Art. 7.
Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' soppresso.
Il personale appartenente a detto ruolo e' inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella E che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 .
Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, e' attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' soppresso.
Il personale appartenente a detto ruolo e' inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella E che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 .
Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, e' attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .