Decreto presidenziale 9 novembre 2016
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/06/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04038/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4038 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da SE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avv. Ivano Langellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio A.S.I. - Area di sviluppo industriale della Provincia di TA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso e dall’avv. Arturo Massimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- quanto al ricorso principale:
1) della delibera del Comitato Direttivo n. 256 del 5 novembre 2015, mai notificata alla SE Spa, avente ad oggetto “oneri infrastrutturali e spese generali ASI – agglomerati privi di infrastrutture – provvedimenti”, mediante la quale il Comitato Direttivo ha deliberato di modificare lo schema di convenzione tra l’ASI e le ditte assegnatarie negli Agglomerati in infrastrutturali prevedendo il pagamento del contributo oneri infrastrutturali e spese generali ASI nella misura di €/mq 4,16, oltre IVA; nonché ha deliberato di “rettificare la delibera n. 449 del 1 dicembre 2010 portando la superficie da 30.000 mq a 20.000 mq quale limite per il pagamento del contributo oneri infrastrutturali come stabilito dalla delibera n. 89 del 12 aprile 2009 nella misura di 6,40 €/mq e 30% spese generali ASI per un totale di 8,32 €/mq oltre IVA”;
2) della comunicazione prot. 3947/2016 del 17 maggio 2016, a firma del Direttore e del Presidente del Consorzio, mediante la quale si è richiesto alla società ricorrente, “ai sensi e per gli effetti della delibera n. 256 del 5 novembre 2015”, il pagamento dell’importo di € 224.082,56 oltre IVA, pari ad €/mq 8,32 oltre iva per la superficie assegnata di mq 26.933 quale azienda già insediata negli agglomerati non ancora infrastrutturali;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento ai primo connesso, preordinato e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi e dei diritti della ricorrente, quali: la delibera numero 184 del 28 luglio 2015, avente ad oggetto la “approvazione tariffe per diritti di segreteria e di istruttoria e contributi oneri infrastrutturali”, la delibera n. 449 del 1 dicembre 2010 con cui venne disposto di “…modificare lo schema di convenzione tra l’ASI e le ditte assegnatarie per lotti superiori ai 30.000 mq negli agglomerati “Matese…..” con il pagamento del contributo oneri infrastrutturali e spese generali ASI così come stabilito dalla delibera n. 86 del 1 aprile 2009, nella misura di 6,40 €/mq e 30% spese generali ASI oltre IVA…prevedendosi la modifica di cui sopra sarà applicata per le assegnazioni a far data dall’approvazione della presente deliberazione…”;
E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
della società ricorrente a non versare alcuna somma a titolo di contributo per oneri infrastrutturali e, comunque, non nella misura determinata dal Consorzio ASI.
- quanto ai motivi aggiunti depositati l’8 maggio 2018:
1) della Delibera del Comitato Direttivo n. 550 del 11 dicembre 2017 con cui si è provveduto a rimodulare la delibera n. 256 del 05 novembre 2015, ritenendo congruo il pagamento del 25% dell’importo dovuto pari ad €/mq 1,04 oltre iva come per legge alla sottoscrizione della convenzione, corrispondente al 25% di quanto dovuto, importo finalizzato specificatamente a sostenere i costi per le attività tecnico amministrative per la redazione delle progettazioni propedeutiche alla richiesta di finanziamento per la realizzazione delle attrezzature e impianti negli Agglomerati e alla realizzazione di interventi puntuali a far carico sul bilancio consortile nelle more del finanziamento e della successiva realizzazione delle infrastrutture per gli interi Agglomerati;
2) della nota n. prot.1144 del 6 febbraio 2018 a firma del Direttore e del Presidente del Consorzio ASI si è conseguentemente richiesto il pagamento dell'importo di €. 28.072,72 oltre iva come per legge pari ad €/mq 1.04 oltre iva come legge per la superficie assegnata di mq. 26.933 quale azienda già insediata negli Agglomerati non ancora infrastrutturali.
3) di ogni altro atto e/o provvedimento ai primo connesso, preordinato e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi e dei diritti della ricorrente, quali la delibera del Comitato Direttivo n. 219/2017 e la delibera numero 184 del 28 luglio 2015, avente ad oggetto la “approvazione tariffe per diritti di segreteria e di istruttoria e contributi oneri infrastrutturali”, la delibera n. 449 del 1 dicembre 2010 con cui venne disposto di “…modificare…lo schema di convenzione tra l’ASI e le ditte assegnatarie per lotti superiori ai 30.000 mq negli agglomerati “Matese…” con il pagamento del contributo oneri infrastrutturali e spese generali ASI così come stabilito dalla delibera n. 86 del 1 aprile 2009, nella misura di 6,40 €/mq e 30% spese generali ASI oltre IVA…prevedendosi la modifica di cui sopra sarà applicata per le assegnazioni a far data dall’approvazione della presente deliberazione…”, entrambe già gravate con il ricorso principale;
E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
della società ricorrente a non versare alcuna somma a titolo di contributo per oneri infrastrutturali e, comunque, non nella misura determinata dal Consorzio ASI.;
- quanto ai motivi aggiunti depositati l’8 novembre 2024:
1) della deliberazione n. 66 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto: “adozione nuovo regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'area di sviluppo industriale della provincia di TA adozione nuovo schema di convenzione - adozione atti e provvedimenti prodromici, connessi e conseguenti”;
2) della deliberazione n. 13 del 24 giugno 2023 avente ad oggetto: “presa atto e approvazione integrazioni al regolamento per l’insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'area di sviluppo industriale della provincia di TA “;
3) della Delibera di C.D. del Consorzio ASI TA n. 56 del 7 giugno1995 ove interpretata nel senso di porre anche a carico delle ditte conduttrici insediate il pagamento degli oneri infrastrutturali;
4) della Delibera di C.D. del Consorzio ASI TA n. 86 del 1 aprile 2009, avente ad oggetto l’adeguamento del contributo oneri infrastrutturali e spese generali ASI;
5) per quanto occorrer possa, della Delibera di C.G. del Consorzio ASI TA n. 5 del 28 gennaio 2016, avente ad oggetto l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2016 - 2018 e piano annuale 2016;
6) per quanto occorrer possa, della Delibera di C.G. del Consorzio ASI TA n. 2 del 30 gennaio 2024 avente ad oggetto l’approvazione del piano triennale oo.pp. 2024- 2026- piano annuale 2024.
E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
della società ricorrente a non versare alcuna somma a titolo di contributo per oneri infrastrutturali e, comunque, non nella misura determinata dal Consorzio ASI.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Asi di TA;
Visto il D.P. 5991 del 9 novembre 2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 luglio 2016 e depositato il 19 settembre successivo, la ricorrente deduceva che:
- in virtù di due distinte e successive convenzioni (18 novembre 2004 e 18 luglio 2006) le erano stati assegnati due lotti contigui di 10.000 mq e 19.919 mq, ricadenti nel Comune di Alife (foglio 51, p.lle 5030, 5031, 131, 5029/a, 5029/b e 5032) e ricompresi in Agglomerato “ASI Matese”;
- in esito a frazionamento e parziale trasferimento era poi rimasta proprietaria di un lotto industriale di mq 19.945, finché, il 30 dicembre 2010, l’intera proprietà era passata in capo alla IA s.r.l.;
- con ordinanza Presidenziale n. 89 del 19 luglio 2011, la nuova proprietaria era stata autorizzata a concederle in locazione il lotto acquisito e con quest’ultima era stata stipulata, in proposito, una nuova convenzione (22 luglio 2011).
1.1. - Tanto ricostruito in fatto, la ricorrente – precisato, in virtù di quanto sopra dedotto, di essere infine (solo) locatrice di un lotto di complessivi mq 19,452 (e, quindi, inferiore a mq 20.000) – impugnava, unitamente ai sottesi atti della sequenza procedimentale (in particolare la delibera n. 256 del 5 novembre 2015), la nota (prot. n. 3947 del 17 maggio 2016) con cui le era stato chiesto il pagamento di complessivi euro 224.082,56 a titolo di oneri infrastrutturali, calcolando in mq 26.933 la superficie del lotto; il tutto sulla base di una modifica dello schema di convenzione (delibera n. 256 del 5 novembre 2015, a sua volta di modifica della delibera n. 449 del 1 dicembre 2020) con cui si era infine stabilita, per le imprese insediate e da insediare, (1) l’obbligatorietà del computo anche per i lotti di estensione inferiore a 20,000 (per euro 4,16/mq) e, (2) per i lotti superiori a 20.000,00 (e non più a 30,000, come previsto nella delibera n. 449 del 1 dicembre 2020), un aumento del contributo (8,32 /mq) (“ha stabilito il pagamento del contributo oneri infrastrutturali e spese generali ASI nella misura di € 4,16/mq per tutti i lotti fino a 20.000 mq, nonché il pagamento del contributo oneri infrastrutturali e spese generali ASI per tutti i lotti aventi superficie superiore a 20.000 mq (e non più superiore a mq. 30.000, come previsto con la delibera 449 del 1.12.2010) nella misura maggiore di 8,32 €/mq”).
1.2. - A sostegno del gravame, la ricorrente articolava nove distinte censure, con cui, in sintesi: 1) eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo più proprietaria dei lotti dal 2010; 2) eccepiva la prescrizione del diritto azionato (quantomeno con riferimento al lotto concesso alla data dal 18 novembre 2004, essendo decorsi “oltre dieci anni”); 3) escludeva la competenza del Consorzio ASI (“Nel caso di specie non vi sono i presupposti perché il Consorzio ASI possa ritenersi dotato di poteri autoritativi per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, così come individuati” trattandosi di immobile già di proprietà dell’operatore economico (e non espropriato) (PRG ASI, LRC 16/1998 e LRC 13/2013); 4) sosteneva la violazione del principio di affidamento; 5) evidenziava l’illegittimità della richiesta non potendosi gravare gli assegnatari dei costi amministrativi (richiamati nella delibera n. 265/2015); 6) si doleva dell’assoluta incertezza e genericità della pretesa “prevedendosi la richiesta di contributi per infrastrutture che non si sa se saranno realizzate, quando e con quali modalità”; 7) evidenziava come “in assenza di deperimetrazione prevista dal PTCP […] ed in particolare proprio con riferimento all’Agglomerato del Matese […] il Consorzio […] non avrebbe potuto […]dar luogo ad alcuna attività di programmazione e realizzazione di attrezzature ed impianti negli agglomerati non infrastrutturali”; 8) deduceva che “l’impossibilità di dare impulso ad una concreta attività di realizzazione di opere di urbanizzazione ed infrastrutture in un’area tanto vasta [oltre 3 milioni di mq], da un lato, in presenza di un numero ridottissimo di insediamenti esistenti, dall’altro senza avere contezza dell’effettiva consistenza dell’estensione territoriale all’esito della deperimetrazione e riduzione prevista dal PTCP. In particolare non è certo che potrebbero realizzarsi insediamenti utilizzabili dalla società ricorrente, utilizzo costituente presupposto della determinazione dell’entità del contributo e ciò in base a quanto pattuito tra le parti nelle convenzioni del 2004 e del 2006”; 9) eccepiva l’erroneità del computo della superficie dei lotti utilizzati, ritenuta inferiore ai 20.000 mq. 1.2. - Sulla scorta di tali censure, chiedeva quindi accertarsi la non debenza della somma richiesta.
2. - Si costituiva in giudizio il Consorzio ASI (21 settembre 2016) con atto di mero stile, successivamente depositando memoria (18 novembre 2016) con cui eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. - L’8 maggio 2018 la ricorrente depositava motivi aggiunti, impugnando – anche in questo caso unitamente agli atti presupposti, in epigrafe meglio specificati - la nota prot.1144 del 6 febbraio 2018, con cui, sulla scorta della Delibera del Comitato direttivo n. 550 dell’11 dicembre 2017 (che aveva rimodulato la delibera n. 256 del 5 novembre 2015, già impugnata con il gravame principale), era stato richiesto il pagamento del 25% dell’importo dovuto, pari ad €/mq 1,04 (oltre iva accessori come per legge) al fine specifico di sostenere i costi per le attività tecnico-amministrative.
3.2. - A sostegno del gravame aggiuntivo, la ricorrente articolava le medesime nove censure di cui al ricorso principale.
4. – Il 5 luglio 2023 il difensore della ricorrente rinunciava al mandato ed il 27 luglio 2023 quest’ultima si costituiva a mezzo di nuovo difensore.
5. – Il 4 settembre 2024 il Consorzio depositava documenti.
6. - Il 12 - 13 settembre 2024 le parti depositavano memorie ed il 24-25 settembre 2024 depositavano repliche; il Consorzio eccepiva quindi l’improcedibilità del ricorso principale, avendo gli atti impugnati con i motivi aggiunti superato i provvedimenti contestati con l’impugnativa principale.
7. - L’8 novembre 2024 la ricorrente impugnava quindi gli atti (in particolare la Deliberazione n. 66 del 03 aprile 2020 e la Deliberazione n. 13 del 24 giugno 2023, prodotti in giudizio dallo stesso Consorzio resistente il 4 settembre 2024), con cui si era infine previsto che “tutti gli oneri dovuti e previsti dai regolamenti sono in ogni caso posti a diretto carico del soggetto utilizzatore/assegnatario dell’immobile in cui è esercitata la relativa attività produttiva”. Sosteneva, in proposito: 1) la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; 2) la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione; 3) l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, cui estendeva le medesime censure (nove) di cui al ricorso principale ed ai primi motivi aggiunti.
8. – Il 14 aprile 2025 il Consorzio depositava memoria ed il successivo 23 aprile la ricorrente depositava replica.
9.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
10. – Oggetto dell’odierno contendere è la debenza da parte della ricorrente (nell’ an e nel quantum ), degli oneri infrastrutturali relativi all’assegnazione di due lotti contigui ricadenti nel Comune di Alife (foglio 51, p.lle 5030, 5031, 131, 5029/a, 5029/b e 5032) e ricompresi in Agglomerato “ASI Matese”; lotti originariamente oggetto di due distinte convenzioni (del 18 novembre 2004 e del 18 luglio 2006) stipulate con il Consorzio resistente e di cui la ricorrente non è più proprietaria dal 30 dicembre 2010, ma soltanto locatrice, peraltro per una più limitata estensione.
10.1. – In questi termini circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio potersi prescindere dal vaglio delle eccezioni in rito formulate nella memoria del Consorzio del 18 novembre 2016 e del 13 settembre 2024, stante l’evidente infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti, per le ragioni appresso spiegate.
11.- Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la propria carenza di legittimazione passiva alla riscossione del contributo di urbanizzazione, in ragione dell’avvenuta cessione alla IA (conosciuta ed approvata dal Consorzio) delle aree inizialmente oggetto di concessione: nessuna pretesa potrebbe essere fatta quindi valere nei suoi confronti, stante la sua natura attuale di “conduttore” del sito, configurandosi, peraltro, a mezzo dell’atto autorizzativo n. 89 del 19 luglio 2011 “un’implicita autorizzazione al subentro con conseguente esonero da ogni responsabilità da parte del precedente proprietario in relazione al pagamento dei cc.dd. oneri infrastrutturali”. Il motivo, così formulato, non persuade. Occorre anzitutto rilevare che dal carattere propter rem del contributo di urbanizzazione (da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa) discende – così come per gli analoghi e sovrapponibili costi di costruzione – la natura solidale del vincolo, «come chiarito tanto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto da quella del Consiglio di Stato (sul punto, cfr., Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16999, secondo cui: “L’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è propter rem , nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; conseguentemente colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull’originario concessionario, ed è con quest’ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione”. Nel medesimo senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2019, n. 3141, secondo cui: “Il Collegio, al riguardo, rammenta che è costante la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2011, n. 6333; id., sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6624; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2011, n. 12571; id. sez. III, 17 giugno 1996, n. 5541) nell’affermare la natura reale o “ propter rem ” delle obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione (nonché delle sanzioni per ritardato pagamento, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2037), sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che le contraddistingue, gravano anche sull’acquirente nel caso di trasferimento del bene. Invero, ribadendo un costante principio giurisprudenziale, l’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell’obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l’edificazione, nonché i loro aventi causa”) (Cons. Stato, Sez. IV, 27/08/2024, n. 7250)». In questo senso vanno pertanto intese le clausole delle convenzioni (in particolare l’art. 9, vd. allegati al ricorso) laddove pongono espressamente gli obblighi assunti dalla ricorrente “anche” carico dei “successori ed aventi causa a qualsiasi titolo” (peraltro l’espressione “a qualsiasi titolo” non può non ricomprendere anche un’impresa conduttrice, come è, di fatto, ad oggi, la stessa ricorrente) nonché il regolamento per le assegnazioni suolo, approvato con delibera del Consorzio ASI n. 183 del 28 luglio 2015 (dep. 3 aprile 2025), il cui art. 9 stabilisce che “il locatario subentrante, in analogia a quanto previsto per le assegnazioni, è tenuto al pagamento degli oneri” ed il Regolamento per l'insediamento nei comprensori dell'ASI TA, approvato con delibera n. 66 del 3 aprile 2020 e modificato con delibera n. 13 del 24 giugno 2023 (dep. 4 settembre 2024), il quale, all’art. 29 commi 2 e 4, reitera la disposizione da ultimo riportata, aggiungendo che tutti gli oneri dovuti al Consorzio sono posti a carico del "soggetto utilizzatore/assegnatario”. Alla luce del quadro sin qui sinteticamente riepilogato - coerente con l’idea che gli oneri debbano essere sopportati, di fatto, dalle imprese che risultano beneficiare delle infrastrutture e dei servizi a realizzarsi – non v’è dubbio che la SE sia tenuta al versamento degli oneri controversi. Si aggiunga, per completezza, che, da un lato, nella Convezione del 22 luglio 2011, stipulata dal Consorzio con la IA, non si riviene alcuna dichiarazione di accollo liberatorio in favore dell’odierna ricorrene, eventualmente rilevante (se condivisa dal creditore a mezzo di espressa adesione) ex art. 1273 c.c., né una qualsivoglia rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 c.c., sicché non è condivisibile la dedotta “implicita autorizzazione al subentro con conseguente esonero da ogni responsabilità da parte del precedente proprietario in relazione al pagamento dei cc.dd. oneri infrastrutturali”, adombrata in ricorso.
Il primo motivo va pertanto respinto.
11.1. - Parimenti da respingere il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, quantomeno con riferimento al lotto concesso alla data dal 18 novembre 2004, essendo decorsi “oltre dieci anni”.
In proposito si osserva che con l’art. 3 delle convenzioni del 18 novembre 2004 e del 18 luglio 2006 la SE (“per le opere infrastrutturali, in futuro realizzate dal Consorzio con propri mezzi e per le quali dovranno concorrente con quote proporzionali alla superficie dei lotti impegnati tutte le industrie dell’agglomerato, la ditta […] si obbliga a versare le quote di sua pertinenza, dovute in relazione all’eventuale futura esecuzione di opere infrastrutturali dell’agglomerato, nella misura che sarà determinata anche in relazione all’uso delle opere stesse”, vd. convenzioni del 18 novembre 2004 e del 18 luglio 2006, in atti), la ricorrente si è obbligata a versare le quote di sua pertinenza delle opere di urbanizzazione a realizzarsi, nella misura che sarebbe stata successivamente determinata dal Consorzio ASI, in ragione dell’ “eventuale” e “futura” realizzazione delle opere infrastrutturali dell’agglomerato di riferimento. Trattasi, all’evidenza, di un’obbligazione la cui esecuzione era posticipata e subordinata alla futura realizzazione delle opere infrastrutturali di cui la ricorrente avrebbe usufruito. Fintantoché, pertanto, non si è provveduto a deliberare la realizzazione delle opere stesse, (delibera di G.C. n. 52 del 28 gennaio 2016 del Consorzio ASI di approvazione della variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed annesso piano annuale 2016 che prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali anche nell’agglomerato Matese, all. 9 dep. 4 settembre 2024) ed a quantificare i relativi oneri (delibera n. 256/2015, successivamente modificata dalla delibera n. 550/2017), la prescrizione non poteva decorrere.
11.2. – Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la sostanziale carenza di potere del Consorzio ASI ai fini della richiesta del contributo, essendo quest’ultimo relativo ad aree che erano già di sua proprietà (e non anche espropriate e successivamente riassegnate). In proposito, va anzitutto ricordato che – per come già chiarito da questo Tribunale in contenziosi analoghi - il «Consorzio ASI, istituito ai sensi della L. n. 317/1991 e della L.R. della Campania n. 16/1998, è un ente pubblico economico che ha tra le sue finalità principali quella di progettare e realizzare le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione ed i servizi comuni in riferimento alle aree ed ai nuclei industriali ricadenti nel proprio comprensorio. La Legge regionale Campania n. 16/1998 - recante l’ “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale” - per quanto d’interesse agli artt. 4 e 6, di tenore identico ai corrispettivi articoli contenuti nella L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013 che ha abrogato e recepito interamente la predetta previgente legge regionale, prevedeva all’art. 4, rubricato “Funzioni dei Consorzi”, che “i Consorzi A.S.I. promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese (comma 1)”. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4, i Consorzi A.S.I. “a) progettano e realizzano le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché attrezzano gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi; b) progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi; c) progettano e realizzano impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali; d) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli all'agglomerato medesimo”. L’art. 6, rubricato “Gestione economica. Piani economici e finanziari”, precisa poi che “I mezzi finanziari dei Consorzi A.S.I. sono formati: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente; b) dagli interessi sugli investimenti finanziari; c) dai corrispettivi conseguiti in relazione alle attività indicate nell’articolo 4 svolte dai Consorzi; d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente; e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile; j) dai fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali; g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere”. In linea con quanto disposto dalla richiamata normativa regionale, le Norme di Attuazione del piano regolatore delle aree del Consorzio ASI [in atti] prevedono che le aziende le quali intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale debbano sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per quella parte non coperta da contributi regionali. Ebbene, per fare fronte alla realizzazione ed alla gestione di tali necessarie opere, il Consorzio provvede non solo con contributi pubblici ma anche con mezzi propri e, quindi, con risorse poste a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale, ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle relative aree assegnate, sul logico ed evidente presupposto che a beneficiare delle predette opere siano le imprese stesse. Queste ultime, infatti, non versano alcun onere di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti. A tal fine, le suddette imprese stipulano [come è accaduto per la stessa ricorrente con le due convenzioni del 2004 e del 2006, in atti, allegate al ricorso], apposite convenzioni in forza delle quali “in relazione alle eventuali opere infrastrutturali che il Consorzio potrà in futuro realizzare e delle quali la ditta potrà fare uso, con accollo di parte della spesa nonché con conseguenti oneri di gestione”, si obbligano “per le opere infrastrutturali, in futuro realizzate dal Consorzio con propri mezzi e per le quali dovranno concorrere con quote proporzionali alla superficie dei lotti impegnati tutte le industrie dell’agglomerato”, a versare “le quote di [loro] pertinenza, dovute in relazione all'eventuale futura esecuzione di opere infrastrutturali dell'agglomerato nella misura che sarà determinata anche in relazione all'uso delle opere stesse” (cfr. testo della convenzione versata in atti, [in particolare premesse ed art. 3])» (T.A.R. Napoli, sez. VI, n. 1254 e 1255 del 26 febbraio 2018). Ne consegue, l’indiscutibilità della competenza, in capo al Consorzio, alla riscossione del contributo di urbanizzazione (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) dovuto per la partecipazione ai costi delle opere connesse all’edificazione e direttamente funzionali alla realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento, a cagione della trasformazione urbanistica delle aree determinata dalle imprese, restando del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dalla ricorrente e peraltro contenuta nelle premesse delle citate convenzioni, del titolo in base al quale è stata acquisita l’area (nel caso specifico, acquisto diretto, anziché espropriazione). Il terzo motivo di ricorso va pertanto respinto.
11.4. – Parimenti da respingere il quarto motivo con cui la ricorrente si duole della lesione del proprio legittimo affidamento, visto che “il Consorzio ASI con deliberati vari aveva sempre ritenuto di dover escludere il contributo per le infrastrutture per i lotti non acquisiti previa espropriazione per pubblica utilità negli agglomerati del Matese, limitandosi a richiederli solo per le future assegnazioni successive al dicembre 2010 e per lotti estesi oltre 30.000 mq”. In realtà, considerato il vincolo (art. 3) di cui alle convenzioni del 2004 e del 2006, più volte citate, nessun affidamento poteva essersi ingenerato nella ricorrente quanto alla non debenza degli oneri infrastrutturali.
11.5. – Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente evidenziava l’illegittimità degli atti impugnati in quanto (in tesi) violativi dello Statuto consortile nonché della Regionale n. 16 del 1998 e n.18 del 2013 nella parte in cui richiedendo il contributo, lo hanno finalizzato alla copertura delle “attività tecnico - amministrative per la redazione delle progettazioni propedeutiche alla richiesta di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti negli agglomerati”. Il motivo è infondato. Sul punto, in disparte il tenore, di per sé già significativo della l. r. n. 19/2013 che pone a carico dei Consorzi ASI la progettazione delle opere infrastrutturali, dei beni e dei servizi funzionali all’esercizio dell’attività delle imprese insediate nei comprensori industriali (art. 4 comma 4), il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare infatti che: “Nè ha base normativa la tesi secondo cui il contributo non possa essere destinato (e quindi commisurato) anche al finanziamento delle spese «generali» di funzionamento dei Consorzi. Al riguardo, la società ha invocato l’art. 5 della L. n. 19 del 2013, nella parte in cui, tra i mezzi finanziari, richiama anche i «contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente» (comma 1, lett. d). La formulazione della norma si spiega in connessione alla successiva lett. f) del medesimo comma in cui si fa riferimento ai «fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali», ed ha la funzione di legittimare la previsione, nei bilanci dei suddetti Enti, di stanziamenti ordinari destinati al funzionamento dei Consorzi. Tuttavia, di per sé, non esclude che a tal fine essi possano utilizzare anche le restanti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai «corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai consorzi» (lett. c), in particolare ove si consideri che anche l’attività di progettazione, realizzazione e gestione delle opere infrastrutturali richiede la predisposizione di un apparato burocratico – amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. IV n. 3698 del 3 giugno 2019 di conferma della sentenza di questo T.A.R. n. 1255 del 26 febbraio 2018, cit.). Anche il quinto motivo va pertanto rigettato.
11.6. – Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente si duole dell’assoluta incertezza e genericità della pretesa “prevedendosi la richiesta di contributi per infrastrutture che non si sa se saranno realizzate, quando e con quali modalità”, allegando l’intervenuta scadenza “quantomeno alla data del 28 luglio 1980 […] del Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale (piano ASI) di TA, originariamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1968 e successivamente integrato con il successivo Decreto del 28 luglio 1970”. In proposito, e ribadendo principi già espressi da questo Tribunale in analogo contenzioso, il Collegio osserva che “l’obbligo di versare il contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali non risulta avvinto da un legame di corrispettività con l’esecuzione dell’intervento edilizio autorizzato, siccome preteso dalla società deducente, costituendo invece una posizione giuridica soggettiva di contenuto passivo che dipende direttamente dall’assenso del Consorzio ASI all’utilizzazione dei suoli a destinazione industriale inclusi nell’area consortile” (T.A.R. Napoli, sez. II, n. 2384 del 7 aprile 2022) sicché, ai fini della legittimità della pretesa, è del tutto ininfluente l’allegata dedotta decadenza del piano ASI di TA (“Del pari, e per le medesime ragioni, risulta ininfluente la dedotta intervenuta decadenza del piano consortile ([...]: l’obbligo di versamento delle somme delle quali si controverte è, appunto, collegato alla stessa ammissione nell’area consortile per l’insediamento di un polo logistico”, T.A.R. Napoli, sez. II, n. 2384 del 7 aprile 2022, cit.) (vd. anche, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 799 del 20 febbraio 2014 per cui “il fatto costitutivo di tale obbligazione è la stessa ammissione nell'area consortile (e non già la concreta realizzazione delle infrastrutture)”).
11.7. – Per le medesime considerazioni sin qui esposte (cui, per brevità si rinvia) vanno inoltre respinti il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha evidenziava “in assenza di deperimetrazione prevista dal PTCP […] ed in particolare proprio con riferimento all’Agglomerato del Matese […] il Consorzio […] non avrebbe potuto […]dar luogo ad alcuna attività di programmazione e realizzazione di attrezzature ed impianti negli agglomerati non infrastrutturali” (settimo motivo) e l’impossibilità di dare impulso ad una concreta attività di realizzazione di opere di urbanizzazione ed infrastrutture in un’area tanto vasta [oltre 3 milioni di mq], da un lato, in presenza di un numero ridottissimo di insediamenti esistenti, dall’altro senza avere contezza dell’effettiva consistenza dell’estensione territoriale all’esito della deperimetrazione e riduzione prevista dal PTCP (ottavo motivo).
11.8. – Quanto all’ultimo motivo (il nono) rileva il Collegio che l’estensione complessiva delle aree assegnate in virtù delle convenzioni del 18 novembre 2004 e del 18 luglio 2006 (su cui poggia l’obbligo del versamento) era comunque superiore al limite di 20.000 mq. stabilito dalla delibera n. 256/2015, sicchè correttamente il Consorzio ha richiesto il contributo alla ricorrente.
11.9. – Conclusivamente, il ricorso principale è infondato e come tale va respinto.
12.- Dal rigetto del ricorso principale discende il rigetto delle censure articolate in via derivata nei primi e nei secondi motivi aggiunti.
13. – Quanto ai restanti motivi (il primo ed il secondo dei secondi motivi aggiunti) rubricati, rispettivamente, “Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi” e “Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione”, si osserva quanto segue. Sostiene la ricorrente che le delibere n. 66 del 3 aprile 2020 e n. 13 del 24 giugno 2023, nel porre “tutti gli oneri dovuti e previsti dai regolamenti […] a diretto carico del soggetto utilizzatore/assegnatario dell’immobile in cui è esercitata la relativa attività produttiva (art. 29, comma 2) avrebbero, da un lato, violato il principio di irretroattività degli atti amministrativi e, dall’altro, violato il divieto di integrazione postuma della motivazione. Le doglianze (entrambe), nei termini ora esposti, sono inammissibili ed infondate. Rinviando, per brevità, a quanto sopra esposto con in relazione al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che – discendendo l’obbligazione della ricorrente direttamente dalle convenzioni del 2004 e del 2006, i.e. dall’assegnazione dei suoli – alcun interesse può avere la SE a censurare, quale ditta conduttrice direttamente incisa – le delibere dianzi citate. Inoltre e sempre per le medesime argomentazioni supra spese al par.11, non v’è dubbio che la portata degli atti da ultimo citati non sia né retroattiva, né di integrazione, in chiave postuma, della richiesta di contributo: quest’ultimo è infatti dovuto, in ragione dell’ammissione nell'area consortile avvenuta già nel 2004 e nel 2006 e non anche in ragione di sopravvenute determinazioni amministrative.
14. – Conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti (primi e secondi) sono infondati e vanno respinti.
15. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso ed i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO