Legge 7 agosto 1990, n. 232

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  • 1Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ - Pag. 1
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto …

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  • 2Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto …

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  • 3Testo unico sulla maternit‡ e sulla paternit‡ - Pag. 3
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    Capo XIII Sostegno alla maternita' e alla paternita' Art. 74. Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di …

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  • 4Disposizioni abrogate
    https://www.brocardi.it/

  • 5DLGS 26/03/2001 n. 151
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
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Giurisprudenza+500

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  • 1TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/11/2024, n. 832
    Provvedimento: Pubblicato il 11/11/2024 N. 00832/2024 REG.PROV.COLL. N. 00588/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL NA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 588 del 2023, proposto da SE TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luca Frenda e Salvatore Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps - Istituto Nazionale della …
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    • trattamento di fine servizio·
    • art. 6 bis d.l. 387/1987·
    • interessi legali·
    • Ministero della Difesa·
    • difetto di legittimazione passiva·
    • scatti stipendiali·
    • decadenza·
    • risarcimento danni·
    • art. 21 l. 232/1990·
    • ricalcolo TFS·
    • INPS·
    • rivalutazione monetaria·
    • forze di polizia

  • 2TAR Roma, sez. V, sentenza 17/03/2025, n. 5507
    Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2025 N. 05507/2025 REG.PROV.COLL. N. 09158/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9158 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Crapulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia …
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    • trattamento di fine servizio·
    • art. 1911 c.o.m.·
    • obbligazione facoltativa·
    • art. 6 bis D.L. 387/1987·
    • giurisdizione amministrativa·
    • promozione militare·
    • forze di polizia·
    • ordinamento militare·
    • abrogazione promozione·
    • beneficio sei scatti

  • 3TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 16/04/2025, n. 137
    Provvedimento: Pubblicato il 16/04/2025 N. 00137/2025 REG.PROV.COLL. N. 00104/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EZ IU (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da BE UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Arezzo, viale Michelangelo n. 26; contro Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con …
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    • art. 1911 Codice ordinamento militare·
    • oneri finanza pubblica·
    • indennità di buonuscita·
    • scatti stipendiali·
    • rideterminazione indennità·
    • art. 6-bis d.l. 387/1987·
    • giurisprudenza consolidata·
    • art. 21 legge n. 232/1990·
    • forze di polizia·
    • art. 4 d.lgs. 165/1997

  • 4TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 117
    Provvedimento: Pubblicato il 16/04/2025 N. 00117/2025 REG.PROV.COLL. N. 00327/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA LI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, proposto dal signor DE GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via di Donota n. 3; contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli …
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    • trattamento di fine servizio·
    • violazione di legge·
    • art. 21 legge 232/1990·
    • sei scatti stipendiali·
    • diritto a beneficio economico·
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    • onere funzionale domanda collocamento in quiescenza·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • giurisprudenza consolidata

  • 5TAR Trieste, sez. I, sentenza 02/08/2025, n. 307
    Provvedimento: Pubblicato il 02/08/2025 N. 00307/2025 REG.PROV.COLL. N. 00027/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EN GI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 27 del 2025, proposto dal signor IL Celea, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Castaldo e Francesca Venuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti e Luca Iero dell'Ufficio legale dell'Istituto, …
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    • trattamento di fine servizio·
    • collocamento in quiescenza a domanda·
    • art. 6 bis d.l. 387/1987·
    • violazione di legge·
    • diritto al beneficio·
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    • giurisdizione TAR·
    • art. 21 l. 232/1990·
    • eccesso di potere
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Autorizzazione di spesa). 1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:
    a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenute nella presente legge relativa alla Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni; b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza) cosi' recita:
    "Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento economico del personale della polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
    Gli accordi sono triennali.
    Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionabilita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio.
    Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95.
    Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
    L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall' art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
    Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale ch espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla Legge 11 luglio 1980, n. 3120 in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
    a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
    b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
    c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
    d) VI livello-bis: ispettore di terza, a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
    e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
    f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
    g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
    Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica.
    Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
    Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della citata legge n. 312.
    Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi.
    La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione all'anzianita' di servizio maturata al 1› gennaio 1978.
    Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado di qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo nel nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
    Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
    Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
    La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
    Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.
    L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.
    Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
    Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.
    Ai commissari del Governo delle province di Trento e Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo il periodo di cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
    L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
    Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento, ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
    Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.
    Ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti, che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.
    Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
    Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
    Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante accordi di cui all'art. 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.
  • Art. 2. (Indennita' pensionabile). 1. L'indennita' prevista dall' articolo 2, commi primo , terzo , quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34 , modificato dall' articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:
    a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989; b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990; c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990. 2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. 3. A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' soppressa. 4. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , che cessi dal servizio dal 1 maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1 giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennita' di buonuscita e di licenziamento. 5. Le disposizioni di cui all' articolo 64, comma primo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge. 6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all' articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell' articolo 2, commi primo , terzo quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34 . Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.
    Note all'art. 2:
    - Il testo vigente dell' art. 2 commi 1 e 2, del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione ad altri corpi di polizia) e' il seguente:
    "1. L'indennita' prevista all' articolo 2, commi primo , terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34 e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.
    2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente".
    - Il testo vigente dell'art. 2, commi 17 e successivi, del D.L. n. 387/1987 e' il seguente:
    "17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 ) compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo.
    primo dirigente................... L. 700.000
    dirigente superiore............... L. 900.000
    dirigente generale................ L. 1.100.000
    18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 e' attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , nonche' ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
    19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresi' ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.
    20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali, e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale".
    - Il testo dell' art. 64, comma primo, della legge n. 121/1981 cosi' recita:
    "Art. 64. (Obbligo di permanenza e reperibilita'). - Per esigenze di ordine di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma o in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111".
    - Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 135/1975 (Aumento delle misure dell'indennita' mensile per il servizio d'istituto alle Forze di polizia ed attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottoufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato) e' il seguente:
    "Art. 2. - A decorrere dal 1› aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e ai sottoufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennita' di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
    Se la presenza in servizio cade di giorno festivo il supplemento e' di Lire 1.800 al giorno. Il supplemento e' dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.
    Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300.
    Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennita' e' corrisposta nella misura di cui al primo comma.
    E' abrogato l' art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 ".
  • Articolo 3
    Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53))