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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2063/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2063/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. PEDONE VINCENZO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Reggio Calabria ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuto conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 02/10/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- il ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale collaboratore scolastico in forza di contratti a tempo determinato brevi e saltuari negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, per supplenze temporanee, per un totale di 481 giorni, senza percepire il compenso individuale accessorio (CIA) pari ad € 73,60 lordi mensili e successivamente incrementato, dal 01/01/2022, ad € 80,10 lordi mensili, introdotto dall'articolo 25 del CCNI del 31/08/1999 e quindi previsto dai successivi CCNL, da ultimo disciplinato dall'art. 82 del CCNL 2006/09, che il corrisponde esclusivamente ai dipendenti CP_2
pagina 1 di 4 ATA di ruolo o precari che abbiano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio suddetti, e la conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 1.211,45 CP_1
(somma calcolata sulla base dei giorni di servizio effettivi in ragione di 1/30 dell'importo mensile), ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal , che porta ad escludere la spettanza del nei casi CP_2 come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1), e “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi” (comma 4);
- il convenuto , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1 ed è pertanto stato dichiarato contumace.
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e la domanda del ricorrente deve essere accolta nei limiti dell'importo quantificato in ricorso.
- Su fattispecie perfettamente sovrapponibili si è già espresso questo Tribunale con varie sentenze (n. 42/21, giudice Talamo, n. 883/21, giudice Beltrame), a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
- Deve ritenersi infatti che l'interpretazione dell'art. 82 del CCNL 2006/09 adottata dal limitando l'erogazione del CIA al personale a tempo determinato solo se assunto con determinate tipologie di contratti (annuali o comunque sino al termine delle attività didattiche), violi la clausola 4
pagina 2 di 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il principio è stato peraltro sancito dalla Suprema Corte con riferimento alla retribuzione professionale docenti, che presenta sostanziali analogie con il compenso di cui stratta, con Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”.
- Non appare ostativa ad un'interpretazione conforme al diritto eurounitario, che includa quindi nel godimento del compenso accessorio tutti i dipendenti ATA assunti a tempo determinato in ossequio al principio di non discriminazione, la lettera del citato art. 82 CCNL 2006/09, viepiù se confrontata con il testo del previgente art. 25 CCNI del 31/08/99. Mentre quest'ultimo, infatti prevedeva al comma 1 che “…al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto…”, il comma 1 dell'art. 82 citato recita: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate…”. Il venir meno, nel testo da ultimo riportato ed attualmente applicato per i richiami effettuati nei successivi CCNL, del riferimento al “sottoelencato” personale ATA, consente infatti di ritenere applicabile l'emolumento a tutto il personale ATA, e di considerare le successive specificazioni sub comma 5 lettre a) e b) riferibili alle sole modalità di erogazione con riferimento alla durata del contratto.
pagina 3 di 4 - In ogni caso, quand'anche si ritenesse che l'unica interpretazione possibile delle disposizioni citate fosse quella adottata dal esse dovrebbero essere disapplicate, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della CGUE, secondo cui detta clausola vieta qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata e, in quanto auto-esecutiva, può essere fatta valere in giudizio con obbligo del giudice nazionale adito di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando, ove necessario, le norme di diritto interno con essa contrastanti.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 1.211,45, corrispondente alle pretese differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, come risultanti dai contratti prodotti dal ricorrente, oltre agli interessi e legali dal dovuto al saldo, secondo il conteggio effettuato in ricorso, che appare corretto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta il diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio , in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli aa.ss. 2020/21 e Controparte_1
2021/22;
- Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, dell'importo di euro 1.211,45, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il a rifondere le spese di Controparte_1 lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro 1.030,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.), con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 02/10/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2063/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. PEDONE VINCENZO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Reggio Calabria ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuto conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 02/10/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- il ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale collaboratore scolastico in forza di contratti a tempo determinato brevi e saltuari negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, per supplenze temporanee, per un totale di 481 giorni, senza percepire il compenso individuale accessorio (CIA) pari ad € 73,60 lordi mensili e successivamente incrementato, dal 01/01/2022, ad € 80,10 lordi mensili, introdotto dall'articolo 25 del CCNI del 31/08/1999 e quindi previsto dai successivi CCNL, da ultimo disciplinato dall'art. 82 del CCNL 2006/09, che il corrisponde esclusivamente ai dipendenti CP_2
pagina 1 di 4 ATA di ruolo o precari che abbiano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio suddetti, e la conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 1.211,45 CP_1
(somma calcolata sulla base dei giorni di servizio effettivi in ragione di 1/30 dell'importo mensile), ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal , che porta ad escludere la spettanza del nei casi CP_2 come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1), e “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi” (comma 4);
- il convenuto , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1 ed è pertanto stato dichiarato contumace.
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e la domanda del ricorrente deve essere accolta nei limiti dell'importo quantificato in ricorso.
- Su fattispecie perfettamente sovrapponibili si è già espresso questo Tribunale con varie sentenze (n. 42/21, giudice Talamo, n. 883/21, giudice Beltrame), a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
- Deve ritenersi infatti che l'interpretazione dell'art. 82 del CCNL 2006/09 adottata dal limitando l'erogazione del CIA al personale a tempo determinato solo se assunto con determinate tipologie di contratti (annuali o comunque sino al termine delle attività didattiche), violi la clausola 4
pagina 2 di 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il principio è stato peraltro sancito dalla Suprema Corte con riferimento alla retribuzione professionale docenti, che presenta sostanziali analogie con il compenso di cui stratta, con Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”.
- Non appare ostativa ad un'interpretazione conforme al diritto eurounitario, che includa quindi nel godimento del compenso accessorio tutti i dipendenti ATA assunti a tempo determinato in ossequio al principio di non discriminazione, la lettera del citato art. 82 CCNL 2006/09, viepiù se confrontata con il testo del previgente art. 25 CCNI del 31/08/99. Mentre quest'ultimo, infatti prevedeva al comma 1 che “…al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto…”, il comma 1 dell'art. 82 citato recita: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate…”. Il venir meno, nel testo da ultimo riportato ed attualmente applicato per i richiami effettuati nei successivi CCNL, del riferimento al “sottoelencato” personale ATA, consente infatti di ritenere applicabile l'emolumento a tutto il personale ATA, e di considerare le successive specificazioni sub comma 5 lettre a) e b) riferibili alle sole modalità di erogazione con riferimento alla durata del contratto.
pagina 3 di 4 - In ogni caso, quand'anche si ritenesse che l'unica interpretazione possibile delle disposizioni citate fosse quella adottata dal esse dovrebbero essere disapplicate, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della CGUE, secondo cui detta clausola vieta qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata e, in quanto auto-esecutiva, può essere fatta valere in giudizio con obbligo del giudice nazionale adito di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando, ove necessario, le norme di diritto interno con essa contrastanti.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 1.211,45, corrispondente alle pretese differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, come risultanti dai contratti prodotti dal ricorrente, oltre agli interessi e legali dal dovuto al saldo, secondo il conteggio effettuato in ricorso, che appare corretto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta il diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio , in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli aa.ss. 2020/21 e Controparte_1
2021/22;
- Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, dell'importo di euro 1.211,45, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il a rifondere le spese di Controparte_1 lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro 1.030,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.), con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 02/10/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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