sospensivo del decorso della prescrizione correlato alla introduzione del giudizio di cui all’art. 2945, comma 2, del codice civile, non ha considerato che non si trattava di giudizio introdotto dall’AGEA ma dall’odierna appellata;
- a fronte di ricorso proposto dall’azienda agricola Del Lupo semmai e, a tutto concedere, poteva aversi interruzione del termine entro cui erano destinate a prescriversi eventuali pretese creditorie della predetta azienda verso AGEA e non certo del termine di prescrizione di eventuali pretese creditorie vantate da quest’ultima verso l’azienda istante;
- una volta intervenuto il decreto con il quale era stata dichiarata la perenzione del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del QRI di spettanza dell’appellata per la campagna lattiera 2005/2006, in conseguenza del disposto dell’art. 2945, comma 3, del codice civile menzionato nella sentenza appellata era venuto meno l’effetto sospensivo del decorso della prescrizione del termine (correlato alla introduzione del giudizio di cui all’art. 2945, comma 2, del codice civile) entro cui erano destinate a prescriversi eventuali pretese creditorie vantate dall’azienda istante nei confronti di AGEA e non certo del termine entro cui quest’ultima era tenuta ad azionare pretese creditorie vantate nei confronti dell’Azienda istante.
1.1 L’appellante inoltre sostiene che:
- il provvedimento oggetto d’impugnativa con il ricorso poi dichiarato perento con il decreto presidenziale n. 6664/2016 non aveva determinato l’insorgenza di alcuna pretesa creditoria in capo ad AGEA;
- si trattava del provvedimento mediante il quale l’odierna appellata si era vista attribuire il QRI di sua spettanza per quel che riguardava la campagna lattiera 2005/2006; provvedimento che assumeva rilievo determinante poiché il superamento del QRI nel corso della predetta campagna lattiera esponeva l’azienda al rischio di dover corrispondere il c.d. “prelievo supplementare”;
- il credito di cui all’intimazione di pagamento oggetto d’impugnativa mediante l’atto introduttivo del presente giudizio è, perciò, insorto nel momento in cui, accertato che la produzione di latte vaccino dell’azienda appellata nel corso della campagna 2005/2006 era superiore al QRI di sua spettanza ( sub judice ) è stato attivato ed espletato il complesso procedimento preordinato alla determinazione del “prelievo supplementare” dovuto (procedimento all’esito del quale l’odierna appellata aveva instaurato giudizio dinanzi al Tribunale di Milano conclusosi con la sentenza n. 13189/2008 come da indicazione di cui al documento versato in atti da AGEA a fronte dell’incombente istruttorio disposto dal giudice di prime cure) cui aveva fatto seguito la notifica di cartella di pagamento nel febbraio del 2009;
- la Cassazione ha chiarito che (anche) l’operatività della c.d. “compensazione impropria” mediante iscrizione dei crediti verso le imprese agricole nei cui confronti opera la disciplina attraverso la quale è realizzata la c.d. PAC (politica agricola comune), fra le quali vanno a tutti gli effetti annoverate le aziende agricole produttrici di latte vaccino, è subordinata alla certezza ( id est liquidità, esigibilità e determinatezza) del credito aggiungendo che essa viene a mancare fin quando restano sub judice atti e provvedimenti da cui è insorto il credito e con i quali ne è stata determinata la consistenza;
- avuto riguardo alla circostanza che la compensazione (propria e impropria) altro non è che modalità mediante la quale può essere esercitata la singola pretesa creditoria (e in sostanza per quanto riguardo le pretese creditorie dell’UE che devono essere oggetto di recupero da parte di AGEA costituisce la prima opzione) la conseguenza che discende dai principi affermati dalla Suprema Corte (principi ricavati dalla disciplina codicistica) è che la mancanza di certezza preclude l’esercizio del diritto costituendo vero e proprio impedimento legale in presenza del quale, ai sensi del ben noto disposto dell’art. 2935 del Codice Civile, il termine entro cui il diritto deve essere fatto valere non decorre;
- tutto ciò assume rilevanza decisiva nel caso di specie in quanto la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del QRI attribuito all’azienda appellata per la campagna lattiera 2005/2006 valeva a rendere non definitivo il predetto provvedimento e quelli che ad esso avevano fatto seguito attraverso i quali si era arrivati alla quantificazione del prelievo supplementare dovuto dall’azienda appellata;
- pertanto la pendenza di tale giudizio, comportando la non definitività del/dei provvedimento/i oggetto d’impugnativa da cui era scaturito il credito di AGEA cui si riferiva l’atto d’intimazione impugnato mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, valeva a privare detto credito dei caratteri della certezza, della determinatezza e della esigibilità -ed è per questa ragione che la cartella notificata nel febbraio 2009 è rimasta senza seguito (e sempre per la stessa ragione il credito in questione sebbene iscritto nel Registro di ci all’art. 8- ter del d.l. n.5/2009 non è stato oggetto di recupero a mezzo della c.d. “compensazione impropria”)- e, quindi, a impedirne l’esercizio cosicché ai sensi dell’art. 2935 del codice civile il termine di prescrizione non poteva decorrere;
- a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di prime cure obliterando completamente quella che è l’esatta portata della disciplina codicistica in punto di prescrizione e sospensione/interruzione del termine di prescrizione, dal momento in cui era stato instaurato il giudizio il termine entro cui AGEA poteva agire al fine di recuperare quanto dovuto dall’azienda appellata a titolo di prelievo supplementare aveva preso a decorrere dal momento in cui, con il decreto presidenziale n.6664/2016, era stata dichiarata la perenzione del predetto giudizio cosicché il/i provvedimento/i impugnato/i erano divenuti definitivi ( rectius dal momento in cui era scaduto il termine a disposizione delle parti per opporre detto decreto) ossia dal 17.11.2016 (16.01.2017 considerando il termine entro cui il decreto poteva essere opposto);
- pertanto al momento in cui era stata notificata l’intimazione oggetto d’impugnativa (cioè il 21.12.2021) il termine decennale a disposizione di AGEA non era affatto decorso, donde l’erroneità della sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: Violazione e falsa applicazione degli art. 2935 e 2945, commi 2 e 3, del codice civile nonché degli art. 81 e 82 del codice del processo amministrativo.
In subordine l’appellante sostiene che:
- la perenzione ex artt. 81 e 82 d.lgs. n. 104/2010 per il suo particolare meccanismo, è una causa di estinzione dei ricorsi per effetto dell’inerzia del ricorrente, dunque di una sola parte e senza possibilità di intervento dell’altra, protrattasi per un determinato periodo di tempo;
- non può dunque sostenersi che, intrapreso il ricorrente un giudizio di annullamento di un atto contenente una pretesa creditoria, poi lo stesso possa, per sua scelta autonoma e senza che l’Amministrazione possa far nulla, determinare l’estinzione del giudizio, non rileva se relativo a domanda ammissibile o inammissibile, e beneficiare rispetto al credito fatto valere da controparte di un decorso della prescrizione a lui più favorevole e, di fatto, da lui stesso determinato, in pieno contrasto con la ratio stessa dell’art. 2945, 3° comma, c.c. che è quella di colpire l’inerzia colpevole del creditore;
- secondo la prevalente giurisprudenza la domanda giudiziale proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale da uno dei soggetti di un rapporto giuridico ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente;
- il principio ha una portata ampia, fino a comprendervi diritti spettanti a soggetti diversi;
- la prescrizione è interrotta non solo per i diritti connessi al rapporto di cui sia titolare la parte che ha introdotto il giudizio, ma anche per i diritti connessi al rapporto di cui sia titolare il convenuto in giudizio, dunque, nella fattispecie, per la richiesta di rimborso dell’aiuto;
- questo effetto interruttivo riguarda non solo i giudizi civili, ma tutti i giudizi, ivi compreso quello amministrativo;
- se pende un giudizio che ha ad oggetto un credito e la P.A. è parte di quel giudizio, negare che la prescrizione sia sospesa vorrebbe dire invitare la Pubblica Amministrazione a duplicare i suoi provvedimenti ingiuntivi/cartelle/intimazioni nella pendenza del processo: questo perché gli atti amministrativi “gemelli/puramente confermativi di atti dichiarati illegittimi dal giudicante sono travolti dal giudicato di annullamento;
- se non fosse vero (come, invece, è) che gli atti puramente confermativi di quelli annullati dal giudice sono anch’essi travolti dall’annullamento giudiziale, l’Amministrazione potrebbe, per assurdo, ogni giorno notificare ad un privato un medesimo, identico provvedimento (ipotizziamo una sanzione), costringendo il privato ad impugnare il provvedimento tante volte quante quelle in cui l’Amministrazione gli ha comunicato l’atto-fotocopia: è evidente come tale prospettiva sia completamente assurda e illogica, prima ancora che totalmente disancorata da qualsiasi sostrato normativo;
- il giudice di prime cure è incorso nella evidente violazione degli art. 2935 e 2945, commi 2 e 3, del codice civile nonché degli art. 81 e 82 del c.p.a. nel momento in cui ha ritenuto che in conseguenza del decreto presidenziale n. 6664/2016 avente ad oggetto la declaratoria della perenzione del giudizio originato dall’impugnativa del/i provvedimento/i da cui era scaturita la pretesa creditoria di cui all’atto d’intimazione notificato all’azienda appellata nel 2021 e annullato con la sentenza impugnata è venuto meno l’effetto sospensivo del decorso del termine della prescrizione provocato ai sensi del disposto dell’art. 2945, comma 2, del codice civile dall’instaurazione del predetto giudizio e dalla condotta processuale di AGEA.
3. Il terzo motivo di appello è rubricato: Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2935 e 2946 del codice civile nonché 63, commi 1 e 2 e 64, commi, 1, 2 e 4 del codice del processo amministrativo insufficiente motivazione su di un punto decisivo.
In ulteriore subordine l’appellante sostiene che la sentenza appellata merita in ogni caso di essere riformata in quanto il Tar non ha in alcun modo considerato che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, AGEA compulsata ai sensi degli art. 63, commi 1 e 2, del c.p.a. aveva addotto con supporto documentale, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c.p.a., molteplici “fatti interruttivi” e, fra questi, l’avvenuta assunzione, nel corso del 2013, di provvedimento che era stato contrastato mediante instaurazione di giudizio dinanzi al Tar per il Lazio e al riguardo l’azienda appellata nulla aveva ritenuto di replicare ragion per cui detto fatto “interruttivo” doveva ritenersi a tutti gli effetti acquisito agli atti di causa e doveva essere oggetto di specifica valutazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del c.p.a. e indurre il rigetto della predetta eccezione.
4. Parte appellata si è costituita in giudizio, senza riproporre i motivi assorbiti dal Tar in primo grado, sostenendo che:
- la tesi sostenuta da AGEA secondo cui la pendenza del giudizio dichiarato perento con il decreto presidenziale n. 6646/2016 abbia determinato l’incertezza del credito oggi vantato è infondata;
- il fatto che il credito fosse determinato, certo ed esigibile emerge inequivocabilmente dal fatto che sia stata emessa, nonostante la pendenza del giudizio inerente il QRI, la cartella di pagamento n. 01920080119803378000, notificata alla azienda agricola Del Lupo S.S. il 14.2.2009 e il cui pagamento è stato intimato con il provvedimento oggetto del presente giudizio;
- se quanto affermato dall’AGEA fosse vero, la cartella di pagamento suddetta sarebbe stata emessa in assenza dei requisiti della certezza ed esigibilità del credito;
- così non è in quanto in quanto nel procedimento radicato dinanzi al Tar per il Lazio conclusosi con il decreto presidenziale n. 6646/2016, non era stata né richiesta né tanto meno concessa alcuna sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
- la scelta delle odierne appellanti di non procedere alla riscossione coattiva del credito nulla ha a che vedere con asseriti “impedimenti” derivanti dalla pendenza del giudizio sulla correttezza del QRI, bensì una mera scelta di inopportunità delle odierne appellanti che, tuttavia, hanno così determinato il decorso della prescrizione estintiva del credito.
4.1 Dopo aver esposto gli argomenti appena richiamati, parte appellata ha chiesto al Collegio di « dichiarare inammissibile, improcedibile o respingere nel merito il ricorso in appello indicato in epigrafe o comunque confermare l’impugnata sentenza. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio ».
5. L’appello è fondato.
Il Collegio non intende discostarsi dai principi di recente enunciati dalla Sezione che di seguito si trascrivono (sentenza n. 4989/2024):
« È sufficiente sul punto fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione espresso da ultimo con le sentenze Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609, 29 novembre 2023, n. 10303 e 2 gennaio 2024 n. 64 (che riprende le indicazioni della giurisprudenza di Cassazione in materia lavoristica - Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n.21799) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia la ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso).
Va, peraltro, escluso, sempre sulla scorta del su menzionato orientamento, che debba trovare, nel caso di specie, applicazione, il comma 3 del già citato art. 2945 cc. (secondo cui “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”). Se, infatti, appare fuori di dubbio che la perenzione sia equiparabile all’estinzione del giudizio (come ritenuto da ultimo da Cass. civ., Sez. Un., 31 maggio 2022, n. 17619) l’effetto solo immediatamente interruttivo della prescrizione disegnato dalla disposizione in parola (con esclusione dell’effetto sospensivo fino alla definizione del giudizio) non opera nell’ipotesi in cui la vicenda estintiva dipenda dall’inerzia di una parte (in questo caso la parte appellata già ricorrente nel giudizio conclusosi con il decreto di perenzione) che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta. Ciò sulla scorta della considerazione che la perdita dell’effetto interruttivo permanente (con il conseguente rischio di vedere estinto per prescrizione il diritto di credito) costituisce, in realtà, una sanzione per il creditore che abbia agito in giudizio senza poi svolgere idonea attività processuale; sanzione che, pertanto, non potrebbe essere applicata per analogia quando il creditore sia invece l’amministrazione convenuta, la quale abbia chiesto la reiezione del ricorso con una domanda implicita di accertamento positivo del credito e intenda procedere, una volta estintosi il giudizio, alla riscossione coattiva sulla base della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Dette considerazioni paiono, peraltro, da confermare anche alla luce della concreta operatività dell’istituto della perenzione del processo amministrativo ex art. 81 e ss. c.p.a.. Infatti, quest’ultimo, per come disegnato, prevede che solo il ricorrente possa dichiarare, a seguito di comunicazione di avviso di perenzione quinquennale, di avere interesse alla decisione (art. 82, comma 2 c.p.a.) con la conseguenza che la parte resistente, anche se ne avesse un concreto interesse, non sarebbe in condizione di opporsi alla perenzione e, quindi, di impedire che con l’estinzione del processo amministrativo venga meno anche l’effetto interruttivo-sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c. ».
È, quindi da escludere, in conclusione, che il credito azionato da AGEA a mezzo degli atti impugnati in prime cure fosse prescritto.
Il termine entro cui AGEA poteva agire al fine di recuperare quanto dovuto dall’azienda appellata a titolo di prelievo supplementare aveva (ri)preso a decorrere dal momento in cui, con il decreto presidenziale n.6664/2016, era stata dichiarata la perenzione del relativo giudizio ( rectius dal momento in cui era scaduto il termine a disposizione delle parti per opporre detto decreto) ossia dal 17.11.2016 (16.01.2017 considerando il termine entro cui il decreto poteva essere opposto). Pertanto al momento in cui era stata notificata l’intimazione oggetto d’impugnativa (cioè il 21.12.2021) il termine decennale a disposizione di AGEA, per la somma capitale, non era decorso. Né era decorso il termine di prescrizione relativo agli interessi, anche ove ritenuto che il termine di prescrizione sia in tal caso di cinque anni.
6. In conclusione è fondato e va, quindi, accolto il secondo motivo dell’appello principale.
Gli altri motivi di appello possono considerarsi assorbiti.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO