Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca . Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Roberta Spano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Roberta Spano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 28.9.2013 in CE OS
(anno 2013 atto n. 14 reg. parte 2 serie C)
□ separati con sentenza n. 2227/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali, nello spirito dell'affido Parte_3
condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il bambino relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Parimenti, anche ogni altra decisione su questioni di straordinaria amministrazione sarà assunta dai genitori di comune accordo salvo casi di urgenza (ad esempio per cure mediche indifferibili).
Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei Parte_3
genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La casa familiare sita a Trezzano Sul Naviglio, via Pierpaolo Pasolini n. 3 è assegnata alla madre presso la quale il figlio è collocato.
3) I tempi di permanenza di sono regolati, al momento, come da attuale piano Parte_3
genitoriale allegato e come anche qui di seguito precisato:
routine settimanale starà con il padre tutti i martedì, dalle ore 16.30 sino alle ore 20.30, dopo cena;
Parte_3
andrà a prenderlo a scuola nelle giornate di lunedì e giovedì, trascorrendo con lui il momento della merenda ed accompagnandolo dalla madre intorno alle ore 17.30; starà con lui inoltre, compatibilmente agli impegni della madre (quindi fatta salva la possibilità che quest'ultima organizzi per il bambino attività e/o gite in quei giorni e in quelle fasce orarie) tutti i sabato e le domeniche, dalle ore 10 alle ore 15, compresi i pranzi. Salvo in ogni caso ogni miglior accordo tra i genitori, nell'interesse di . Parte_3
I genitori sin d'ora s'impegnano a favorire il più possibile i tempi di permanenza del figlio con ciascuno di essi e quindi a gradualmente accrescere i tempi del bambino con il padre, sino ad arrivare a contemplare anche i pernottamenti.
vacanze di Natale
starà con il padre ad anni alterni, la metà delle vacanze, con alternanza del primo Parte_3
periodo (dalla chiusura delle scuole sino al 30/12) con il secondo periodo (dal 31/12 al 6/01); trascorrerà inoltre con il padre o il giorno della Vigilia o il giorno di Natale e/o quello di Santo
Stefano, avendo cura i genitori di favorire il più possibile la possibilità per di stare durante Pt_3
le festività insieme ai propri cugini. vacanze di Pasqua
starà con il padre, ad anni alterni, la metà delle vacanze, con alternanza del giorno Parte_3
di Pasqua e di Pasquetta vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane, anche consecutive, durante il mese di agosto. Parte_3
La madre anche trascorrerà con il bambino due settimane anche consecutive ad agosto e, inoltre un'altra settimana o a giugno o a luglio.
4) Tenuto conto della spesa che il sig. dovrà affrontare per un'autonoma abitazione (da Pt_2 ottobre 2023, infatti, il padre ha lasciato l'abitazione familiare ed è ospite presso i suoi genitori) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_3 di €. 200,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
Le parti concordano che l'importo versato a titolo di contributo al mantenimento ordinario sarà destinato a coprire i seguenti costi connessi alle esigenze ordinarie di vita di : vitto, Parte_3
contributo spese di casa (utenze, spese ordinarie condominio), escluse quindi la spesa per la mensa scolastica, per l'abbigliamento e per i farmaci da banco, corredo scolastico di inizio anno: per queste voci di spese i genitori provvederanno nella misura del 70% il padre e 30% la madre.
5) Il padre terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per spese extra assegno si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o spese voluttuarie (requisito funzionale).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 5 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzo idoneo alla conoscenza) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito interamente (100%) dalla Parte_3
madre, sig.ra . Parte_1
7) I signori e ribadiscono di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
e di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio.
8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, ai sensi dell'art. 3
L. n. 1185/1967, e della carta di identità di valida anche per l'espatrio Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE
OS il 28.9.2013 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE OS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG