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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
SQ NN IC MA, Relatore
ALPARONE EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani UT SR - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24/2016 DEL 23.07.2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24/2017 DEL 23.07.2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23/2018 DEL 23.07.2020 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57/2019 DEL 23.07.2020 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , chiedeva l'annullamento dell'invito al pagamento n. SFE5/4 – 2022- 1386, notificato in data 12.10.2022, con cui Andreani UT – Agente della Riscossione per il Comune di VI chiedeva il pagamento della IMU per gli anni 2016-2017-2018-2019 per un importo complessivo di €. 22.677,83.
Parte ricorrente poneva a fondamento del proprio ricorso:
1) Illegittimità dell'atto impugnato perchè emesso da un soggetto privo di potere di riscossione;
2. Nullità per inesistenza giuridica o nullità della notificazione dei provvedimenti presupposti;
3. Inesistenza della pretesa tributaria.
In conclusione, chiedeva , previa sospensiva,l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Andreani UT SR si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità del ricorso per irregolarità della notifica, controdeduceva a tutti i motivi del ricorso, depositando documentazione a supporto di quanto dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memoria nelle cui conclusioni insisteva.
All'udienza cautelare l'istanza di sospensione veniva respinta, rinviando alla fase di merito la statuizione sulle spese.
All'udienza di trattazione la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
VI , assegnando a parte ricorrente un termine con rinvio a nuovo ruolo
Il ricorrente depositava memorie difensive e istanza di revoca dell'ordinanza.
All'odierna udienza camerale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rigetta la eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente in quanto il ricorso è stato notificato correttamente all'indirizzo pec:Email_3, quale risulta indicato nel certificato camerale e come dimostrato dall'avviso di avvenuta consegna depositato in atti. D'altra parte la costituzione della resistente ha sanato qualunque irregolarità per il principio del raggiungimento dello scopo espresso dall'art.156 c.p.c.
Con riferimento all'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questa
Corte il 23.7.2025, ex art. 14 DLgs 546/1992, il Collegio ne dispone la revoca considerato che il suddetto articolo, che introduce al comma 6 l'ipotesi di litis consorzio necessario dell'ente impositore nel caso si eccepisca la omessa notifica di atti a lui imputabili, non è applicabile rationae temporis al caso in questione.
Per il principio della ragione "più liquida", unanimamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, si accoglie l'eccezione di illegittimità dell'atto per carenza di potere della Andreani UT – Agente della Riscossione per il Comune di VI, in quanto a fronte di una specifica contestazione da parte del ricorrente di avvenuta scadenza del contratto di concessione (rep. n. 192 del 31.10.2018) su cui si fonda detto potere concessorio, parte resistente si è limitata a produrre la propria iscrizione all'Albo ministeriale ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997.
Invero, tale documento prova soltanto l'esistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione, ma non prova che in effetti tale volontà sia stata validamente esplicitata dal
Comune di VI in un contratto in vigore al momento in cui l'atto impugnato è stato predisposto, per cui in assenza di prova del potere legittimante l'emanazione dell'atto, esso deve ritenersi illegittimo.
In conclusione, il ricorso viene accolto con consequenziale annullamento dell'atto impugnato.
Le spese vengono compensate tenuto conto del fatto che il ricorrente era soccombente nella fase cautelare e che il ricorso è stato accolto per motivi procedurali che non riguardano la debenza dell'imposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso il 10.12.2025
Relatore
AN SQ
Presidente
IN BE AC
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
SQ NN IC MA, Relatore
ALPARONE EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani UT SR - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE5 4.2022.1386 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24/2016 DEL 23.07.2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24/2017 DEL 23.07.2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23/2018 DEL 23.07.2020 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57/2019 DEL 23.07.2020 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , chiedeva l'annullamento dell'invito al pagamento n. SFE5/4 – 2022- 1386, notificato in data 12.10.2022, con cui Andreani UT – Agente della Riscossione per il Comune di VI chiedeva il pagamento della IMU per gli anni 2016-2017-2018-2019 per un importo complessivo di €. 22.677,83.
Parte ricorrente poneva a fondamento del proprio ricorso:
1) Illegittimità dell'atto impugnato perchè emesso da un soggetto privo di potere di riscossione;
2. Nullità per inesistenza giuridica o nullità della notificazione dei provvedimenti presupposti;
3. Inesistenza della pretesa tributaria.
In conclusione, chiedeva , previa sospensiva,l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Andreani UT SR si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità del ricorso per irregolarità della notifica, controdeduceva a tutti i motivi del ricorso, depositando documentazione a supporto di quanto dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memoria nelle cui conclusioni insisteva.
All'udienza cautelare l'istanza di sospensione veniva respinta, rinviando alla fase di merito la statuizione sulle spese.
All'udienza di trattazione la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
VI , assegnando a parte ricorrente un termine con rinvio a nuovo ruolo
Il ricorrente depositava memorie difensive e istanza di revoca dell'ordinanza.
All'odierna udienza camerale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rigetta la eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente in quanto il ricorso è stato notificato correttamente all'indirizzo pec:Email_3, quale risulta indicato nel certificato camerale e come dimostrato dall'avviso di avvenuta consegna depositato in atti. D'altra parte la costituzione della resistente ha sanato qualunque irregolarità per il principio del raggiungimento dello scopo espresso dall'art.156 c.p.c.
Con riferimento all'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questa
Corte il 23.7.2025, ex art. 14 DLgs 546/1992, il Collegio ne dispone la revoca considerato che il suddetto articolo, che introduce al comma 6 l'ipotesi di litis consorzio necessario dell'ente impositore nel caso si eccepisca la omessa notifica di atti a lui imputabili, non è applicabile rationae temporis al caso in questione.
Per il principio della ragione "più liquida", unanimamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, si accoglie l'eccezione di illegittimità dell'atto per carenza di potere della Andreani UT – Agente della Riscossione per il Comune di VI, in quanto a fronte di una specifica contestazione da parte del ricorrente di avvenuta scadenza del contratto di concessione (rep. n. 192 del 31.10.2018) su cui si fonda detto potere concessorio, parte resistente si è limitata a produrre la propria iscrizione all'Albo ministeriale ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997.
Invero, tale documento prova soltanto l'esistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione, ma non prova che in effetti tale volontà sia stata validamente esplicitata dal
Comune di VI in un contratto in vigore al momento in cui l'atto impugnato è stato predisposto, per cui in assenza di prova del potere legittimante l'emanazione dell'atto, esso deve ritenersi illegittimo.
In conclusione, il ricorso viene accolto con consequenziale annullamento dell'atto impugnato.
Le spese vengono compensate tenuto conto del fatto che il ricorrente era soccombente nella fase cautelare e che il ricorso è stato accolto per motivi procedurali che non riguardano la debenza dell'imposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso il 10.12.2025
Relatore
AN SQ
Presidente
IN BE AC