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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/04/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 2338/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 10.07.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. TAFURO GIUSEPPINA, come Parte_1
da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. DI GENNARO UMBERTO, come da Controparte_1
procura in atti;
- RESISTENTE
E
Avv. ELVIRA TUCCI, in qualità di curatore speciale del minore (nato a [...] Persona_1
il 12.01.2011);
- INTERVENTORE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti e verbali di causa;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord in data 30.10.2020, le odierne parti in causa comparivano dinanzi al Presidente delegato il quale, previa adozione dei provvedimenti provvisori, all'udienza del 12.11.2021, rilevata la competenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, rimetteva le parti dinanzi allo stesso.
Ciò posto, con ricorso in riassunzione depositato in data 23.03.2022, Parte_1
esponeva: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06.09.2010; - che
[...]
dal matrimonio è nato un figlio: (12.01.2011); - che l'unione coniugale è venuta meno a Per_1
causa dell'esasperata gelosia del marito;
- che questi era solito innervosirsi per futili motivi, reagendo in maniera aggressiva e violenta nei confronti della ricorrente;
- che, in data 19 ottobre 2020, il in preda a una crisi di gelosia, lanciava una bottiglia d'acqua sul viso della ricorrente e, dopo CP_1
averla offesa, abbandonava la casa coniugale portando con sé il piccolo;
- che stanca ed Per_1
impaurita dall'ennesimo gesto violento del coniuge, la ricorrente si portava presso l'abitazione dei propri genitori in Ercolano dove trovava ospitalità e dove tuttora dimora;
- di aver provveduto, nei giorni successivi, a sporgere denuncia presso la questura di Caserta;
- che ulteriore causa di rottura dell'unione coniugale va individuata nel comportamento svilente del resistente;
- che la casa coniugale sita in Caserta è condotta in locazione;
- di essersi da sempre dedicata alla cura della famiglia e del piccolo per espresso desiderio del resistente;
- di lavorare saltuariamente come badante;
- Per_1
che il resistente svolge l'attività autonoma di giornalista e dirige un giornale online.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sé nella casa coniugale e prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento per sé e per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in riassunzione l'avv. Elvira Tucci, la quale, premesso di essere stata nominata curatore speciale del minore nell'ambito del procedimento ex art. 330 e s.s. c.c. instaurato dal P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
di essersi costituita regolarmente nel procedimento di separazione pendente tra le parti in causa dinanzi al medesimo Tribunale;
che, eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito da parte dell'odierno resistente, per essersi la vita matrimoniale svolta prevalentemente in Caserta, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza per territorio e rimetteva la parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esponeva: - che dalla documentazione relativa al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di
Napoli Nord e dalle relazioni dei SS che hanno preso in carico il nucleo familiare, emerge una persistente conflittualità tra le parti in causa;
- che la situazione è complicata, preoccupante e, sotto alcuni aspetti, anche mal gestita;
- che si rende necessaria l'adozione di opportune azioni volte a garantire la serenità del minore;
- che, nel suo preminente interesse, è necessario garantire e assicurare la prosecuzione degli incontri con la madre;
- che va disposta una valutazione diagnostica delle relazioni familiari ed una prognosi di recuperabilità, valutando, se del caso, l'opportunità di una diversa forma di collocamento del minore.
Con comparsa di costituzione in riassunzione, esponeva: - che la Controparte_1
ricorrente ha sempre manifestato disinteresse nei riguardi del figlio , tendendo a mettere al Per_1
primo posto i suoi desideri di donna piuttosto che quelli di madre;
- che la stessa era solita allontanarsi dal tetto coniugale e intraprendere relazioni extraconiugali;
- che la , interrotta la relazione con Pt_1 tale decideva di lasciare l'abitazione coniugale e di trasferirsi presso i suoi Persona_2
genitori in Ercolano, abbandonando il figlio;
- di aver intrapreso una procedura di separazione poi interrotta a seguito del ritorno della moglie nella casa coniugale;
- che la ricorrente, dopo poco, cominciava a frequentare un altro uomo;
- che il rapporto diveniva sempre più difficile al punto che, il 12 settembre 2020, il veniva aggredito dalla moglie e minacciato dalla stessa con un CP_1
coltello; - che l'episodio riferito dalla ricorrente del 19 ottobre 2020 fu artatamente innescato dalla stessa;
- che, in quell'occasione, la FA asportava tutti i suoi beni dalla casa coniugale, portando con sé anche i contanti e i preziosi ivi custoditi e le chiavi dell'immobile, lasciando il e il CP_1
figlio fuori casa;
- che, a seguito di tale episodio, i coniugi trovavano un accordo bonario prevedendo il collocamento alternato di presso entrambi i genitori;
- che nel periodo di permanenza Per_1
presso la madre, il minore era vittima di atti di violenza da parte della stessa la quale era solita anche lasciarlo fuori la porta di casa;
- che la FA si è rivelata essere una persona violenta ed aggressiva, non in grado di svolgere il ruolo di madre;
- che la stessa, in costanza di matrimonio, ha sempre lavorato;
- che, intrapresi gli incontri protetti madre-figlio prescritti dal Tribunale di Napoli Nord, ben presto manifestava il proprio malessere nel parteciparvi;
- che in data 15.02.2022, tali Per_1
incontri venivano sospesi da parte degli assistenti sociali;
- di aver seguito con impegno e precisione il percorso psicologico prescritto.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva: - dichiararsi la separazione dei coniugi;
- disporsi l'affido esclusivo a sé del figlio minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale;
- disporsi il prosieguo degli incontri protetti madre-figlio; - prevedersi, a carico della ricorrente, un contributo di mantenimento per il figlio della coppia pari ad € 400,00 mensili;
- revocarsi il contributo di mantenimento previsto in favore della ricorrente.
Previo rinvio per l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi Sociali, all'esito dell'udienza presidenziale del 12.07.2022, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre ed ha fissato in € 400,00 il contributo al mantenimento del figlio e della moglie a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare e la documentazione concernente il procedimento camerale instaurato dal P.M. presso l'intestato
Tribunale avverso le medesime parti di questo giudizio, all'udienza del 10.07.2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito individuando nella condotta manipolatoria, aggressiva e offensiva del resistente la causa della rottura dell'unione coniugale.
La domanda va rigettata in quanto sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che la prova orale articolata dalla ricorrente è assolutamente generica e, in quanto tale, inammissibile ex art. 244 c.p.c.
Ciò posto, parte ricorrente ha richiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, mentre parte resistente ha richiesto di confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre. Il curatore speciale si è associato alla richiesta di affido esclusivo formulata da parte ricorrente.
In merito, occorre evidenziare che la CTU, espletata nel corso del procedimento camerale ed acquisita nel presente giudizio, ha suggerito l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, garantendo una continuità dei rapporti padre-figlio, nonché un percorso di sostegno alla genitorialità
e di psicoterapia individuale per le parti e un sostegno psicologico per il minore (cfr. consulenza tecnica di ufficio in atti, pp. 84-85).
Invero, in sede di accertamenti peritali, è emerso che la ricorrente è una madre lavoratrice, che cerca di seguire il bambino nelle sue fasi di sviluppo offrendogli cure adeguate, di protezione fisica, di accudimento e di sicurezza, escludendo che la stessa sia una madre con assetto mentale maltrattante o capace di cure inadeguate, così come descritto dal figlio e dal padre (cfr. consulenza tecnica di ufficio in atti, pag. 78).
Con riguardo al resistente, è emerso, invece, che il predetto presenta una difficoltà nell'effettuare un ragionamento meta-riflessivo in merito agli accadimenti familiari, utilizzando dei meccanismi di negazione delle proprie difficoltà e di proiezione sull'altro della responsabilità; è emersa, altresì, una difficoltà nel comprendere lo stato psicologico del figlio (cfr. consulenza tecnica di ufficio in atti, pag. 79, dove si legge, altresì, che Lo stato di sofferenza psicologica di è Per_1
negato e dunque ignorato). Durante i colloqui di consulenza, il ha mostrato rigidità ad uscire CP_1 dall'ottica dell'innocente, con una continua e improduttiva colpevolizzazione dell'altra parte; il predetto ha, altresì, mostrato poca disponibilità a cercare soluzioni condivise per il bene del bambino mostrandosi sordo alle richieste della madre di essere aiutata con e i suoi atteggiamenti Per_1
aggressivi e irrispettosi (cfr. consulenza tecnica di ufficio in atti, pag. 79).
Dall'indagine di consulenza, è emerso, altresì, che il minore è incatenato in un devastante conflitto di lealtà e sembra vittima di un condizionamento che lo induce a perdere il contatto con la realtà degli affetti e a esibire astio ingiustificato e disprezzo continuo verso la madre e il suo ambiente contro il quale agisce aggressività, disprezzo e rabbia (cfr. consulenza tecnica di ufficio in atti, pag.
80).
In merito, occorre, altresì, evidenziare il carattere intenzionale e strumentale della pressione psicologica esercitata dal padre sul figlio al fine di ottenere il controllo sulla ex moglie (cfr. consulenza tecnica di ufficio in atti, pag. 82).
Ciò posto, tenuto conto delle conclusioni della CTU, che il Tribunale intende condividere e far proprie, attesa la logicità e coerenza dell'elaborato, va disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa, non essendo il regime di affido condiviso conforme all'interesse dello stesso.
Il Tribunale prende atto che sia le parti che il minore hanno intrapreso in maniera positiva i percorsi suggeriti dalla CTU.
Tuttavia, tenuto conto delle criticità emerse nel corso del giudizio ed allegate da entrambe le parti, il Tribunale ritiene di dover predisporre, nell'interesse del minore, il prosieguo dei percorsi suggeriti in sede di CTU.
Pertanto, i SS delegati (comune di Ercolano e comune di Caivano) si attiveranno presso la competente ASL affinchè le parti siano avviate ad un percorso di sostegno alla genitorialità e il minore ad un percorso di sostegno psicologico individuale.
Il Tribunale, così come suggerito dalla CTU, invita, altresì, le parti ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale per ripristinare e riequilibrare ognuno il proprio assetto psichico, riconoscere e lavorare sui propri aspetti disfunzionali (cfr. consulenza tecnica di ufficio, pag. 85).
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene di disporre, così come suggerito dalla CTU, che il incontri il minore a fine settimana alternati. CP_1
Tale disciplina va completata prevedendo, altresì, che il minore trascorra con il padre, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, nonché il giorno di Pasqua o il lunedì in albis e sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro il
30 maggio di ogni anno.
Il Tribunale non ritiene, allo stato, di dover prevedere incontri assistiti tra padre e minore, così come richiesto da parte ricorrente, tenuto conto dei percorsi seguiti dalle parti e della circostanza che non sono emerse criticità nell'ambito dell'ultimo colloquio intercorso, in sede di accesso domiciliare, tra i SS delegati e il piccolo (cfr. relazione dei SS delegati del luglio 2024, cui è allegata, Per_1
altresì, la positiva relazione scolastica del minore).
In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere sempre modificati in presenza di fattori sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Il Tribunale, in ogni caso, ritiene opportuno disporre, nell'interesse del minore, un monitoraggio annuale del nucleo familiare da parte dei SS delegati (comune di Ercolano) al fine di verificare le condizioni del minore nonché i rapporti genitoriali, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per lo stesso.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di disattendere la richiesta di audizione del minore, formulata da parte resistente all'udienza di precisazione delle conclusioni e reiterata in sede di memorie ex art. 190 c.p.c.
Ciò in quanto il minore è già stato sentito nel corso del processo dinanzi al Presidente delegato
(cfr. in merito, Cass. n. 437 del 2024) e, in ogni caso, si ritiene l'audizione superflua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 bis c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, alla luce della complessa istruttoria effettuata (cfr. CTU, relazioni di monitoraggio dei SS e relazione sui percorsi seguiti dalle parti e dal minore).
In merito, deve, altresì, rilevarsi che dalla CTU e dalle relazioni in atti, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, alcuna criticità è emersa per quanto concerne la madre e l'ambiente materno in cui vive il minore.
In ogni caso, il Tribunale ha già disposto un monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare le condizioni di , con onere di segnalare in via di urgenza all'autorità giudiziaria Per_1
competente eventuali situazioni pregiudizievoli per lo stesso.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In merito occorre evidenziare che in atti non si evince alcuna documentazione reddituale, ma lo stesso resistente, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato di essere direttore di un giornale on line e di guadagnare circa € 1.200,00-1.300,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal resistente all'udienza del 29.06.2021).
Pertanto, il resistente verserà, alla ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore, l'importo di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha formulato domanda di mantenimento per sé.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, la domanda va rigettata, non avendo la ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante circa la sussistenza dei fatti costitutivi a fondamento della stessa.
Invero, la stessa ricorrente, nel corso del giudizio, ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come badante, senza tuttavia allegare alcuna documentazione reddituale, non consentendo al
Tribunale di verificare in primis la sussistenza di una significativa disparità reddituale tra le parti.
Va, pertanto, rigettata la domanda di mantenimento formulata per sé da parte ricorrente.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2338/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi NT nata il [...] Parte_1
in TORRE DEL GRECO (NA) e nato il [...] in [...] Controparte_1
(CE);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ERCOLANO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 119,
Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010)
3. rigetta la domanda di addebito;
4. dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
5. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
6. dispone che i SS delegati (comune di Ercolano e comune di Caivano) effettuino le attività indicate in parte motiva;
7. dispone che il resistente versi, alla ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore, l'importo di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
8. rigetta la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente per sé;
9. compensa le spese di lite;
10. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio