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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9687/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice Unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione con decreto del 10.12.2024
TRA
, C.F..: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1934 e residente in Salerno (SA), ivi elettivamente domiciliata alla via A. M.
De Luca n° 6 presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso, C.F.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in C.F._2
calce all'atto di ricorso possessorio.
RICORRENTE
E pagina 1 di 36 , C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.01.1953 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Salerno (SA) alla via Michelangelo Testa n° 11 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Infante, C.F.: , dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione e risposta.
RESISTENTE
NONCHÉ
DELLA PIETRA ANNAMARIA, C.F.: , nata a [...] C.F._5
(SA) il 18.11.1956 ed ivi residente a[...];
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente a [...], C.F._6
entrambe elettivamente domiciliate in Salerno (SA) alla via Diaz n° 20 presso lo studio dell'avv. AT NI, C.F.: , dal quale sono C.F._7
rappresentate e difese in virtù di separate procure ad litem rilasciate al medesimo ex art. 83 c.p.c.
INTERVENIENTI VOLONTARIE
AVENTE AD OGGETTO
Azione per la reintegra nel possesso.
pagina 2 di 36 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
, con ricorso possessorio del 18.10.2016, esperiva domanda di Parte_1
reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. esponendo di essere usufruttuaria e, in precedenza, già proprietaria, della consistenza immobiliare sita in Maiori (SA) al viale Capone n° 55, ubicata al piano 2, interno 13, ed acquistata con rogito per notaio del 15 novembre 1972, rep. n. 71870. Specificava di avere Per_1
posseduto, ininterrottamente e sin dal 1972, senza che vi fosse mai stata contestazione di sorta da parte di altri condomini o eventuali terzi, l'area costituita dalla porzione di superficie di forma ad L, facente parte della maggiore consistenza del lotto residuo alla costruzione dell'intero edificio in cui è ubicato l'appartamento di via Capone in Maiori (SA), parcheggiandovi l'auto di proprietà e consentendo, a titolo di cortesia e solo nel periodo estivo, che terzi posteggiassero nel medesimo spazio le proprie auto. Rappresentava, inoltre, che nel corso degli anni e proprio nel periodo estivo, era spesso capitato che , Controparte_1
odierno resistente, chiedesse alla ricorrente la cortesia di consentire la sosta o il parcheggio a qualcuno degli inquilini dei propri appartamenti o anche a propri conoscenti di passaggio. Nell'atto introduttivo l'area di parcheggio in questione veniva individuata, unitamente all'edificio, con i riferimenti catastali pagina 3 di 36 corrispondenti al Fogl. 12, Part. 756, Mapp. 430, e descritta come delimitata nel
primo tratto a sud dalla strada comunale Via Capone, dalla quale si ha accesso
attraverso una cancellata in ferro posta a filo del fabbricato, a Ovest dall'edificio
e ad Est, infine, da quello che appare un canale di scolo di acque superficiali.
La ricorrente esponeva, altresì, di aver esercitato l'accesso al parcheggio fino al mese di ottobre 2015 e, successivamente, durante i mesi di aprile e maggio 2016,
attraverso il cancello munito di serratura che spesso restava aperto per comodità e le cui chiavi erano in esclusivo possesso della famiglia Ciò sino a Per_2
quando, nel mese di giugno 2016, accingendosi a parcheggiare l'auto, ella si avvedeva che al cancello era stato apposto un catenaccio con lucchetto in modo da rendervi impossibile l'accesso. La ricorrente esponeva, al riguardo, di aver appreso da terzi estranei che ad apporre il catenaccio con il lucchetto era stato il portiere dell'albergo Panorama di Maiori (SA) su espresso incarico di , Controparte_1
il quale, interpellato personalmente da e dalla di lei figlia Parte_1 Per_3
spiegava loro che, pur essendo a conoscenza del fatto che l'area in questione
[...]
fosse stata da sempre in possesso della famiglia aveva tuttavia la ferma Per_2
intenzione di mutare lo stato di fatto delle cose: ciò rientrando in possesso dell'area e proponendo addirittura un contratto di fitto, rifiutato dalla ricorrente e dai suoi familiari, da sempre ritenutisi esclusivi proprietari e possessori della stessa.
, ritenendo tale condotta integrante uno spoglio in proprio danno - non Parte_1
avendo potuto usufruire della descritta area, in particolare nel corso del periodo pagina 4 di 36 estivo in cui maggiormente dimorava presso il comune di Maiori (SA), tanto da essere stata costretta unitamente ai propri familiari a parcheggiare altrove oltre che a pagamento le proprie autovetture - adiva pertanto il Tribunale di Salerno al fine di ottenere in via giudiziale l'immediata reintegrazione nel possesso. Ritenendo di essere stata lesa arbitrariamente, violentemente e clandestinamente, da CP
, concludeva chiedendo contestualmente al Tribunale di Salerno di
[...]
ordinare a quest'ultimo di rimuovere il catenaccio ed il lucchetto apposto al
cancello nel luogo in cui l'istante ed i suoi familiari hanno sempre parcheggiato
l'autovettura e di non più impedire l'uso dell'area così come indicata in atti;
di
non molestare l'istante e\o chi da essa delegato nell'esercizio del possesso dei su
menzionati diritti;
di adottare, comunque, ogni altro idoneo provvedimento del
caso; di confermare, con successiva sentenza, gli anzidetti provvedimenti ed altri
che saranno invocati dopo la fase interdittale, anche per quanto riflette i danni
patiti e patiendi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre AG.
Co
, rivalsa IVA e 4% per CNA.
Unitamente al ricorso possessorio veniva depositata la seguente documentazione:
nota di trascrizione ed atto di vendita del 15 novembre 1972 a ministero del Notaio
rep. 71870; atto di donazione del 12 giugno 2006 a ministero del Persona_4
notaio ; raccomandata con r.r. inviata a;
n° 2 Persona_5 Controparte_1
foto tratte dal portale di Google Maps afferenti allo stato dei luoghi nel 2012 e nel
2015.
pagina 5 di 36 Con riferimento a queste ultime, nell'atto introduttivo del giudizio, veniva indicata una relazione a firma dell'ing. di cui si faceva riserva di Persona_6
deposito ma, di fatto, non prodotta nel corso del giudizio. Venivano, inoltre,
indicati come informatori i seguenti soggetti: CP_3 [...]
; ; , CP_4 Persona_7 CP_5 Controparte_6 CP_7
; CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, Controparte_12 Persona_6
Con decreto del 07.11.2016 il tribunale ordinario di Salerno - seconda sezione civile - fissava udienza cautelare per la discussione in contradditorio al 02.02.2017,
assegnando termine per la notifica alla parte ricorrente sino al 15.12.2016.
Si costituiva in giudizio con memoria del 24.01.2017, Controparte_1
depositata il 25.01.2017, eccependo l'assoluta temerarietà e pretestuosità
dell'azione incardinata dalla ricorrente, ritenendola inammissibile, improponibile ed improcedibile, infondata in fatto e diritto. Egli, in particolare, eccepiva carenza di legittimazione passiva asserendo di non vantare alcun diritto sul suolo in questione, di non esserne quindi né proprietario né possessore, atteso che la di lui madre, ne avesse la totale disponibilità, anche come unica CP3
proprietaria da sempre in possesso del bene. Ciò in forza di atto di divisione per notaio dr. del 06.07.1967, rep. n. 148188. Riteneva, altresì, che la Persona_8
titolarità indiscussa del bene in questione in capo alla stessa fosse deducibile dall'atto di acquisto della proprietà, depositato da parte ricorrente in allegato al pagina 6 di 36 ricorso possessorio (rogito per notar del 15 novembre 1972, rep. n. Per_1
71870) e nel quale, al riguardo, si legge: “... la venditrice si riserva il diritto anche
per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo di costruire in sopraelevazione nuovi
piani sull'edificio in oggetto senza chiedere alcuna autorizzazione e senza
corrispondere indennità alcuna ai condomini dell'edificio anche per la maggiore
utilizzazione delle preesistenti parti ed impianti comuni dell'edificio. La venditrice,
inoltre, si riserva la piena proprietà del piano seminterrato del fabbricato adibito
a garage nonché delle zone di rispetto e delle aree inedificate che circondano il
fabbricato stesso”. La riserva di proprietà imposta da per come CP3
esposto nel primo atto difensivo del resistente, sarebbe stata inoltre espressamente indicata nell'atto di donazione del 12 giugno 2006 a ministero del notaio
[...]
(Rep. n° 27972, Racc. n° 11722), quest'ultimo pure depositato quale Per_5
allegato alla memoria di costituzione e risposta. In esso, inerente alla donazione di beni effettuata da e a favore della minore Parte_1 Controparte_14 Per_9
, è riportato: “con esclusione di ogni diritto sui lastrici di copertura del
[...]
fabbrico, sul piano seminterrato adibito a garage, sulle zone di rispetto e sulle
aree inedificate che circondano il fabbricato stesso e con le servitù attive e passive
legalmente esistenti e costituite, in particolare con la servitù di passaggio sulla
rampa carrabile di accesso al locale garage posto al piano seminterrato al fine
della manutenzione e della riparazione dell'impianto di riscaldamento e
pagina 7 di 36 dell'autoclave posti al servizio del fabbricato, come precisato nel citato atto per
notaio , cui le parti fanno espresso riferimento”. Persona_4
A sostegno della sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, la parte resistente evidenziava, altresì, che fosse stata da sempre nel pieno CP3
ed esclusivo possesso dello spazio in questione, rimanendo anche unica detentrice delle chiavi del cancello posto a chiusura della zona - vialetto. Produceva al riguardo la seguente documentazione: richiesta presentata al comune di Maiori da in data 15.05.1995 volta ad ottenere l'autorizzazione CP3
all'apposizione di cancelli;
progetto del 03.05.1995 a firma dell'ing. Persona_10
relativo alla realizzazione di cancelli delimitativi della proprietà. A
[...]
dimostrazione del proprio assunto difensivo rappresentava, altresì, che CP3
in data 19.03.2009, presentò al Comune di Maiori una richiesta di rinnovo
[...]
di concessione edilizia sul terreno di cui trattasi per l'esecuzione dei lavori di numero 2 posti auto interrati. In relazione a ciò depositava copia della domanda inoltrata al in data 19.03.2009, prot. n. 4029, con allegato Controparte_15
rilievo planimetrico.
Il resistente, inoltre, sollevava eccezione di nullità del ricorso per l'indeterminatezza della domanda sostenendo che la ricorrente aveva formulato vaghe ed imprecise richieste giudiziarie dichiarandosi proprietaria di un appartamento in Maiori al viale Capone n° 55 oltre che della zona di terreno apparente costituente oggetto della controversia. L'incertezza del petitum,
pagina 8 di 36 secondo quanto esposto, si porrebbe in violazione delle regole del contraddittorio con evidenti ricadute sul pieno esercizio del diritto di difesa.
Il resistente, ferme le due eccezioni poste, riteneva l'incardinata azione di reintegra nel possesso carente nei presupposti, evidenziando la contraddittorietà tra il contenuto del ricorso possessorio ed il contenuto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella lettera a sua firma inviata a , con raccomandata Controparte_1
n° 05243980187 - 0 del 07.06.2016, integralmente ritrascritta: “Caro CP
preferisco scriverti perché verba volant scripta manent. La questione, come sai,
riguarda il mio posto macchina. Il direttore del tuo albergo al quale, a tuo dire,
avevi chiesto di darmi la chiave, nel corso di uno sgarbato colloquio mi ha detto
che parcheggiando l'auto mi sarei potuta trovare dietro tre o quattro veicoli e mi
ha quindi proposto di venire lui stesso ad aprirmi il cancello senza spiegarmi
come poi sarei potuta uscire e comunque limitando la mia situazione. Quando gli
ho detto che avrei parlato con te mi ha chiuso bruscamente il telefono. Ho fondato
motivo, pertanto, di ritenere che egli non mi darà mai la chiave. Ora, nel poco
tempo che mi resta ancora da vivere, voglio chiarire definitivamente la situazione
per mia figlia Non penso proprio in considerazione dei nostri rapporti di Per_3
dover porre la questione in termini legali anche se ho effettuato liberamente il
parcheggio per oltre quarantacinque anni. Ti chiedo pertanto di continuare ad
assicurarmi l'uso dell'area finora utilizzata ovvero, in subordine e con ogni
riserva, di vendermi o affittarmi un posto nel garage del nostro fabbricato, posto
pagina 9 di 36 senza il quale non potrebbe venire a Maiori. Fammi sapere al più presto le Per_3
tue intenzioni. Grazie e un saluto affettuoso. Livia, Salerno, 7 giugno 2016”. Il
documento indicato, allegato alla memoria di costituzione e risposta, per come sostenuto nell'atto difensivo, demolirebbe l'intero impianto del proposto ricorso possessorio denunciandone il carattere pretestuoso e temerario. Da esso si evincerebbe chiaramente che il parcheggio sia stato concesso alla ricorrente quale atto di mera cortesia da parte di considerati i rapporti tra loro CP3
intercorrenti. Il resistente riteneva, ancora, l'azione proposta, carente nei suoi presupposti. Ciò individuando quale oggetto del ricorso un posto auto -
avvalendosi di un passaggio narrativo della indicata lettera racchiuso nella frase scritta dalla ricorrente “ho effettuato liberamente il parcheggio” - ed assumendo di non ricorrerne i presupposti per vantarne un possesso tutelabile in quanto, per richiamata giurisprudenza, non rientrante il parcheggio di un'auto nello schema di alcun diritto di servitù. Sosteneva, inoltre, essere assenti i requisiti necessari per invocare una tutela possessoria, in particolare quelli dell'utilizzo duraturo,
continuo, ininterrotto, pacifico ed indisturbato del bene. Il resistente eccepiva,
ancora, la decadenza dell'azione proposta in relazione alla servitù di parcheggio in quanto tardiva, per l'inutile decorso di un anno di tempo dal presunto spoglio,
essendo stato il ricorso depositato in data 18.10.2016, ciò in palese contrasto con il disposto dell'art. 1168 cod. civ. che ne statuisce l'esperibilità entro l'anno dal sofferto spoglio. Riteneva infine inammissibile, improcedibile ed improponibile pagina 10 di 36 l'azione proposta per l'inesistenza di atti modificativi, sostenendo che il cancello posto a protezione dello spazio di proprietà di era da sempre esistito CP3
e che ella fosse nel possesso delle chiavi del medesimo. Nessuna azione violenta o clandestina avrebbe potuto essere realizzata. Ciò rilevando, in separato motivo della memoria di costituzione e risposta, l'assenza dell'animus spoliandi e
turbandi, non potendo addebitarsi in alcun modo al resistente azioni con intenti di spoglio o di turbative nel possesso. Argomentava, infine, in ordine alla inammissibilità della pretesa cautelare in quanto non tutelabile per i motivi in precedenza esposti ed in quanto, lì dove fosse stata accolta, avrebbe comportato una illegittima preclusione dell'intero spazio in questione. Il resistente concludeva chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare e nel rito, di ritenere la nullità del
ricorso prodotto ed il difetto di legittimazione passiva di . Nel Controparte_1
merito, di rigettare le domande così come avanzate da perché Parte_1
inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto
per i motivi sovraesposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Indicava come informatori le seguenti persone: AT NI, , Persona_11
, , , . Persona_12 Persona_13 Persona_14 Persona_15
Il giudice, all'udienza del 02.02.2017, preso atto delle richieste delle parti, rinviava al 18.05.2017 per l'audizione di tre informatori per ciascuna parte. A tale ultima data venivano escussi e informatori di parte Controparte_6 CP_7
ricorrente, oltre che AT NI e informatori di parte Testimone_1
pagina 11 di 36 resistente. Il giudice rinviava, pertanto, ad altra udienza, fissata per il giorno
01.06.2017 e nel corso della quale veniva udito , informatore Testimone_2
di parte ricorrente.
Il tribunale in composizione monocratica, espletata la non formale istruttoria con l'assunzione degli informatori come addotti dalle parti ed acquisita la documentazione tutta come prodotta, riservava la causa per la decisione.
Esso, con ordinanza del 20.06.2017, accoglieva la domanda di interdetto ed ordinava a di reintegrare la ricorrente nel Controparte_1 Parte_1
compossesso dell'area cortilizia di cui al ricorso introduttivo, mediante la rimozione della catena con lucchetto apposta al cancello di ingresso, ovvero con la consegna di copia delle chiavi, con l'ordine di astenersi, anche in futuro, da ogni molestia e turbativa. Condannava, altresì, il resistente, al pagamento delle spese di lite, oltre agli accessori come per legge e regolamento.
, in data 27.06.2017, proponeva reclamo avverso la citata Controparte_1
ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il tribunale di Salerno in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento recante R.G. n° 6021/2017, in accoglimento del reclamo proposto da CP
, revocava l'ordinanza reclamata e, per l'effetto, rigettava la domanda
[...]
sommaria possessoria proposta da condannandola al pagamento, in Parte_1
favore del reclamante, delle spese del giudizio di prima fase e di quella di reclamo oltre al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., calcolate su ciascuna di esse.
pagina 12 di 36 Con istanza di prosecuzione di giudizio possessorio nel merito ex art. 703, co. IV,
c.p.c. depositata in data 20.12.2017, chiedeva di fissarsi l'udienza per Parte_1
la prosecuzione del giudizio onde sentire accogliere le domande e le conclusioni rese con il ricorso introduttivo e le successive memorie e difese nonché la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, ciò previa revoca del provvedimento pronunciato in sede di reclamo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, con provvedimento reso in data
02.01.2018, fissava l'udienza ex art. 180 c.p.c. al giorno 08.05.2018 per la prosecuzione del giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio che eccepiva in via preliminare la Controparte_1
nullità del ricorso possessorio promosso da e sollevava eccezione di Parte_1
carenza di legittimazione passiva. Instava, nel merito, per il rigetto delle domande così come avanzate dall'attrice, perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 25.09.2018, su richiesta delle parti, il tribunale rinviava al
24.09.2019, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 183, VI° comma, c.p.c.
Il 24.09.2019, celebrata l'udienza, il tribunale si riservava di decidere sulle richieste formulate dalle parti.
In data 08.01.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2019,
letti gli atti ed esaminati i documenti e le memorie istruttorie depositate dalle parti,
pagina 13 di 36 ammetteva le prove nei sensi di cui in motivazione della medesima, disponendo di procedere preliminarmente all'assunzione degli interrogatori formali come reciprocamente deferiti dalle parti. Fissava quindi l'udienza del 31.03.2020.
Con decreto del 20.03.2020, causa emergenza epidemiologica da covid 2019, la causa veniva rinviata, nello stesso stato, all'udienza del 25.01.2021.
Il tribunale all'udienza del 25.01.2021, stante l'impossibilità della ricorrente a partecipare alla stessa, rinviava al 24.05.2021 per l'assunzione degli interrogatori formali ex art. 230 c.p.c.
Tale ultima udienza veniva, altresì, rinviata al 29.06.2021. Ciò in accoglimento dell'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del resistente. Il 29.06.2021 si procedeva all'interrogatorio formale di parte resistente all'esito del quale il tribunale rinviava, per prosieguo della prova, limitandola alla escussione di un teste per parte, all'udienza del giorno 08.02.2022.
Con provvedimento del 03.02.2022, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento come avanzata dalla parte resistente, veniva differito il procedimento alla data del 24.05.2022. A tale ultima udienza, il tribunale, preso atto dell'assenza del teste di parte ricorrente e della richiesta di Controparte_9
rinviare l'assunzione della prova dei testi presenti avanzata dalla parte resistente,
rinviava all'udienza del 26.09.2022.
pagina 14 di 36 In tale giorno venivano escussi il teste di parte ricorrente e Testimone_3
quello di parte resistente . La causa veniva rinviata per Persona_14
l'escussione dei residui testi al 27.02.2023.
All'udienza del 27.02.2023 venivano escussi il teste di parte ricorrente Pt_3
ed il teste di parte resistente .
[...] Persona_12
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 24.05.2023 si costituivano in giudizio quali intervenienti volontarie e Parte_4
, qualificate in atti quali comproprietarie dell'area oggetto di Parte_2
causa in quanto coeredi legittime, unitamente al proprio fratello, di CP3
Nello spiegare intervento, facevano proprie tutte le deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni spiegate da , rappresentando, altresì, che le chiavi Controparte_1
del cancello di accesso allo spazio per cui è causa, installato da CP3
previa richiesta al in data 15.05.1995 con progetto a firma Controparte_15
dell'ing. di Minori, erano da sempre state nel suo possesso. Persona_10
Nello specificare che, in ragione di ciò, avevano sempre in quello spazio parcheggiato automobili di loro proprietà oltre che quelle di clienti degli appartamenti di loro proprietà concessi in locazione ad uso di vacanze,
rassegnavano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare legittimo ed ammissibile
lo spiegato intervento ed in via preliminare e nel rito, ritenere la nullità del
ricorso proposto rigettare le domande avanzate dall'attrice - ricorrente, perché
pagina 15 di 36 inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto
per i motivi esposti dal sig. nella prima memoria e nel Controparte_1
reclamo del 27.06.2017. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 30.05.2023 veniva escusso il teste di parte ricorrente ER
.
[...]
All'udienza del giorno 11.09.2023 veniva escusso il teste di parte resistente ed all'esito dell'assunzione della prova, su richiesta delle parti, il Persona_13
tribunale rinviava per precisazione delle conclusioni al 29.10.2024.
Con provvedimento del 20.05.2024 il Tribunale anticipava l'udienza del
29.10.2024 al giorno 24.06.2024.
In data 22.05.2024 esso disponeva, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
• Con provvedimento del 19.06.2024, atteso l'impedimento del giudice alla trattazione del procedimento, veniva assegnato alle parti nuovo termine ex art. 127
ter c.p.c. sino alla data del 09.12.2024.
Lette le note di precisazione delle conclusioni, con decreto del 10.12.2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In data 04.03.2025 il fascicolo veniva rimesso al Giudice per la decisione.
La presente controversia va inquadrata nell'ambito dell'azione di reintegrazione del possesso.
pagina 16 di 36 La domanda proposta è certamente di spoglio avendo la ricorrente esposto di avere posseduto, ininterrottamente e sin dall'anno 1972, senza che vi fosse mai stata contestazione da parte di alcuno, l'area costituita dalla porzione di superficie di forma ad L in premessa descritta, lamentando l'impedimento ad utilizzare e poter usufruire della medesima per parcheggiarvi l'auto di proprietà. Precisava, altresì,
che l'accesso al parcheggio era stato esercitato fino al mese di ottobre 2015 e successivamente durante i mesi di aprile e maggio 2016, attraverso il cancello munito di serratura le cui chiavi erano in esclusivo possesso della famiglia
Per_2
L'articolo 1168, comma 1, c.c. statuisce che chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio,
chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. Con
questa disposizione, l'ordinamento assicura protezione allo jus possidendi in quanto tale (possideo quia possideo), ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale, e gli attribuisce quindi la consistenza del diritto soggettivo, con conseguente necessità che la tutela del medesimo trovi attuazione mediante giudizi di ordinaria cognizione idonei ad assicurare la certezza del giudicato sostanziale in ordine alla situazione possessoria in sé considerata.
La tutela autonoma del possesso, anche contro lo stesso proprietario, è posta a presidio del principio generale ne cives ad arma ruant ed è giustificata pagina 17 di 36 dall'urgenza dell'intervento dell'autorità per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento del terzo, ma è costruita in maniera tale da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo l'eventuale e successivo giudizio petitorio.
Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, mentre è ad essa estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso e, in particolare, alla sua rispondenza ad un titolo valido. L'articolo 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Elementi strutturali del possesso sono il corpus, ovvero il potere di fatto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1140 c.c., e l'animus, ossia la componente soggettiva della fattispecie che si indentifica con l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale
(animus rem sibi habendi).
L'azione di spoglio tende a reagire, quindi, alla privazione illecita del possesso ed ha funzione recuperatoria o, più latamente, di ripristino della situazione possessoria lesa.
Onere del ricorrente è, dunque, quello di provare, dapprima gli elementi costituitivi del possesso, oggettivo e soggettivo, e, successivamente, gli elementi richiesti dall'articolo 1168 c.c. tra cui quello di aver subito uno spoglio. Per giurisprudenza costante, l'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche pagina 18 di 36 se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.
In tema di azione di reintegrazione, quindi, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo -
resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem ossia al fine di illustrare la situazione possessoria. Per spoglio deve naturalmente intendersi un comportamento che abbia privato il possessore o il detentore qualificato del potere sulla res. Tale privazione,
quale effetto del comportamento dello spogliante, deve essere oggetto di allegazione specifica, oltreché di prova.
Premesso ciò, prima di disaminare nel merito i vari aspetti inerenti alla fattispecie concreta con i diversi profili giuridici ad essi connessi - quindi la sussistenza di una condizione di possesso anteriore allo spoglio, le caratteristiche del medesimo,
l'elemento psicologico caratterizzato dalla presenza o meno di un animus spoliandi
nel presunto autore dello stesso - occorre, tuttavia, affrontare e determinarsi in ordine a quelle che potrebbero risolvere la questione in via preliminare.
Il riferimento è, in particolare, alle sollevate eccezioni inerenti alla decadenza dell'azione ed alla carenza di legittimazione passiva introdotte da parte resistente.
pagina 19 di 36 L'azione di reintegra, come detto, deve essere tempestiva, ossia esperita entro il termine di un anno dal sofferto spoglio.
Il resistente, al riguardo, ha sollevato eccezione di decadenza dall'azione,
sostenendo l'essere stata, essa, incardinata solo in data 18 ottobre 2016 a fronte della considerazione che il parcheggio di auto era stato tollerato esclusivamente nel periodo estivo del 2015, in quanto lo spazio in questione, a fine settembre del medesimo anno, era stato nuovamente chiuso da ritenuta esserne CP3
l'effettiva proprietaria. L'eccezione in questione è stata, infatti, rigettata in fase cautelare non essendo stato provato che la chiusura del cancello risalisse al mese di settembre 2015, ciò essendo stato confermato dagli informatori addotti da parte ricorrente, e che il preteso spoglio avvenne nel Controparte_6 CP_7
mese di giugno 2016. La circostanza in questione, sostenuta anche dalla missiva agli atti di causa prodotta dalla parte resistente, ha trovato ulteriore avvallo di prova nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio. Rilevanti
in tal senso sono le deposizioni rese dai testi , e Controparte_9 Parte_3
, escussi rispettivamente alle udienze del 26.09.2022, del Persona_7
27.02.2022 e del 30.05.2023. L'azione di reintegra è stata, dunque, esperita nei termini di legge, essendo stata raggiunta ampia prova in tal senso.
Quanto invece alla eccezione di carenza di legittimazione passiva è possibile dirimere la stessa alla luce dell'intero compendio istruttorio e di una più ampia pagina 20 di 36 cognizione delle vicende processuali rispetto a quella caratterizzante la fase cautelare.
La proposizione di un'azione possessoria prescinde dalle cause che hanno originato il possesso rilevando che la relativa violazione venga denunziata con le pertinenti azioni. Ciò che conta nella legittimazione attiva è l'effettivo possesso,
mentre, in quella passiva, è l'attribuzione dello spoglio al suo autore.
Ha, pertanto, legittimazione attiva colui che si afferma possessore o detentore qualificato, mentre ha legittimazione passiva colui che nella ricostruzione in fatto del ricorrente sia ritenuto essere stato l'autore dello spoglio o della turbativa.
Quest'ultima, tuttavia, deve emergere in maniera chiara dalla documentazione in atti o dalle prove raccolte nel contraddittorio tra le parti, non essere pertanto incerta o equivoca.
L'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere proposta sia contro l'autore materiale che nei confronti dell'autore morale dello stesso.
La giurisprudenza è costante, infatti, nell'affermare che nel giudizio di reintegrazione del possesso è legittimato passivo non solo l'autore materiale dello spoglio ma anche l'autore morale dello stesso, intendendosi tale sia il mandante,
cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si è concretato o li abbia comunque autorizzati, sia colui che ex
post abbia approvato gli atti medesimi, facendo propri gli effetti della lesione pagina 21 di 36 possessoria e traendone profitto o vantaggio (cfr. Cass. n. 9297/1993), senza che rilevi la mera adesione morale all'azione altrui. Affinché un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorché non sia il mandante o colui che l'ha autorizzato (Cass. n. 11916/2000), è necessario inoltre, ai fini della legittimazione passiva, che egli sia stato consapevole di trarre un vantaggio dalla situazione realizzata dall'autore materiale. L'azione può essere proposta dunque indifferentemente contro l'uno o l'altro (Cass. 3941/994).
La ricorrente, nella specie - premettendo nel ricorso introduttivo di essere usufruttuaria ed, in precedenza già proprietaria, della consistenza immobiliare sita in Maiori (SA) al viale Capone 55, di avere ininterrottamente e sin dal 1972, senza che vi fosse stata mai contestazione di sorta da parte di altri condomini o eventuali terzi, posseduto l'area costituita dalla porzione di superficie di forma ad L, facente parte della maggior consistenza del lotto residuo alla costruzione dell'intero edificio in cui è ubicato l'appartamento di via Capone in Maiori (SA),
parcheggiandovi l'auto di proprietà pur consentendo a titolo di cortesia e solo nel periodo estivo, che terzi parcheggiassero anche le proprie auto - ha tracciato l'azione di spoglio nei seguenti termini.
Sosteneva nello specifico che nel corso del mese di giugno 2016, e come era solita fare fino a qualche mese addietro, si accingeva a parcheggiare l'auto, allorquando si avvedeva che al cancello, clandestinamente e violentemente, era stato apposto un catenaccio con lucchetto in modo da rendervi impossibile l'accesso; di aver pagina 22 di 36 appreso da terzi estranei che ad apporre il catenaccio con il lucchetto era stato il portiere dell'albergo Panorama di Maiori (SA), su espresso incarico di CP
il quale, interpellato personalmente da e dalla di lei figlia
[...] Parte_1
avrebbe spiegato che, pur essendo a conoscenza del fatto che da Persona_3
sempre quell'area fosse stata in possesso della famiglia aveva la ferma Per_2
intenzione di mutare lo stato rientrando in possesso dell'area e proponendo addirittura un contratto di fitto, ovviamente rifiutato dalla istante e dai suoi familiari, da sempre esclusivi proprietari e possessori dell'area in questione;
infine,
di non avere più potuto usufruire, dal descritto evento di spoglio, dell'area detta,
tanto da essere stata costretta, unitamente ai suoi familiari a parcheggiare altrove ed a pagamento le proprie autovetture.
In tal modo riteneva soggetto legittimato passivo Controparte_1
convenendolo così in giudizio. Quest'ultimo, da parte sua, ha espletato la propria difesa ribadendo la sua estraneità ai fatti di causa, ritenendosi né proprietario né
possessore del bene, ed evidenziando che - quale costruttrice CP3
dell'intero fabbricato descritto in ricorso e quale dante causa della porzione immobiliare di detto fabbricato posta al piano secondo, interno 13, di cui la controparte era stata dapprima proprietaria (giusto rogito per notar del Per_1
15.11.1972) e successivamente usufruttuaria - avesse riservato in sua proprietà
tutte le zone residuate dalla costruzione, compresa quella oggetto del presente contenzioso. Egli, inoltre, deduceva che era stata la proprietaria ad CP3
pagina 23 di 36 installare, previa richiesta al Comune di Minori nel 1995, il cancello di accesso all'area in contestazione utilizzata come posteggio per le auto, e che la ricorrente,
pur non avendo fornito alcuna prova di aver mai detenuto le relative chiavi,
lamentava infondatamente lo spoglio riconducendolo al resistente.
Al riguardo, alla luce delle complessive acquisizioni processuali e della espletata istruttoria, è possibile ritenere che sia carente di prova l'assunto perorato dall'odierna ricorrente secondo cui la chiusura del cancello con lucchetto sia avvenuta su espresso incarico di . La ricorrente non ha Controparte_1
individuato né chiamato in giudizio i soggetti terzi, estranei quindi alla vicenda, dai quali avrebbe tratto la conoscenza del perpetrato spoglio oltre che dell'autore materiale o mandante dello stesso.
Nessuno degli informatori escussi nella fase cautelare ha, inoltre, riferito di un qualche specifico e significativo collegamento tra ed il preteso Controparte_1
fatto spoliativo inerente alla chiusura del cancello di accesso all'area di parcheggio. Sono, in particolare ed in tale senso, da ritenersi scarne, generiche e irrilevanti, le dichiarazioni rese dall'informatrice di parte ricorrente CP_6
la quale dichiarava all'udienza del 18.05.2017: “Mi ricordo che dal 1983 il
[...]
cancello già c'era. Nel mese di giugno 2016 la ricorrente non poté entrare perché
era mutata la serratura;
spesso il cancello era lasciato aperto;
capitava che il sig.
utilizzasse per sé o per terzi lo stesso spazio di parcheggio;
nel viale CP
pagina 24 di 36 parcheggiavano anche autoveicoli ospiti della sig.ra ; specifico che ciò Pt_1
accadeva non solo nel periodo estivo”.
Ciò che emerge dalla deposizione resa è soltanto che il , in maniera CP
occasionale, utilizzasse lo spazio di parcheggio in questione per sé o per terzi al pari della ricorrente e dei suoi ospiti, e non anche una forma di responsabilità del medesimo in ordine al cambio della serratura del cancello, circostanza quest'ultima pure riportata dalla informatrice e ricondotta al mese di giugno 2016. Si evidenzia,
al riguardo, una incongruenza rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente che riferiva in atti, nello specifico al punto n. 4 del ricorso possessorio, di un
catenaccio con lucchetto apposto al cancello in modo violento e clandestino tanto da rendere impossibile l'accesso.
Lo stesso può dirsi per le dichiarazioni rese dagli informatori, sempre di parte ricorrente, e , escussi rispettivamente il CP_7 Testimone_2
18.05.2017 ed il 01.06.2017. Il primo tra i due così riferiva: “Mi è capitato di
frequentare i luoghi di causa recandomi ivi sia con la mia macchina che con la
macchina della sig.ra In tali occasioni anche io approfittavo del posto Per_2
presso lo spazio antistante il fabbricato in cui insiste l'appartamento della sig.ra
. Abbiamo sempre trovato il cancello aperto ed io ho sempre ritenuto che Pt_1
la RA avesse le chiavi. É capitato di vedere anche altre autovetture nello
spazio in questione. Anche in inverno il cancello era aperto. Ricordo che nel mese
di aprile 2015 ci eravamo recati presso l'abitazione di Maiori e la sig.ra Per_2
pagina 25 di 36 è potuta regolarmente accedere al suo posto auto in quanto il cancello era aperto.
In detta occasione provvedemmo a scaricare delle merci dall'auto che avevo
parcheggiato. Ricordo che nel mese di giugno 2016 la RA non Per_2
potette accedere al posto auto in quanto il cancello era chiuso con una catena. In
quell'occasione ricordo che vi ero io, la RA , il marito ed i figli Persona_3
ma non ricordo vi fossero altri. Ricordo che nell'occasione la RA ritenne di
chiedere al sig. spiegazioni in merito al catenaccio, ma non ero CP
presente e non conosco il tenore della telefonata”.
L'informatore ha, quindi, dichiarato di non conoscere personalmente CP
, di frequentare i luoghi di causa e di aver approfittato in alcune occasioni
[...]
personalmente del parcheggio. Ha riferito inoltre, circostanza già ammessa da
[...]
che il cancello era aperto e di avere visto anche altre autovetture CP_6
nello spazio in questione. Ha, infine, escluso di essere stato presente nel corso dell'episodio ricondotto al mese di giugno 2016 e di non poter riferire in merito al presunto e mai provato dialogo intercorso tra figlia della Persona_3
ricorrente, ed il resistente.
, sempre con riferimento alla ricercata e specifica prova, si Testimone_2
limitava a dichiarare: “La sig.ra ha sempre parcheggiato l'autovettura nel Pt_1
cortile; in genere il cancello era aperto ma, tuttavia, la sig.ra aveva le Pt_1
chiavi e all'occasione le utilizzava;
nel periodo estivo parcheggiava anche il
genero della ricorrente;
ho visto nel periodo estivo anche altre macchine;
sono a
pagina 26 di 36 conoscenza che l'area in questione appartiene al dott. ; sono, altresì, CP
a conoscenza della circostanza che l'estate scorsa fu mutato il lucchetto che
chiudeva il cancello”. La deposizione dell'informatore è Testimone_2
sovrapponibile a quella di e ciò con riferimento Controparte_6 CP_7
alla parte in cui ha narrato che il cancello era in genere aperto, inoltre di aver visto altre autovetture occupare lo spazio utilizzato per il parcheggio. Pur facendo anch'egli riferimento al mutamento del lucchetto posto a chiusura del cancello non
è possibile dal suo dichiarato associare in alcun modo la figura del resistente al descritto evento.
AT NI, informatore di parte resistente, sentito quindi in prima fase,
all'udienza del 18.05.2017, così dichiarava: “sono cognato di Controparte_1
ed ho abitato per oltre 13 anni nello stesso immobile della ricorrente.
Nell'attualità ci vado in estate e nei weekend. Posso riferire che la sig.ra Pt_1
parcheggiava la propria autovettura nel cortile o - più spesso - davanti al cancello
per una questione di rapporti amicali di lunga data. Specifico che la RA non
aveva le chiavi. In quell'area parcheggiavano anche gli inquilini di mia suocera,
proprietaria di alcuni immobili nello stabile. Sinceramente non so se sia stata
cambiata la serratura del cancello”.
, anch'egli informatore di parte resistente ed escusso alla Testimone_1
medesima udienza, dichiarava “Non sono a conoscenza di catene o di serrature”.
Lo stesso ha, inoltre, riferito “ogni volta che è stato concesso in locazione un
pagina 27 di 36 appartamento è stato sempre concesso il posto auto nello spazio in questione”. Il
riferimento è agli inquilini degli appartamenti di proprietà Parte_5
concessi in locazione. Nella fase cautelare, dalle dichiarazioni assunte dagli informatori, traspare con certezza che l'area in questione fosse utilizzata da più
soggetti, anche estranei alla vicenda per cui è causa, mentre sul cambio della serratura o apposizione di un lucchetto al cancello vi è comunque discordanza tra le stesse nella misura in cui alcuni di essi hanno riferito di non esserne a conoscenza.
Nel corso della tenuta istruttoria, proseguendo il giudizio nel merito, non sono in ogni caso emersi riferimenti diretti a tali da poterlo Controparte_1
individuare quale legittimato passivo. Molti testi, per come si esporrà, hanno riferito di circostanze apprese de relato, quindi, di limitata valenza ed efficacia probatoria;
deve, poi, osservarsi che l'interroganda non ha mai reso Parte_1
l'interrogatorio formale come allo stesso deferito, dovendosi, pertanto, fare applicazione della norma di cui all'art. 232 CPC, sussistendone le condizioni.
, escusso all'udienza del 26.09.2022, ha dichiarato di essere a Persona_14
conoscenza dei fatti di causa avendo lavorato per circa 7/8 anni presso il ristorante
Nettuno, dinanzi all'ingresso dello stabile indicato. Nello descrivere lo stato dei luoghi ha ricordato della presenza di un cancello prospiciente alla pubblica strada,
apposto da e di cui la stessa deteneva le chiavi. Infine, di averle CP3
ricevute a volte dalla medesima per parcheggiarvi motorini e biciclette, e che ella pagina 28 di 36 consentiva anche a terzi di usare lo spazio in questione per il deposito di merce o la sosta di autocarri. Nessun riferimento ha fatto ad azioni di spoglio né tantomeno a
. Controparte_1
, figlio della ricorrente, pur confermando all'udienza del 26 Controparte_9
settembre 2022, le circostanze di cui ai capitoli di prova di cui ai numeri 3 e 4
dell'ordinanza ammissiva del 08.01.2020, così precisava: in quanto al capitolo n.
3, confermo per essere state le circostanze ivi indicate riferitemi da mia madre, la
quale credo fosse in compagnia di mia sorella, ma non ricordo bene. In quanto al
capitolo n. 4, confermo, poiché tanto mi fu riferito in seguito da mia madre. In
quanto al capitolo n. 5, mia sorella mi riferì di aver provato a convincere il dott.
a desistere dal suo comportamento. In quanto al capitolo n. 7, non CP
ricordo se mi sia stato riferito. , tuttavia, altra figlia della ricorrente Persona_3
e sorella del testimone , che di fatto avrebbe potuto riferire in Controparte_9
maniera diretta in ordine al coinvolgimento di nell'avvenuto Controparte_1
spoglio, non è stata mai sentita nel corso del giudizio. Ciò al pari di , Parte_1
non sottopostasi ad interrogatorio formale alle udienze a tanto deputate nei giorni
25.01.2021, 24.05.2021, 29.06.2021, e sottrattasi così alle domande formulate da parte resistente nella memoria ex art. 183, VI co. n° 2 c.p.c., del 24.05.2019, in particolare a quelle articolate ai capitoli di prova contraddistinti dalle lettere e) e g). Né tantomeno sono stati citati in giudizio ed escussi quei soggetti terzi, estranei pagina 29 di 36 alla vicenda, indicati da parte ricorrente nel ricorso possessorio e dai quali ella avrebbe avuto notizia dell'avvenuto spoglio.
Sulla falsariga della deposizione resa da è quella di Controparte_9 Pt_3
, teste di parte ricorrente, ascoltata all'udienza del 27 febbraio 2023. Ella pure
[...]
riferisce per aver appreso le circostanze chiamate a formare da : “in Persona_3
quanto al cap. 3, la circostanza mi fu riferita da la quale andò anche a Per_3
parlare con;
della questione, ovviamente, se ne parlava Controparte_1
tantissimo in famiglia, quasi come una tragedia;
non so se anche la sig.ra Pt_1
prese contatti con;
In quanto al cap. 7, mi riferì che le CP Per_3 CP
rispose anche in malo modo, asserendo di avere la proprietà dell'area e diffidando
la famiglia dall'utilizzarla ancora”. Lo stesso rilievo probatorio deve essere dato alla deposizione resa da teste di parte ricorrente, che Persona_7
dichiaratosi amico di vecchia data di all'udienza del 30 maggio Persona_3
2023, così riferiva: “Quanto al capitolo 3) confermo. La circostanza mi fu riferita
da Confermo in quanto mi fu riferito da che sia lei che la sig.ra Per_3 Per_3
presero contatto con il sig. al fine di capire cosa fosse Pt_1 CP
successo. Ricordo che sempre per quanto riferitomi il sig. confermò CP
di aver posto lui stesso il lucchetto”.
Tale ultima circostanza, pure riferita al teste , è stata Persona_7
assolutamente smentita dal resistente che, sottopostosi ad interrogatorio formale il giorno 29.06.2021, così dichiarava: “…posso precisare che nel periodo estivo
pagina 30 di 36 frequentavo i luoghi e mia madre mi dava le chiavi per aprire il cancello che
d'estate era chiuso, mentre restava aperto nella stagione invernale;
posso altresì
precisare che nei mesi estivi occasionalmente il cancello era aperto. Il cancello
veniva chiuso con un catenaccio e un lucchetto da quando frequento i luoghi;
non
mi risulta che sia stato cambiato il lucchetto nel mese di giugno 2016: la copia
delle chiavi era in mio possesso anche se in diverse occasioni perdevo le stesse;
non so dire se le copie che mia madre mi forniva appartenessero allo stesso
lucchetto; Non ho mai dato incarico ad alcuno di apporre il catenaccio e il
lucchetto: ricordo che la mi accennava di aver avuto difficoltà a Pt_1
deambulare a causa di un intervento subito, quindi io le dissi che avrebbe potuto
parcheggiare in una diversa area di sosta poco distante. La dopo Pt_1
quell'incontro mi inviò una raccomandata ma non ricordo precisamente il
contenuto; posso precisare che prima dell'invio della raccomandata ho incontrato
anche la quale nell'occasione mi rappresentava la volontà di Persona_3
comprare un posto auto chiedendomi di intercedere con mia madre per propiziare
l'acquisto nell'ambito delle sue proprietà”. Egli, con le dichiarazioni rese, ha direttamente ribadito di non essere mai intervenuto sul vialetto in questione, di non avere mai dato quindi incarico ad alcuno di apporre il catenaccio ed il lucchetto,
non risultandogli neppure che quest'ultimo fosse stato cambiato nel mese di giugno del 2016. Il resistente ha, inoltre, riferito che il cancello, di cui deteneva le chiavi la di lui madre da quando lui ha frequentato i luoghi, veniva chiuso CP3
pagina 31 di 36 con un catenaccio ed un lucchetto, restando tuttavia aperto in inverno e chiuso in estate.
Il teste , all'udienza del 11.09.2023, così dichiarava: “Sono Persona_13
titolare di una impresa edile. Sono conoscente della sig.ra Posso Parte_6
affermare che sia io che mio padre, quando dovevamo fare dei lavori agli
appartamenti della sig.ra la stessa ci faceva entrare nel cortile per CP3
parcheggiare e posizionare il materiale di cantiere. Nel periodo estivo il cancello
era sempre aperto sennò la sig.ra apriva con una chiave. In genere si CP3
riescono a parcheggiare circa tre macchine. Confermo che la sig.ra CP3
chiudeva il cancello alla fine del periodo estivo. Le chiavi le aveva solo la sig.ra
La sig.ra è venuta a mancare credo da 5/6 anni. Sino a due anni fa CP3 CP3
ci apriva il figlio ma dopo non abbiamo più parcheggiato lì. In inverno il CP
cancello era quasi sempre chiuso. Non ricordo precisamente gli anni in cui
abbiamo fatto le ristrutturazioni, credo 7/8 anni fa;
la sig.ra all'epoca era CP3
ancora viva e noi andavamo a prendere le chiavi”. Anche tale ultimo contributo testimoniale è da ritenersi sovrapponibile nel profilo in esame a quello offerto da
NI AT, Controparte_6 CP_7 Testimone_1
, . Nulla apporta, in ogni caso, in termini di Testimone_2 Persona_14
prova in ordine alla asserita legittimazione passiva del resistente.
Le intervenienti volontarie, costituitesi con comparsa del 24.05.2023, hanno rappresentato al Tribunale quanto sostenuto da oltre che da Controparte_1
pagina 32 di 36 altri soggetti, tra cui da ultimo , circa il fatto che le chiavi del Persona_13
cancello di accesso allo spazio per cui è causa fossero da sempre state in possesso di da loro pure ritenuta essere la legittima proprietaria dell'area in CP3
questione, precisando che il cancello fu installato dalla donna.
Le prove assunte nella fase di merito, con riferimento alla legittimazione passiva di
, non sono pertanto idonee a fornire un quadro a sostegno della Controparte_1
prospettazione di parte ricorrente. É rimasta carente di prova la circostanza per cui il resistente possa essere stato l'autore morale o materiale dell'intervento spoliativo per cui è causa. Tra l'altro, quest'ultimo, è risultato essere utilizzatore dello spazio in questione in via non esclusiva, essendo stato, lo stesso, utilizzato in modo occasionale anche da soggetti terzi, estranei alle parti in causa. A confermare tale ultima circostanza, a parte le richiamate dichiarazioni rese dai testi, è la stessa parte ricorrente che in sede di ricorso possessorio precisava che il cancello in questione spesso restava aperto e che soggetti terzi ed estranei avevano avuto accesso all'area per parcheggiare le proprie auto.
Né tantomeno può valere ad individuare nel resistente il legittimato passivo, per come sostenuto da parte ricorrente, la mancata risposta di alla Controparte_1
missiva, datata 07.06.2016 ed a firma di , da quest'ultima inviatagli, Parte_1
tra l'altro prodotta in giudizio dalla parte resistente.
Non è stato individuato nel corso del giudizio quello che sarebbe stato l'autore materiale dello spoglio, indicato quest'ultimo da parte resistente nel portiere pagina 33 di 36 dell'Hotel Panorama in Maiori, soggetto al quale sarebbe stato possibile in un qualche modo ricondurre un eventuale mandante dello stesso. Dalle deposizioni testimoniali, invero, l'unico collegamento tra il resistente e la struttura ricettiva in questione è emerso dalla deposizione resa da , testimone di parte Persona_12
resistente, qualificatosi nel corso della deposizione resa all'udienza del 27 febbraio
2023 quale direttore dell'Hotel Panorama dal 2011 al 2017 e poi, dopo una chiusura della struttura di circa due anni, consulente dello stesso. Egli, precisando soltanto che all'inizio del suo lavoro era amministratrice della società che gestiva l'Hotel la sorella del resistente, così nel complesso dichiarava: “Abito a Maiori dal
2011, dove lavoro;
all'epoca dei fatti ero il direttore dell'Hotel Panorama, come
anche attualmente. In quanto al cap. a, confermo e specifico che conosco i luoghi
sin dal 2011; posso aggiungere che - in ogni caso - il cancello mi sembra risalente
nel tempo. In quanto al cap. b, non so se il cancello fu installato dalla sig.ra
tuttavia, posso riferire che le chiavi le aveva la predetta sig. ra CP3 CP3
alla quale talvolta chiedevo la cortesia di poter parcheggiare dentro. Durante i
mesi non estivi ho talvolta visto scaricare del materiale nel vialetto. Durante il
periodo estivo il vialetto era invece pieno di macchine;
ritengo che le macchine
fossero di inquilini della sig. ra Non conosco nessuno della famiglia CP3
Nei periodi con meno affluenza il cancello rimaneva chiuso sempre con Per_2
una sorta di catena ed un lucchetto, la cui chiave era detenuta dalla sig. ra
La sig. ra abitava a Maiori;
credo che sia deceduta nel 2016, ma CP3 CP3
pagina 34 di 36 non ne sono certo. Conosco il sig. , poiché quando ho iniziato Controparte_1
il lavoro all'Hotel Panorama la società era amministrata dalla sorella;
in verità
ho conosciuto tutta la famiglia. Sono stato direttore dell'Hotel Panorama dal 2011
al 2017, continuativamente;
poi ho fatto il consulente per l'Hotel Panorama, dopo
una chiusura di due anni;
ora sono ancora direttore;
in inverno vivo comunque a
Maiori, i miei figli frequentano lì la scuola. Ripeto che io chiedevo la chiave per
parcheggiare alla sig. ra a titolo personale e la sig. ra me lo faceva per Pt_6
cortesia”. Il tipo di collegamento tra e la struttura ricettiva in Controparte_1
questione è, dunque, limitato al rapporto di parentela che lo stesso aveva con l'amministratrice della società. Non è stato provato che lo stesso effettivamente gestisse o avesse un ruolo nella struttura ricettiva. Ciò, certificazione di residenza a parte prodotta da parte resistente, che proverebbe la residenza in Svizzera dello stesso dall'anno 2016, accertata comunque una frequentazione da parte di quest'ultimo dei luoghi in questione. Risulta fortemente incerta e non corroborata da prove l'originaria indicazione, quale interlocutore processuale e soggetto legittimato passivo, di , che certamente non può essere Controparte_1
individuato come colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si sarebbe concretato o li abbia comunque autorizzati, né tantomeno come colui che ex post abbia approvato gli atti medesimi,
facendo propri gli effetti della lesione possessoria e traendone profitto o vantaggio.
La domanda proposta da parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
pagina 35 di 36 In applicazione del principio di soccombenza, le spese della presente fase di giudizio vanno poste a carico dell'odierna ricorrente e liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M.
n° 37/2018, nei soli confronti del resistente , non avendo dato Controparte_1
causa la parte ricorrente all'intervento in giudizio delle altre parti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente . Parte_1
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del presente Parte_1
giudizio, in favore di parte resistente , che liquida in Controparte_1
complessivi € 5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 11 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice Unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione con decreto del 10.12.2024
TRA
, C.F..: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1934 e residente in Salerno (SA), ivi elettivamente domiciliata alla via A. M.
De Luca n° 6 presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso, C.F.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in C.F._2
calce all'atto di ricorso possessorio.
RICORRENTE
E pagina 1 di 36 , C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.01.1953 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Salerno (SA) alla via Michelangelo Testa n° 11 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Infante, C.F.: , dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione e risposta.
RESISTENTE
NONCHÉ
DELLA PIETRA ANNAMARIA, C.F.: , nata a [...] C.F._5
(SA) il 18.11.1956 ed ivi residente a[...];
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente a [...], C.F._6
entrambe elettivamente domiciliate in Salerno (SA) alla via Diaz n° 20 presso lo studio dell'avv. AT NI, C.F.: , dal quale sono C.F._7
rappresentate e difese in virtù di separate procure ad litem rilasciate al medesimo ex art. 83 c.p.c.
INTERVENIENTI VOLONTARIE
AVENTE AD OGGETTO
Azione per la reintegra nel possesso.
pagina 2 di 36 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
, con ricorso possessorio del 18.10.2016, esperiva domanda di Parte_1
reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. esponendo di essere usufruttuaria e, in precedenza, già proprietaria, della consistenza immobiliare sita in Maiori (SA) al viale Capone n° 55, ubicata al piano 2, interno 13, ed acquistata con rogito per notaio del 15 novembre 1972, rep. n. 71870. Specificava di avere Per_1
posseduto, ininterrottamente e sin dal 1972, senza che vi fosse mai stata contestazione di sorta da parte di altri condomini o eventuali terzi, l'area costituita dalla porzione di superficie di forma ad L, facente parte della maggiore consistenza del lotto residuo alla costruzione dell'intero edificio in cui è ubicato l'appartamento di via Capone in Maiori (SA), parcheggiandovi l'auto di proprietà e consentendo, a titolo di cortesia e solo nel periodo estivo, che terzi posteggiassero nel medesimo spazio le proprie auto. Rappresentava, inoltre, che nel corso degli anni e proprio nel periodo estivo, era spesso capitato che , Controparte_1
odierno resistente, chiedesse alla ricorrente la cortesia di consentire la sosta o il parcheggio a qualcuno degli inquilini dei propri appartamenti o anche a propri conoscenti di passaggio. Nell'atto introduttivo l'area di parcheggio in questione veniva individuata, unitamente all'edificio, con i riferimenti catastali pagina 3 di 36 corrispondenti al Fogl. 12, Part. 756, Mapp. 430, e descritta come delimitata nel
primo tratto a sud dalla strada comunale Via Capone, dalla quale si ha accesso
attraverso una cancellata in ferro posta a filo del fabbricato, a Ovest dall'edificio
e ad Est, infine, da quello che appare un canale di scolo di acque superficiali.
La ricorrente esponeva, altresì, di aver esercitato l'accesso al parcheggio fino al mese di ottobre 2015 e, successivamente, durante i mesi di aprile e maggio 2016,
attraverso il cancello munito di serratura che spesso restava aperto per comodità e le cui chiavi erano in esclusivo possesso della famiglia Ciò sino a Per_2
quando, nel mese di giugno 2016, accingendosi a parcheggiare l'auto, ella si avvedeva che al cancello era stato apposto un catenaccio con lucchetto in modo da rendervi impossibile l'accesso. La ricorrente esponeva, al riguardo, di aver appreso da terzi estranei che ad apporre il catenaccio con il lucchetto era stato il portiere dell'albergo Panorama di Maiori (SA) su espresso incarico di , Controparte_1
il quale, interpellato personalmente da e dalla di lei figlia Parte_1 Per_3
spiegava loro che, pur essendo a conoscenza del fatto che l'area in questione
[...]
fosse stata da sempre in possesso della famiglia aveva tuttavia la ferma Per_2
intenzione di mutare lo stato di fatto delle cose: ciò rientrando in possesso dell'area e proponendo addirittura un contratto di fitto, rifiutato dalla ricorrente e dai suoi familiari, da sempre ritenutisi esclusivi proprietari e possessori della stessa.
, ritenendo tale condotta integrante uno spoglio in proprio danno - non Parte_1
avendo potuto usufruire della descritta area, in particolare nel corso del periodo pagina 4 di 36 estivo in cui maggiormente dimorava presso il comune di Maiori (SA), tanto da essere stata costretta unitamente ai propri familiari a parcheggiare altrove oltre che a pagamento le proprie autovetture - adiva pertanto il Tribunale di Salerno al fine di ottenere in via giudiziale l'immediata reintegrazione nel possesso. Ritenendo di essere stata lesa arbitrariamente, violentemente e clandestinamente, da CP
, concludeva chiedendo contestualmente al Tribunale di Salerno di
[...]
ordinare a quest'ultimo di rimuovere il catenaccio ed il lucchetto apposto al
cancello nel luogo in cui l'istante ed i suoi familiari hanno sempre parcheggiato
l'autovettura e di non più impedire l'uso dell'area così come indicata in atti;
di
non molestare l'istante e\o chi da essa delegato nell'esercizio del possesso dei su
menzionati diritti;
di adottare, comunque, ogni altro idoneo provvedimento del
caso; di confermare, con successiva sentenza, gli anzidetti provvedimenti ed altri
che saranno invocati dopo la fase interdittale, anche per quanto riflette i danni
patiti e patiendi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre AG.
Co
, rivalsa IVA e 4% per CNA.
Unitamente al ricorso possessorio veniva depositata la seguente documentazione:
nota di trascrizione ed atto di vendita del 15 novembre 1972 a ministero del Notaio
rep. 71870; atto di donazione del 12 giugno 2006 a ministero del Persona_4
notaio ; raccomandata con r.r. inviata a;
n° 2 Persona_5 Controparte_1
foto tratte dal portale di Google Maps afferenti allo stato dei luoghi nel 2012 e nel
2015.
pagina 5 di 36 Con riferimento a queste ultime, nell'atto introduttivo del giudizio, veniva indicata una relazione a firma dell'ing. di cui si faceva riserva di Persona_6
deposito ma, di fatto, non prodotta nel corso del giudizio. Venivano, inoltre,
indicati come informatori i seguenti soggetti: CP_3 [...]
; ; , CP_4 Persona_7 CP_5 Controparte_6 CP_7
; CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, Controparte_12 Persona_6
Con decreto del 07.11.2016 il tribunale ordinario di Salerno - seconda sezione civile - fissava udienza cautelare per la discussione in contradditorio al 02.02.2017,
assegnando termine per la notifica alla parte ricorrente sino al 15.12.2016.
Si costituiva in giudizio con memoria del 24.01.2017, Controparte_1
depositata il 25.01.2017, eccependo l'assoluta temerarietà e pretestuosità
dell'azione incardinata dalla ricorrente, ritenendola inammissibile, improponibile ed improcedibile, infondata in fatto e diritto. Egli, in particolare, eccepiva carenza di legittimazione passiva asserendo di non vantare alcun diritto sul suolo in questione, di non esserne quindi né proprietario né possessore, atteso che la di lui madre, ne avesse la totale disponibilità, anche come unica CP3
proprietaria da sempre in possesso del bene. Ciò in forza di atto di divisione per notaio dr. del 06.07.1967, rep. n. 148188. Riteneva, altresì, che la Persona_8
titolarità indiscussa del bene in questione in capo alla stessa fosse deducibile dall'atto di acquisto della proprietà, depositato da parte ricorrente in allegato al pagina 6 di 36 ricorso possessorio (rogito per notar del 15 novembre 1972, rep. n. Per_1
71870) e nel quale, al riguardo, si legge: “... la venditrice si riserva il diritto anche
per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo di costruire in sopraelevazione nuovi
piani sull'edificio in oggetto senza chiedere alcuna autorizzazione e senza
corrispondere indennità alcuna ai condomini dell'edificio anche per la maggiore
utilizzazione delle preesistenti parti ed impianti comuni dell'edificio. La venditrice,
inoltre, si riserva la piena proprietà del piano seminterrato del fabbricato adibito
a garage nonché delle zone di rispetto e delle aree inedificate che circondano il
fabbricato stesso”. La riserva di proprietà imposta da per come CP3
esposto nel primo atto difensivo del resistente, sarebbe stata inoltre espressamente indicata nell'atto di donazione del 12 giugno 2006 a ministero del notaio
[...]
(Rep. n° 27972, Racc. n° 11722), quest'ultimo pure depositato quale Per_5
allegato alla memoria di costituzione e risposta. In esso, inerente alla donazione di beni effettuata da e a favore della minore Parte_1 Controparte_14 Per_9
, è riportato: “con esclusione di ogni diritto sui lastrici di copertura del
[...]
fabbrico, sul piano seminterrato adibito a garage, sulle zone di rispetto e sulle
aree inedificate che circondano il fabbricato stesso e con le servitù attive e passive
legalmente esistenti e costituite, in particolare con la servitù di passaggio sulla
rampa carrabile di accesso al locale garage posto al piano seminterrato al fine
della manutenzione e della riparazione dell'impianto di riscaldamento e
pagina 7 di 36 dell'autoclave posti al servizio del fabbricato, come precisato nel citato atto per
notaio , cui le parti fanno espresso riferimento”. Persona_4
A sostegno della sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, la parte resistente evidenziava, altresì, che fosse stata da sempre nel pieno CP3
ed esclusivo possesso dello spazio in questione, rimanendo anche unica detentrice delle chiavi del cancello posto a chiusura della zona - vialetto. Produceva al riguardo la seguente documentazione: richiesta presentata al comune di Maiori da in data 15.05.1995 volta ad ottenere l'autorizzazione CP3
all'apposizione di cancelli;
progetto del 03.05.1995 a firma dell'ing. Persona_10
relativo alla realizzazione di cancelli delimitativi della proprietà. A
[...]
dimostrazione del proprio assunto difensivo rappresentava, altresì, che CP3
in data 19.03.2009, presentò al Comune di Maiori una richiesta di rinnovo
[...]
di concessione edilizia sul terreno di cui trattasi per l'esecuzione dei lavori di numero 2 posti auto interrati. In relazione a ciò depositava copia della domanda inoltrata al in data 19.03.2009, prot. n. 4029, con allegato Controparte_15
rilievo planimetrico.
Il resistente, inoltre, sollevava eccezione di nullità del ricorso per l'indeterminatezza della domanda sostenendo che la ricorrente aveva formulato vaghe ed imprecise richieste giudiziarie dichiarandosi proprietaria di un appartamento in Maiori al viale Capone n° 55 oltre che della zona di terreno apparente costituente oggetto della controversia. L'incertezza del petitum,
pagina 8 di 36 secondo quanto esposto, si porrebbe in violazione delle regole del contraddittorio con evidenti ricadute sul pieno esercizio del diritto di difesa.
Il resistente, ferme le due eccezioni poste, riteneva l'incardinata azione di reintegra nel possesso carente nei presupposti, evidenziando la contraddittorietà tra il contenuto del ricorso possessorio ed il contenuto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella lettera a sua firma inviata a , con raccomandata Controparte_1
n° 05243980187 - 0 del 07.06.2016, integralmente ritrascritta: “Caro CP
preferisco scriverti perché verba volant scripta manent. La questione, come sai,
riguarda il mio posto macchina. Il direttore del tuo albergo al quale, a tuo dire,
avevi chiesto di darmi la chiave, nel corso di uno sgarbato colloquio mi ha detto
che parcheggiando l'auto mi sarei potuta trovare dietro tre o quattro veicoli e mi
ha quindi proposto di venire lui stesso ad aprirmi il cancello senza spiegarmi
come poi sarei potuta uscire e comunque limitando la mia situazione. Quando gli
ho detto che avrei parlato con te mi ha chiuso bruscamente il telefono. Ho fondato
motivo, pertanto, di ritenere che egli non mi darà mai la chiave. Ora, nel poco
tempo che mi resta ancora da vivere, voglio chiarire definitivamente la situazione
per mia figlia Non penso proprio in considerazione dei nostri rapporti di Per_3
dover porre la questione in termini legali anche se ho effettuato liberamente il
parcheggio per oltre quarantacinque anni. Ti chiedo pertanto di continuare ad
assicurarmi l'uso dell'area finora utilizzata ovvero, in subordine e con ogni
riserva, di vendermi o affittarmi un posto nel garage del nostro fabbricato, posto
pagina 9 di 36 senza il quale non potrebbe venire a Maiori. Fammi sapere al più presto le Per_3
tue intenzioni. Grazie e un saluto affettuoso. Livia, Salerno, 7 giugno 2016”. Il
documento indicato, allegato alla memoria di costituzione e risposta, per come sostenuto nell'atto difensivo, demolirebbe l'intero impianto del proposto ricorso possessorio denunciandone il carattere pretestuoso e temerario. Da esso si evincerebbe chiaramente che il parcheggio sia stato concesso alla ricorrente quale atto di mera cortesia da parte di considerati i rapporti tra loro CP3
intercorrenti. Il resistente riteneva, ancora, l'azione proposta, carente nei suoi presupposti. Ciò individuando quale oggetto del ricorso un posto auto -
avvalendosi di un passaggio narrativo della indicata lettera racchiuso nella frase scritta dalla ricorrente “ho effettuato liberamente il parcheggio” - ed assumendo di non ricorrerne i presupposti per vantarne un possesso tutelabile in quanto, per richiamata giurisprudenza, non rientrante il parcheggio di un'auto nello schema di alcun diritto di servitù. Sosteneva, inoltre, essere assenti i requisiti necessari per invocare una tutela possessoria, in particolare quelli dell'utilizzo duraturo,
continuo, ininterrotto, pacifico ed indisturbato del bene. Il resistente eccepiva,
ancora, la decadenza dell'azione proposta in relazione alla servitù di parcheggio in quanto tardiva, per l'inutile decorso di un anno di tempo dal presunto spoglio,
essendo stato il ricorso depositato in data 18.10.2016, ciò in palese contrasto con il disposto dell'art. 1168 cod. civ. che ne statuisce l'esperibilità entro l'anno dal sofferto spoglio. Riteneva infine inammissibile, improcedibile ed improponibile pagina 10 di 36 l'azione proposta per l'inesistenza di atti modificativi, sostenendo che il cancello posto a protezione dello spazio di proprietà di era da sempre esistito CP3
e che ella fosse nel possesso delle chiavi del medesimo. Nessuna azione violenta o clandestina avrebbe potuto essere realizzata. Ciò rilevando, in separato motivo della memoria di costituzione e risposta, l'assenza dell'animus spoliandi e
turbandi, non potendo addebitarsi in alcun modo al resistente azioni con intenti di spoglio o di turbative nel possesso. Argomentava, infine, in ordine alla inammissibilità della pretesa cautelare in quanto non tutelabile per i motivi in precedenza esposti ed in quanto, lì dove fosse stata accolta, avrebbe comportato una illegittima preclusione dell'intero spazio in questione. Il resistente concludeva chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare e nel rito, di ritenere la nullità del
ricorso prodotto ed il difetto di legittimazione passiva di . Nel Controparte_1
merito, di rigettare le domande così come avanzate da perché Parte_1
inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto
per i motivi sovraesposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Indicava come informatori le seguenti persone: AT NI, , Persona_11
, , , . Persona_12 Persona_13 Persona_14 Persona_15
Il giudice, all'udienza del 02.02.2017, preso atto delle richieste delle parti, rinviava al 18.05.2017 per l'audizione di tre informatori per ciascuna parte. A tale ultima data venivano escussi e informatori di parte Controparte_6 CP_7
ricorrente, oltre che AT NI e informatori di parte Testimone_1
pagina 11 di 36 resistente. Il giudice rinviava, pertanto, ad altra udienza, fissata per il giorno
01.06.2017 e nel corso della quale veniva udito , informatore Testimone_2
di parte ricorrente.
Il tribunale in composizione monocratica, espletata la non formale istruttoria con l'assunzione degli informatori come addotti dalle parti ed acquisita la documentazione tutta come prodotta, riservava la causa per la decisione.
Esso, con ordinanza del 20.06.2017, accoglieva la domanda di interdetto ed ordinava a di reintegrare la ricorrente nel Controparte_1 Parte_1
compossesso dell'area cortilizia di cui al ricorso introduttivo, mediante la rimozione della catena con lucchetto apposta al cancello di ingresso, ovvero con la consegna di copia delle chiavi, con l'ordine di astenersi, anche in futuro, da ogni molestia e turbativa. Condannava, altresì, il resistente, al pagamento delle spese di lite, oltre agli accessori come per legge e regolamento.
, in data 27.06.2017, proponeva reclamo avverso la citata Controparte_1
ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il tribunale di Salerno in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento recante R.G. n° 6021/2017, in accoglimento del reclamo proposto da CP
, revocava l'ordinanza reclamata e, per l'effetto, rigettava la domanda
[...]
sommaria possessoria proposta da condannandola al pagamento, in Parte_1
favore del reclamante, delle spese del giudizio di prima fase e di quella di reclamo oltre al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., calcolate su ciascuna di esse.
pagina 12 di 36 Con istanza di prosecuzione di giudizio possessorio nel merito ex art. 703, co. IV,
c.p.c. depositata in data 20.12.2017, chiedeva di fissarsi l'udienza per Parte_1
la prosecuzione del giudizio onde sentire accogliere le domande e le conclusioni rese con il ricorso introduttivo e le successive memorie e difese nonché la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, ciò previa revoca del provvedimento pronunciato in sede di reclamo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, con provvedimento reso in data
02.01.2018, fissava l'udienza ex art. 180 c.p.c. al giorno 08.05.2018 per la prosecuzione del giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio che eccepiva in via preliminare la Controparte_1
nullità del ricorso possessorio promosso da e sollevava eccezione di Parte_1
carenza di legittimazione passiva. Instava, nel merito, per il rigetto delle domande così come avanzate dall'attrice, perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 25.09.2018, su richiesta delle parti, il tribunale rinviava al
24.09.2019, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 183, VI° comma, c.p.c.
Il 24.09.2019, celebrata l'udienza, il tribunale si riservava di decidere sulle richieste formulate dalle parti.
In data 08.01.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2019,
letti gli atti ed esaminati i documenti e le memorie istruttorie depositate dalle parti,
pagina 13 di 36 ammetteva le prove nei sensi di cui in motivazione della medesima, disponendo di procedere preliminarmente all'assunzione degli interrogatori formali come reciprocamente deferiti dalle parti. Fissava quindi l'udienza del 31.03.2020.
Con decreto del 20.03.2020, causa emergenza epidemiologica da covid 2019, la causa veniva rinviata, nello stesso stato, all'udienza del 25.01.2021.
Il tribunale all'udienza del 25.01.2021, stante l'impossibilità della ricorrente a partecipare alla stessa, rinviava al 24.05.2021 per l'assunzione degli interrogatori formali ex art. 230 c.p.c.
Tale ultima udienza veniva, altresì, rinviata al 29.06.2021. Ciò in accoglimento dell'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del resistente. Il 29.06.2021 si procedeva all'interrogatorio formale di parte resistente all'esito del quale il tribunale rinviava, per prosieguo della prova, limitandola alla escussione di un teste per parte, all'udienza del giorno 08.02.2022.
Con provvedimento del 03.02.2022, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento come avanzata dalla parte resistente, veniva differito il procedimento alla data del 24.05.2022. A tale ultima udienza, il tribunale, preso atto dell'assenza del teste di parte ricorrente e della richiesta di Controparte_9
rinviare l'assunzione della prova dei testi presenti avanzata dalla parte resistente,
rinviava all'udienza del 26.09.2022.
pagina 14 di 36 In tale giorno venivano escussi il teste di parte ricorrente e Testimone_3
quello di parte resistente . La causa veniva rinviata per Persona_14
l'escussione dei residui testi al 27.02.2023.
All'udienza del 27.02.2023 venivano escussi il teste di parte ricorrente Pt_3
ed il teste di parte resistente .
[...] Persona_12
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 24.05.2023 si costituivano in giudizio quali intervenienti volontarie e Parte_4
, qualificate in atti quali comproprietarie dell'area oggetto di Parte_2
causa in quanto coeredi legittime, unitamente al proprio fratello, di CP3
Nello spiegare intervento, facevano proprie tutte le deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni spiegate da , rappresentando, altresì, che le chiavi Controparte_1
del cancello di accesso allo spazio per cui è causa, installato da CP3
previa richiesta al in data 15.05.1995 con progetto a firma Controparte_15
dell'ing. di Minori, erano da sempre state nel suo possesso. Persona_10
Nello specificare che, in ragione di ciò, avevano sempre in quello spazio parcheggiato automobili di loro proprietà oltre che quelle di clienti degli appartamenti di loro proprietà concessi in locazione ad uso di vacanze,
rassegnavano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare legittimo ed ammissibile
lo spiegato intervento ed in via preliminare e nel rito, ritenere la nullità del
ricorso proposto rigettare le domande avanzate dall'attrice - ricorrente, perché
pagina 15 di 36 inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto
per i motivi esposti dal sig. nella prima memoria e nel Controparte_1
reclamo del 27.06.2017. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 30.05.2023 veniva escusso il teste di parte ricorrente ER
.
[...]
All'udienza del giorno 11.09.2023 veniva escusso il teste di parte resistente ed all'esito dell'assunzione della prova, su richiesta delle parti, il Persona_13
tribunale rinviava per precisazione delle conclusioni al 29.10.2024.
Con provvedimento del 20.05.2024 il Tribunale anticipava l'udienza del
29.10.2024 al giorno 24.06.2024.
In data 22.05.2024 esso disponeva, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
• Con provvedimento del 19.06.2024, atteso l'impedimento del giudice alla trattazione del procedimento, veniva assegnato alle parti nuovo termine ex art. 127
ter c.p.c. sino alla data del 09.12.2024.
Lette le note di precisazione delle conclusioni, con decreto del 10.12.2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In data 04.03.2025 il fascicolo veniva rimesso al Giudice per la decisione.
La presente controversia va inquadrata nell'ambito dell'azione di reintegrazione del possesso.
pagina 16 di 36 La domanda proposta è certamente di spoglio avendo la ricorrente esposto di avere posseduto, ininterrottamente e sin dall'anno 1972, senza che vi fosse mai stata contestazione da parte di alcuno, l'area costituita dalla porzione di superficie di forma ad L in premessa descritta, lamentando l'impedimento ad utilizzare e poter usufruire della medesima per parcheggiarvi l'auto di proprietà. Precisava, altresì,
che l'accesso al parcheggio era stato esercitato fino al mese di ottobre 2015 e successivamente durante i mesi di aprile e maggio 2016, attraverso il cancello munito di serratura le cui chiavi erano in esclusivo possesso della famiglia
Per_2
L'articolo 1168, comma 1, c.c. statuisce che chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio,
chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. Con
questa disposizione, l'ordinamento assicura protezione allo jus possidendi in quanto tale (possideo quia possideo), ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale, e gli attribuisce quindi la consistenza del diritto soggettivo, con conseguente necessità che la tutela del medesimo trovi attuazione mediante giudizi di ordinaria cognizione idonei ad assicurare la certezza del giudicato sostanziale in ordine alla situazione possessoria in sé considerata.
La tutela autonoma del possesso, anche contro lo stesso proprietario, è posta a presidio del principio generale ne cives ad arma ruant ed è giustificata pagina 17 di 36 dall'urgenza dell'intervento dell'autorità per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento del terzo, ma è costruita in maniera tale da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo l'eventuale e successivo giudizio petitorio.
Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, mentre è ad essa estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso e, in particolare, alla sua rispondenza ad un titolo valido. L'articolo 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Elementi strutturali del possesso sono il corpus, ovvero il potere di fatto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1140 c.c., e l'animus, ossia la componente soggettiva della fattispecie che si indentifica con l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale
(animus rem sibi habendi).
L'azione di spoglio tende a reagire, quindi, alla privazione illecita del possesso ed ha funzione recuperatoria o, più latamente, di ripristino della situazione possessoria lesa.
Onere del ricorrente è, dunque, quello di provare, dapprima gli elementi costituitivi del possesso, oggettivo e soggettivo, e, successivamente, gli elementi richiesti dall'articolo 1168 c.c. tra cui quello di aver subito uno spoglio. Per giurisprudenza costante, l'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche pagina 18 di 36 se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.
In tema di azione di reintegrazione, quindi, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo -
resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem ossia al fine di illustrare la situazione possessoria. Per spoglio deve naturalmente intendersi un comportamento che abbia privato il possessore o il detentore qualificato del potere sulla res. Tale privazione,
quale effetto del comportamento dello spogliante, deve essere oggetto di allegazione specifica, oltreché di prova.
Premesso ciò, prima di disaminare nel merito i vari aspetti inerenti alla fattispecie concreta con i diversi profili giuridici ad essi connessi - quindi la sussistenza di una condizione di possesso anteriore allo spoglio, le caratteristiche del medesimo,
l'elemento psicologico caratterizzato dalla presenza o meno di un animus spoliandi
nel presunto autore dello stesso - occorre, tuttavia, affrontare e determinarsi in ordine a quelle che potrebbero risolvere la questione in via preliminare.
Il riferimento è, in particolare, alle sollevate eccezioni inerenti alla decadenza dell'azione ed alla carenza di legittimazione passiva introdotte da parte resistente.
pagina 19 di 36 L'azione di reintegra, come detto, deve essere tempestiva, ossia esperita entro il termine di un anno dal sofferto spoglio.
Il resistente, al riguardo, ha sollevato eccezione di decadenza dall'azione,
sostenendo l'essere stata, essa, incardinata solo in data 18 ottobre 2016 a fronte della considerazione che il parcheggio di auto era stato tollerato esclusivamente nel periodo estivo del 2015, in quanto lo spazio in questione, a fine settembre del medesimo anno, era stato nuovamente chiuso da ritenuta esserne CP3
l'effettiva proprietaria. L'eccezione in questione è stata, infatti, rigettata in fase cautelare non essendo stato provato che la chiusura del cancello risalisse al mese di settembre 2015, ciò essendo stato confermato dagli informatori addotti da parte ricorrente, e che il preteso spoglio avvenne nel Controparte_6 CP_7
mese di giugno 2016. La circostanza in questione, sostenuta anche dalla missiva agli atti di causa prodotta dalla parte resistente, ha trovato ulteriore avvallo di prova nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio. Rilevanti
in tal senso sono le deposizioni rese dai testi , e Controparte_9 Parte_3
, escussi rispettivamente alle udienze del 26.09.2022, del Persona_7
27.02.2022 e del 30.05.2023. L'azione di reintegra è stata, dunque, esperita nei termini di legge, essendo stata raggiunta ampia prova in tal senso.
Quanto invece alla eccezione di carenza di legittimazione passiva è possibile dirimere la stessa alla luce dell'intero compendio istruttorio e di una più ampia pagina 20 di 36 cognizione delle vicende processuali rispetto a quella caratterizzante la fase cautelare.
La proposizione di un'azione possessoria prescinde dalle cause che hanno originato il possesso rilevando che la relativa violazione venga denunziata con le pertinenti azioni. Ciò che conta nella legittimazione attiva è l'effettivo possesso,
mentre, in quella passiva, è l'attribuzione dello spoglio al suo autore.
Ha, pertanto, legittimazione attiva colui che si afferma possessore o detentore qualificato, mentre ha legittimazione passiva colui che nella ricostruzione in fatto del ricorrente sia ritenuto essere stato l'autore dello spoglio o della turbativa.
Quest'ultima, tuttavia, deve emergere in maniera chiara dalla documentazione in atti o dalle prove raccolte nel contraddittorio tra le parti, non essere pertanto incerta o equivoca.
L'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere proposta sia contro l'autore materiale che nei confronti dell'autore morale dello stesso.
La giurisprudenza è costante, infatti, nell'affermare che nel giudizio di reintegrazione del possesso è legittimato passivo non solo l'autore materiale dello spoglio ma anche l'autore morale dello stesso, intendendosi tale sia il mandante,
cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si è concretato o li abbia comunque autorizzati, sia colui che ex
post abbia approvato gli atti medesimi, facendo propri gli effetti della lesione pagina 21 di 36 possessoria e traendone profitto o vantaggio (cfr. Cass. n. 9297/1993), senza che rilevi la mera adesione morale all'azione altrui. Affinché un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorché non sia il mandante o colui che l'ha autorizzato (Cass. n. 11916/2000), è necessario inoltre, ai fini della legittimazione passiva, che egli sia stato consapevole di trarre un vantaggio dalla situazione realizzata dall'autore materiale. L'azione può essere proposta dunque indifferentemente contro l'uno o l'altro (Cass. 3941/994).
La ricorrente, nella specie - premettendo nel ricorso introduttivo di essere usufruttuaria ed, in precedenza già proprietaria, della consistenza immobiliare sita in Maiori (SA) al viale Capone 55, di avere ininterrottamente e sin dal 1972, senza che vi fosse stata mai contestazione di sorta da parte di altri condomini o eventuali terzi, posseduto l'area costituita dalla porzione di superficie di forma ad L, facente parte della maggior consistenza del lotto residuo alla costruzione dell'intero edificio in cui è ubicato l'appartamento di via Capone in Maiori (SA),
parcheggiandovi l'auto di proprietà pur consentendo a titolo di cortesia e solo nel periodo estivo, che terzi parcheggiassero anche le proprie auto - ha tracciato l'azione di spoglio nei seguenti termini.
Sosteneva nello specifico che nel corso del mese di giugno 2016, e come era solita fare fino a qualche mese addietro, si accingeva a parcheggiare l'auto, allorquando si avvedeva che al cancello, clandestinamente e violentemente, era stato apposto un catenaccio con lucchetto in modo da rendervi impossibile l'accesso; di aver pagina 22 di 36 appreso da terzi estranei che ad apporre il catenaccio con il lucchetto era stato il portiere dell'albergo Panorama di Maiori (SA), su espresso incarico di CP
il quale, interpellato personalmente da e dalla di lei figlia
[...] Parte_1
avrebbe spiegato che, pur essendo a conoscenza del fatto che da Persona_3
sempre quell'area fosse stata in possesso della famiglia aveva la ferma Per_2
intenzione di mutare lo stato rientrando in possesso dell'area e proponendo addirittura un contratto di fitto, ovviamente rifiutato dalla istante e dai suoi familiari, da sempre esclusivi proprietari e possessori dell'area in questione;
infine,
di non avere più potuto usufruire, dal descritto evento di spoglio, dell'area detta,
tanto da essere stata costretta, unitamente ai suoi familiari a parcheggiare altrove ed a pagamento le proprie autovetture.
In tal modo riteneva soggetto legittimato passivo Controparte_1
convenendolo così in giudizio. Quest'ultimo, da parte sua, ha espletato la propria difesa ribadendo la sua estraneità ai fatti di causa, ritenendosi né proprietario né
possessore del bene, ed evidenziando che - quale costruttrice CP3
dell'intero fabbricato descritto in ricorso e quale dante causa della porzione immobiliare di detto fabbricato posta al piano secondo, interno 13, di cui la controparte era stata dapprima proprietaria (giusto rogito per notar del Per_1
15.11.1972) e successivamente usufruttuaria - avesse riservato in sua proprietà
tutte le zone residuate dalla costruzione, compresa quella oggetto del presente contenzioso. Egli, inoltre, deduceva che era stata la proprietaria ad CP3
pagina 23 di 36 installare, previa richiesta al Comune di Minori nel 1995, il cancello di accesso all'area in contestazione utilizzata come posteggio per le auto, e che la ricorrente,
pur non avendo fornito alcuna prova di aver mai detenuto le relative chiavi,
lamentava infondatamente lo spoglio riconducendolo al resistente.
Al riguardo, alla luce delle complessive acquisizioni processuali e della espletata istruttoria, è possibile ritenere che sia carente di prova l'assunto perorato dall'odierna ricorrente secondo cui la chiusura del cancello con lucchetto sia avvenuta su espresso incarico di . La ricorrente non ha Controparte_1
individuato né chiamato in giudizio i soggetti terzi, estranei quindi alla vicenda, dai quali avrebbe tratto la conoscenza del perpetrato spoglio oltre che dell'autore materiale o mandante dello stesso.
Nessuno degli informatori escussi nella fase cautelare ha, inoltre, riferito di un qualche specifico e significativo collegamento tra ed il preteso Controparte_1
fatto spoliativo inerente alla chiusura del cancello di accesso all'area di parcheggio. Sono, in particolare ed in tale senso, da ritenersi scarne, generiche e irrilevanti, le dichiarazioni rese dall'informatrice di parte ricorrente CP_6
la quale dichiarava all'udienza del 18.05.2017: “Mi ricordo che dal 1983 il
[...]
cancello già c'era. Nel mese di giugno 2016 la ricorrente non poté entrare perché
era mutata la serratura;
spesso il cancello era lasciato aperto;
capitava che il sig.
utilizzasse per sé o per terzi lo stesso spazio di parcheggio;
nel viale CP
pagina 24 di 36 parcheggiavano anche autoveicoli ospiti della sig.ra ; specifico che ciò Pt_1
accadeva non solo nel periodo estivo”.
Ciò che emerge dalla deposizione resa è soltanto che il , in maniera CP
occasionale, utilizzasse lo spazio di parcheggio in questione per sé o per terzi al pari della ricorrente e dei suoi ospiti, e non anche una forma di responsabilità del medesimo in ordine al cambio della serratura del cancello, circostanza quest'ultima pure riportata dalla informatrice e ricondotta al mese di giugno 2016. Si evidenzia,
al riguardo, una incongruenza rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente che riferiva in atti, nello specifico al punto n. 4 del ricorso possessorio, di un
catenaccio con lucchetto apposto al cancello in modo violento e clandestino tanto da rendere impossibile l'accesso.
Lo stesso può dirsi per le dichiarazioni rese dagli informatori, sempre di parte ricorrente, e , escussi rispettivamente il CP_7 Testimone_2
18.05.2017 ed il 01.06.2017. Il primo tra i due così riferiva: “Mi è capitato di
frequentare i luoghi di causa recandomi ivi sia con la mia macchina che con la
macchina della sig.ra In tali occasioni anche io approfittavo del posto Per_2
presso lo spazio antistante il fabbricato in cui insiste l'appartamento della sig.ra
. Abbiamo sempre trovato il cancello aperto ed io ho sempre ritenuto che Pt_1
la RA avesse le chiavi. É capitato di vedere anche altre autovetture nello
spazio in questione. Anche in inverno il cancello era aperto. Ricordo che nel mese
di aprile 2015 ci eravamo recati presso l'abitazione di Maiori e la sig.ra Per_2
pagina 25 di 36 è potuta regolarmente accedere al suo posto auto in quanto il cancello era aperto.
In detta occasione provvedemmo a scaricare delle merci dall'auto che avevo
parcheggiato. Ricordo che nel mese di giugno 2016 la RA non Per_2
potette accedere al posto auto in quanto il cancello era chiuso con una catena. In
quell'occasione ricordo che vi ero io, la RA , il marito ed i figli Persona_3
ma non ricordo vi fossero altri. Ricordo che nell'occasione la RA ritenne di
chiedere al sig. spiegazioni in merito al catenaccio, ma non ero CP
presente e non conosco il tenore della telefonata”.
L'informatore ha, quindi, dichiarato di non conoscere personalmente CP
, di frequentare i luoghi di causa e di aver approfittato in alcune occasioni
[...]
personalmente del parcheggio. Ha riferito inoltre, circostanza già ammessa da
[...]
che il cancello era aperto e di avere visto anche altre autovetture CP_6
nello spazio in questione. Ha, infine, escluso di essere stato presente nel corso dell'episodio ricondotto al mese di giugno 2016 e di non poter riferire in merito al presunto e mai provato dialogo intercorso tra figlia della Persona_3
ricorrente, ed il resistente.
, sempre con riferimento alla ricercata e specifica prova, si Testimone_2
limitava a dichiarare: “La sig.ra ha sempre parcheggiato l'autovettura nel Pt_1
cortile; in genere il cancello era aperto ma, tuttavia, la sig.ra aveva le Pt_1
chiavi e all'occasione le utilizzava;
nel periodo estivo parcheggiava anche il
genero della ricorrente;
ho visto nel periodo estivo anche altre macchine;
sono a
pagina 26 di 36 conoscenza che l'area in questione appartiene al dott. ; sono, altresì, CP
a conoscenza della circostanza che l'estate scorsa fu mutato il lucchetto che
chiudeva il cancello”. La deposizione dell'informatore è Testimone_2
sovrapponibile a quella di e ciò con riferimento Controparte_6 CP_7
alla parte in cui ha narrato che il cancello era in genere aperto, inoltre di aver visto altre autovetture occupare lo spazio utilizzato per il parcheggio. Pur facendo anch'egli riferimento al mutamento del lucchetto posto a chiusura del cancello non
è possibile dal suo dichiarato associare in alcun modo la figura del resistente al descritto evento.
AT NI, informatore di parte resistente, sentito quindi in prima fase,
all'udienza del 18.05.2017, così dichiarava: “sono cognato di Controparte_1
ed ho abitato per oltre 13 anni nello stesso immobile della ricorrente.
Nell'attualità ci vado in estate e nei weekend. Posso riferire che la sig.ra Pt_1
parcheggiava la propria autovettura nel cortile o - più spesso - davanti al cancello
per una questione di rapporti amicali di lunga data. Specifico che la RA non
aveva le chiavi. In quell'area parcheggiavano anche gli inquilini di mia suocera,
proprietaria di alcuni immobili nello stabile. Sinceramente non so se sia stata
cambiata la serratura del cancello”.
, anch'egli informatore di parte resistente ed escusso alla Testimone_1
medesima udienza, dichiarava “Non sono a conoscenza di catene o di serrature”.
Lo stesso ha, inoltre, riferito “ogni volta che è stato concesso in locazione un
pagina 27 di 36 appartamento è stato sempre concesso il posto auto nello spazio in questione”. Il
riferimento è agli inquilini degli appartamenti di proprietà Parte_5
concessi in locazione. Nella fase cautelare, dalle dichiarazioni assunte dagli informatori, traspare con certezza che l'area in questione fosse utilizzata da più
soggetti, anche estranei alla vicenda per cui è causa, mentre sul cambio della serratura o apposizione di un lucchetto al cancello vi è comunque discordanza tra le stesse nella misura in cui alcuni di essi hanno riferito di non esserne a conoscenza.
Nel corso della tenuta istruttoria, proseguendo il giudizio nel merito, non sono in ogni caso emersi riferimenti diretti a tali da poterlo Controparte_1
individuare quale legittimato passivo. Molti testi, per come si esporrà, hanno riferito di circostanze apprese de relato, quindi, di limitata valenza ed efficacia probatoria;
deve, poi, osservarsi che l'interroganda non ha mai reso Parte_1
l'interrogatorio formale come allo stesso deferito, dovendosi, pertanto, fare applicazione della norma di cui all'art. 232 CPC, sussistendone le condizioni.
, escusso all'udienza del 26.09.2022, ha dichiarato di essere a Persona_14
conoscenza dei fatti di causa avendo lavorato per circa 7/8 anni presso il ristorante
Nettuno, dinanzi all'ingresso dello stabile indicato. Nello descrivere lo stato dei luoghi ha ricordato della presenza di un cancello prospiciente alla pubblica strada,
apposto da e di cui la stessa deteneva le chiavi. Infine, di averle CP3
ricevute a volte dalla medesima per parcheggiarvi motorini e biciclette, e che ella pagina 28 di 36 consentiva anche a terzi di usare lo spazio in questione per il deposito di merce o la sosta di autocarri. Nessun riferimento ha fatto ad azioni di spoglio né tantomeno a
. Controparte_1
, figlio della ricorrente, pur confermando all'udienza del 26 Controparte_9
settembre 2022, le circostanze di cui ai capitoli di prova di cui ai numeri 3 e 4
dell'ordinanza ammissiva del 08.01.2020, così precisava: in quanto al capitolo n.
3, confermo per essere state le circostanze ivi indicate riferitemi da mia madre, la
quale credo fosse in compagnia di mia sorella, ma non ricordo bene. In quanto al
capitolo n. 4, confermo, poiché tanto mi fu riferito in seguito da mia madre. In
quanto al capitolo n. 5, mia sorella mi riferì di aver provato a convincere il dott.
a desistere dal suo comportamento. In quanto al capitolo n. 7, non CP
ricordo se mi sia stato riferito. , tuttavia, altra figlia della ricorrente Persona_3
e sorella del testimone , che di fatto avrebbe potuto riferire in Controparte_9
maniera diretta in ordine al coinvolgimento di nell'avvenuto Controparte_1
spoglio, non è stata mai sentita nel corso del giudizio. Ciò al pari di , Parte_1
non sottopostasi ad interrogatorio formale alle udienze a tanto deputate nei giorni
25.01.2021, 24.05.2021, 29.06.2021, e sottrattasi così alle domande formulate da parte resistente nella memoria ex art. 183, VI co. n° 2 c.p.c., del 24.05.2019, in particolare a quelle articolate ai capitoli di prova contraddistinti dalle lettere e) e g). Né tantomeno sono stati citati in giudizio ed escussi quei soggetti terzi, estranei pagina 29 di 36 alla vicenda, indicati da parte ricorrente nel ricorso possessorio e dai quali ella avrebbe avuto notizia dell'avvenuto spoglio.
Sulla falsariga della deposizione resa da è quella di Controparte_9 Pt_3
, teste di parte ricorrente, ascoltata all'udienza del 27 febbraio 2023. Ella pure
[...]
riferisce per aver appreso le circostanze chiamate a formare da : “in Persona_3
quanto al cap. 3, la circostanza mi fu riferita da la quale andò anche a Per_3
parlare con;
della questione, ovviamente, se ne parlava Controparte_1
tantissimo in famiglia, quasi come una tragedia;
non so se anche la sig.ra Pt_1
prese contatti con;
In quanto al cap. 7, mi riferì che le CP Per_3 CP
rispose anche in malo modo, asserendo di avere la proprietà dell'area e diffidando
la famiglia dall'utilizzarla ancora”. Lo stesso rilievo probatorio deve essere dato alla deposizione resa da teste di parte ricorrente, che Persona_7
dichiaratosi amico di vecchia data di all'udienza del 30 maggio Persona_3
2023, così riferiva: “Quanto al capitolo 3) confermo. La circostanza mi fu riferita
da Confermo in quanto mi fu riferito da che sia lei che la sig.ra Per_3 Per_3
presero contatto con il sig. al fine di capire cosa fosse Pt_1 CP
successo. Ricordo che sempre per quanto riferitomi il sig. confermò CP
di aver posto lui stesso il lucchetto”.
Tale ultima circostanza, pure riferita al teste , è stata Persona_7
assolutamente smentita dal resistente che, sottopostosi ad interrogatorio formale il giorno 29.06.2021, così dichiarava: “…posso precisare che nel periodo estivo
pagina 30 di 36 frequentavo i luoghi e mia madre mi dava le chiavi per aprire il cancello che
d'estate era chiuso, mentre restava aperto nella stagione invernale;
posso altresì
precisare che nei mesi estivi occasionalmente il cancello era aperto. Il cancello
veniva chiuso con un catenaccio e un lucchetto da quando frequento i luoghi;
non
mi risulta che sia stato cambiato il lucchetto nel mese di giugno 2016: la copia
delle chiavi era in mio possesso anche se in diverse occasioni perdevo le stesse;
non so dire se le copie che mia madre mi forniva appartenessero allo stesso
lucchetto; Non ho mai dato incarico ad alcuno di apporre il catenaccio e il
lucchetto: ricordo che la mi accennava di aver avuto difficoltà a Pt_1
deambulare a causa di un intervento subito, quindi io le dissi che avrebbe potuto
parcheggiare in una diversa area di sosta poco distante. La dopo Pt_1
quell'incontro mi inviò una raccomandata ma non ricordo precisamente il
contenuto; posso precisare che prima dell'invio della raccomandata ho incontrato
anche la quale nell'occasione mi rappresentava la volontà di Persona_3
comprare un posto auto chiedendomi di intercedere con mia madre per propiziare
l'acquisto nell'ambito delle sue proprietà”. Egli, con le dichiarazioni rese, ha direttamente ribadito di non essere mai intervenuto sul vialetto in questione, di non avere mai dato quindi incarico ad alcuno di apporre il catenaccio ed il lucchetto,
non risultandogli neppure che quest'ultimo fosse stato cambiato nel mese di giugno del 2016. Il resistente ha, inoltre, riferito che il cancello, di cui deteneva le chiavi la di lui madre da quando lui ha frequentato i luoghi, veniva chiuso CP3
pagina 31 di 36 con un catenaccio ed un lucchetto, restando tuttavia aperto in inverno e chiuso in estate.
Il teste , all'udienza del 11.09.2023, così dichiarava: “Sono Persona_13
titolare di una impresa edile. Sono conoscente della sig.ra Posso Parte_6
affermare che sia io che mio padre, quando dovevamo fare dei lavori agli
appartamenti della sig.ra la stessa ci faceva entrare nel cortile per CP3
parcheggiare e posizionare il materiale di cantiere. Nel periodo estivo il cancello
era sempre aperto sennò la sig.ra apriva con una chiave. In genere si CP3
riescono a parcheggiare circa tre macchine. Confermo che la sig.ra CP3
chiudeva il cancello alla fine del periodo estivo. Le chiavi le aveva solo la sig.ra
La sig.ra è venuta a mancare credo da 5/6 anni. Sino a due anni fa CP3 CP3
ci apriva il figlio ma dopo non abbiamo più parcheggiato lì. In inverno il CP
cancello era quasi sempre chiuso. Non ricordo precisamente gli anni in cui
abbiamo fatto le ristrutturazioni, credo 7/8 anni fa;
la sig.ra all'epoca era CP3
ancora viva e noi andavamo a prendere le chiavi”. Anche tale ultimo contributo testimoniale è da ritenersi sovrapponibile nel profilo in esame a quello offerto da
NI AT, Controparte_6 CP_7 Testimone_1
, . Nulla apporta, in ogni caso, in termini di Testimone_2 Persona_14
prova in ordine alla asserita legittimazione passiva del resistente.
Le intervenienti volontarie, costituitesi con comparsa del 24.05.2023, hanno rappresentato al Tribunale quanto sostenuto da oltre che da Controparte_1
pagina 32 di 36 altri soggetti, tra cui da ultimo , circa il fatto che le chiavi del Persona_13
cancello di accesso allo spazio per cui è causa fossero da sempre state in possesso di da loro pure ritenuta essere la legittima proprietaria dell'area in CP3
questione, precisando che il cancello fu installato dalla donna.
Le prove assunte nella fase di merito, con riferimento alla legittimazione passiva di
, non sono pertanto idonee a fornire un quadro a sostegno della Controparte_1
prospettazione di parte ricorrente. É rimasta carente di prova la circostanza per cui il resistente possa essere stato l'autore morale o materiale dell'intervento spoliativo per cui è causa. Tra l'altro, quest'ultimo, è risultato essere utilizzatore dello spazio in questione in via non esclusiva, essendo stato, lo stesso, utilizzato in modo occasionale anche da soggetti terzi, estranei alle parti in causa. A confermare tale ultima circostanza, a parte le richiamate dichiarazioni rese dai testi, è la stessa parte ricorrente che in sede di ricorso possessorio precisava che il cancello in questione spesso restava aperto e che soggetti terzi ed estranei avevano avuto accesso all'area per parcheggiare le proprie auto.
Né tantomeno può valere ad individuare nel resistente il legittimato passivo, per come sostenuto da parte ricorrente, la mancata risposta di alla Controparte_1
missiva, datata 07.06.2016 ed a firma di , da quest'ultima inviatagli, Parte_1
tra l'altro prodotta in giudizio dalla parte resistente.
Non è stato individuato nel corso del giudizio quello che sarebbe stato l'autore materiale dello spoglio, indicato quest'ultimo da parte resistente nel portiere pagina 33 di 36 dell'Hotel Panorama in Maiori, soggetto al quale sarebbe stato possibile in un qualche modo ricondurre un eventuale mandante dello stesso. Dalle deposizioni testimoniali, invero, l'unico collegamento tra il resistente e la struttura ricettiva in questione è emerso dalla deposizione resa da , testimone di parte Persona_12
resistente, qualificatosi nel corso della deposizione resa all'udienza del 27 febbraio
2023 quale direttore dell'Hotel Panorama dal 2011 al 2017 e poi, dopo una chiusura della struttura di circa due anni, consulente dello stesso. Egli, precisando soltanto che all'inizio del suo lavoro era amministratrice della società che gestiva l'Hotel la sorella del resistente, così nel complesso dichiarava: “Abito a Maiori dal
2011, dove lavoro;
all'epoca dei fatti ero il direttore dell'Hotel Panorama, come
anche attualmente. In quanto al cap. a, confermo e specifico che conosco i luoghi
sin dal 2011; posso aggiungere che - in ogni caso - il cancello mi sembra risalente
nel tempo. In quanto al cap. b, non so se il cancello fu installato dalla sig.ra
tuttavia, posso riferire che le chiavi le aveva la predetta sig. ra CP3 CP3
alla quale talvolta chiedevo la cortesia di poter parcheggiare dentro. Durante i
mesi non estivi ho talvolta visto scaricare del materiale nel vialetto. Durante il
periodo estivo il vialetto era invece pieno di macchine;
ritengo che le macchine
fossero di inquilini della sig. ra Non conosco nessuno della famiglia CP3
Nei periodi con meno affluenza il cancello rimaneva chiuso sempre con Per_2
una sorta di catena ed un lucchetto, la cui chiave era detenuta dalla sig. ra
La sig. ra abitava a Maiori;
credo che sia deceduta nel 2016, ma CP3 CP3
pagina 34 di 36 non ne sono certo. Conosco il sig. , poiché quando ho iniziato Controparte_1
il lavoro all'Hotel Panorama la società era amministrata dalla sorella;
in verità
ho conosciuto tutta la famiglia. Sono stato direttore dell'Hotel Panorama dal 2011
al 2017, continuativamente;
poi ho fatto il consulente per l'Hotel Panorama, dopo
una chiusura di due anni;
ora sono ancora direttore;
in inverno vivo comunque a
Maiori, i miei figli frequentano lì la scuola. Ripeto che io chiedevo la chiave per
parcheggiare alla sig. ra a titolo personale e la sig. ra me lo faceva per Pt_6
cortesia”. Il tipo di collegamento tra e la struttura ricettiva in Controparte_1
questione è, dunque, limitato al rapporto di parentela che lo stesso aveva con l'amministratrice della società. Non è stato provato che lo stesso effettivamente gestisse o avesse un ruolo nella struttura ricettiva. Ciò, certificazione di residenza a parte prodotta da parte resistente, che proverebbe la residenza in Svizzera dello stesso dall'anno 2016, accertata comunque una frequentazione da parte di quest'ultimo dei luoghi in questione. Risulta fortemente incerta e non corroborata da prove l'originaria indicazione, quale interlocutore processuale e soggetto legittimato passivo, di , che certamente non può essere Controparte_1
individuato come colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si sarebbe concretato o li abbia comunque autorizzati, né tantomeno come colui che ex post abbia approvato gli atti medesimi,
facendo propri gli effetti della lesione possessoria e traendone profitto o vantaggio.
La domanda proposta da parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
pagina 35 di 36 In applicazione del principio di soccombenza, le spese della presente fase di giudizio vanno poste a carico dell'odierna ricorrente e liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M.
n° 37/2018, nei soli confronti del resistente , non avendo dato Controparte_1
causa la parte ricorrente all'intervento in giudizio delle altre parti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente . Parte_1
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del presente Parte_1
giudizio, in favore di parte resistente , che liquida in Controparte_1
complessivi € 5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 11 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 36 di 36