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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. rg. 402/2024 , vertente
Tra
(C.F. ) , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) , (C.F. C.F._2 Parte_3
con l' avv. Francesco Sanapo che le rappresenta C.F._3
e difende giusta procura in atti .
Appellanti
E
, (C.F. e P.IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Silvia Cutini (C.F. ). C.F._4
Appellata
E
Controparte_2 Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Rieti n.609/2023 pubbl. il 20/11/2023 e notificata il 27/12/2023 .
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di figlie ed eredi di Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio e Controparte_3 [...] per ottenere il risarcimento dei danni derivati al Controparte_2 padre in occasione del sinistro stradale Persona_1 avvenuto in Scandriglia (RI) il 14.6.2015, alle ore 10.30 circa.
2. A tal fine, le attrici esponevano che: - in data 14.6.2015
[...] si trovava lungo la Strada Provinciale per Orvinio alla Per_1 guida dell' autovettura Zafira targata EN 443 XV di proprietà della e, mentre scendeva dalla predetta vettura, veniva travolto CP_2
e trascinato sotto la medesima, che improvvisamente si sfrenava, nel tentativo di trattenerla;
- subiva danni patrimoniali e non patrimoniali per oltre euro 158.000,00, patito nel periodo intercorso tra la data del sinistro e il decesso (avvenuto per cause indipendenti). Ciò premesso, le attrici chiedevano accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della in Controparte_4 qualità di proprietaria della vettura Opel Zafira targata EN 443 XV per tutti i motivi sopra esposti, o nella misura che il Tribunale vorrà determinare, nella causazione del sinistro oggetto di causa e per tutti i danni per lesioni personali subiti, come meglio sopra specificati, dal sig. a seguito del sinistro Persona_1 avvenuto in Scandriglia (Ri) alla strada Provinciale per Orvinio altezza civico 1 il giorno 14.06.2015; - per l'effetto, condannare per tutti i motivi sopra esposti i convenuti ed Controparte_4 in via solidale e/o alternativa al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. come Persona_1 sopra meglio specificati, e per esso in favore dei suoi eredi e parti attrici sigg.re Parte_1 Parte_2 Parte_3 danni complessivamente liquidati in € 158.347,18 a titolo di danni fisici, oltre il danno morale ed esistenziale da quantificarsi in via equitativa e/o in ottemperanza alla normativa ed all'indirizzo della giurisprudenza vigente, ovvero in quella somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori come per legge”.
3. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice contestando le domande attoree in quanto :a) la prima domanda fondata sulla polizza n. 50546406010, prestata per la garanzia RCA del veicolo della che esclude la copertura in favore del Controparte_4 conducente del veicolo assicurato, in quanto non terzo ai sensi dell' 129 del D. Lgs. n. 209/2005; b) la seconda domanda fondata sulla polizza infortuni n. 800007499, denominata “Carige Airbag”, altresì infondata in quanto l'evento descritto non andava ad integrare il rischio assicurato, trattandosi di azione posta in essere volontariamente – ed incautamente - dal e pertanto Per_1 avulsa dall'alea contrattuale.In via gradata, eccepiva il carattere indennitario della polizza infortuni Airbag (con i connessi criteri di determinazione degli importi eventualmente dovuti) e in ogni caso, la palese sproporzione delle pretese e incongruenza e inapplicabilità dei parametri di calcolo adottati.
4. Istruita la causa mediante prove testimoniali, produzioni documentali e ctu medico-legale il Tribunale di Rieti con la sentenza n. 609/2023 rigettava la domanda attorea e condannava la società attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice costituita .
6.Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale appello le censurando : Per_1
1. Violazione di legge - violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. – art. 99 c.p.c.- pagina 3 ultimo capoverso e pagina 4 primo capoverso della sentenza impugnata – sulla riqualificazione della domanda da parte del Tribunale: nello specifico le appellanti censurano la riqualificazione della domanda effettuata dal Tribunale in tre diverse domande, e precisamente una domanda diretta contro la proprietaria del veicolo e contro la assicurazione Controparte_4 Controparte_3
, per fare valere la responsabilità RCA delle stesse nella
[...] causazione del sinistro;
una seconda domanda diretta contro la compagnia assicuratrice per far valere la polizza infortuni n. 800007499 (denominata “Carige Airbag”); una terza domanda da intendersi diretta contro la proprietaria della vettura . Deducono che Controparte_4 tale riqualificazione contrasterebbe con la formulazione di due sole domande , una rivolta nei confronti della della per far CP_2 CP_3 valere la responsabilità RCA , e la seconda nei confronti solo della proprietaria dell' autovettura ex artt. 2054 e 2043 c.c., con CP_2 conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
2. Violazione di legge – violazione degli artt. 342, 115,116 e 61 c.p.c. – pagina 4 5, 6 e 7 capoverso della sentenza impugnata – pag. 5 sentenza impugnata capoverso 1 – sul rigetto della CTU da parte del Tribunale – omessa motivazione: deducono le appellanti che il Tribunale nonostante le svariate richieste, non aveva ammesso la ctu dinamica necessaria alla ricostruzione della dinamica del sinistro che era stata pertanto effettuata in assenza di dati obiettivi .
3. Violazione di legge – violazione degli artt. 342, 115, 116 c.p.c. – art. 13, 17 condizioni generali di Assicurazione – pagina 7 1,2,3,6 e pag. 8 capoverso 1 capoverso della sentenza impugnata: ad avviso dell' appellante il Tribunale aveva fondato l' accertamento della imputabilità dell' evento dannoso alla condotta imprudente tenuta dal Per_1 sulla base esclusivamente di elementi non certi , peraltro qualificando la sua condotta come azione temeraria esclusa dall' ambito di operatività della polizza rischi conducente o Carige Airbag , senza tenere conto della circostanza che i danni erano stati causati durante le operazioni di salita e discesa dal veicolo e quindi erano risarcibili a norma dell' art. 13 della anzidetta polizza.
4.Violazione di legge – violazione degli artt. 342, 115, 116 c.p.c. – art. 2729 c.c. pagina 4 capoverso 7, pagina 5 capoverso 3,4 capoverso pag. 8 capoverso 2,3 della sentenza impugnata: la decisione secondo parte appellante è fondata esclusivamente su elementi presuntivi semplici riguardanti il mancato inserimento del freno a mano da parte del oltre che sulla condotta successiva incauta del medesimo Per_1 che non è suffragata da alcun elemento obiettivo.
5.Violazione di legge – violazione degli artt. 342, 113, 115, 116 c.p.c. – artt. 2043, 2054 e 2051 c.c. pagina 8 capoverso 4 e 6 capoverso della sentenza impugnata – carenza di motivazione: il Tribunale aveva errato nel qualificare le domande secondo le norme contenute negli artt. 2043 e 2054 c.c. addossando peraltro alle attrici l' onere di provare la pericolosità della vettura , dovendo la copertura assicurativa riguardare tutti i sinistri derivanti dalla sua circolazione, e quindi anche quelli occorsi durante la sosta del veicolo . Peraltro il richiamo alla pericolosità della autovettura in luogo che al caso fortuito sarebbe erroneo ex art. 2051 c.c.
7. Si è costituita l' appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza .
8.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. ove le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi la Corte ha riservato la decisione a norma dell' art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. .
***
L' appello è infondato.
1. Le censure sollevate nel primo motivo di appello oltre che inammissibili ex art. 342 c.p.c. sono infondate. Parte attrice nell' atto introduttivo ha svolto : a) una domanda di responsabilità civile da circolazione stradale nei confronti della proprietaria del veicolo Opel Zafira targata EN 443 XV di proprietà della e CP_2 della sua compagnia assicuratrice ( all' epoca Controparte_5
, basata sulla polizza n. 505464060 obbligatoria per legge,
[...] che garantisce e manleva la vettura per i danni relativi alla responsabilità civile;
b.) una domanda contrattuale nei confronti della predetta compagnia basata sulla polizza infortuni, cosiddetta “Carige Airbag” n. 800007499 , che copre i “rischi derivanti dalla locomozione”; c) una domanda ex artt. 2043 e 2054 c.c. nei confronti della sola proprietaria del mezzo .
Peraltro parte appellante si limita a contestare, in maniera del tutto lacunosa e generica, l' inquadramento delle domande e la loro erronea riqualificazione alla quale tuttavia non contrappone un diverso inquadramento o qualificazione venendo così meno all' onere di allegazione gravante sulla stessa .Anche a prescindere da tale pur assorbente profilo, la qualificazione operata dal Tribunale deve ritenersi pienamente aderente alle allegazioni difensive attoree sopra richiamate e alle conclusioni spiegate nell' atto introduttivo di condanna delle parti convenute in via solidale o alternativa al risarcimento dei danni in forza delle diverse polizze dedotte e dei richiami normativi sopra riportati .
2.Tanto premesso prima di passare all' esame delle restanti censure, deve rilevarsi che parte appellante non solleva contestazioni specifiche avverso la questione dirimente- rilevata dal Tribunale- dell'esclusione della garanzia RCA ( per i danni a terzi causati dall' autovettura di proprietà della urante la circolazione del veicolo) CP_2 ai danni subiti dal conducente della stessa ai sensi dell' art. 129 cod.ass. , in quanto non terzo (secondo cui "non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro").Invero nella esposizione confusionaria e disorganica dei motivi di gravame peraltro in parte sovrapponibili , l' appellante si limita a censurare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale senza menzionare la questione principale del rigetto della domanda, relativa alla esclusione della garanzia assicurativa ai danni subiti dal dante causa , con l' effetto di determinarne la incontestabilità per intervenuta acquiescenza ex art. 346 c.p.c.
In base quindi alla accertata esclusione della garanzia assicurativa per la RCA ai danni subiti dal conducente dell' autovettura assicurata ( dante causa degli attori ), la domanda attorea basata sulla polizza RCA n. 50546406010 deve ritenersi priva di fondatezza.
Sotto altro profilo deve ritenersi infondata la domanda basata sulla polizza infortuni n. 800007499 (denominata “Carige Airbag”) e precisamente sull' art. 13 delle CGA.
Come sopra parte appellante censura l' accertamento della esclusiva attribuibilità al conducente dei danni richiamandosi genericamente al concetto di circolazione stradale comprensivo anche delle operazioni di discesa e salita, e alla mancanza di contestazioni sollevate dalla compagnia nel primo grado sulla dinamica del sinistro ( art. 13 CGA relativo agli infortuni che gli assicurati subiscono nelle operazioni di salita o discesa dal veicolo). Inoltre deduce la mancanza di elementi di prova della temerarietà della condotta tenuta dal conducente per la quale il Tribunale aveva escluso l' operatività della polizza infortuni a norma dell' art. 17 .
In primo luogo deve rilevarsi che parte convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio , ha eccepito l' esclusione del rischio assicurato sul presupposto che a prescindere dalle ragioni irrilevanti per le quali il mezzo si era sfrenato ( in quanto assorbite dalla condotta successiva del conducente ) , il veva tentato incautamente di arrestare Per_1 il mezzo una volta che questo si era messo in movimento, ponendosi in tal modo al di fuori dell' alea contrattuale. Pertanto il rilievo di parte appellante della mancata contestazione del sinistro deve ritenersi del tutto fuori luogo e inidoneo ad escludere la condotta temeraria .
La condotta sopra descritta deve altresì ritenersi senz' altro desumibile dalle stesse allegazioni svolte in citazione laddove si afferma che il tentava di arrestare l' autovettura condotta dal medesimo Per_1 dopo che la stessa ad un tratto si era messa in movimento restandone travolto ( v. citazione pag. 2 “ il … mentre scendeva dalla Per_1 vettura Opel Zafira, veniva travolto e trascinato sotto la medesima vettura che improvvisamente si sfrenava, il …. eniva travolto Per_1 dalla vettura nel tentativo di trattenerla …”), oltre che dalla posizione statica in cui il venne ritrovato dai soccorritori ( incastrato tra Per_1 lo sportello anteriore sinistro e la ruota ), che risulta coerente con il tentativo di arresto del mezzo in movimento solo con la parte anteriore del corpo, introdotta all' interno del veicolo attraverso lo sportello sinistro rimasto aperto.
Tale ricostruzione, peraltro, è avvalorata dalle dichiarazioni fidefacienti del conducente in sede di Pronto Soccorso, nelle quali il predetto riferisce del trauma nel mentre tentativo di rientrare nella propria auto in conformità a quanto dedotto negli atti difensivi .
In base a tale corretta ricostruzione dei fatti di causa e alla complessiva lettura delle condizioni generali di polizza deve ritenersi che l' infortunio occorso al conducente sia estraneo all' ambito della garanzia assicurativa derivante dall' art. 13 CGA della polizza infortuni n. 800007499 (che come sopra precisato assicura anche gli infortuni occorsi al conducente durante le operazioni di salita e discesa ), dovendo la condotta tenuta dal essere inquadrata come Per_1 azione temeraria a norma dell' art. 17 delle anzidette condizioni, proprio in ragione del carattere incauto della manovra posta in essere dal medesimo desumibile dalle stesse allegazioni svolte negli atti difensivi degli eredi e dagli elementi documentali forniti dai Per_1 medesimi.
In ragione della corretta riconducibilità dei danni alla condotta incauta tenuta dal restano assorbite tutte le altre questioni ivi Per_1 compresa la mancata ammissione della ctu dinamica e il rigetto delle domande ex artt. 2043 e 2054 c.c. in ragione della .
In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza. 12.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata costituita secondo i criteri contenuti nelle tabelle per la determinazione dei compensi (valore indeterminabile complessità bassa ) , per valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e il correlativo impegno richiesto nella redazione degli atti difensivi, e con espunzione della voce istruttoria in quanto non espletata .
13. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell' obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 609/2023 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l' appello;
-condanna , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 presente grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
-dichiara che le appellanti sono tenute in solido al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta