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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/07/2024, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1866/2023, promossa da:
, in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
sulla minore rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Salvatore Leone come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del Parroco Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vito Rizzi, come da mandato in atti, CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 09.03.23 e notificato il successivo
13.03.23,
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
minore , conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
1 Tribunale di Taranto, la IA , per Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti dalla figlia minore a seguito dell'infortunio verificatosi Persona_1
il giorno 08.02.20, alle ore 17.00 circa.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo sopra descritte,
, frequentatrice abituale della IA, nel Persona_1
prendere parte ad una prova di canto, all'atto di sistemarsi nei pressi dell'armonium, sarebbe scivolata dai gradini dell'altare, riportando un violento trauma all'arto superiore destro.
Affermava che, a causa dell'infortunio, la minore avrebbe subito lesioni personali per le quali sarebbe stata trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manduria, ove, sottoposta a visita medi ca, le sarebbe stato diagnosticato un “trauma contusivo arto superiore dx con frattura del capitello radiale, distacco epifisario olecrano dx e lussazione gomito sinistro”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
, la quale contestava la domanda Controparte_1
e opponeva l'assenza di responsabilità della convenuta.
All'udienza del 18.09.23, il Giudice, rilevata la tardività della II° e III° memoria ex art. 171 ter cpc di parte attrice, ammetteva, in quanto rilevante, la prova testimoniale richiesta da parte convenuta e rinviava la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 07.11.23.
Alla predetta udienza, la convenuta, non avendo provveduto alla citazione del teste, veniva dichiarata decaduta dal suddetto mezzo di prova, per cui il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 16.07.24 per la definitiva precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine per note sino al 16.06.24.
2 La domanda è risultata infondata e comunque non provata nell'an e per tali ragioni non può essere accolta.
La responsabilità individuabile in capo alla IA Collegiata SS.
Annunziata deve essere correttamente qualificata siccome responsabilità contrattuale.
La materia presenta spiccate analogie con la responsabilità della scuola per il danno auto-procuratosi dagli alunni durante il periodo in cui sono affidati all'istituto.
Le SS. UU della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21670/2013 hanno avuto modo di chiarire che «nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante (rectius IA convenuta) non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del
3 rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (Cass., SU., n. 9346 del 2002; Cass. n. 24456 del 2005;
Cass. n. 5067 del 2010; Cass. n. 2559 del 2011).
La è in altri termini tenuta a mantenere la condotta CP_1
dovuta, perché trattasi di “contratto di protezione”, in base al quale tra gli interessi da realizzarsi da parte della rientra quello CP_1
all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti (Cass. Sez. Unite n. 577/2008).
La Giurisprudenza ha anche correttamente individuato la regola di riparto dell'onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sulla parte attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849;
Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001,
n. 13533);
Nella fattispecie l'onere gravante sulla convenuta, di CP_1
dimostrare il regolare adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli alunni, potrebbe ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all'emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l'usura dei gradini o la loro scivolosità, né essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell'allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una
4 sorveglianza continua.
Deve pertanto evidenziarsi che l'onere probatorio della IA di dare la prova contraria di specifiche circostanze (sussistenza di pavimentazione antiscivolo, scalini antisdrucciolevoli, ecc.) avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni della danneggiata dirette ad individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi;
va infatti ricordato, al riguardo, che se il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore è però onerato di allegare l'inadempimento, cosicché, nella fattispecie deve escludersi che gravasse sulla convenuta l'onere di dimostrare, nello CP_1
specifico, l'assenza di tale pericolosità (Cass. sez. III, 30/05/2023
n.15190).
La domanda proposta, invece, non può essere qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale non essendo allegata nell'atto di citazione od in altro atto, semmai il contrario (cfr. certificazione di
Pronto Soccorso e Consulenza di parte), ossia una caduta accidentale e non per responsabilità di altri frequentatori.
Sulla scorta di quanto innanzi ed evidenziate l'insufficienza delle allegazioni attoree e la mancata prova degli assunti, non ricorrono i necessari presupposti per procedere all'accertamento del quantum attraverso la invocata CTU.
Le ragioni del rigetto della domanda seppur in ragione della esiguità dell'attività processuale svolta possono giustificare una compensazione inter partes, peraltro giustificano la revoca della ammissione della parte attrice al beneficio della ammissione al gratuito patrocinio.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
sulla minore nei confronti della Persona_1
SS. , in persona del Parroco Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata e non provata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
3) Revoca la ammissione di al beneficio del Parte_1
gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Taranto oggi 16 luglio 2024 all'esito della Camera di
Consiglio.
Il Giudice Unico
Dott. Leonardo Macchitella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1866/2023, promossa da:
, in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
sulla minore rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Salvatore Leone come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, in persona del Parroco Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vito Rizzi, come da mandato in atti, CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 09.03.23 e notificato il successivo
13.03.23,
, in qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
minore , conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
1 Tribunale di Taranto, la IA , per Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti dalla figlia minore a seguito dell'infortunio verificatosi Persona_1
il giorno 08.02.20, alle ore 17.00 circa.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo sopra descritte,
, frequentatrice abituale della IA, nel Persona_1
prendere parte ad una prova di canto, all'atto di sistemarsi nei pressi dell'armonium, sarebbe scivolata dai gradini dell'altare, riportando un violento trauma all'arto superiore destro.
Affermava che, a causa dell'infortunio, la minore avrebbe subito lesioni personali per le quali sarebbe stata trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manduria, ove, sottoposta a visita medi ca, le sarebbe stato diagnosticato un “trauma contusivo arto superiore dx con frattura del capitello radiale, distacco epifisario olecrano dx e lussazione gomito sinistro”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
, la quale contestava la domanda Controparte_1
e opponeva l'assenza di responsabilità della convenuta.
All'udienza del 18.09.23, il Giudice, rilevata la tardività della II° e III° memoria ex art. 171 ter cpc di parte attrice, ammetteva, in quanto rilevante, la prova testimoniale richiesta da parte convenuta e rinviava la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 07.11.23.
Alla predetta udienza, la convenuta, non avendo provveduto alla citazione del teste, veniva dichiarata decaduta dal suddetto mezzo di prova, per cui il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 16.07.24 per la definitiva precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine per note sino al 16.06.24.
2 La domanda è risultata infondata e comunque non provata nell'an e per tali ragioni non può essere accolta.
La responsabilità individuabile in capo alla IA Collegiata SS.
Annunziata deve essere correttamente qualificata siccome responsabilità contrattuale.
La materia presenta spiccate analogie con la responsabilità della scuola per il danno auto-procuratosi dagli alunni durante il periodo in cui sono affidati all'istituto.
Le SS. UU della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21670/2013 hanno avuto modo di chiarire che «nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante (rectius IA convenuta) non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del
3 rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (Cass., SU., n. 9346 del 2002; Cass. n. 24456 del 2005;
Cass. n. 5067 del 2010; Cass. n. 2559 del 2011).
La è in altri termini tenuta a mantenere la condotta CP_1
dovuta, perché trattasi di “contratto di protezione”, in base al quale tra gli interessi da realizzarsi da parte della rientra quello CP_1
all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti (Cass. Sez. Unite n. 577/2008).
La Giurisprudenza ha anche correttamente individuato la regola di riparto dell'onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sulla parte attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849;
Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001,
n. 13533);
Nella fattispecie l'onere gravante sulla convenuta, di CP_1
dimostrare il regolare adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli alunni, potrebbe ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all'emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l'usura dei gradini o la loro scivolosità, né essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell'allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una
4 sorveglianza continua.
Deve pertanto evidenziarsi che l'onere probatorio della IA di dare la prova contraria di specifiche circostanze (sussistenza di pavimentazione antiscivolo, scalini antisdrucciolevoli, ecc.) avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni della danneggiata dirette ad individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi;
va infatti ricordato, al riguardo, che se il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore è però onerato di allegare l'inadempimento, cosicché, nella fattispecie deve escludersi che gravasse sulla convenuta l'onere di dimostrare, nello CP_1
specifico, l'assenza di tale pericolosità (Cass. sez. III, 30/05/2023
n.15190).
La domanda proposta, invece, non può essere qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale non essendo allegata nell'atto di citazione od in altro atto, semmai il contrario (cfr. certificazione di
Pronto Soccorso e Consulenza di parte), ossia una caduta accidentale e non per responsabilità di altri frequentatori.
Sulla scorta di quanto innanzi ed evidenziate l'insufficienza delle allegazioni attoree e la mancata prova degli assunti, non ricorrono i necessari presupposti per procedere all'accertamento del quantum attraverso la invocata CTU.
Le ragioni del rigetto della domanda seppur in ragione della esiguità dell'attività processuale svolta possono giustificare una compensazione inter partes, peraltro giustificano la revoca della ammissione della parte attrice al beneficio della ammissione al gratuito patrocinio.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
5
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
sulla minore nei confronti della Persona_1
SS. , in persona del Parroco Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata e non provata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
3) Revoca la ammissione di al beneficio del Parte_1
gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Taranto oggi 16 luglio 2024 all'esito della Camera di
Consiglio.
Il Giudice Unico
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