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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 423 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Neri, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Palermo, nella Via Marchese di Villabianca n. 98
-Appellante - CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappr.te pro tempore, rappresenta e difesa
[...] dall'Avv. Guido Lo Meo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Palermo, nella Via Ruggero Settimo n. 73
-Appellata -
All'udienza di discussione del 17 luglio 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 14 giugno 2019, innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, chiedeva accertarsi, in via principale, il proprio diritto Parte_1 all'inquadramento nel livello 2 A del C.C.N.L. ed, in via subordinata nel CP_2 livello 2 B -ai sensi dell'art. 2103 c.c.-, al pagamento delle corrispondenti differenze retributive nonché al risarcimento del danno da demansionamento.
1 Deduceva di essere dipendente della Società dal 09.02.2001, Controparte_1 inquadrata al livello 3 del C.C.N.L. con la qualifica di “impiegata” e di CP_2 svolgere la propria attività lavorativa all'interno dei locali dell'Aeroporto Falcone Borsellino. A tal fine affermava che:
-nel mese di luglio 2012 era stata adibita all'Ufficio Oggetti Smarriti presso Il magazzino Economato;
-in data 22.4.2015, con nota Prot. N. 4597/2015, era stata assegnata dalla al CP_1
Servizio Gare e Contratti;
-con nota assunta a Prot. N. 12685/2015 del 11.11.2015, parte datoriale le aveva revocato le mansioni precedentemente conferite e l'aveva assegnata alla Direzione Terminal –Servizi Aviation;
-con ulteriore nota del 01/12/2015 N. 13657/16 le veniva revocata la mansione presso la Direzione Terminal- Servizi Aviation e veniva riassegnata dalla al CP_1
Servizio Gare e Contratti. Più nel dettaglio, sosteneva che “…sebbene la mantenesse attiva e con CP_1 altro soggetto la figura di responsabile del settore oggetti smarriti, in realtà tutte le funzioni attribuibili all'ufficio sono state svolte dall'odierna Ricorrente la quale, in virtù di tale assegnazione, per ben 3 anni, ha svolto in modo esclusivo e continuativo mansioni superiori occupandosi di: a. Redigere i verbali di rinvenimento oggetti in ambito aeroportuale e curare la predisposizione dei registri degli oggetti rinvenuti;
b. Di curare i rapporti e le comunicazioni con la Polizia di Frontiera, per la consegna dei predetti verbali;
c. Della gestione e cura degli oggetti rinvenuti all'interno delle casseforti di cui era responsabile e tenutaria, essendo CP_1 anche in possesso delle chiavi;
d. Dare avvio alla procedura di vendita all'incanto di detti beni, gestendo i rapporti direttamente con l'Istituto Vendite Giudiziarie (SO
[...]
, società con la quale venivano inventariati e venduti i beni smarriti dai CP_3 viaggiatori e rimasti nella disponibilità dell'aeroporto per oltre un anno…” Rilevava di aver chiesto nel 2015, per le vie brevi, il riconoscimento delle mansioni superiori svolte e, conseguentemente, di aver subito un demansionamento da parte datoriale mediante assegnazione alle mansioni inferiori già conferitele in sede di prima assunzione;
di talché, diffidava formalmente la Ges.A.P. mediante consegna di raccomandata a mano del 06.06.17 cui seguiva, ulteriore atto di costituzione in mora del 10.05.2018 a mezzo pec (v. all. n. 4, ricorso di primo grado). Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda CP_1 deducendo che “…La ricorrente non è mai stata, neppure de facto, “Responsabile” del Servizio Gestione Oggetti Smarriti, cui era, invece, preposta ad interim, dal 30.12.2011, la dott.ssa (già Preposta all'Unità Operativa Persona_1
2 Gestione servizi Aviation), la quale da sola curava e garantiva l'andamento e il funzionamento dell'Ufficio stesso, nel rispetto delle relative procedure operative. La ricorrente, assegnata, come detto, al Servizio Magazzino Economato, è stata, saltuariamente e occasionalmente (al pari di altri colleghi addetti al Magazzino Economato), non più di una volta a settimana, collocata al predetto Ufficio Oggetti Smarriti, per l'espletamento di 8 limitate attività…”; in particolare “…in accordo tra il Preposto ad interim Dott.ssa e il Preposto all'UOP Magazzino Centrale Per_1
Magazzino Economato, IG.ra , la sig.ra è stata Persona_2 Pt_1 chiamata a svolgere occasionalmente (come detto, non più di un giorno a settimana)…” attività inerenti il ritiro degli oggetti smariti con relativa registrazione e catalogazione, “…precisandosi, al riguardo, che la IG.ra , nello svolgere la Pt_1 detta attività, non redigeva i verbali di rinvenimento oggetti in ambito aeroportuale (che venivano redatti dal responsabile in turno dell e dal personale in Parte_2 Parte turno della società ), bensì apponeva, al momento del ritiro degli oggetti presso il RIT SOT (ove, come da procedura, vanno ritirati gli oggetti rinvenuti e non consegnati al proprietario, decorse le 48 ore dal rinvenimento), data, timbro e firma per la presa in carico degli oggetti…”. Con sentenza n. 3619/2022, emessa il 10 novembre 2022, il G.L., all'esito dell'attività istruttoria svolta e tenuto conto della documentazione agli atti di causa, rigettava la domanda della , osservando che quest'ultima aveva sì prestato la Pt_1 propria attività lavorativa presso l'Ufficio Oggetti Smarriti nel triennio in contestazione (luglio 2012-aprile 2015), ma che non aveva svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento formalmente posseduto, atteso che “…le mansioni da lei svolte constavano, sostanzialmente, solamente di tre semplici passaggi, quali il ritiro, la registrazione sul modulo prestampato e la catalogazione degli oggetti smarriti. Tutte le procedure svolte dalla ricorrente presso gli Uffici Oggetti Smarriti erano standardizzate. Per quanto poi concerne le vendite all'asta, la ricorrente doveva preliminarmente ottenere l'autorizzazione della direzione, circostanza che, chiaramente, riduceva in modo drastico ogni possibile forma di responsabilità ed iniziativa della ricorrente. Analogamente, anche nell'interazione con vettori stranieri era priva di autonomia…”. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 9 maggio 2023. Lamenta, l'appellante, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. G5 del Ccnl Assoaeroporti, parte specifica gestori aeroportuali, e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, a suo dire “eccessivamente restrittiva”, che ha condotto il G.L. a non valorizzare - sia con riferimento alla domanda principale di inquadramento al livello 2 A, che di quella subordinata al livello 2 B- “…le
3 risultanze positive alla tesi della ricorrente da cui è emerso lo svolgimento di mansioni incompatibili con il livello 3 posseduto…”, giacché“…la prova per testimoni ha sancito che la Ricorrente, per il triennio 2012 / 2015, ha svolto mansioni di responsabile, con potere di coordinamento delle unità di personale assegnate all'area oggetti smarriti dell'aeroporto e con cura dei rapporti con soggetti terzi che alla stessa riferivano (KSM e polizia di frontiera)…”. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza, sia dichiarato “…il suo diritto, all'inquadramento nel livello 2A del CCNL di categoria, sin dall'inizio dello svolgimento di tali mansioni superiori..” e, in via subordinata “… al riconoscimento del livello 2B del CCNL di categoria…” nonché la condanna di parte datoriale al pagamento del “…trattamento economico superiore dovuto dal mese luglio 2012 sino all'effettivo riconoscimento del diritto…”. Si è costituta in giudizio la con memoria depositata il 24 giugno 2025 CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo le difese già formulate in primo grado. All'udienza del 17 luglio 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
***** Va rilevato che è coperta da giudicato, in quanto non impugnata dal lavoratore, la statuizione inerente la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento, rispetto alla quale, è, dunque, preclusa alla Corte ogni ulteriore disamina e valutazione. Resta, quindi, da valutare se le mansioni disimpegnate dalla dal luglio Pt_1
2012 all'aprile 2015 siano riconducibili al livello 2 A o, finanche al livello 2 B del Ccnl applicato, piuttosto che nel 3° livello riconosciuto dal Tribunale. Il motivo di appello sul punto di cui sopra è infondato. Giova ricordare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
4 Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925). Tanto premesso il Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente per il Trasporto Aereo e le attività aereoportuali, all'art. G5 prevede che:
-appartengono al livello 2 A rivendicato dall'appellante “…gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti per assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e/o comunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e capacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive ricevute. A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: - capo area (cui rispondono i responsabili in turno); - responsabile di servizio impianti in turno;
- capo sezione attività amministrative;
- responsabile aree addestramento- formazione;
- capo sezione gestione e programmazione;
- capo settore aree amministrative/gestionali/commerciali; - capo settore aree operative;
- capo settore aree tecniche;
- capo scalo periferia Italia…”; e al livello 2 B (rivendicato in via subordinata) “gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon
5 andamento di specifiche attività aziendali. A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: (2) - analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa, programmazione, procedure, acquisti, marketing, attività tariffaria, accordi commerciali, attività promo-pubblicitarie, studi traffico;
(3) - analista- programmatore sistemi informativi;
- capo nucleo magazzini;
- capo sezione registrazione dati centro elettronico;
- capo turno operativo centro elettronico/centrale tecnologica;
(3) adt. analisi/programmazione sistemi;
- responsabile in turno aree operative;
- responsabile in turno aree gestionali;
(3) programmatore di produzione…”,'',
-appartengono, infine, al livello 3, di formale inquadramento della , i Pt_1 lavoratori “…che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza. A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: (4) - adt. programmazione/acquisti (4) - adt. gestione/controllo sistemi informativi (4) - adt. tariffe;
(4) - adt. relazioni clientela;
(4) - istruttore/formatore; (4) - adt ufficio tecnico e controllo;
(4) - adt. attività amministrative/finanziarie (4) - adt. attività di gestione...”. Gli elementi di diversificazione tra i diversi livelli possono essere, dunque, identificati nel grado di competenza e di responsabilità richiesto per l'espletamento delle mansioni “importanti per il buon andamento di determinate attività”(liv A2) quale “notevole preparazione, conoscenze e capacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive ricevute” (livello 2 A) ovvero mansioni “di alto contenuto professionale” tale da richiedere adeguate esperienze di lavoro e definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per il buon andamento di specifiche attività (livello 2B), a fronte di
“…elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, nello svolgimento di mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza…” del livello 3°. All'esito dell'istruttoria in prima istanza è emerso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'attività cui era adibita l'appellante comportava l'espletamento di mansioni riassumibili in i tre passaggi volti al ritiro degli oggetti smarriti, alla loro registrazione su di un modulo prestampato, nonché alla relativa catalogazione;
tale attività veniva svolta attraverso una procedura, definita dagli stessi testi come “standardizzata” tale da non richiedere quell'elevato grado di
6 professionalità, competenza e responsabilità di cui al livello 2 A, calzante, invece, con il 3° livello assegnato alla dipendente. In tal senso, del tutto inequivoche risultano le informazioni fornite dai testi esaminati (v. verbale udienza del 3.02.2022), precisamente:
-il teste premesso di essere collega della ricorrente, Testimone_1 abbiamo lavorato insieme dal 2008 al 2015, presso l'ufficio economato, che si occupava anche degli oggetti smarriti, ha dichiarato, con riguardo alle mansioni e competenze della e alle modalità di svolgimento del servizio che: “…La Pt_1 ricorrente rispondeva al numero diretto al quale telefonavano gli utenti che avevano Parte smarrito qualche cosa e si metteva d'accordo per il ritiro….Normalmente è che ha in custodia gli oggetti smarriti, quindi ogni due giorni circa la ricorrente li andava a ritirare, sono previste 48 h di tempo per il ritiro…Insieme agli operatori di Parte
che avevano in custodia l'oggetto, talvolta era nella cassaforte che c'era negli Parte uffici di , la ricorrente redigeva il verbale che serviva per identificare l'oggetto. Il verbale veniva fatto con un modulo prestampato…Il modulo c'era da tanto tempo, non so chi lo avesse predisposto…Più o meno nel 2011, ma la data è meramente indicativa, non ne sono sicuro, la cassaforte che conteneva gli oggetti smarriti è stata Parte allocata nei locali cioè nei locali che gestivamo noi della . Le chiavi CP_1 della cassaforte non le aveva la ricorrente, ma l'addetto SOT di turno. In aggiunta c'era anche un magazzino dove pure venivano custoditi gli oggetti smarriti e c'era anche una cassaforte. Di questi le chiavi le aveva la ricorrente…Quando gli oggetti venivano consegnati c'era un verbale di consegna che sottoscriveva la ricorrente. Era la ricorrente che si occupava in esclusiva di tutte queste attività che ho descritto…C'era poi un registro dove la ricorrente annotava l'oggetto rinvenuto e la data di consegna….Io, su indicazione della ricorrente, andavo a prendere gli oggetti pesanti e li portavo in magazzino. Solo per pochi mesi c'è stato anche un mio collega che svolgeva la mia stessa attività, tale signor funzione dell'ufficio Persona_3 oggetti smarriti è quello di custodire i beni e poi consegnarli…In magazzino venivano custodite anche valigie di clienti internazionali. La procedura per la gestione era comunque quella che ho descritto…Era la ricorrente che mi diceva di andare a ritirare gli oggetti presso il magazzino…beni non ritirati venivano posti all'asta, la ricorrente contattava qualcuno per dirgli che c'erano delle cose da mettere all'asta, non so dire di chi si trattasse, la procedura veniva poi gestita dal Tribunale. Era compito della ricorrente compilare il registro degli oggetti smarriti non ritirati…Era la ricorrente che contattava direttamente gli interessati per venire a ritirare gli oggetti…”
- ed ancora il teste ha narrato che: “…Sono stata Persona_1 responsabile dell'ufficio oggetti smarriti dal 2012 al 2015, ma ero già responsabile 7 della UOP cui questo ufficio fa parte… L'ufficio oggetti smarriti opera secondo una procedura standardizzata che viene periodicamente revisionata…La ricorrente era formalmente assegnata all'ufficio economato, ma si occupava dell'ufficio oggetti smarriti già da prima che arrivassi io. Se ne occupava solo lei. C'era poi un operaio che all'occorrenza si occupava degli oggetti più voluminosi…Come già detto, la ricorrente era assegnata all'ufficio economato, sotto la direzione di UOP signora
. Quando il responsabile dell'ufficio SOT di turno mi telefonava Persona_4 per dirmi che c'erano oggetti smarriti da ritirare in un numero che ormai non potevano più restare là (loro dovevano ricoverare e registrare gli oggetti smarriti per le prime 48h), io chiedevo alla la disponibilità della ricorrente, che Per_2 quindi andava a ritirare gli oggetti, firmava la ricevuta, li registrava, e li conservava in magazzino. Le chiavi erano in possesso della ricorrente, ma non in via esclusiva perché le avevo anche io. Questo accadeva mediamente un paio di volte a settimana, in base al numero di oggetti smarriti…Mi comunicava poi necessità di eventuale cancelleria o scatole per il magazzino, di pulizia. In ogni caso si rivolgeva a me…Aveva le credenziali per l'accesso alla casella di posta, così come l'avevo io, e avevamo una cartella condivisa…In caso di vendita all'asta degli oggetti non reclamati, per una volta ha supervisionato gli addetti che formavano i lotti, le chiavi del magazzino le aveva la ricorrente. Poi della vendita all'incanto se ne occupava l'istituto delle aste. Non mi risulta che la ricorrente abbia avuto occasione di rapportarsi con la polizia di frontiera. Prima che gli oggetti smarriti fossero stockati Parte Parte dal la li conservava nella cassaforte presso i suoi uffici. In questo caso la ricorrente li andava a prendere come ho già descritto. L'addetto al SOT aveva già compilato il verbale contente la descrizione dell'oggetto e le condizioni del ritrovamento. La ricorrente lo sottoscriveva ricevendo la merce. Come già detto, la ricorrente si occupava di questa attività previo distacco e su mia richiesta. Non mi risulta che sia mai capitato che se ne occupasse senza una mia richiesta…Premesso che non sono mai stata assente per più di 10 giorni consecutivi nel periodo delle ferie, in questo periodo la ricorrente si organizzava con la sua responsabile per svolgere il servizio…”. In ultimo anche il teste che ha premesso di essere quadro Tes_2 dirigente dal 2014, mi occupavo di un settore che faceva capo allo stesso servizio al quale apparteneva anche l'ufficio oggetti smarriti, nonché compagno della ricorrente dal 2017, ha riferito che la ricorrente si occupa poi di catalogare per tipologia di oggetto, tutti quegli oggetti che non sono ritirati dopo un anno possono essere posti all'asta, redigendo un apposito registro. Insieme al responsabile dell'ufficio legale, la ricorrente valuta se ci sono i requisiti minimi per procedere all'asta, cioè se ne
8 vale la pena, ammettendo che in ogni caso la decisione la prende la direzione e che le procedure che ho descritto sono procedure standardizzate. Indi, l'esito dell'istruttoria conduce inequivocabilmente alla soluzione diametralmente opposta a quella pretesa dall'appellante, giacché tutte le mansioni svolte nel periodo in contestazione rientrano nel grado di responsabilità e competenza di cui al proprio livello di inquadramento (livello 3°), avendo, la lavoratrice operato secondo procedure “standardizzate” ed essendo rimessa, nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, alla preventiva richiesta ed autorizzazione sia della Responsabile dell'Ufficio oggetti smarriti ( che della Persona_1
Responsabile dell'ufficio economato ), cui era formalmente addetta. Per_2
La , cioè, non godeva di autonomia decisionale, né era responsabile del Pt_1 servizio, la cui gestione era affidata ad un superiore gerarchico, il quale era in possesso della chiave della cassaforte adibita a custodia degli oggetti smarriti rinvenuti, nonché referente della clientela reclamante, attraverso la casella di posta dedicata. Anche l'attività correlata all'assistenza alla vendita all'asta degli oggetti non reclamati, di competenza dell'Istituto Vendite giudiziarie, era etero diretta dal Vicedirettore Generale (Dr. e dalla Responsabile dei Servizi di Security Per_5 dell'Aerostazione (Dr. ) (v. doc n.5 fascicolo appellata). Per_6
In conclusione, ella svolgeva con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, mansioni di concetto di particolare importanza (che secondo la declaratoria del 3° livello richiedono anche ampia iniziativa ed autonomia) nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza, quali (tra i profili elencati a titolo esemplificativo) - adt. gestione/controllo sistemi informativi (4) - adt. relazioni clientela;
(4) adt. attività amministrative/finanziarie (4) - adt. attività di gestione...”. Ad analoghe considerazioni si giunge - sulla base delle medesime argomentazioni giuridiche – con riguardo al livello di inquadramento 2 B, rivendicato in via subordinata in cui rientrano, come anticipato, “…gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali”, alto contenuto, discrezionalità e responsabilità non ravvisabili nell'attività standardizzata che impegnava la , senza alcuna discrezionalità o autonomia decisionale. Pt_1
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di causa dichiarato e con l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
9 Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3619/2022 resa il 10 novembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di parte appellata che liquida in € 2.579,20 a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 17 luglio 2025. Il Consigliere estensore Cinzia Alcamo Il Presidente Maria G. Di Marco
10
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 423 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Neri, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Palermo, nella Via Marchese di Villabianca n. 98
-Appellante - CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappr.te pro tempore, rappresenta e difesa
[...] dall'Avv. Guido Lo Meo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Palermo, nella Via Ruggero Settimo n. 73
-Appellata -
All'udienza di discussione del 17 luglio 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 14 giugno 2019, innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, chiedeva accertarsi, in via principale, il proprio diritto Parte_1 all'inquadramento nel livello 2 A del C.C.N.L. ed, in via subordinata nel CP_2 livello 2 B -ai sensi dell'art. 2103 c.c.-, al pagamento delle corrispondenti differenze retributive nonché al risarcimento del danno da demansionamento.
1 Deduceva di essere dipendente della Società dal 09.02.2001, Controparte_1 inquadrata al livello 3 del C.C.N.L. con la qualifica di “impiegata” e di CP_2 svolgere la propria attività lavorativa all'interno dei locali dell'Aeroporto Falcone Borsellino. A tal fine affermava che:
-nel mese di luglio 2012 era stata adibita all'Ufficio Oggetti Smarriti presso Il magazzino Economato;
-in data 22.4.2015, con nota Prot. N. 4597/2015, era stata assegnata dalla al CP_1
Servizio Gare e Contratti;
-con nota assunta a Prot. N. 12685/2015 del 11.11.2015, parte datoriale le aveva revocato le mansioni precedentemente conferite e l'aveva assegnata alla Direzione Terminal –Servizi Aviation;
-con ulteriore nota del 01/12/2015 N. 13657/16 le veniva revocata la mansione presso la Direzione Terminal- Servizi Aviation e veniva riassegnata dalla al CP_1
Servizio Gare e Contratti. Più nel dettaglio, sosteneva che “…sebbene la mantenesse attiva e con CP_1 altro soggetto la figura di responsabile del settore oggetti smarriti, in realtà tutte le funzioni attribuibili all'ufficio sono state svolte dall'odierna Ricorrente la quale, in virtù di tale assegnazione, per ben 3 anni, ha svolto in modo esclusivo e continuativo mansioni superiori occupandosi di: a. Redigere i verbali di rinvenimento oggetti in ambito aeroportuale e curare la predisposizione dei registri degli oggetti rinvenuti;
b. Di curare i rapporti e le comunicazioni con la Polizia di Frontiera, per la consegna dei predetti verbali;
c. Della gestione e cura degli oggetti rinvenuti all'interno delle casseforti di cui era responsabile e tenutaria, essendo CP_1 anche in possesso delle chiavi;
d. Dare avvio alla procedura di vendita all'incanto di detti beni, gestendo i rapporti direttamente con l'Istituto Vendite Giudiziarie (SO
[...]
, società con la quale venivano inventariati e venduti i beni smarriti dai CP_3 viaggiatori e rimasti nella disponibilità dell'aeroporto per oltre un anno…” Rilevava di aver chiesto nel 2015, per le vie brevi, il riconoscimento delle mansioni superiori svolte e, conseguentemente, di aver subito un demansionamento da parte datoriale mediante assegnazione alle mansioni inferiori già conferitele in sede di prima assunzione;
di talché, diffidava formalmente la Ges.A.P. mediante consegna di raccomandata a mano del 06.06.17 cui seguiva, ulteriore atto di costituzione in mora del 10.05.2018 a mezzo pec (v. all. n. 4, ricorso di primo grado). Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda CP_1 deducendo che “…La ricorrente non è mai stata, neppure de facto, “Responsabile” del Servizio Gestione Oggetti Smarriti, cui era, invece, preposta ad interim, dal 30.12.2011, la dott.ssa (già Preposta all'Unità Operativa Persona_1
2 Gestione servizi Aviation), la quale da sola curava e garantiva l'andamento e il funzionamento dell'Ufficio stesso, nel rispetto delle relative procedure operative. La ricorrente, assegnata, come detto, al Servizio Magazzino Economato, è stata, saltuariamente e occasionalmente (al pari di altri colleghi addetti al Magazzino Economato), non più di una volta a settimana, collocata al predetto Ufficio Oggetti Smarriti, per l'espletamento di 8 limitate attività…”; in particolare “…in accordo tra il Preposto ad interim Dott.ssa e il Preposto all'UOP Magazzino Centrale Per_1
Magazzino Economato, IG.ra , la sig.ra è stata Persona_2 Pt_1 chiamata a svolgere occasionalmente (come detto, non più di un giorno a settimana)…” attività inerenti il ritiro degli oggetti smariti con relativa registrazione e catalogazione, “…precisandosi, al riguardo, che la IG.ra , nello svolgere la Pt_1 detta attività, non redigeva i verbali di rinvenimento oggetti in ambito aeroportuale (che venivano redatti dal responsabile in turno dell e dal personale in Parte_2 Parte turno della società ), bensì apponeva, al momento del ritiro degli oggetti presso il RIT SOT (ove, come da procedura, vanno ritirati gli oggetti rinvenuti e non consegnati al proprietario, decorse le 48 ore dal rinvenimento), data, timbro e firma per la presa in carico degli oggetti…”. Con sentenza n. 3619/2022, emessa il 10 novembre 2022, il G.L., all'esito dell'attività istruttoria svolta e tenuto conto della documentazione agli atti di causa, rigettava la domanda della , osservando che quest'ultima aveva sì prestato la Pt_1 propria attività lavorativa presso l'Ufficio Oggetti Smarriti nel triennio in contestazione (luglio 2012-aprile 2015), ma che non aveva svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento formalmente posseduto, atteso che “…le mansioni da lei svolte constavano, sostanzialmente, solamente di tre semplici passaggi, quali il ritiro, la registrazione sul modulo prestampato e la catalogazione degli oggetti smarriti. Tutte le procedure svolte dalla ricorrente presso gli Uffici Oggetti Smarriti erano standardizzate. Per quanto poi concerne le vendite all'asta, la ricorrente doveva preliminarmente ottenere l'autorizzazione della direzione, circostanza che, chiaramente, riduceva in modo drastico ogni possibile forma di responsabilità ed iniziativa della ricorrente. Analogamente, anche nell'interazione con vettori stranieri era priva di autonomia…”. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 9 maggio 2023. Lamenta, l'appellante, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. G5 del Ccnl Assoaeroporti, parte specifica gestori aeroportuali, e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, a suo dire “eccessivamente restrittiva”, che ha condotto il G.L. a non valorizzare - sia con riferimento alla domanda principale di inquadramento al livello 2 A, che di quella subordinata al livello 2 B- “…le
3 risultanze positive alla tesi della ricorrente da cui è emerso lo svolgimento di mansioni incompatibili con il livello 3 posseduto…”, giacché“…la prova per testimoni ha sancito che la Ricorrente, per il triennio 2012 / 2015, ha svolto mansioni di responsabile, con potere di coordinamento delle unità di personale assegnate all'area oggetti smarriti dell'aeroporto e con cura dei rapporti con soggetti terzi che alla stessa riferivano (KSM e polizia di frontiera)…”. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza, sia dichiarato “…il suo diritto, all'inquadramento nel livello 2A del CCNL di categoria, sin dall'inizio dello svolgimento di tali mansioni superiori..” e, in via subordinata “… al riconoscimento del livello 2B del CCNL di categoria…” nonché la condanna di parte datoriale al pagamento del “…trattamento economico superiore dovuto dal mese luglio 2012 sino all'effettivo riconoscimento del diritto…”. Si è costituta in giudizio la con memoria depositata il 24 giugno 2025 CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo le difese già formulate in primo grado. All'udienza del 17 luglio 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
***** Va rilevato che è coperta da giudicato, in quanto non impugnata dal lavoratore, la statuizione inerente la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento, rispetto alla quale, è, dunque, preclusa alla Corte ogni ulteriore disamina e valutazione. Resta, quindi, da valutare se le mansioni disimpegnate dalla dal luglio Pt_1
2012 all'aprile 2015 siano riconducibili al livello 2 A o, finanche al livello 2 B del Ccnl applicato, piuttosto che nel 3° livello riconosciuto dal Tribunale. Il motivo di appello sul punto di cui sopra è infondato. Giova ricordare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981; Cass. 19 ottobre 2000 n.13840; Cass. 16 agosto 2000 n.10838): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
4 Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925). Tanto premesso il Contratto Collettivo di lavoro per il personale dipendente per il Trasporto Aereo e le attività aereoportuali, all'art. G5 prevede che:
-appartengono al livello 2 A rivendicato dall'appellante “…gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti per assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e/o comunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e capacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive ricevute. A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: - capo area (cui rispondono i responsabili in turno); - responsabile di servizio impianti in turno;
- capo sezione attività amministrative;
- responsabile aree addestramento- formazione;
- capo sezione gestione e programmazione;
- capo settore aree amministrative/gestionali/commerciali; - capo settore aree operative;
- capo settore aree tecniche;
- capo scalo periferia Italia…”; e al livello 2 B (rivendicato in via subordinata) “gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon
5 andamento di specifiche attività aziendali. A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: (2) - analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa, programmazione, procedure, acquisti, marketing, attività tariffaria, accordi commerciali, attività promo-pubblicitarie, studi traffico;
(3) - analista- programmatore sistemi informativi;
- capo nucleo magazzini;
- capo sezione registrazione dati centro elettronico;
- capo turno operativo centro elettronico/centrale tecnologica;
(3) adt. analisi/programmazione sistemi;
- responsabile in turno aree operative;
- responsabile in turno aree gestionali;
(3) programmatore di produzione…”,'',
-appartengono, infine, al livello 3, di formale inquadramento della , i Pt_1 lavoratori “…che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza. A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello: (4) - adt. programmazione/acquisti (4) - adt. gestione/controllo sistemi informativi (4) - adt. tariffe;
(4) - adt. relazioni clientela;
(4) - istruttore/formatore; (4) - adt ufficio tecnico e controllo;
(4) - adt. attività amministrative/finanziarie (4) - adt. attività di gestione...”. Gli elementi di diversificazione tra i diversi livelli possono essere, dunque, identificati nel grado di competenza e di responsabilità richiesto per l'espletamento delle mansioni “importanti per il buon andamento di determinate attività”(liv A2) quale “notevole preparazione, conoscenze e capacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive ricevute” (livello 2 A) ovvero mansioni “di alto contenuto professionale” tale da richiedere adeguate esperienze di lavoro e definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per il buon andamento di specifiche attività (livello 2B), a fronte di
“…elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, nello svolgimento di mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza…” del livello 3°. All'esito dell'istruttoria in prima istanza è emerso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'attività cui era adibita l'appellante comportava l'espletamento di mansioni riassumibili in i tre passaggi volti al ritiro degli oggetti smarriti, alla loro registrazione su di un modulo prestampato, nonché alla relativa catalogazione;
tale attività veniva svolta attraverso una procedura, definita dagli stessi testi come “standardizzata” tale da non richiedere quell'elevato grado di
6 professionalità, competenza e responsabilità di cui al livello 2 A, calzante, invece, con il 3° livello assegnato alla dipendente. In tal senso, del tutto inequivoche risultano le informazioni fornite dai testi esaminati (v. verbale udienza del 3.02.2022), precisamente:
-il teste premesso di essere collega della ricorrente, Testimone_1 abbiamo lavorato insieme dal 2008 al 2015, presso l'ufficio economato, che si occupava anche degli oggetti smarriti, ha dichiarato, con riguardo alle mansioni e competenze della e alle modalità di svolgimento del servizio che: “…La Pt_1 ricorrente rispondeva al numero diretto al quale telefonavano gli utenti che avevano Parte smarrito qualche cosa e si metteva d'accordo per il ritiro….Normalmente è che ha in custodia gli oggetti smarriti, quindi ogni due giorni circa la ricorrente li andava a ritirare, sono previste 48 h di tempo per il ritiro…Insieme agli operatori di Parte
che avevano in custodia l'oggetto, talvolta era nella cassaforte che c'era negli Parte uffici di , la ricorrente redigeva il verbale che serviva per identificare l'oggetto. Il verbale veniva fatto con un modulo prestampato…Il modulo c'era da tanto tempo, non so chi lo avesse predisposto…Più o meno nel 2011, ma la data è meramente indicativa, non ne sono sicuro, la cassaforte che conteneva gli oggetti smarriti è stata Parte allocata nei locali cioè nei locali che gestivamo noi della . Le chiavi CP_1 della cassaforte non le aveva la ricorrente, ma l'addetto SOT di turno. In aggiunta c'era anche un magazzino dove pure venivano custoditi gli oggetti smarriti e c'era anche una cassaforte. Di questi le chiavi le aveva la ricorrente…Quando gli oggetti venivano consegnati c'era un verbale di consegna che sottoscriveva la ricorrente. Era la ricorrente che si occupava in esclusiva di tutte queste attività che ho descritto…C'era poi un registro dove la ricorrente annotava l'oggetto rinvenuto e la data di consegna….Io, su indicazione della ricorrente, andavo a prendere gli oggetti pesanti e li portavo in magazzino. Solo per pochi mesi c'è stato anche un mio collega che svolgeva la mia stessa attività, tale signor funzione dell'ufficio Persona_3 oggetti smarriti è quello di custodire i beni e poi consegnarli…In magazzino venivano custodite anche valigie di clienti internazionali. La procedura per la gestione era comunque quella che ho descritto…Era la ricorrente che mi diceva di andare a ritirare gli oggetti presso il magazzino…beni non ritirati venivano posti all'asta, la ricorrente contattava qualcuno per dirgli che c'erano delle cose da mettere all'asta, non so dire di chi si trattasse, la procedura veniva poi gestita dal Tribunale. Era compito della ricorrente compilare il registro degli oggetti smarriti non ritirati…Era la ricorrente che contattava direttamente gli interessati per venire a ritirare gli oggetti…”
- ed ancora il teste ha narrato che: “…Sono stata Persona_1 responsabile dell'ufficio oggetti smarriti dal 2012 al 2015, ma ero già responsabile 7 della UOP cui questo ufficio fa parte… L'ufficio oggetti smarriti opera secondo una procedura standardizzata che viene periodicamente revisionata…La ricorrente era formalmente assegnata all'ufficio economato, ma si occupava dell'ufficio oggetti smarriti già da prima che arrivassi io. Se ne occupava solo lei. C'era poi un operaio che all'occorrenza si occupava degli oggetti più voluminosi…Come già detto, la ricorrente era assegnata all'ufficio economato, sotto la direzione di UOP signora
. Quando il responsabile dell'ufficio SOT di turno mi telefonava Persona_4 per dirmi che c'erano oggetti smarriti da ritirare in un numero che ormai non potevano più restare là (loro dovevano ricoverare e registrare gli oggetti smarriti per le prime 48h), io chiedevo alla la disponibilità della ricorrente, che Per_2 quindi andava a ritirare gli oggetti, firmava la ricevuta, li registrava, e li conservava in magazzino. Le chiavi erano in possesso della ricorrente, ma non in via esclusiva perché le avevo anche io. Questo accadeva mediamente un paio di volte a settimana, in base al numero di oggetti smarriti…Mi comunicava poi necessità di eventuale cancelleria o scatole per il magazzino, di pulizia. In ogni caso si rivolgeva a me…Aveva le credenziali per l'accesso alla casella di posta, così come l'avevo io, e avevamo una cartella condivisa…In caso di vendita all'asta degli oggetti non reclamati, per una volta ha supervisionato gli addetti che formavano i lotti, le chiavi del magazzino le aveva la ricorrente. Poi della vendita all'incanto se ne occupava l'istituto delle aste. Non mi risulta che la ricorrente abbia avuto occasione di rapportarsi con la polizia di frontiera. Prima che gli oggetti smarriti fossero stockati Parte Parte dal la li conservava nella cassaforte presso i suoi uffici. In questo caso la ricorrente li andava a prendere come ho già descritto. L'addetto al SOT aveva già compilato il verbale contente la descrizione dell'oggetto e le condizioni del ritrovamento. La ricorrente lo sottoscriveva ricevendo la merce. Come già detto, la ricorrente si occupava di questa attività previo distacco e su mia richiesta. Non mi risulta che sia mai capitato che se ne occupasse senza una mia richiesta…Premesso che non sono mai stata assente per più di 10 giorni consecutivi nel periodo delle ferie, in questo periodo la ricorrente si organizzava con la sua responsabile per svolgere il servizio…”. In ultimo anche il teste che ha premesso di essere quadro Tes_2 dirigente dal 2014, mi occupavo di un settore che faceva capo allo stesso servizio al quale apparteneva anche l'ufficio oggetti smarriti, nonché compagno della ricorrente dal 2017, ha riferito che la ricorrente si occupa poi di catalogare per tipologia di oggetto, tutti quegli oggetti che non sono ritirati dopo un anno possono essere posti all'asta, redigendo un apposito registro. Insieme al responsabile dell'ufficio legale, la ricorrente valuta se ci sono i requisiti minimi per procedere all'asta, cioè se ne
8 vale la pena, ammettendo che in ogni caso la decisione la prende la direzione e che le procedure che ho descritto sono procedure standardizzate. Indi, l'esito dell'istruttoria conduce inequivocabilmente alla soluzione diametralmente opposta a quella pretesa dall'appellante, giacché tutte le mansioni svolte nel periodo in contestazione rientrano nel grado di responsabilità e competenza di cui al proprio livello di inquadramento (livello 3°), avendo, la lavoratrice operato secondo procedure “standardizzate” ed essendo rimessa, nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, alla preventiva richiesta ed autorizzazione sia della Responsabile dell'Ufficio oggetti smarriti ( che della Persona_1
Responsabile dell'ufficio economato ), cui era formalmente addetta. Per_2
La , cioè, non godeva di autonomia decisionale, né era responsabile del Pt_1 servizio, la cui gestione era affidata ad un superiore gerarchico, il quale era in possesso della chiave della cassaforte adibita a custodia degli oggetti smarriti rinvenuti, nonché referente della clientela reclamante, attraverso la casella di posta dedicata. Anche l'attività correlata all'assistenza alla vendita all'asta degli oggetti non reclamati, di competenza dell'Istituto Vendite giudiziarie, era etero diretta dal Vicedirettore Generale (Dr. e dalla Responsabile dei Servizi di Security Per_5 dell'Aerostazione (Dr. ) (v. doc n.5 fascicolo appellata). Per_6
In conclusione, ella svolgeva con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, mansioni di concetto di particolare importanza (che secondo la declaratoria del 3° livello richiedono anche ampia iniziativa ed autonomia) nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza, quali (tra i profili elencati a titolo esemplificativo) - adt. gestione/controllo sistemi informativi (4) - adt. relazioni clientela;
(4) adt. attività amministrative/finanziarie (4) - adt. attività di gestione...”. Ad analoghe considerazioni si giunge - sulla base delle medesime argomentazioni giuridiche – con riguardo al livello di inquadramento 2 B, rivendicato in via subordinata in cui rientrano, come anticipato, “…gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali”, alto contenuto, discrezionalità e responsabilità non ravvisabili nell'attività standardizzata che impegnava la , senza alcuna discrezionalità o autonomia decisionale. Pt_1
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di causa dichiarato e con l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
9 Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3619/2022 resa il 10 novembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di parte appellata che liquida in € 2.579,20 a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 17 luglio 2025. Il Consigliere estensore Cinzia Alcamo Il Presidente Maria G. Di Marco
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