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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carla Beltramino Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 79/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 90, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Bertini del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 22, presso lo studio degli Avvocati Maria Federica Nicola e Luigia Di Giovine che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1004/2023, pubblicata il 27/10/2023, resa con decisione del 25/10/2023 nella causa civile iscritta al n. 483/2020 R.G./F (cui riunito RG 915/2020) avente per oggetto separazione giudiziale, Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Controparte_2 nell'atto del 09/02/2024 ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione e di non intervenire.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del 10.1.2025)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 1004/23 del Tribunale di Ivrea, emessa in data 27/10/2023 nel procedimento RG 483/20: preso atto della rinuncia di entrambi i coniugi alla domanda di addebito reciproco della separazione e della rinuncia della parte appellante alla domanda di contributo al mantenimento per sé, pronunciare la separazione dei coniugi senza addebito e senza previsione di un contributo di mantenimento, con spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Ivrea la signora esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con il signor in data Controparte_1
07/07/1991, in comunione di beni, e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito, con assegnazione casa familiare alla moglie, con mantenimento per moglie e figlio (maggiorenne). Si costituiva in giudizio il signor chiedendo preliminarmente ex artt. CP_1
273-274 c.p.c. la riunione dei procedimenti RG 483/2020 e RG 915/2020, per identità di soggetti e petitum e concludeva chiedendo in via principale pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie con rigetto della avversaria richiesta di assegnazione casa e di mantenimento per la moglie, ritenuta economicamente autonoma, e per il figlio siccome inerte nel proprio percorso universitario.
Il Tribunale di Ivrea con la sentenza appellata pronunciava la separazione giudiziale tra la signora e il signor Parte_1 Controparte_1 dichiarandola addebitabile a entrambe le Parti, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento formulata da Parte ricorrente in proprio favore e Pt_1 disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea, con ricorso in appello depositato il 13/01/2024 proponeva tempestiva impugnazione la signora chiedendo, nel merito, l'addebito esclusivo della separazione al Parte_1 marito e un contributo mensile al proprio mantenimento di € 300,00 mensili.
Con memoria depositata il 20/03/2024 si costituiva in giudizio il signor chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e, in via Controparte_1 incidentale, dichiararsi la separazione addebitabile in via esclusiva alla moglie, con rigetto di qualsiasi assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 19/04/2024 la parti chiedevano un rinvio per pendenti trattative. All'udienza del 10.1.2025, raggiunto un accordo, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini di rito. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza predetta, senza la concessione dei termini, avendo ivi le parti rinunciato agli stessi.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
Visto l'art. 359 e 279 c.p.c. Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1004/2023, pubblicata il 27/10/2023, resa con decisione del 25/10/2023 nella causa civile iscritta al n. 483/2020 R.G./F (cui riunito RG 915/2020) avente per oggetto separazione giudiziale, in parziale riforma della sentenza de qua dato atto dell'accordo delle parti così dispone: dichiara la (già pronunciata) separazione priva di addebito ad alcuno dei coniugi, revocando la dichiarazione di addebito già pronunciata;
dà atto che le parti concordano che non sia tra loro previsto alcun contributo di mantenimento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 10.1.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI IL PRESIDENTE Dott.ssa Carla BELTRAMINO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carla Beltramino Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 79/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 90, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Bertini del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 22, presso lo studio degli Avvocati Maria Federica Nicola e Luigia Di Giovine che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1004/2023, pubblicata il 27/10/2023, resa con decisione del 25/10/2023 nella causa civile iscritta al n. 483/2020 R.G./F (cui riunito RG 915/2020) avente per oggetto separazione giudiziale, Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Controparte_2 nell'atto del 09/02/2024 ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione e di non intervenire.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del 10.1.2025)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 1004/23 del Tribunale di Ivrea, emessa in data 27/10/2023 nel procedimento RG 483/20: preso atto della rinuncia di entrambi i coniugi alla domanda di addebito reciproco della separazione e della rinuncia della parte appellante alla domanda di contributo al mantenimento per sé, pronunciare la separazione dei coniugi senza addebito e senza previsione di un contributo di mantenimento, con spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Ivrea la signora esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con il signor in data Controparte_1
07/07/1991, in comunione di beni, e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito, con assegnazione casa familiare alla moglie, con mantenimento per moglie e figlio (maggiorenne). Si costituiva in giudizio il signor chiedendo preliminarmente ex artt. CP_1
273-274 c.p.c. la riunione dei procedimenti RG 483/2020 e RG 915/2020, per identità di soggetti e petitum e concludeva chiedendo in via principale pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie con rigetto della avversaria richiesta di assegnazione casa e di mantenimento per la moglie, ritenuta economicamente autonoma, e per il figlio siccome inerte nel proprio percorso universitario.
Il Tribunale di Ivrea con la sentenza appellata pronunciava la separazione giudiziale tra la signora e il signor Parte_1 Controparte_1 dichiarandola addebitabile a entrambe le Parti, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento formulata da Parte ricorrente in proprio favore e Pt_1 disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Ivrea, con ricorso in appello depositato il 13/01/2024 proponeva tempestiva impugnazione la signora chiedendo, nel merito, l'addebito esclusivo della separazione al Parte_1 marito e un contributo mensile al proprio mantenimento di € 300,00 mensili.
Con memoria depositata il 20/03/2024 si costituiva in giudizio il signor chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e, in via Controparte_1 incidentale, dichiararsi la separazione addebitabile in via esclusiva alla moglie, con rigetto di qualsiasi assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 19/04/2024 la parti chiedevano un rinvio per pendenti trattative. All'udienza del 10.1.2025, raggiunto un accordo, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini di rito. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza predetta, senza la concessione dei termini, avendo ivi le parti rinunciato agli stessi.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
Visto l'art. 359 e 279 c.p.c. Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1004/2023, pubblicata il 27/10/2023, resa con decisione del 25/10/2023 nella causa civile iscritta al n. 483/2020 R.G./F (cui riunito RG 915/2020) avente per oggetto separazione giudiziale, in parziale riforma della sentenza de qua dato atto dell'accordo delle parti così dispone: dichiara la (già pronunciata) separazione priva di addebito ad alcuno dei coniugi, revocando la dichiarazione di addebito già pronunciata;
dà atto che le parti concordano che non sia tra loro previsto alcun contributo di mantenimento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 10.1.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI IL PRESIDENTE Dott.ssa Carla BELTRAMINO