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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/05/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1967 / 2023 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. con l'avv. BALDI ELENA, presso il cui CP_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , con l'avv. PALLONI PAOLA, presso Controparte_2 C.F._2 il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: “1)I figli minori e Per_1 Per_2 rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) La casa familiare posta in Prato, via Amos Zanibelli 37 viene assegnata alla madre che vi abiterà unitamente ai figli con obbligo per il padre di trasferire immediatamente la propria residenza altrove
e fare tutto quanto eventualmente sarà richiesto dagli uffici competenti affinché la sig.ra ed CP_2
i figli minori abbiano la residenza nella casa familiare sopra indicata;
1 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21 o, nel periodo scolastico fino al lunedì mattina quando li porterà a scuola;
durante la settimana il sig. coadiuverà la sig.ra nel portare i CP_1 CP_2 bambini a scuola o alle eventuali attività sportive, al catechismo, ai centri estivi (ove necessari per motivi di lavoro dei genitori) o ad altre attività di loro interesse, previo accordo tra gli stessi che dovrà intervenire entro le ore 21 della domenica precedente;
durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i bambini 7 giorni consecutivi per ciascuno;
il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali i genitori terranno i bambini 3 giorni consecutivi per ciascuno, con il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
alternata ogni altra festività; durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ogni genitore almeno 15 giorni consecutivi, in periodi che saranno concordati tra gli stessi entro il 31/05 di ogni anno;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori con il versamento alla CP_1 madre, sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 700,00 mensili, somma CP_2
Org_ rivalutabile secondo gli indici oltre al pagamento delle rate del mutuo acceso sull'abitazione familiare;
5) Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie:
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della cessazione della convivenza non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami
2 diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
- spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della cessazione della convivenza)
- comunque il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6) l'assegno unico (o altra equivalente forma di sostegno economico) sarà di spettanza della sig.ra
Controparte_2
7) Le spese di causa sono compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di CTU, che vengono poste interamente a carico del sig. ”. CP_1
Per il Pubblico Ministero: “visto in data 24.04.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05.09.2023 e ritualmente notificato, ha proposto CP_1
domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli naturali e Per_2
nati dalla relazione more uxorio intrattenuta con la sig.ra Per_1 Controparte_2
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che, per diversi anni, ha intrattenuto una relazione more uxorio con da cui sono nati i figli (di anni sei) Controparte_2 Per_1
e (di anni tre); (2) che la convivenza tra le parti è divenuta da tempo intollerabile a Per_2 causa dei comportamenti aggressivi tenuti dalla compagna nei suoi confronti dopo la nascita dei due figli, a causa degli effetti traumatici che la procedura di ovo donazione effettuata in Belgio ha avuto sulla (3) che le somme di denaro, a suo tempo CP_2
versate dal ricorrente in favore della compagna, sono state utilizzate dalla stessa in modo improprio e per motivi personali estranei alle esigenze dei figli;
(4) che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti in quanto il ricorrente è lavoratore subordinato, mentre la svolge diverse attività, tra le quali insegnante di danza. CP_2
3 Quali domande accessorie, il ricorrente ha chiesto: che sia disposto un regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione – di proprietà del ricorrente – sita in Prato, via Amos
Zanibelli n. 37; che sia previsto l'obbligo, a carico della di sostenere tutte le spese CP_2
relative alle utenze casalinghe e agli oneri condominiali correlati;
che, nella predetta abitazione, non possa trasferirsi nessun altro soggetto ad eccezione delle visite consentite al nonno materno;
che il ricorrente si trasferirà temporaneamente in un immobile adiacente alla casa dove risiederà la ex compagna al fine di garantire la continuità nel rapporto coi figli;
che il diritto di visita padre/figli sia determinato secondo le modalità espressamente indicate nel ricorso introduttivo;
che sia previsto l'obbligo, a carico del ricorrente ed in favore della convenuta, di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli nella somma complessiva di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ritenute necessarie nell'interesse della prole;
che l'assegno unico universale per i figli sia ripartito tra i genitori per la quota del 50% ciascuno. si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando integralmente le Controparte_2
domande avanzate da controparte e demandando: (1) in tesi, l'affidamento dei figli Per_1
e in via esclusiva alla madre, previo eventuale esperimento di CTU sulle capacità Per_2
genitoriali delle parti e, in subordine, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
(2) l'assegnazione della casa familiare – sita in Prato, via Amos Zanibelli n. 37 – alla madre, che continuerà ad abitarvi insieme ai due figli ed ivi porrà le rispettive residenze anagrafiche;
(3) il diritto di visita padre/figli secondo le modalità espressamente indicate in comparsa di costituzione e risposta;
(4) la determinazione dell'assegno mensile di complessivi € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre ed in favore della convenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie;
(5) le spese di lite ad integrale carico del ricorrente.
Con ordinanza dell'11.12.2023, il Giudice Relatore ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) ha Per_2
assegnato la casa familiare alla madre, la quali vi coabiterà insieme ai figli;
3) ha disciplinato il diritto di visita padre/figli secondo le modalità ivi stabilite;
4) ha posto a carico di parte convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole minorenne versando alla madre un assegno mensile di € 600,00, oltre al pagamento delle 4 rate del mutuo acceso sulla casa familiare;
5) ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli;
6) ha disposto l'espletamento di CTU tecnico-contabile volta ad accertare le capacità economico- patrimoniali di entrambe le parti.
In sede di CTU, le parti hanno raggiunto un accordo e, all'udienza del 23.04.2024, la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Il Tribunale rileva l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle conclusioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figli pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto dei figli e con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre sia pienamente Per_1 Per_2
condivisibile, tenuto anche conto del fatto che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale dei minori. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime di frequentazione dei figli col genitore non collocatario, tenuto conto della tenera età degli stessi e delle loro esigenze di vita, con conseguente determinazione del contributo al mantenimento della prole, disposto a carico del padre ed in favore della madre, nella somma complessiva mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie.
Merita integrale accoglimento, infine, l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra in qualità di genitore collocatario CP_2
della prole minorenne, la quale vi continuerà a risiedere unitamente ai figli e Per_1 Per_2
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato - quale quella relativa all'integrale devoluzione dell'importo dell'assegno unico universale per i figli in capo alla madre - si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
2) La casa familiare posta in Prato, via Amos Zanibelli 37 viene assegnata alla madre che vi abiterà unitamente ai figli con obbligo per il padre di trasferire immediatamente la propria residenza altrove e fare tutto quanto eventualmente sarà richiesto dagli uffici competenti affinché la sig.ra ed i figli minori abbiano la residenza nella casa familiare sopra CP_2
indicata;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21 o, nel periodo scolastico fino al lunedì mattina quando li porterà a scuola;
durante la settimana il sig. coadiuverà la sig.ra CP_1
nel portare i bambini a scuola o alle eventuali attività sportive, al catechismo, ai CP_2 centri estivi (ove necessari per motivi di lavoro dei genitori) o ad altre attività di loro interesse, previo accordo tra gli stessi che dovrà intervenire entro le ore 21 della domenica precedente;
durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i bambini 7 giorni consecutivi per ciascuno;
il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali i genitori terranno i bambini 3 giorni consecutivi per ciascuno, con il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
alternata ogni altra festività; durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ogni genitore almeno
15 giorni consecutivi, in periodi che saranno concordati tra gli stessi entro il 31/05 di ogni anno;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori con il versamento CP_1
alla madre, sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 700,00 mensili, CP_2
Org_ somma rivalutabile secondo gli indici oltre al pagamento delle rate del mutuo acceso sull'abitazione familiare;
5) Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie:
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse 6 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della cessazione della convivenza non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
- spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della cessazione della convivenza)
- comunque il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6) prende atto che le parti concordano che l'assegno unico (o altra equivalente forma di sostegno economico) sarà di spettanza della sig.ra Controparte_2
7) Le spese di causa sono compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di CTU, che vengono poste interamente a carico del sig. come da accordi tra le parti. CP_1
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15.5.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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