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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI GH Presidente relatrice
CE IN GI
ND CH GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14494/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Flero (BS), presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. MASSARI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto
2. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente e residenza presso e con la madre;
3. Considerate le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, per quanto attiene il mantenimento del minore, il signor verserà alla signora l'importo di € Parte_2 Parte_1
200,00 (Euro duecento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio
, somma mensile che dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Persona_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , importo da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che il figlio non sarà economicamente indipendente;
Per_1
4. La spesa relativa al servizio mensa scolastica sarà integralmente a carico del signor;
Parte_2
5. Qualora il minore non dovesse usufruire, parzialmente (ovvero per esempio nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto ovvero nei mesi di non frequentazione della scuola) e/o definitivamente, del servizio mensa scolastica, l'importo per il mantenimento del figlio verrà incrementato di Per_1
Euro 100,00 mensili da aggiungersi a quanto indicato al punto 3;
6. Le spese non comprese nel mantenimento ordinario (fatta eccezione per la spesa relativa al servizio mensa scolastica) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno da Per_1 suddividersi al 50% tra i genitori, come da Protocollo d'intesa vigente presso l'intestato Tribunale e saranno, in ogni caso, da documentare con relativa ricevuta fiscale e da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta del rimborso delle predette a mezzo bonifico bancario;
7. Su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura Per_1
pari al 100% dalla madre, signora . Il signor dichiara espressamente di Parte_1 Parte_2
rinunciare in via definitiva alla percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora Pt_1
ed autorizza che tali somme vengano integralmente corrisposte sul conto corrente intestato
[...]
alla signora;
Parte_1
8. Il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, dalle ore 12:00 del sabato sino Per_1
alle ore 21.00 della domenica (salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto degli impegni del figlio) con riaccompagno presso l'abitazione della madre. vacanze estive: il figlio potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(entro il 31 maggio di ogni anno) ai fini programmativi;
vacanze natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, e/o comunque salvo diverso accordo preventivo e scritto dei genitori a mezzo e-mail e/o whatsapp.
9. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
10. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore
, autorizzandone l'espatrio solo per motivi di studio o di vacanza;
Per_1
11. Le parti concordano nel valutare l'ascolto del figlio nella presente sede manifestamente superfluo;
12. spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale sono è nato il figlio Per_1
in data 8.1.2017, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale
[...]
perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Persona_1
esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI GH Presidente relatrice
CE IN GI
ND CH GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14494/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Flero (BS), presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. MASSARI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.11.2025) Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto
2. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente e residenza presso e con la madre;
3. Considerate le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, per quanto attiene il mantenimento del minore, il signor verserà alla signora l'importo di € Parte_2 Parte_1
200,00 (Euro duecento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio
, somma mensile che dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Persona_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , importo da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che il figlio non sarà economicamente indipendente;
Per_1
4. La spesa relativa al servizio mensa scolastica sarà integralmente a carico del signor;
Parte_2
5. Qualora il minore non dovesse usufruire, parzialmente (ovvero per esempio nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto ovvero nei mesi di non frequentazione della scuola) e/o definitivamente, del servizio mensa scolastica, l'importo per il mantenimento del figlio verrà incrementato di Per_1
Euro 100,00 mensili da aggiungersi a quanto indicato al punto 3;
6. Le spese non comprese nel mantenimento ordinario (fatta eccezione per la spesa relativa al servizio mensa scolastica) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno da Per_1 suddividersi al 50% tra i genitori, come da Protocollo d'intesa vigente presso l'intestato Tribunale e saranno, in ogni caso, da documentare con relativa ricevuta fiscale e da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta del rimborso delle predette a mezzo bonifico bancario;
7. Su accordo delle parti l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura Per_1
pari al 100% dalla madre, signora . Il signor dichiara espressamente di Parte_1 Parte_2
rinunciare in via definitiva alla percezione del 50% di sua spettanza in favore della signora Pt_1
ed autorizza che tali somme vengano integralmente corrisposte sul conto corrente intestato
[...]
alla signora;
Parte_1
8. Il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, dalle ore 12:00 del sabato sino Per_1
alle ore 21.00 della domenica (salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto degli impegni del figlio) con riaccompagno presso l'abitazione della madre. vacanze estive: il figlio potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(entro il 31 maggio di ogni anno) ai fini programmativi;
vacanze natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, e/o comunque salvo diverso accordo preventivo e scritto dei genitori a mezzo e-mail e/o whatsapp.
9. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
10. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio minore
, autorizzandone l'espatrio solo per motivi di studio o di vacanza;
Per_1
11. Le parti concordano nel valutare l'ascolto del figlio nella presente sede manifestamente superfluo;
12. spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dalla quale sono è nato il figlio Per_1
in data 8.1.2017, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale
[...]
perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlio appaiono conformi all'interesse del minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Persona_1
esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209