TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3559/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3559/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Pannullo, domiciliato in Nocera Superiore (SA) alla Via San Clemente n. 146;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Erminio Garruto, domiciliata in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 159;
RESISTENTE
(C.F. ), difeso dai Controparte_2 P.IVA_2
funzionari come da delega in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 04.07.2022 da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 10020220001697823001 di euro 40.296,68 emessa nei confronti del
TE Il AS s.a.s. di ”, a questa notificata il 14.06.2022 ad istanza Parte_1
dell (d'ora in poi a.d.e.r.). Controparte_3
La citata cartella origina dall'ordinanza d'ingiunzione n. 2835/2656B emessa - per sanzioni comminate dall' (d'ora in poi ITL ) – in data 13.04.2021 nei Controparte_2 CP_2
1 confronti del TE Il AS s.a.s. ” ed a questa notificata il 10.05.2021, Parte_2
quale coobbligata in solido ex art. 6 legge n. 689/1981 per le violazioni in tema di legislazione sul lavoro riscontrate a carico del legale rappresentante . Parte_1
Il ricorrente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello avente r.g. n. 2376/2021 prendente presso l'intestato Tribunale e relativo all'opposizione alla citata ordinanza d'ingiunzione, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella per le ragioni indicate nel ricorso, tutte riguardanti la legittimità del procedimento in seno al quale si è formato il titolo esecutivo.
Si è ritualmente costituita l eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione CP_4
attiva in capo a , avendo quest'ultimo proposto in proprio una opposizione avverso Parte_1
una cartella emessa e notificata nei confronti della società TE Il AS s.a.s. Parte_2
”.
[...]
Per il resto, l ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza CP_4
dell'avversa opposizione.
Con comparsa depositata il 15.11.2022 si è costituito l , il quale ha depositato il CP_5
provvedimento del 13.11.2022 avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
2835/2656B emessa nei confronti della società.
Inoltre, l'ente creditore ha depositato l'ordinanza di ingiunzione n. 2835/2656A emessa il
13.04.2021 nei confronti di , deducendo che alla stessa sarebbe seguita la cartella di Parte_1
pagamento n. 10020220001697823000, ritualmente notificata al destinatario e non opposta.
Con la nota depositata in data 11.11.2022 il ricorrente ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall' in quanto “il sig. era il legale CP_4 Parte_1 rappresentante della società Ristorante Il AS s.a.s. di ” (cfr. la nota in atti). Parte_1
Con ordinanza del 17.11.2022 è stata rigettata l'istanza di riunione dei giudizi n. 2776/2021 e n.
3559/2022, nonché la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prodromico alla cartella (ossia, lo si ripete, l'ordinanza d'ingiunzione n. 2835/2656B).
All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione sollevata dall in ordine al difetto di CP_4
legittimazione attiva in capo a a spiegare l'odierna opposizione. Parte_1
Quest'ultima ha infatti ad oggetto la cartella n. 10020220001697823001 di euro 40.296,68 emessa e notificata nei confronti della società TE Il AS ”. Parte_3
Tuttavia, pur essendo socio accomandatario della citata società, egli ha agito Parte_1
in proprio e non quale legale rappresentante della s.a.s..
Tuttavia, come noto, “fuori dei casi espressamente previsti dalal legge, nessuno può far valere
2 nel processo in nome proprio un diritto altrui” (cfr. art. 81 c.p.c.).
Da tanto consegue che non può agire in proprio per richiedere l'annullamento Parte_1
di una cartella emessa nei confronti della società della quale egli è socio.
Né, come richiesto con la nota depositata in vista dell'udienza del 27.03.2025, l'opponente può dedurre l'intervenuta caducazione dell'ordinanza n. 2835/2656B emessa nei confronti della società al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire nei suoi confronti;
ciò in quanto, come provato dall'ITL di e comunque non contestato da , nei CP_2 Parte_1
confronti di quest'ultimo è stato emesso un diverso titolo esecutivo (ossia l'ordinanza n. 2835/2656A) alla quale è seguita la cartella n. 10020220001697823000 non oggetto dell'odierno giudizio.
Da ultimo, ad una diversa conclusione non conduce nemmeno la circostanza che nel 2018 la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, non avendo l'opponente ha agito come ex socio della società.
Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo a a proporre l'opposizione per cui è causa, con assorbimento di ogni altra questione. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria e la decisione in rito del giudizio consentono una parziale diminuzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo a;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
e dell' , che si liquidano in euro 1.300,00 per Controparte_3 CP_2 Controparte_2
compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 28/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3559/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Pannullo, domiciliato in Nocera Superiore (SA) alla Via San Clemente n. 146;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Erminio Garruto, domiciliata in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi n. 159;
RESISTENTE
(C.F. ), difeso dai Controparte_2 P.IVA_2
funzionari come da delega in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 04.07.2022 da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 10020220001697823001 di euro 40.296,68 emessa nei confronti del
TE Il AS s.a.s. di ”, a questa notificata il 14.06.2022 ad istanza Parte_1
dell (d'ora in poi a.d.e.r.). Controparte_3
La citata cartella origina dall'ordinanza d'ingiunzione n. 2835/2656B emessa - per sanzioni comminate dall' (d'ora in poi ITL ) – in data 13.04.2021 nei Controparte_2 CP_2
1 confronti del TE Il AS s.a.s. ” ed a questa notificata il 10.05.2021, Parte_2
quale coobbligata in solido ex art. 6 legge n. 689/1981 per le violazioni in tema di legislazione sul lavoro riscontrate a carico del legale rappresentante . Parte_1
Il ricorrente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello avente r.g. n. 2376/2021 prendente presso l'intestato Tribunale e relativo all'opposizione alla citata ordinanza d'ingiunzione, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella per le ragioni indicate nel ricorso, tutte riguardanti la legittimità del procedimento in seno al quale si è formato il titolo esecutivo.
Si è ritualmente costituita l eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione CP_4
attiva in capo a , avendo quest'ultimo proposto in proprio una opposizione avverso Parte_1
una cartella emessa e notificata nei confronti della società TE Il AS s.a.s. Parte_2
”.
[...]
Per il resto, l ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza CP_4
dell'avversa opposizione.
Con comparsa depositata il 15.11.2022 si è costituito l , il quale ha depositato il CP_5
provvedimento del 13.11.2022 avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
2835/2656B emessa nei confronti della società.
Inoltre, l'ente creditore ha depositato l'ordinanza di ingiunzione n. 2835/2656A emessa il
13.04.2021 nei confronti di , deducendo che alla stessa sarebbe seguita la cartella di Parte_1
pagamento n. 10020220001697823000, ritualmente notificata al destinatario e non opposta.
Con la nota depositata in data 11.11.2022 il ricorrente ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall' in quanto “il sig. era il legale CP_4 Parte_1 rappresentante della società Ristorante Il AS s.a.s. di ” (cfr. la nota in atti). Parte_1
Con ordinanza del 17.11.2022 è stata rigettata l'istanza di riunione dei giudizi n. 2776/2021 e n.
3559/2022, nonché la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prodromico alla cartella (ossia, lo si ripete, l'ordinanza d'ingiunzione n. 2835/2656B).
All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione sollevata dall in ordine al difetto di CP_4
legittimazione attiva in capo a a spiegare l'odierna opposizione. Parte_1
Quest'ultima ha infatti ad oggetto la cartella n. 10020220001697823001 di euro 40.296,68 emessa e notificata nei confronti della società TE Il AS ”. Parte_3
Tuttavia, pur essendo socio accomandatario della citata società, egli ha agito Parte_1
in proprio e non quale legale rappresentante della s.a.s..
Tuttavia, come noto, “fuori dei casi espressamente previsti dalal legge, nessuno può far valere
2 nel processo in nome proprio un diritto altrui” (cfr. art. 81 c.p.c.).
Da tanto consegue che non può agire in proprio per richiedere l'annullamento Parte_1
di una cartella emessa nei confronti della società della quale egli è socio.
Né, come richiesto con la nota depositata in vista dell'udienza del 27.03.2025, l'opponente può dedurre l'intervenuta caducazione dell'ordinanza n. 2835/2656B emessa nei confronti della società al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire nei suoi confronti;
ciò in quanto, come provato dall'ITL di e comunque non contestato da , nei CP_2 Parte_1
confronti di quest'ultimo è stato emesso un diverso titolo esecutivo (ossia l'ordinanza n. 2835/2656A) alla quale è seguita la cartella n. 10020220001697823000 non oggetto dell'odierno giudizio.
Da ultimo, ad una diversa conclusione non conduce nemmeno la circostanza che nel 2018 la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, non avendo l'opponente ha agito come ex socio della società.
Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo a a proporre l'opposizione per cui è causa, con assorbimento di ogni altra questione. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria e la decisione in rito del giudizio consentono una parziale diminuzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo a;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
e dell' , che si liquidano in euro 1.300,00 per Controparte_3 CP_2 Controparte_2
compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 28/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3