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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2786/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliere Elisabetta Palumbo Consigliere rel.
ha pronunciato, all'udienza del 21 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.2786 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
con gli Avv.ti Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali e Parte_1
Claudio Zaza;
Appellante E
Controparte_1
, con l'Avvocatura generale dello Stato
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4283 del 2024 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 10.04.2024. CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024, adiva il Tribunale Parte_1 di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, convenendo in giudizio il
[...]
nonché l' , per Controparte_1 Controparte_2 2
chiedere di: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. 2) ordinare al
convenuto l'assegnazione della Carta elettronica docenti in favore della CP_1 parte ricorrente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 con accredito, sulla detta carta, della somma pari ad € 2.500,00”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da liquidarsi tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto, conformi a principi di cui al D.L n 110 del 7 agosto 2023. 1.1 A fondamento della domanda, l'allora ricorrente esponeva: di aver svolto per il
, l'attività d'insegnante in forza di successivi Controparte_1 contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024, dal mese di settembre a quello di giugno/agosto di ciascun anno, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui - di cui all'art.1, comma 121, legge n.107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016 - finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-che l'esclusione da tale beneficio palesava un'evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto svolgenti la medesima funzione in contrasto con la normativa in materia e con i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. 1.3. Nella contumacia del il Tribunale così statuiva: “ dichiara il diritto CP_1 della ricorrente all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto a CP_1 provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per ciascun anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”. 1.4 Il primo giudice - richiamata la normativa in materia (art. 1 commi 121, 122 e 124 legge n. 107/2015, art. 2 DPCM n. 32313 del 23/9/2015, DPCM del 28/11/2016) la Direttiva 1999/70 con l'accordo quadro nonché la giurisprudenza comunitaria (CGUE pronuncia del 18/5/2022 nella causa C-450/21 e C-78/18 – punti 40 e 41), quella amministrativa (C.d.S. n. 1842/2022 con cui era stato annullato il DPCM n. 32313 del 2015), nonché di legittimità (Cass. n.29961 del 27.10.2023), ha affermato che “ciò premesso in diritto, in fatto la ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in forza Controparte_1 di successivi contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso né emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla suddetta a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi;
del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'Amministrazione; - che, in conclusione, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, va senza dubbio affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici in 3
cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso e l'Amministrazione va quindi condannata all'attribuzione di tale beneficio”.
1.5 Quanto alle spese di lite, il Tribunale disponeva: “… ricorrono gravi motivi (anche alla luce di Corte Cost. 77\18) per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
2. Avverso detta pronuncia, ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite stante la genericità ed erroneità della motivazione adottata ed affidando il gravame a due censure: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c sul rilievo della insussistenza dell'assunto della “novità” delle questioni esaminate in quanto contraddetto da copiosa giurisprudenza elencata;
II) insussistenza di “gravi ed eccezionali motivi” addotti dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese sulla base del rilievo di una condotta dell'amministrazione convenuta coerente con le disposizioni normative richiamate.
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso e la causa, CP_1 all'odierna udienza, è stata decisa come da dispositivo.
4. Il gravame articolato su censure inerenti ad aspetti della medesima questione che vanno trattati congiuntamente, è fondato e va accolto per quanto di ragione. 4.1 Osserva il Collegio che in ossequio al combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c., le spese del giudizio sono poste, di regola, a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporne la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, la compensazione è, altresì, ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite è soggetto all'onere di motivazione, il cui assolvimento costituisce requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale e non è soddisfatto da motivazioni apparenti o di mero principio, perché dette tipologie di motivazione, in quanto ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, non consentono il necessario controllo di congruenza e legittimità dell'esercitato potere rispetto al caso di specie (v. Cass. n. 4360/2019, n. 22598/2018, n. 10042/2018, n. 9186/2018, n. 23940/2017, n. 22310/2017). 4.2 Così delineato l'ambito normativo entro il quale ricondurre la cognizione del presente giudizio, osserva allora la Corte che l'appellante è stato integralmente vittorioso nel giudizio di primo grado, dal momento che il Tribunale ha ravvisato ed accertato la fondatezza della pretesa azionata dalla docente nei confronti del consistente nel riconoscimento del diritto al godimento della cd “carta CP_1 docente” per un valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 - 2022/2023. Il Tribunale ha tuttavia interamente compensato le spese di lite con la motivazione richiamata al punto 1.5 cui per brevità si rinvia. 4
4.3 La motivazione è censurabile, posto che la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, non era “questione nuova” essendo la stessa già affrontata in numerose pronunce del Consiglio di Stato (v. sent. n.1842 del 18.03.2022) e della Corte di cassazione (v. sent. n.29961 del 27.10.2023), nonché della Corte di Giustizia Europea (CGUE C-450-21 del 18.05.2022 e C-72-18 - punti 40 e 41), come del resto richiamata dallo stesso Tribunale, con esito favorevole rispetto alle istanze degli insegnanti con contratto a termine nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art.1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo come il ricorrente. Nello specifico, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 9 gennaio 2024 allorquando, cioè, il principio di diritto posto a fondamento della decisione impugnata era già contenuto non solo nei pronunciamenti richiamati, ma anche in numerose decisioni di merito (v. sentenze Tribunale di Torino n. 515 del 24.03.2022 e del Tribunale di Rieti n. 96 del 24.03.2022). 4.4 Quanto poi alla possibilità del giudice di compensare le spese di lite per “gravi ed eccezionali ragioni” che -come è noto- non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate dovendosi individuare ed esplicitare, in via interpretativa, da parte del giudice di merito nella motivazione, queste devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cfr. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546), non rinvenibili nel caso di specie. Nelle “gravi ed eccezionali ragioni” non può infatti ricondursi il richiamo fatto (in motivazione) “alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”, considerata la genericità del riferimento fatto dal Tribunale che non ha chiarito, né specificato a quale normativa intendesse riferirsi. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, sulla regolamentazione delle spese processuali, in assenza di presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. ed in base al principio sulla soccombenza, avrebbe dovuto condannare il alla CP_1 liquidazione dei compensi secondo il valore della controversia ed in base ai parametri normativi vigenti. 4.5 I parametri cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite, indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37 del 2018 e aggiornato dal D.M. n.147 del 2022 che, da ultimo, disciplina i compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi - così come indicati nelle allegate tabelle - su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”. 4.6 L'art. 1, comma 1, lett. a), nn.1) e 2) del D.M. n. 37 del 2018, novellando l'articolo 4 del D.M. 55/2014 ha sostituito le parole “diminuzione fino al 50%” con la locuzione “diminuzione in ogni caso non oltre il 50%” e, in riferimento alla voce
“Fase istruttoria”, le parole “diminuzione fino al 70%” sono state modificate con 5
l'espressione “diminuzione in ogni caso non oltre il 70%”, così prevedendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore dei parametri di base che sono inderogabili. Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.7 Quanto alla quantificazione delle spese di lite del primo grado, considerato che il merito del giudizio non presentava elevata importanza o difficoltà, tenendo conto del valore della controversia pari ad euro 2.500,00 (euro 500 del bonus carta docenti moltiplicato per il numero di anni dedotti in ricorso), dei valori tariffari di cui alla tabella allegata al D.M. 147/2022, dello scaglione di riferimento (tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 per le cause di lavoro) ed in aderenza ai minimi tariffari, queste vengono liquidate in euro 1.030,00 risultante dalla somma di euro 444,00 per la fase studio, euro 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 373,00 per la fase decisionale;
mentre nulla viene disposto per la fase istruttoria non espletata. Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, la Corte richiama il principio secondo CP_3 cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345). Anche per la liquidazione delle spese per il giudizio di gravame, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della serialità della vertenza e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, nella misura di euro 247,00 calcolato in base al valore della controversia ed in aderenza ai minimi tariffari.
5. Anche la richiesta dell'appellante d'incremento percentuale per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali, va accolta nei limiti che si vanno ora a specificare.
Come è noto, l'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art.1, comma 1, lett. b) dispone espressamente che il compenso del professionista “determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. La Corte di cassazione, civile sez. II, 23/12/2022, n.37692 in merito a tale aspetto ha previsto che “La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in Cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione”. 5.1 Nel caso di specie, il ricorso presentato in primo grado era telematico e conteneva collegamenti ipertestuali al suo interno per facilitarne il reperimento e la consultazione della documentazione allegata. Considerato tuttavia il numero modesto 6
di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi per l'agevolazione utilizzata - la maggiorazione richiesta può essere riconosciuta nella misura del 10% e, quindi, pari per il primo grado ad euro 103,00 e cioè il 10% di euro 1.030,00. 5.2 Analoghe considerazioni esplicitate al punto 5.1 valgono per la maggiorazione delle spese di lite inerenti il giudizio di gravame che vengono complessivamente quantificate in euro 271,70 (247,00+24,70) come indicate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il alla refusione delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio liquidate in complessivi euro 1.133,00 (1.030,00+103,00) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del presente grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 271,70 (247,00+24,70), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, Roma 21.03.2025. La Consigliera rel. La Presidente Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2786/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliere Elisabetta Palumbo Consigliere rel.
ha pronunciato, all'udienza del 21 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.2786 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
con gli Avv.ti Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali e Parte_1
Claudio Zaza;
Appellante E
Controparte_1
, con l'Avvocatura generale dello Stato
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4283 del 2024 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 10.04.2024. CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024, adiva il Tribunale Parte_1 di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, convenendo in giudizio il
[...]
nonché l' , per Controparte_1 Controparte_2 2
chiedere di: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. 2) ordinare al
convenuto l'assegnazione della Carta elettronica docenti in favore della CP_1 parte ricorrente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 con accredito, sulla detta carta, della somma pari ad € 2.500,00”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da liquidarsi tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto, conformi a principi di cui al D.L n 110 del 7 agosto 2023. 1.1 A fondamento della domanda, l'allora ricorrente esponeva: di aver svolto per il
, l'attività d'insegnante in forza di successivi Controparte_1 contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024, dal mese di settembre a quello di giugno/agosto di ciascun anno, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui - di cui all'art.1, comma 121, legge n.107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016 - finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
-che l'esclusione da tale beneficio palesava un'evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto svolgenti la medesima funzione in contrasto con la normativa in materia e con i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. 1.3. Nella contumacia del il Tribunale così statuiva: “ dichiara il diritto CP_1 della ricorrente all'attribuzione della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto a CP_1 provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per ciascun anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado”. 1.4 Il primo giudice - richiamata la normativa in materia (art. 1 commi 121, 122 e 124 legge n. 107/2015, art. 2 DPCM n. 32313 del 23/9/2015, DPCM del 28/11/2016) la Direttiva 1999/70 con l'accordo quadro nonché la giurisprudenza comunitaria (CGUE pronuncia del 18/5/2022 nella causa C-450/21 e C-78/18 – punti 40 e 41), quella amministrativa (C.d.S. n. 1842/2022 con cui era stato annullato il DPCM n. 32313 del 2015), nonché di legittimità (Cass. n.29961 del 27.10.2023), ha affermato che “ciò premesso in diritto, in fatto la ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in forza Controparte_1 di successivi contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso né emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla suddetta a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi;
del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'Amministrazione; - che, in conclusione, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, va senza dubbio affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici in 3
cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso e l'Amministrazione va quindi condannata all'attribuzione di tale beneficio”.
1.5 Quanto alle spese di lite, il Tribunale disponeva: “… ricorrono gravi motivi (anche alla luce di Corte Cost. 77\18) per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
2. Avverso detta pronuncia, ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite stante la genericità ed erroneità della motivazione adottata ed affidando il gravame a due censure: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c sul rilievo della insussistenza dell'assunto della “novità” delle questioni esaminate in quanto contraddetto da copiosa giurisprudenza elencata;
II) insussistenza di “gravi ed eccezionali motivi” addotti dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese sulla base del rilievo di una condotta dell'amministrazione convenuta coerente con le disposizioni normative richiamate.
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso e la causa, CP_1 all'odierna udienza, è stata decisa come da dispositivo.
4. Il gravame articolato su censure inerenti ad aspetti della medesima questione che vanno trattati congiuntamente, è fondato e va accolto per quanto di ragione. 4.1 Osserva il Collegio che in ossequio al combinato disposto degli art. 91 e 92 c.p.c., le spese del giudizio sono poste, di regola, a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporne la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, la compensazione è, altresì, ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite è soggetto all'onere di motivazione, il cui assolvimento costituisce requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale e non è soddisfatto da motivazioni apparenti o di mero principio, perché dette tipologie di motivazione, in quanto ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, non consentono il necessario controllo di congruenza e legittimità dell'esercitato potere rispetto al caso di specie (v. Cass. n. 4360/2019, n. 22598/2018, n. 10042/2018, n. 9186/2018, n. 23940/2017, n. 22310/2017). 4.2 Così delineato l'ambito normativo entro il quale ricondurre la cognizione del presente giudizio, osserva allora la Corte che l'appellante è stato integralmente vittorioso nel giudizio di primo grado, dal momento che il Tribunale ha ravvisato ed accertato la fondatezza della pretesa azionata dalla docente nei confronti del consistente nel riconoscimento del diritto al godimento della cd “carta CP_1 docente” per un valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 - 2022/2023. Il Tribunale ha tuttavia interamente compensato le spese di lite con la motivazione richiamata al punto 1.5 cui per brevità si rinvia. 4
4.3 La motivazione è censurabile, posto che la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, non era “questione nuova” essendo la stessa già affrontata in numerose pronunce del Consiglio di Stato (v. sent. n.1842 del 18.03.2022) e della Corte di cassazione (v. sent. n.29961 del 27.10.2023), nonché della Corte di Giustizia Europea (CGUE C-450-21 del 18.05.2022 e C-72-18 - punti 40 e 41), come del resto richiamata dallo stesso Tribunale, con esito favorevole rispetto alle istanze degli insegnanti con contratto a termine nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art.1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo come il ricorrente. Nello specifico, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 9 gennaio 2024 allorquando, cioè, il principio di diritto posto a fondamento della decisione impugnata era già contenuto non solo nei pronunciamenti richiamati, ma anche in numerose decisioni di merito (v. sentenze Tribunale di Torino n. 515 del 24.03.2022 e del Tribunale di Rieti n. 96 del 24.03.2022). 4.4 Quanto poi alla possibilità del giudice di compensare le spese di lite per “gravi ed eccezionali ragioni” che -come è noto- non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate dovendosi individuare ed esplicitare, in via interpretativa, da parte del giudice di merito nella motivazione, queste devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cfr. Cass. n.16037/2014 e Cass. 21.05.2015 n.14546), non rinvenibili nel caso di specie. Nelle “gravi ed eccezionali ragioni” non può infatti ricondursi il richiamo fatto (in motivazione) “alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”, considerata la genericità del riferimento fatto dal Tribunale che non ha chiarito, né specificato a quale normativa intendesse riferirsi. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, sulla regolamentazione delle spese processuali, in assenza di presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. ed in base al principio sulla soccombenza, avrebbe dovuto condannare il alla CP_1 liquidazione dei compensi secondo il valore della controversia ed in base ai parametri normativi vigenti. 4.5 I parametri cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite, indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37 del 2018 e aggiornato dal D.M. n.147 del 2022 che, da ultimo, disciplina i compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi - così come indicati nelle allegate tabelle - su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”. 4.6 L'art. 1, comma 1, lett. a), nn.1) e 2) del D.M. n. 37 del 2018, novellando l'articolo 4 del D.M. 55/2014 ha sostituito le parole “diminuzione fino al 50%” con la locuzione “diminuzione in ogni caso non oltre il 50%” e, in riferimento alla voce
“Fase istruttoria”, le parole “diminuzione fino al 70%” sono state modificate con 5
l'espressione “diminuzione in ogni caso non oltre il 70%”, così prevedendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore dei parametri di base che sono inderogabili. Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.7 Quanto alla quantificazione delle spese di lite del primo grado, considerato che il merito del giudizio non presentava elevata importanza o difficoltà, tenendo conto del valore della controversia pari ad euro 2.500,00 (euro 500 del bonus carta docenti moltiplicato per il numero di anni dedotti in ricorso), dei valori tariffari di cui alla tabella allegata al D.M. 147/2022, dello scaglione di riferimento (tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 per le cause di lavoro) ed in aderenza ai minimi tariffari, queste vengono liquidate in euro 1.030,00 risultante dalla somma di euro 444,00 per la fase studio, euro 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 373,00 per la fase decisionale;
mentre nulla viene disposto per la fase istruttoria non espletata. Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, la Corte richiama il principio secondo CP_3 cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345). Anche per la liquidazione delle spese per il giudizio di gravame, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della serialità della vertenza e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, nella misura di euro 247,00 calcolato in base al valore della controversia ed in aderenza ai minimi tariffari.
5. Anche la richiesta dell'appellante d'incremento percentuale per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali, va accolta nei limiti che si vanno ora a specificare.
Come è noto, l'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art.1, comma 1, lett. b) dispone espressamente che il compenso del professionista “determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. La Corte di cassazione, civile sez. II, 23/12/2022, n.37692 in merito a tale aspetto ha previsto che “La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in Cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione”. 5.1 Nel caso di specie, il ricorso presentato in primo grado era telematico e conteneva collegamenti ipertestuali al suo interno per facilitarne il reperimento e la consultazione della documentazione allegata. Considerato tuttavia il numero modesto 6
di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi per l'agevolazione utilizzata - la maggiorazione richiesta può essere riconosciuta nella misura del 10% e, quindi, pari per il primo grado ad euro 103,00 e cioè il 10% di euro 1.030,00. 5.2 Analoghe considerazioni esplicitate al punto 5.1 valgono per la maggiorazione delle spese di lite inerenti il giudizio di gravame che vengono complessivamente quantificate in euro 271,70 (247,00+24,70) come indicate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il alla refusione delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio liquidate in complessivi euro 1.133,00 (1.030,00+103,00) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del presente grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 271,70 (247,00+24,70), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, Roma 21.03.2025. La Consigliera rel. La Presidente Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi