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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5040/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] e residente in [...], Parte_1 [...]
nato il [...] in [...] e residente in [...]e Persona_1 Parte_2
nato il [...] in [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Giovanni De Micco Padula come da delega in atti
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi con esclusivo riferimento agli onorari e agli accessori di legge in favore dello scrivente avvocato, il quale dichiara di non aver anticipato invece le spese di contributo unificato e di anticipazione forfettaria.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 12.3.2024, ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
il suo status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1), il quale Persona_2
emigrava in PE (luogo ove decedeva il 23.7.1924) e non si naturalizzava cittadino peruviano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice fissava udienza di comparizione al 9.6.2024, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. Su richiesta della ricorrente, l'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza scritta veniva dichiarata la contumacia del convenuto. La CP_1
parte ricorrente precisava dunque le conclusioni come da atto introduttivo e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito
2 per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Quincinetto, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, è competente il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_3
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_4
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano
3 iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
La ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in PE e quindi in Brasile. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge che:
- l'avo è nato il [...] a [...], da e Persona_2 Persona_3
e successivamente deceduto (doc. 1); Persona_4
- da e nel 1894 è nato , che ha Persona_2 Parte_5 Persona_5
sposato (docc. 3 e 4); Persona_6
- da e nel 1923 è nato Persona_5 Persona_6 Persona_7
(doc. 5);
- da e il 23/02/1961 è nato Persona_7 Parte_6 [...]
che nel 1990 ha sposato (docc. 6 e Parte_2 Persona_8
7) con cui ha generato: nato il [...] (doc. 8) e Parte_1 [...]
nato il [...] (doc. 9). Persona_1
Orbene, l'avo fu certamente cittadino italiano, in quanto nato in [...] Persona_2 successivamente all'unificazione, come risulta dal certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il
4 figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ne consegue che il ricorso è fondato, essendo provato che – per le ragioni dette – la ricorrente
è cittadina italiana.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che i ricorrenti hanno scelto di adire il Tribunale senza attendere i tempi di definizione della pratica amministrativa e che, in ogni caso, la situazione di ritardo del italiano in Brasile Parte_3 non è in alcun modo imputabile al convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato il Parte_1
18/05/1992 in Bolivia, nato il [...] in [...] e Persona_1
nato il [...] in [...], il diritto al riconoscimento Parte_2
della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5040/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] e residente in [...], Parte_1 [...]
nato il [...] in [...] e residente in [...]e Persona_1 Parte_2
nato il [...] in [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Giovanni De Micco Padula come da delega in atti
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi con esclusivo riferimento agli onorari e agli accessori di legge in favore dello scrivente avvocato, il quale dichiara di non aver anticipato invece le spese di contributo unificato e di anticipazione forfettaria.”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 12.3.2024, ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
il suo status di cittadina italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1), il quale Persona_2
emigrava in PE (luogo ove decedeva il 23.7.1924) e non si naturalizzava cittadino peruviano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice fissava udienza di comparizione al 9.6.2024, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. Su richiesta della ricorrente, l'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza scritta veniva dichiarata la contumacia del convenuto. La CP_1
parte ricorrente precisava dunque le conclusioni come da atto introduttivo e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito
2 per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Quincinetto, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, è competente il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_3
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_4
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano
3 iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
La ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in PE e quindi in Brasile. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge che:
- l'avo è nato il [...] a [...], da e Persona_2 Persona_3
e successivamente deceduto (doc. 1); Persona_4
- da e nel 1894 è nato , che ha Persona_2 Parte_5 Persona_5
sposato (docc. 3 e 4); Persona_6
- da e nel 1923 è nato Persona_5 Persona_6 Persona_7
(doc. 5);
- da e il 23/02/1961 è nato Persona_7 Parte_6 [...]
che nel 1990 ha sposato (docc. 6 e Parte_2 Persona_8
7) con cui ha generato: nato il [...] (doc. 8) e Parte_1 [...]
nato il [...] (doc. 9). Persona_1
Orbene, l'avo fu certamente cittadino italiano, in quanto nato in [...] Persona_2 successivamente all'unificazione, come risulta dal certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il
4 figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ne consegue che il ricorso è fondato, essendo provato che – per le ragioni dette – la ricorrente
è cittadina italiana.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che i ricorrenti hanno scelto di adire il Tribunale senza attendere i tempi di definizione della pratica amministrativa e che, in ogni caso, la situazione di ritardo del italiano in Brasile Parte_3 non è in alcun modo imputabile al convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato il Parte_1
18/05/1992 in Bolivia, nato il [...] in [...] e Persona_1
nato il [...] in [...], il diritto al riconoscimento Parte_2
della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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