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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2029/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 01/12/2021 al n. 2029 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso l'ordinanza n. R.G. 2730/2019 del Tribunale di Grosseto del 02/11/2021 promossa da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
Parte persona del Delegato Responsabile della Sezione Regionale della Toscana pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto S. Stefano n. 62/D presso e nello studio dell'avv. Lorena Coccoluto che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Romano Lombardi e dall'avv. Elisa Ferraro ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza Albegna n. 3 presso e nello studio dell'avv. Lombardi come da mandato allegato appellato
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante: “…Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare il sig. , nato a [...] il Controparte_1
16.02.1936, al risarcimento del danno nella somma di € 6.000,00 o nella somma che sarà ritenuta di Part giustizia, a favore della quale parte offesa dal reato p. e p. dagli artt. 18 commi 1 e 6 e art. 30
1° comma lett. h), L. 157/92, e per l'effetto condannarlo alle spese, competenze e onorari di entrambi
i gradi di giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, di compensare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellato: “…Voglia la Corte di Appello rigettare integralmente l'appello proposto dalla L.A.C.
Lega Abolizione Caccia per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello. Si insiste per l'ammissione della prova per testi dei e Controparte_2 Tes_1
, e , non ammessa in primo grado, sui seguenti
[...] Testimone_2 Controparte_3
Per_ capitoli di prova: 1) “ i trovavate a cacciare unitamente a in data 9/12/2018?”; Controparte_1
2) “V.C. il Sig. si è limitato a raccogliere un uccello abbattuto, senza neppure Controparte_1 verificare chi gli avesse sparato e che tipo di volatile fosse?”; 3) “V.C. il Sig. non aveva CP_1 con sé gli occhiali durante la battuta di caccia?”; 4) “V.C. le G.V.V. sono intervenute quando le operazioni di caccia si erano esaurite, quando eravate fermi a conversare insieme a Testimone_2
e ?”…”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'
[...]
Parte
(di seguito ) aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Grosseto, al fine di ottenere la condanna del medesimo al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essa subito, quale associazione ambientalista, a causa della condotta del convenuto, il quale, pur essendo stato già condannato per il reato previsto e punito dagli artt. 18, c. 1, 6 e 30, c. 1, lett. h), legge
157/1992, aveva esercitato la caccia su volatili la cui attività venatoria era vietata, abbattendo due piccioni ). Persona_2
Si era costituito in giudizio , che aveva eccepito la nullità e l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione proposta ex artt. 163 e 164 c.p.c. e la carenza di interesse ad agire dell'associazione ricorrente ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente, era stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.10.2021.
Con ordinanza n. 2730/2019 del 2.11.2021, il Tribunale di Grosseto aveva rigettato la domanda
Parte della , condannando l'associazione al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Nel merito, il ricorso è infondato.
Posto che non è in discussione la piena legittimazione delle associazioni anche non riconosciute ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno anche non patrimoniale conseguente alla lesione dei loro diritti, occorre tuttavia pur sempre che vi sia - in linea con le coordinate ermeneutiche dettate dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità - la prova di un effettivo e concreto pregiudizio, che nella specie deve porsi come autonomo ed ulteriore rispetto all'interesse - pubblico -alla tutela della fauna e dell'ambiente, ovvero che la condotta lesiva comporti un pregiudizio al diritto particolare, proprio dell'associazione.
Tali oneri specifici di allegazione e prova, nella fattispecie, non sono stati assolti, non essendo sufficiente, per ritenere di per sé automaticamente provato un concreto danno all'associazione, nè la prova dell'avvenuta commissione di condotte illecite in tema di caccia, nemmeno ove queste siano già state oggetto di accertamento penale (le cui risultanze, come noto, sono liberamente valutabili in sede civile - cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di Cassazione, sezione
II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019,
n.9799;Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068) nè il mero richiamo, come operato dalla ricorrente nel caso di specie, all'interesse statutario perseguito dall'ente.
Nel caso di specie, infatti, va innanzitutto osservato come la ricorrente abbia chiesto ed offerto di provare il danno non patrimoniale, asseritamente sofferto dall'associazione, facendo ricorso allo strumento processuale ex art. 702-bis.
Va sul punto chiarito che, secondo un argomento pacifico in dottrina come in giurisprudenza, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. costituisce una scelta discrezionale dell'attore, senza che venga meno la “necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697
c.c.” poiché “solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può […] valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17/05/2018) 05-10-2018, n. 24538).
Tanto precisato, non esistendo un danno in re ipsa, grava sul ricorrente adempiere al proprio onere probatorio mediante ogni più opportuna richiesta di prova (testimoniale, documentale e/o presuntiva;
cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi, non bastando all'uopo mere allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto condannarsi il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale sulla scorta della mera allegazione dello stesso, senza ulteriormente precisarne entità e caratteristiche, né offrendo a questo Giudicante elementi presuntivi precisi e concordanti circa la sua sussistenza. Nel ricorso non sono invero state avanzate nuove richieste di prova testimoniale nè documentale, limitandosi la ricorrente a dedurre, in via esclusivamente presuntiva, il proprio diritto al risarcimento danni.
Come già chiarito, il requisito dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui all'art. 702 bis comporta per la parte l'onere di specificare il mezzo di prova richiesto, delimitandone l'oggetto e indicando le persone che devono compierlo, con la conseguenza che la prova testimoniale dovrà necessariamente essere dedotta dall'attore, peraltro sin dall'atto introduttivo in capitoli separati e con indicazione dei testimoni.
Gravava, dunque, sulla ricorrente l'onere di offrire la prova di un effettivo e concreto pregiudizio, autonomo ed ulteriore rispetto all'interesse pubblico alla tutela della fauna e dell'ambiente, ovvero che la condotta lesiva comporti un pregiudizio al diritto particolare, proprio dell'associazione.
In quest'ottica, deve quindi ritenersi che le mere finalità statutarie di una associazione non riconosciuta non consentono di per sé di riconoscere un danno ogni qual volta vi siano condotte pregiudizievoli degli interessi e valori generali perseguiti;
occorre comunque la allegazione e prova di un pregiudizio effettivo e concreto (non agli interessi e beni pubblici ma anche, ulteriormente) di un diritto proprio dell'associazione. Ciò sia per il rilievo, eventualmente anche mediatico, assunto dalla vicenda, sia per un qualche nesso concreto con l'agire dell'associazione (ad esempio perché sono stati coinvolti in modo diretto od indiretto propri associati) ovvero per altri elementi che devono essere comunque allegati e dedotti da chi lamenta un danno, al fine di provare l'effettiva sussistenza del pregiudizio e, almeno in via presuntiva, la sua misura e quantificazione. Nè sarebbe possibile per questo giudicante esercitare liberamente la facoltà prevista dall'art. 1226 c.c. in punto di liquidazione equitativa, in quanto ancora una volta non consentita finché non sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito i presupposti necessari affinché il Giudice possa esercitare la facoltà prevista dall'art. 1226 c.c.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito solo qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio, in altre parole, è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. La facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, dunque, due presupposti: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
2) che il Giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ancora, con sentenza n. 20889 del
17.10.2016 il Giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che l'applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno ex 1226 cc, presuppone risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), sicché la difficoltà della prova del “quantum” del danno, è superata mediante l'equità, che ha la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
A mente di tutto quanto su esposto, nel caso concreto deve ritenersi che non si possa procedere alla determinazione del danno, nemmeno in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione della mancanza assoluta di prova circa l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. Nulla è stato, infatti, dedotto in punto di dimostrazione del danno evento asseritamente subito dalla ricorrente, gravando su di essa quanto meno un onere di allegazione (e non di dimostrazione) delle voci di danno.
Da tutto quanto innanzi detto, deriva il rigetto integrale della domanda.” Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con un unico articolato motivo di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza dell'11.4.2024 e poi rimessa sul ruolo con decreto del
Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Infine, all'udienza collegiale del 6.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data, nonché decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Con l'unico motivo di gravame, la ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che essa non avesse provato di aver subito un pregiudizio particolare dall'avvenuto abbattimento dei due piccioni (peraltro, accertato dalle sue guardie giurate) e che non fosse possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno, nonché di quella di condannarla alla refusione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo ed al secondo rilievo, ha affermato che il giudice di primo grado, avendo dato atto che lo scopo dell'associazione era quello di promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e la conservazione e il ripristino dell'ambiente, avrebbe dovuto ritenere sussistente il danno, liquidandolo in via equitativa in considerazione della natura immateriale dello stesso e, comunque, non avendolo fatto, non avrebbe neanche dovuto porsi il quesito in ordine alla possibile quantificazione dello stesso, mentre, in relazione al terzo rilievo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le associazioni ambientaliste hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale, ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo, tanto che sono anche legittimate a costituirsi parti civili nei processi penali celebrati per reati commessi in occasione o con finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio (cfr Cass. pen. 20.3.2025 n. 16683; 16.3.2023 n. 24366; 6.11.2018 n. 11452; 4.10.2016 n.
52031; 17.1.2012 n. 19439; 21.6.2011 n. 34761; 25.5.2011 n. 25039 e s.u.
9.7.2014 n. 24677) e che la Lega per l'abolizione della caccia figura pacificamente tra gli enti ai quali viene pienamente riconosciuto il diritto di essere risarcita per danni non patrimoniali da coloro che, in qualche modo, si rendano artefici di maltrattamenti verso gli animali e comunque ledano gli interessi a tutela dei quali l'ente agisce in virtù delle proprie finalità statutarie, dato che i reati commessi contro gli animali ledono anche la personalità o l'identità dell'associazione (cfr Cass. civ. 19.4.2018 n. 9662).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'avvenuto illecito abbattimento dei piccioni ad Parte opera del era stato accertato dalle Guardie giurate venatorie della , in data 9.12.2018, CP_1
durante un controllo in località Castellaccia-Grillese nel Comune di Grosseto.
Le guardie avevano, infatti, sorpreso il “ad esercitare la caccia su volatili la cui attività CP_1 venatoria è vietata” e, dopo aver contattato la Polizia Provinciale di Grosseto per l'espletamento degli atti di polizia giudiziaria di loro competenza, avevano anche sporto la denuncia che aveva dato origine al procedimento penale n. 18/3811 R.G.N.R., definito, in data 7.1.2019, con l'emissione da parte del
GIP presso il Tribunale di Grosseto del decreto penale n. 8/19, per il reato ex artt. 18, c. 1, 6 e 30, c.
1, lett. h), legge 157/1992, a carico del medesimo (vd all. 1, 2 e 3 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Parte della ).
Detto comportamento, oltre a costituire un reato, rappresenta sicuramente anche un concreto
Parte pregiudizio all'attività svolta dalla mediante le guardie che operano sul territorio al fine di coadiuvare il lavoro della Polizia Provinciale, facendo segnalazioni e denunce al fine di impedire la commissione di reati contro la fauna e l'ambiente e che, nel caso di specie, hanno anche consentito l'accertamento della condotta illecita posta in essere dal CP_1 Pertanto, considerato che, nel caso in esame, il danno - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – è concreto e deriva proprio dall'avvenuta aggressione, da parte del CP_1 all'attività che connota l'essenza dell'Ente (e che rappresenta il diritto soggettivo di cui quest'ultimo
è attivamente portatore), atteso che l'illecito abbattimento di una specie protetta da parte di Parte quest'ultimo ha leso il diritto della alla tutela della fauna selvatica dall'esercizio illecito di attività venatoria, prevista come propria finalità nell'art. 2 dello Statuto dell'associazione (vd all. 6 Parte del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. della ), la sentenza va riformata ed il va condannato al CP_1
Parte risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla .
A quest'ultimo riguardo - premesso che la liquidazione di un danno avente ad oggetto un interesse non suscettibile di valutazione economica non può che avvenire in via equitativa – si ritiene che, ai fini suddetti, dovendosi tener conto degli elementi concreti del fatto costituente reato ovvero dell'effettiva soppressione di due volatili appartenenti a specie protette, nonché della circostanza che se non fossero intervenute le guardie sarebbero stati sicuramente abbattuti altri animali, avendo il nell'occasione, la disponibilità di un fucile da caccia, si reputa equo liquidare il danno in CP_1
complessivi euro 1.200,00, per cui, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato CP_1
Parte al pagamento in favore della della somma predetta, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio diritto sia pur in misura inferiore a quella domandata (6.000,00 euro), fatto che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi). Parte L'appellato deve dunque rifondere alla le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), in considerazione del credito riconosciuto alla danneggiata, nei seguenti importi:
• per il primo grado, in euro 1.276,00 applicati i valori medi per la fase di studio- introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale svoltasi nelle forme semplificate proprie del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., esclusa infine la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata;
• per il secondo grado, in euro1.498,00 riconosciuti i valori medi per la fase di studio- introduttiva, quelli minimi per la fase decisionale, considerato che l'appellante ha depositato breve comparsa conclusionale e memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., in cui si è sostanzialmente riportato alle difese già svolte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, infine esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso l'ordinanza n. Parte_1
2730/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 2.11.2021, pubblicata in data 3.11.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna CP_1
al pagamento in favore della ella somma di euro 1.200,00, oltre interessi legali
[...] Pt_1 dalla presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essa subito;
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite da essa sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.276,00 per compenso professionale e per il presente grado, in euro 1.498,00 per compenso professionale, oltre rimborso al 15% spese generali, iva e cap come per legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carla Santese dr.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 01/12/2021 al n. 2029 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso l'ordinanza n. R.G. 2730/2019 del Tribunale di Grosseto del 02/11/2021 promossa da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
Parte persona del Delegato Responsabile della Sezione Regionale della Toscana pro tempore, elettivamente domiciliata in Porto S. Stefano n. 62/D presso e nello studio dell'avv. Lorena Coccoluto che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Romano Lombardi e dall'avv. Elisa Ferraro ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza Albegna n. 3 presso e nello studio dell'avv. Lombardi come da mandato allegato appellato
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante: “…Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare il sig. , nato a [...] il Controparte_1
16.02.1936, al risarcimento del danno nella somma di € 6.000,00 o nella somma che sarà ritenuta di Part giustizia, a favore della quale parte offesa dal reato p. e p. dagli artt. 18 commi 1 e 6 e art. 30
1° comma lett. h), L. 157/92, e per l'effetto condannarlo alle spese, competenze e onorari di entrambi
i gradi di giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, di compensare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellato: “…Voglia la Corte di Appello rigettare integralmente l'appello proposto dalla L.A.C.
Lega Abolizione Caccia per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di appello. Si insiste per l'ammissione della prova per testi dei e Controparte_2 Tes_1
, e , non ammessa in primo grado, sui seguenti
[...] Testimone_2 Controparte_3
Per_ capitoli di prova: 1) “ i trovavate a cacciare unitamente a in data 9/12/2018?”; Controparte_1
2) “V.C. il Sig. si è limitato a raccogliere un uccello abbattuto, senza neppure Controparte_1 verificare chi gli avesse sparato e che tipo di volatile fosse?”; 3) “V.C. il Sig. non aveva CP_1 con sé gli occhiali durante la battuta di caccia?”; 4) “V.C. le G.V.V. sono intervenute quando le operazioni di caccia si erano esaurite, quando eravate fermi a conversare insieme a Testimone_2
e ?”…”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'
[...]
Parte
(di seguito ) aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Grosseto, al fine di ottenere la condanna del medesimo al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essa subito, quale associazione ambientalista, a causa della condotta del convenuto, il quale, pur essendo stato già condannato per il reato previsto e punito dagli artt. 18, c. 1, 6 e 30, c. 1, lett. h), legge
157/1992, aveva esercitato la caccia su volatili la cui attività venatoria era vietata, abbattendo due piccioni ). Persona_2
Si era costituito in giudizio , che aveva eccepito la nullità e l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione proposta ex artt. 163 e 164 c.p.c. e la carenza di interesse ad agire dell'associazione ricorrente ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente, era stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.10.2021.
Con ordinanza n. 2730/2019 del 2.11.2021, il Tribunale di Grosseto aveva rigettato la domanda
Parte della , condannando l'associazione al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Nel merito, il ricorso è infondato.
Posto che non è in discussione la piena legittimazione delle associazioni anche non riconosciute ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno anche non patrimoniale conseguente alla lesione dei loro diritti, occorre tuttavia pur sempre che vi sia - in linea con le coordinate ermeneutiche dettate dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità - la prova di un effettivo e concreto pregiudizio, che nella specie deve porsi come autonomo ed ulteriore rispetto all'interesse - pubblico -alla tutela della fauna e dell'ambiente, ovvero che la condotta lesiva comporti un pregiudizio al diritto particolare, proprio dell'associazione.
Tali oneri specifici di allegazione e prova, nella fattispecie, non sono stati assolti, non essendo sufficiente, per ritenere di per sé automaticamente provato un concreto danno all'associazione, nè la prova dell'avvenuta commissione di condotte illecite in tema di caccia, nemmeno ove queste siano già state oggetto di accertamento penale (le cui risultanze, come noto, sono liberamente valutabili in sede civile - cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di Cassazione, sezione
II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019,
n.9799;Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068) nè il mero richiamo, come operato dalla ricorrente nel caso di specie, all'interesse statutario perseguito dall'ente.
Nel caso di specie, infatti, va innanzitutto osservato come la ricorrente abbia chiesto ed offerto di provare il danno non patrimoniale, asseritamente sofferto dall'associazione, facendo ricorso allo strumento processuale ex art. 702-bis.
Va sul punto chiarito che, secondo un argomento pacifico in dottrina come in giurisprudenza, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. costituisce una scelta discrezionale dell'attore, senza che venga meno la “necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697
c.c.” poiché “solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può […] valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17/05/2018) 05-10-2018, n. 24538).
Tanto precisato, non esistendo un danno in re ipsa, grava sul ricorrente adempiere al proprio onere probatorio mediante ogni più opportuna richiesta di prova (testimoniale, documentale e/o presuntiva;
cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi, non bastando all'uopo mere allegazioni (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto condannarsi il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale sulla scorta della mera allegazione dello stesso, senza ulteriormente precisarne entità e caratteristiche, né offrendo a questo Giudicante elementi presuntivi precisi e concordanti circa la sua sussistenza. Nel ricorso non sono invero state avanzate nuove richieste di prova testimoniale nè documentale, limitandosi la ricorrente a dedurre, in via esclusivamente presuntiva, il proprio diritto al risarcimento danni.
Come già chiarito, il requisito dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui all'art. 702 bis comporta per la parte l'onere di specificare il mezzo di prova richiesto, delimitandone l'oggetto e indicando le persone che devono compierlo, con la conseguenza che la prova testimoniale dovrà necessariamente essere dedotta dall'attore, peraltro sin dall'atto introduttivo in capitoli separati e con indicazione dei testimoni.
Gravava, dunque, sulla ricorrente l'onere di offrire la prova di un effettivo e concreto pregiudizio, autonomo ed ulteriore rispetto all'interesse pubblico alla tutela della fauna e dell'ambiente, ovvero che la condotta lesiva comporti un pregiudizio al diritto particolare, proprio dell'associazione.
In quest'ottica, deve quindi ritenersi che le mere finalità statutarie di una associazione non riconosciuta non consentono di per sé di riconoscere un danno ogni qual volta vi siano condotte pregiudizievoli degli interessi e valori generali perseguiti;
occorre comunque la allegazione e prova di un pregiudizio effettivo e concreto (non agli interessi e beni pubblici ma anche, ulteriormente) di un diritto proprio dell'associazione. Ciò sia per il rilievo, eventualmente anche mediatico, assunto dalla vicenda, sia per un qualche nesso concreto con l'agire dell'associazione (ad esempio perché sono stati coinvolti in modo diretto od indiretto propri associati) ovvero per altri elementi che devono essere comunque allegati e dedotti da chi lamenta un danno, al fine di provare l'effettiva sussistenza del pregiudizio e, almeno in via presuntiva, la sua misura e quantificazione. Nè sarebbe possibile per questo giudicante esercitare liberamente la facoltà prevista dall'art. 1226 c.c. in punto di liquidazione equitativa, in quanto ancora una volta non consentita finché non sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito i presupposti necessari affinché il Giudice possa esercitare la facoltà prevista dall'art. 1226 c.c.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito solo qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio, in altre parole, è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. La facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, dunque, due presupposti: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
2) che il Giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ancora, con sentenza n. 20889 del
17.10.2016 il Giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che l'applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno ex 1226 cc, presuppone risolta l'individuazione del fatto causativo del danno (an), sicché la difficoltà della prova del “quantum” del danno, è superata mediante l'equità, che ha la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
A mente di tutto quanto su esposto, nel caso concreto deve ritenersi che non si possa procedere alla determinazione del danno, nemmeno in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione della mancanza assoluta di prova circa l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. Nulla è stato, infatti, dedotto in punto di dimostrazione del danno evento asseritamente subito dalla ricorrente, gravando su di essa quanto meno un onere di allegazione (e non di dimostrazione) delle voci di danno.
Da tutto quanto innanzi detto, deriva il rigetto integrale della domanda.” Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con un unico articolato motivo di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza dell'11.4.2024 e poi rimessa sul ruolo con decreto del
Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Infine, all'udienza collegiale del 6.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data, nonché decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Con l'unico motivo di gravame, la ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che essa non avesse provato di aver subito un pregiudizio particolare dall'avvenuto abbattimento dei due piccioni (peraltro, accertato dalle sue guardie giurate) e che non fosse possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno, nonché di quella di condannarla alla refusione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo ed al secondo rilievo, ha affermato che il giudice di primo grado, avendo dato atto che lo scopo dell'associazione era quello di promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e la conservazione e il ripristino dell'ambiente, avrebbe dovuto ritenere sussistente il danno, liquidandolo in via equitativa in considerazione della natura immateriale dello stesso e, comunque, non avendolo fatto, non avrebbe neanche dovuto porsi il quesito in ordine alla possibile quantificazione dello stesso, mentre, in relazione al terzo rilievo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le associazioni ambientaliste hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale, ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo, tanto che sono anche legittimate a costituirsi parti civili nei processi penali celebrati per reati commessi in occasione o con finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio (cfr Cass. pen. 20.3.2025 n. 16683; 16.3.2023 n. 24366; 6.11.2018 n. 11452; 4.10.2016 n.
52031; 17.1.2012 n. 19439; 21.6.2011 n. 34761; 25.5.2011 n. 25039 e s.u.
9.7.2014 n. 24677) e che la Lega per l'abolizione della caccia figura pacificamente tra gli enti ai quali viene pienamente riconosciuto il diritto di essere risarcita per danni non patrimoniali da coloro che, in qualche modo, si rendano artefici di maltrattamenti verso gli animali e comunque ledano gli interessi a tutela dei quali l'ente agisce in virtù delle proprie finalità statutarie, dato che i reati commessi contro gli animali ledono anche la personalità o l'identità dell'associazione (cfr Cass. civ. 19.4.2018 n. 9662).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'avvenuto illecito abbattimento dei piccioni ad Parte opera del era stato accertato dalle Guardie giurate venatorie della , in data 9.12.2018, CP_1
durante un controllo in località Castellaccia-Grillese nel Comune di Grosseto.
Le guardie avevano, infatti, sorpreso il “ad esercitare la caccia su volatili la cui attività CP_1 venatoria è vietata” e, dopo aver contattato la Polizia Provinciale di Grosseto per l'espletamento degli atti di polizia giudiziaria di loro competenza, avevano anche sporto la denuncia che aveva dato origine al procedimento penale n. 18/3811 R.G.N.R., definito, in data 7.1.2019, con l'emissione da parte del
GIP presso il Tribunale di Grosseto del decreto penale n. 8/19, per il reato ex artt. 18, c. 1, 6 e 30, c.
1, lett. h), legge 157/1992, a carico del medesimo (vd all. 1, 2 e 3 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Parte della ).
Detto comportamento, oltre a costituire un reato, rappresenta sicuramente anche un concreto
Parte pregiudizio all'attività svolta dalla mediante le guardie che operano sul territorio al fine di coadiuvare il lavoro della Polizia Provinciale, facendo segnalazioni e denunce al fine di impedire la commissione di reati contro la fauna e l'ambiente e che, nel caso di specie, hanno anche consentito l'accertamento della condotta illecita posta in essere dal CP_1 Pertanto, considerato che, nel caso in esame, il danno - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – è concreto e deriva proprio dall'avvenuta aggressione, da parte del CP_1 all'attività che connota l'essenza dell'Ente (e che rappresenta il diritto soggettivo di cui quest'ultimo
è attivamente portatore), atteso che l'illecito abbattimento di una specie protetta da parte di Parte quest'ultimo ha leso il diritto della alla tutela della fauna selvatica dall'esercizio illecito di attività venatoria, prevista come propria finalità nell'art. 2 dello Statuto dell'associazione (vd all. 6 Parte del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. della ), la sentenza va riformata ed il va condannato al CP_1
Parte risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla .
A quest'ultimo riguardo - premesso che la liquidazione di un danno avente ad oggetto un interesse non suscettibile di valutazione economica non può che avvenire in via equitativa – si ritiene che, ai fini suddetti, dovendosi tener conto degli elementi concreti del fatto costituente reato ovvero dell'effettiva soppressione di due volatili appartenenti a specie protette, nonché della circostanza che se non fossero intervenute le guardie sarebbero stati sicuramente abbattuti altri animali, avendo il nell'occasione, la disponibilità di un fucile da caccia, si reputa equo liquidare il danno in CP_1
complessivi euro 1.200,00, per cui, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato CP_1
Parte al pagamento in favore della della somma predetta, liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio diritto sia pur in misura inferiore a quella domandata (6.000,00 euro), fatto che, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), non costituisce ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi). Parte L'appellato deve dunque rifondere alla le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), in considerazione del credito riconosciuto alla danneggiata, nei seguenti importi:
• per il primo grado, in euro 1.276,00 applicati i valori medi per la fase di studio- introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale svoltasi nelle forme semplificate proprie del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., esclusa infine la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata;
• per il secondo grado, in euro1.498,00 riconosciuti i valori medi per la fase di studio- introduttiva, quelli minimi per la fase decisionale, considerato che l'appellante ha depositato breve comparsa conclusionale e memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., in cui si è sostanzialmente riportato alle difese già svolte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, infine esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso l'ordinanza n. Parte_1
2730/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 2.11.2021, pubblicata in data 3.11.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna CP_1
al pagamento in favore della ella somma di euro 1.200,00, oltre interessi legali
[...] Pt_1 dalla presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essa subito;
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite da essa sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.276,00 per compenso professionale e per il presente grado, in euro 1.498,00 per compenso professionale, oltre rimborso al 15% spese generali, iva e cap come per legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carla Santese dr.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.