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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al R.G.L. n. 7591/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHINI FRANCESCA;
Parte_1
- PARTE RICORRENTE – contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ON DO;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
OT EMILIA;
- PARTI CONVENUTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 settembre 2025 la ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076 2025 00012232000-2025-
106330 notificata il giorno precedente (16 settembre 2025) e chiedeva “1) Preliminarmente:
Si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte. 2) Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso: Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata: Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte, nonché condannare le amministrazioni resistenti alla
pagina 1 di 4 ripetizione di ogni indebito. In via ulteriormente gradata: Accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannare le Amministrazioni Resistenti.”; chiedeva “respingere l'istanza di Controparte_1
sospensione in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande e/o conclusioni formulate da controparte in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in toto e/o alle pretese di natura diversa da quella per contributi previdenziali e/o assistenziali: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente per i motivi di ricorso riguardanti le vicende precedenti la consegna del ruolo e il merito della pretesa creditoria e/o l'inammissibilità delle relative domande formulate nei confronti dell'agente di riscossione;
- accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la decadenza dell'opposizione proposta anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e/o all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999; - rigettare
l'opposizione e tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto”;
l' chiedeva “In via preliminare respingere l'istanza di sospensione;
Dichiarare inammissibile CP_2
il ricorso per genericità e tardività; Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito respingere l'opposizione e confermare, per i motivi sopra esposti tutti gli avvisi di addebito e in narrativa e per l'effetto dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento a favore dell' delle somme sopra indicate ovvero di quelle che comunque CP_2 dovessero risultare come dovute nel corso del giudizio. sempre nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento del provvedimento oggetto del presente giudizio dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente, al pagamento in favore dell' , delle somme che risulteranno accertate e CP_2 dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.”; deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_3
trattandosi del soggetto che ha emesso il provvedimento impugnato, soggetto deputato all'esercizio delle azioni derivanti dalla pretesa creditoria dell' ; CP_2
nel merito l'opposizione non è fondata;
l'opposizione aveva ad oggetto gli avvisi di addebito n. 410 2021 0001837876000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 07/11/2021”, n. 410 2022
0004031144000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 21/07/2022”, n.
pagina 2 di 4 410 2022 0013416864000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il
13/01/2023”, n. 410 2023 0008704474000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva
“notificato il 19/12/20232”, n. 410 2023 0008759062000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 19/12/2023”, n. 410 2023 0008784336000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 19/12/2023”, n. 410 2024 0007934274000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 05/11/2024”. La ricorrente, premesso di essere “contribuente da anni adempiente”, ribadito di essersi “visto notificare i provvedimenti opposti”, di non essere debitrice delle somme richieste, si dilungava su questioni giuridiche formulate in termini astratti, senza specifico riferimento ai fatti di causa, senza indicare la regola da applicare al caso concreto e neppure i vizi di ciascuno degli ava di cui chiedeva pronunciarsi l'annullamento (quali “
1. SULL'INTERESSE AD AGIRE ED
ECCESSO FORMALISMI”; “2. ; “3. RILIEVO D'UFFICIO DEI VIZI”). Sub 5 Controparte_4
eccepiva la “IRREGOLARITÀ DELLE NOTIFICAZIONI”, pur avendo ammesso (poche pagine prima) di aver ricevuto la notifica degli ava indicati, attinenti a crediti pretesi a titolo di contributi previdenziali. In ogni caso gli ava risultavano notificati all'indirizzo pec estratto dal registro INI pec alle date sopra indicate, Email_1
non erano stati opposti nel termine di decadenza di giorni 40 dalla notifica, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte ricorrente, poiché al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non era decorso il termine di prescrizione quinquennale per alcuno degli ava oggetto di causa;
per quanto concerne la deduzione sub 7, ossia “SUL SILENZIO-ASSENSO EX L.
228/2012 ART. 1”, con pec trasmessa all'avv. Bianchini in data 5 agosto 2024 CP_3
respingeva l'istanza di sospensione dalla stessa presentata in data 25 luglio 2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione di avvenuta estinzione ex lege della pretesa. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di riscossione delle imposte, la
pagina 3 di 4 presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell' entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello Controparte_1 stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria.”, ord.
n. 30841 del 02/12/2024. Nel caso di specie si trattava di un'istanza pretestuosa, in quanto gli atti in contestazione erano stati ritualmente notificati, i crediti iscritti a ruolo non risultavano prescritti, né l'ente impositore era incorso in alcuna decadenza;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge l'opposizione; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.291,00, oltre rimb. 15% in favore dell' e in € 3.291,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA in favore CP_2
di con distrazione in favore dell'avv. Aldo Bruzzone dichiaratosi anticipatario. CP_3
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al R.G.L. n. 7591/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHINI FRANCESCA;
Parte_1
- PARTE RICORRENTE – contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ON DO;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
OT EMILIA;
- PARTI CONVENUTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 settembre 2025 la ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076 2025 00012232000-2025-
106330 notificata il giorno precedente (16 settembre 2025) e chiedeva “1) Preliminarmente:
Si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte. 2) Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso: Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata: Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte, nonché condannare le amministrazioni resistenti alla
pagina 1 di 4 ripetizione di ogni indebito. In via ulteriormente gradata: Accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannare le Amministrazioni Resistenti.”; chiedeva “respingere l'istanza di Controparte_1
sospensione in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande e/o conclusioni formulate da controparte in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in toto e/o alle pretese di natura diversa da quella per contributi previdenziali e/o assistenziali: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente per i motivi di ricorso riguardanti le vicende precedenti la consegna del ruolo e il merito della pretesa creditoria e/o l'inammissibilità delle relative domande formulate nei confronti dell'agente di riscossione;
- accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la decadenza dell'opposizione proposta anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e/o all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999; - rigettare
l'opposizione e tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto”;
l' chiedeva “In via preliminare respingere l'istanza di sospensione;
Dichiarare inammissibile CP_2
il ricorso per genericità e tardività; Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito respingere l'opposizione e confermare, per i motivi sopra esposti tutti gli avvisi di addebito e in narrativa e per l'effetto dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento a favore dell' delle somme sopra indicate ovvero di quelle che comunque CP_2 dovessero risultare come dovute nel corso del giudizio. sempre nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento del provvedimento oggetto del presente giudizio dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente, al pagamento in favore dell' , delle somme che risulteranno accertate e CP_2 dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.”; deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_3
trattandosi del soggetto che ha emesso il provvedimento impugnato, soggetto deputato all'esercizio delle azioni derivanti dalla pretesa creditoria dell' ; CP_2
nel merito l'opposizione non è fondata;
l'opposizione aveva ad oggetto gli avvisi di addebito n. 410 2021 0001837876000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 07/11/2021”, n. 410 2022
0004031144000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 21/07/2022”, n.
pagina 2 di 4 410 2022 0013416864000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il
13/01/2023”, n. 410 2023 0008704474000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva
“notificato il 19/12/20232”, n. 410 2023 0008759062000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 19/12/2023”, n. 410 2023 0008784336000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 19/12/2023”, n. 410 2024 0007934274000, che a pag. 1 del ricorso la parte definiva “notificato il 05/11/2024”. La ricorrente, premesso di essere “contribuente da anni adempiente”, ribadito di essersi “visto notificare i provvedimenti opposti”, di non essere debitrice delle somme richieste, si dilungava su questioni giuridiche formulate in termini astratti, senza specifico riferimento ai fatti di causa, senza indicare la regola da applicare al caso concreto e neppure i vizi di ciascuno degli ava di cui chiedeva pronunciarsi l'annullamento (quali “
1. SULL'INTERESSE AD AGIRE ED
ECCESSO FORMALISMI”; “2. ; “3. RILIEVO D'UFFICIO DEI VIZI”). Sub 5 Controparte_4
eccepiva la “IRREGOLARITÀ DELLE NOTIFICAZIONI”, pur avendo ammesso (poche pagine prima) di aver ricevuto la notifica degli ava indicati, attinenti a crediti pretesi a titolo di contributi previdenziali. In ogni caso gli ava risultavano notificati all'indirizzo pec estratto dal registro INI pec alle date sopra indicate, Email_1
non erano stati opposti nel termine di decadenza di giorni 40 dalla notifica, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte ricorrente, poiché al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non era decorso il termine di prescrizione quinquennale per alcuno degli ava oggetto di causa;
per quanto concerne la deduzione sub 7, ossia “SUL SILENZIO-ASSENSO EX L.
228/2012 ART. 1”, con pec trasmessa all'avv. Bianchini in data 5 agosto 2024 CP_3
respingeva l'istanza di sospensione dalla stessa presentata in data 25 luglio 2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione di avvenuta estinzione ex lege della pretesa. In ogni caso la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di riscossione delle imposte, la
pagina 3 di 4 presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell' entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello Controparte_1 stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria.”, ord.
n. 30841 del 02/12/2024. Nel caso di specie si trattava di un'istanza pretestuosa, in quanto gli atti in contestazione erano stati ritualmente notificati, i crediti iscritti a ruolo non risultavano prescritti, né l'ente impositore era incorso in alcuna decadenza;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge l'opposizione; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.291,00, oltre rimb. 15% in favore dell' e in € 3.291,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA in favore CP_2
di con distrazione in favore dell'avv. Aldo Bruzzone dichiaratosi anticipatario. CP_3
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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