Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2024, proposto da DO RI, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Fatta, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Trinacria 23 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. claudiofatta@pec.it;
contro
Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in persona del presidente p.t. , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.) con inclusione di sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6- bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472 e 21, l. 7 agosto 1990 n. 232, previo annullamento del prospetto di liquidazione del t.f.s. prot. n. 14/1919-1°/2019 del 21 ottobre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 18 ottobre 2024, il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei carabinieri collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni e avendo espletato 42 anni di servizio utile, ha domandato l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dagli artt. 6- bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472 e 21, l. 7 agosto 1990 n. 232, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalle disposizioni citate.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza, anche della sezione, la quale ha avuto modo di affermare che al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, TI, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v: Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10834; sez. II, 24 marzo 2023 n. 3041; sez. II, 23 marzo 2023 nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470; TAR Lazio, Roma, sez. V, 1° luglio 2022 n. 9011; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 1° aprile 2022 n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 19 marzo 2022 n. 153; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022 n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 gennaio 2022 n. 193; TAR Veneto, sez. I, 4 gennaio 2022 n. 6).
Invero, l’art. 6- bis , d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, dispone che “1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dispone che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit.
La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, sia applicabile anche in favore del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei carabinieri (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, TI, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112). Nella specie, poi, la situazione in cui versa G.P. si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dall’art. 6- bis , comma 2, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., a mente del quale l’istituto de quo si applica anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Né la pretesa di parte ricorrente potrebbe essere astrattamente disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza “deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, posto che il termine in discorso non è qualificato come perentorio dalla legge né al suo superamento essa ricollega alcuna decadenza (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, TI, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Ai sensi degli artt. 429, comma 3 e 39 cod. proc. amm., sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, TI, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Claudio Fatta, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO