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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 7196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7196 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6854/2017 R.G. proposto da: VA CLEMENTE, VA RA, VA IO O GIANCARLO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MONTESANTO COSTANTINO ON ([...]) -ricorrenti- contro DE CA ET, DE CA ON, DE CA CESARE, DE CA GIGLIOLA, elettivamente domiciliati in BATTIPAGLIA VIA TRIESTE 21, presso lo studio dell’avvocato GIOVINE ENRICO ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIPIANI GAETANO ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 7196 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 10/03/2023 2 di 6 -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 463/2016 depositata il 14/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA AC SE convenne PI De LU e NA SE avanti il Tribunale di Vallo della LUnia, chiedendo la restituzione di un appezzamento di terreno, sul quale i convenuti avevano edificato un immobile, nonché il risarcimento dei danni. Ritualmente costituitisi, il De LU e la SE eccepirono che era stato concluso un contratto preliminare, di cui domandarono l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., o in subordine la condanna alla restituzione delle somme ed il risarcimento dei danni conseguenti all’aumentato valore del fondo. Mediante una sentenza non definitiva, seguita poi dalla definitiva, il Tribunale dapprima accolse la domanda di riconsegna del terreno, rigettando quella riconvenzionale dei convenuti, ai quali peraltro riconobbe la restituzione del prezzo, con gli interessi legali, e l’indennità spettante ai sensi dell’art. 936 c.c., pari ad € 3.615,10, maggiorata di rivalutazione ed interessi. Con la sentenza n. 463/16, la Corte d’appello di Salerno, adita dagli eredi di AC SE (TE, AN e GI), in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse il pagamento degli interessi dall’importo di € 3.615,10, affermando che la domanda di attribuzione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di restituzione del prezzo versato e di indennità ex art. 936 c.c. non era stata tempestivamente formulata. Aggiunsero i giudici di secondo grado che il valore del fondo, ai sensi dell’art. 936 c.c., non avrebbe potuto essere variato rispetto 3 di 6 alla determinazione del Tribunale, posto che l’arretramento della costruzione ivi insistente non era stato richiesto nel termine di prescrizione, né gli appellanti avrebbero fornito elementi idonei a “fotografare” lo stato della costruzione ad oltre dieci anni di distanza. Per la cassazione della predetta sentenza hanno proposto ricorso TE SE, AN SE e GI SE, affidandosi a tre motivi. ON De LU, ES De LU e LI De LU (quali eredi degli originari convenuti, nel frattempo deceduti) si sono costituiti con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso avversario. La causa, inizialmente assegnata alla sesta sezione, è stata poi assegnata alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022, in mancanza di un’evidenza decisoria. I controricorrenti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti assumono, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 936, 1150, 2909 e 2697 c.c. La Corte d’appello avrebbe equivocato la produzione di altra sentenza del Tribunale di Vallo della LUnia, intervenuta nel giudizio promosso da terzi (tali D’Angelo) nei confronti dei coniugi De LU SE, ritenendo che gli appellanti volessero invocare un giudicato esterno, laddove tale allegazione era esclusivamente volta ad incidere sulla valutazione della nuova costruzione, ai fini della determinazione e della misura dell’indennizzo, ai sensi degli artt. 936-1150 c.c. Sotto diverso profilo, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente preteso la dimostrazione di un continuo aggiornamento circa lo stato della costruzione, mentre sarebbe spettato alla parte 4 di 6 interessata alla percezione dell’indennità dedurre e dimostrare la sopravvenienza di eventuali circostanze, atte ad eliminare o attenuare il decremento di valore dell’opera, per effetto del decorso del tempo. 2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 936, 1150 e 873 c.c. (e delle norme integrative di quest’ultimo di cui all’art. 41 quinques della legge n. 1150/1942 e successive modificazioni), nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. Poiché la riconosciuta violazione urbanistica avrebbe dovuto comportare l’illegittimità dell’opera sul piano pubblicistico, la Corte d’appello avrebbe disapplicato il principio di diritto secondo il quale, nelle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 c.c., alcun indennizzo avrebbe potuto essere accordato a favore dell’agente. 3) Mediante il terzo rilievo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 936, 1150, 872, 873 2946 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice di secondo grado – a fronte della richiesta degli appellanti di riconoscere che il nuovo fabbricato avversario non rispettava la distanza legale da quello rimasto nella disponibilità di AC SE, determinandone un decremento di valore - avrebbe erroneamente sostenuto che mai gli interessati avrebbero chiesto l’arretramento. Infatti, nel caso di specie sarebbe mancato il presupposto dell’altruità del fondo su cui erano stati eretti gli immobili. 4) I tre motivi, che possono essere scrutinati unitariamente per la loro connessione logica, sono infondati. 4.1) Per un verso, nessuna delle violazioni di legge denunciate e riferite agli artt. 936, 1150, 2909 e 2697 c.c. è realmente sussistente. La Corte d’appello ha chiarito che “a tutela del preesistente fabbricato di SE AC non risulta mai domandato dal SE o dai suoi aventi causa, nel termine ordinario di prescrizione, 5 di 6 l’arretramento della costruzione che i coniugi De LU e SE hanno realizzato fin dal 1979-1980”. Quanto alla sentenza prodotta ed a prescindere dal rilievo inerente la forza di giudicato della stessa, la medesima Corte ha aggiunto che “nessun elemento ulteriore è stato offerto dagli appellanti in ordine allo stato attuale della vicenda, nonostante che siano passati circa dieci anni dalla pronuncia della sentenza d’appello che ha dichiarato estinto il processo fra gli odierni appellati e i D’Angelo”. In altri termini la sentenza impugnata, preso atto che, rispetto al lato SE, mancavano finanche gli elementi per poter affermare che la costruzione fosse posta a distanza inferiore a quella legale, mentre, rispetto al lato D’Angelo, la pronunzia di condanna non era mai stata posta in esecuzione, ha tratto la conclusione che mancasse la dimostrazione di un effettivo decremento patrimoniale in capo all’immobile accedente al suolo da restituire. Il ragionamento è formalmente plausibile, considerato che l’indennità è collegata ad un’utilità effettiva, e dunque ad una valutazione in concreto della situazione fattuale, che la Corte salernitana ha appunto operato, attraverso l’accertamento della mancanza di prove sufficienti in ordine alla perdita di valore patrimoniale. 4.2) Per altro verso, il principio giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, per il quale il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo cui accede, non potendo il proprietario trarne alcun beneficio (Sez. 5, n. 26509 del 21 dicembre 2016; Sez. 2, n. 26853 del 14 dicembre 2011), non trova applicazione nella fattispecie, poiché non v’è prova certa dell’abuso, come ha chiarito la Corte d’appello. La relativa valutazione si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Sez. 2 n. 33149 del 16 dicembre 2019). La differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del 6 di 6 convincimento del giudice di prime cure, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013; Sez. 2, n. 6778 del 2 aprile 2015). In definitiva il ricorso è rigettato, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, il 26/10/2022.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, il 26/10/2022.