Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2025, proposto da TO La CA, IE ON e BE ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Noviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 733/2024 REG.PROV.COLL., pubblicata il 18/11/2024, emessa dall’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa DO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 13 maggio 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 733/2024, pubblicata il 18/11/2024, nella parte in cui questa Sezione staccata ha condannato il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
La sentenza in argomento è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 3 dicembre 2024, a fini esecutivi ed è passata in giudicato.
Lamenta la parte ricorrente che il credito vantato dagli odierni ricorrenti non è stato soddisfatto atteso che l’Ente Comunale non ha ancora provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza di cui sopra; ha chiesto, pertanto, di ordinare l’esecuzione della sentenza in parola entro un termine definito e, per il caso di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto, altresì, la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Comune di Sperlonga, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ provato in atti che la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dal sopra citato art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30.
Peraltro, l’Amministrazione resistente, che non si è nemmeno costituita in giudizio, non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente.
Conseguentemente, deve essere ordinato al Comune di Sperlonga di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle somme come individuate con la sentenza della cui esecuzione si tratta.
Per il caso di ulteriore inadempimento si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Latina, o suo delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione di parte ricorrente attestante l’inutile decorso del termine di cui al punto che precede, con spese da porre a carico dell’Amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
Quanto alla domanda, pure introdotta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., osserva il Collegio che l’obbligazione discendente dalla condanna alle spese di lite trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è qualificata come competenza di natura professionale per attività processuali poste in essere dai difensori della parte istante nel giudizio. Ciò comporta che la medesima obbligazione di cui si chiede l’adempimento è legata solo occasionalmente all’accoglimento di quello specifico contenzioso, potendo la stessa discendere dall’accoglimento di qualsiasi altra azione giudiziaria. Peraltro, tale obbligazione è assistita da tutta una variegata serie di garanzie poste a tutela del credito vantato dal difensore della parte vincitrice nei confronti di quella soccombente, nonché dalla possibilità di rivalersi nei confronti del proprio rappresentato. Pertanto, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“ il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo ”), il Collegio ritiene che per ragioni di equità sostanziale non sia applicabile la sanzione da ritardo nell’adempimento, quale astreinte, anche a tale tipo di obbligazione posta a carico dell’Amministrazione intimata dal provvedimento del giudice di cui si chiede l’esecuzione.
10. In conclusione, nei limiti sopra indicati, la domanda proposta va accolta. Le spese di lite seguono la maggiore soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche tenuto conto della natura del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima),
a) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, assegna al Comune di Sperlonga il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Prefetto di Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Sperlonga il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato;
e) respinge la domanda di astreinte formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO LA |
IL SEGRETARIO