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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/08/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 815/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Jesi (AN) alla Via G. Di Vittorio n. 15 e quivi elettivamente domiciliata alla Via Gramsci n. 31 presso lo studio dell'Avv. Renzo Giantomassi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo Curatore, con sede in Fabriano alla Via Piani di Marischio n. 19 ed elettivamente domiciliata in Fabriano alla Via Cialdini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Alianello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Oggetto: azione revocatoria fallimentare, appello avverso la sentenza n. 777/2022 emessa in data 14/16.06.2022 dal Tribunale di Ancona
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 777/2022 emessa in data 14/16.06.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla del CP_1 [...] nei confronti di al fine di sentir revocare ex art. 67, co. 2, Controparte_1 Parte_1
L.F. i pagamenti effettuati per il complessivo importo di €.29.094,82 e dichiararli inefficaci nei confronti della massa dei creditori, con condanna della società convenuta al pagamento in favore della Curatela della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenuta dal giudicante l'applicabilità dell'art. 69, co. 2, L.F. in merito alla decorrenza del termine semestrale sospetto dalla data di pubblicazione della domanda di concordato, rilevata altresì la sussistenza di idonei elementi conoscitivi in capo al creditore dello stato di insolvenza della società debitrice al momento dei pagamenti ed accertato che durante la prima parte del periodo sospetto si è verificata una situazione di anomala dilatazione dei tempi di pagamento di quasi il quadruplo rispetto al periodo anteriore, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, L.F., in accoglimento della domanda ha revocato i pagamenti eseguiti per complessivi €.29.094,82 e ha condannato parte convenuta al pagamento della predetta somma in favore di parte attrice, oltre al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per Parte_1 aver il primo giudice omesso di valutare l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. n. 132/2014, nonché per intervenuta decadenza dell'azione revocatoria ex art. 69 bis, co. 1, L.F., per non aver valutato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della decorrenza retroattiva dell'ultimo semestre rilevante ex art. 69 bis, co. 2, L.F., per erronea esclusione della non assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti eseguiti ex art. 67, co. 3, lett. a) L.F., per mancata prova della riduzione di fatturato tra le due società ed erronea valutazione che i pagamenti in oggetto non rientrassero nei termini d'uso.
Si è regolarmente costituita in giudizio la Curatela del Fallimento Controparte_1 contestando in modo specifico l'avverso gravame, evidenziando come l'azione revocatoria non sia soggetta alla negoziazione assistita, in quanto con essa si chiede la dichiarazione di inefficacia di un pagamento da cui può seguire la restituzione della somma, inoltre la difesa appellante ammette espressamente che, al momento dell'introduzione del giudizio, il termine triennale di decadenza, decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di
2 fallimento, non era ancora scaduto;
ritiene l'appellato che vi sia assoluta consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento, come comprovato dal dato temporale emergente dalla documentazione e che i pagamenti -non contestati- per complessivi €.29.094,82 oggetto della declaratoria di inefficacia non sono stati eseguiti nei termini d'uso vigenti tra le parti, essendo peraltro irrilevante la tolleranza della società creditrice ed essendo emerso che erano molti di più i pagamenti intervenuti nel semestre c.d. sospetto rispetto ai nuovi ordini;
quanto, infine, alla lamentata erronea valutazione della sussistenza del requisito soggettivo, correttamente il giudice di prime cure ha accertato il presupposto della scientia decotionis, ammissibile anche per presunzioni e nel caso di specie riconosciuto anche dall'appellata, come peraltro riscontrabile dall'anomalia dei pagamenti al di fuori dei temini d'uso.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza nella parte in cui ha erroneamente omesso ogni valutazione sull'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento dell'obbligatoria negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, adducendo a sostegno l'omesso previo invio della diffida stragiudiziale e dell'invito alla negoziazione suddetta, trattandosi di domanda compresa nei limiti della somma di €.50.000, vertente in materia di diritti disponibili e transigibili, né essendo esclusa dal novero delle materie previste dalla citata legge.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio come in modo corretto il primo giudice abbia implicitamente rigettato l'eccezione in esame, nel condivisibile presupposto che l'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di inefficacia e la restituzione di un pagamento dell'importo inferiore ad €.50.000 non rientri tra le materie obbligatorie aventi ad oggetto il tentativo di negoziazione assistita, atteso che il ricorso a tale procedura non è, in linea generale, obbligatorio, se non nei casi espressamente previsti dall'art. 3 cit. D.L., che per determinate materie pone il ricorso alla convenzione assistita come condizione di procedibilità dell'ordinario giudizio. Ed infatti, le materie per le quali la negoziazione è prevista quale condizione di procedibilità sono, oltre alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, le controversie aventi ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro cinquantamila.
3 A parere della Corte, l'azione revocatoria non è soggetta a negoziazione, dato che la sua immediata finalità non è quella di ottenere il pagamento di una somma di denaro, bensì di ottenere la reintegrazione della suddetta garanzia, che si realizza attraverso la restituzione del corrispondente importo, previa inefficacia del negozio giuridico che ne costituisce il presupposto e, pertanto, la domanda di condanna al pagamento, che neppure è esplicitamente necessaria, rappresenta l'effetto estensivo del petitum originario: trattandosi di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c., proprio la funzione processuale dell'azione in esame impedisce che essa venga considerata quale ordinaria domanda di pagamento di cui all'art. 3 del menzionato D.L. n. 132/2014.
Con il secondo motivo la difesa appellante critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza, risultando la causa avviata oltre il triennio, che il giudicante avrebbe dovuto collocare tra la data del 17.02.2021, in cui è avvenuta la notifica PEC dell'atto di citazione e quella del 15.02.2018, coincidente con la data della Camera di
Consiglio che ha dichiarato il fallimento della società debitrice, anziché prendere in riferimento il dies a quo della data di deposito della sentenza di fallimento, avvenuto il successivo 19.02.2018, lamentandosi altresì della circostanza che il Tribunale, riportando la previsione del comma 2 dell'art. 69 bis L.F, si sia dedicato unicamente alla diversa questione dell'individuazione del semestre in cui vanno a ricadere i pagamenti oggetto di revocatoria per effetto della consecutio tra procedure.
L'assunto è infondato.
Va, in primis, rilevato come il primo giudice abbia fatto buon governo del disposto di cui all'art. 69, co. 2, L.F., secondo cui qualora la domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la decorrenza dei termini opera dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, con la conseguenza che il c.d.
“semestre sospetto” decorre dal 5.05.2017, data di deposito del ricorso ex art. 161 L.F., con conseguente retrodatazione del computo del semestre sospetto sino al 6.11.2016, sorvolando sul decorso del triennio, e ciò in applicazione, non solo del secondo, ma anche del primo comma dell'art. 69 bis L.F.
Ed infatti, la dizione dell'art. 69 bis, co. 2, L.F. è estremamente chiara da non lasciare alcun dubbio interpretativo: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”: operando, nel caso di specie, il principio della consecuzione fra le
4 due procedure, gli effetti del fallimento sono retrodatati alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che non sussiste alcuna omessa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della decorrenza retroattiva dell'ultimo semestre rilevante ex art. 67 bis, co. 2, L.F.
Quanto, inoltre, all'eccezione di decadenza per l'asserito mancato rispetto del termine triennale, occorre far necessario riferimento alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando la data dell'udienza tenutasi in Camera di
Consiglio, atteso che ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p.c., come espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 16 L.F., gli effetti della sentenza si producono dalla data della sua pubblicazione, vale a dire dal giorno del deposito in cancelleria, mentre per i terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Gli effetti della sentenza di fallimento non si producono, quindi, tutti nello stesso momento: per le parti dell'istruttoria prefallimentare dal giorno del deposito in cancelleria, mentre per tutti gli altri dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese.
In materia di pubblicazione della sentenza, le Sezioni Unite hanno ribadito che “Il deposito
e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti … il giudice deve accertare … quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 18569 del 22 settembre 2016).
Con il terzo motivo la società appellante ribadisce che riguardo al principio di cui all'art. 69 bis, co. 2, L.F. il requisito della consecuzione tra il concordato preventivo e il fallimento non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sul mero dato temporale, ma avrebbe dovuto tenere in considerazione anche altri elementi probatori comprovanti che trattavasi effettivamente della stessa crisi, ben potendo essere stata causata la dichiarazione di fallimento da fattori diversi rispetto a quelli esposti nella domanda di concordato, avendo anche su tale aspetto il primo giudice omesso ogni decisione, né avendo la attrice CP_1 dato la prova della unicità della situazione di crisi, essendosi essa limitata a depositare la visura camerale della società fallita e l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il motivo non è condivisibile.
5 In merito all'argomento, la Suprema Corte ha espresso il principio per cui la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno ampiamente riconosciuto e consiste nel collegamento tra diverse procedure, indipendentemente dal tipo, quando mirano a gestire una situazione di dissesto o di crisi all'interno dell'impresa, sottolineando che l'art. 69 bis
L.F. fornisce una disciplina specifica in caso di successione di una o più procedure concorsuali minori, concordati o domande di concordato, seguite da un fallimento finale, così comportando la retrodatazione del periodo sospetto alla data della prima domanda di concordato, tuttavia, solo se il fallimento può essere collegato alla stessa situazione di crisi o insolvenza che ha portato alla presentazione della prima domanda di concordato preventivo, nel senso che il criterio di consecuzione diventa operativo dalla prima domanda di concordato se il successivo fallimento è conseguenza della stessa crisi imprenditoriale iniziale, che va individuata al fine di giustificare la successione delle procedure. Di qui l'elaborazione del seguente principio di diritto: “la consecutio procedurarum va considerata come un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che i due stati possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica), che risultino tra loro unite da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, piuttosto che di rigorosa successione cronologica” (cfr. Cass., Sez. I civ., sent. 11 giugno 2019, n. 15724).
Pertanto, il fenomeno della consecuzione richiede un'analisi sia cronologica che valutativa dal punto di vista sostanziale, dovendo accertarsi se l'imprenditore sia intervenuto attivamente nella gestione dell'impresa durante le procedure e se abbia modificato in modo significativo la sua situazione finanziaria rispetto al momento della prima domanda di concordato, potendo riconoscersi il collegamento di cui all'art. 69 bis L.F. in analisi solo qualora possa individuarsi un'unica situazione di crisi imprenditoriale che collega e giustifica la successione delle diverse procedure.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non risulta che la società poi fallita abbia modificato in modo significativo la sua situazione finanziaria rispetto al momento della domanda di concordato (peraltro, come rilevato dal primo giudice, già nell'anno 2013 essa aveva chiesto l'accesso a un concordato preventivo con riserva, sfociato in un accordo di ristrutturazione omologato), anzi, il ridotto lasso temporale intercorrente tra la data di deposito della “nuova” domanda di concordato in data
5.05.2017 (rispetto alla quale è stato fatto retroagire il c.d. semestre sospetto) e la sentenza
6 dichiarativa di fallimento in data 19.02.2018 inducono a ritenere che si tratti di un'unica situazione di crisi imprenditoriale che ha indotto la società a depositare domanda ex art. 161 L.F. e che, in mancanza di un rientro dello stato di crisi stesso, sia successivamente degenerata nella dichiarazione di fallimento, né la creditrice convenuta ha offerto a sostegno della propria eccezione elementi tali da ingenerare nel giudicante un diverso convincimento.
Il Collegio reputa l'infondatezza anche dei due successivi motivi, connessi tra loro e meritevoli di trattazione congiunta, attinente alla causa di esclusione della revocatoria rispetto ai pagamenti controversi, nell'assunto che essi siano avvenuti “nei termini d'uso”, dovendosi pienamente condividere in quanto logica e convincente la motivazione del
Tribunale, che ha escluso l'invocata esenzione ex art. 67, co. 3, L.F. per risultare i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto caratterizzati con tempi e modalità diversi da quelli che avevano caratterizzato il rapporto commerciale nel periodo anteriore, atteso che “la prima parte del semestre sospetto riflette una situazione di anomala dilatazione dei tempi di pagamento dal mese di novembre 2016 poiché detti pagamenti sono stati eseguiti nel periodo indicato con ritardi mai accettati prima e con una media di ritardo nel periodo sospetto di 47 giorni, ossia quasi il quadruplo di quanto avveniva nel periodo antecedente”, a nulla potendo rilevare che nelle n. 4 fatture oggetto della presente revocatoria risulti apposto -nel riquadro delle condizioni di pagamento- il termine di 90 giorni fine mese, in quanto “la verifica di anomalia nei pagamenti e della divergenza rispetto ai termini d'uso va effettuata tenendo in considerazione le tempistiche abituali di pagamento, nella specie molto inferiori alla media mantenuta nel cosiddetto periodo sospetto” (cfr. pag. 3 sent.), né potendo escludersi che la suddetta dicitura sia stata apposta in ciascuna fattura a titolo meramente indicativo e senza alcuno specifico accordo tra le parti ma nell'ottica di una “prassi commerciale usuale” (a tal fine, si consideri che la stessa difesa dell'odierna appellata afferma che vi sia stata “solo mera tolleranza verso pagamenti portati da 102 giorni a 137 giorni”). Ed ancora, irrilevante si appalesa la causa della riduzione del fatturato proprio in considerazione del fatto che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, “i pagamenti ricevuti costituivano la prova di come la società abbia tentato di rientrare della propria posizione creditoria in Pt_1 data anteriore al deposito della domanda di concordato e dunque all'emersione della crisi” (cfr. pag. 4 sent.), essendo la prosecuzione delle forniture avvenuta durante l'esercizio provvisorio autorizzato successivamente alla dichiarazione di fallimento per la
7 salvaguardia occupazionale, in cui i pagamenti venivano garantiti dalla Curatela e i fornitori non assumevano alcun rischio.
In relazione, poi, all'ultimo motivo di gravame avente ad oggetto le doglianze circa la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis da parte del contraente in bonis, nella premessa che il terzo contraente abbia una conoscenza effettiva e non soltanto potenziale dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, il curatore ha l'onere ex artt.
2727 e 2729 c.c. di dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del terzo contraente, potendo egli fornire tale prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Corte di
Cassazione, Sezione Prima, sentenza n. 14584 del 13.07.2015). La dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza può essere, quindi, anche presuntiva e basata sulla possibilità astratta di ottenere informazioni, purché sia ragionevole assegnare al creditore l'onere di ottenere tali informazioni quando, come generalmente accade, il creditore è in grado, nell'ambito della sua attività imprenditoriale, di monitorare i dati relativi al suo debitore, altrimenti sarà costretto a dimostrare l'effettiva conoscenza da parte del creditore di quegli elementi sintomatici dell'insolvenza.
Ad ogni buon conto, risulta ex actis che le due società contraenti operavano in distretti produttivi limitrofi e nello stesso territorio della Provincia di Ancona ed, inoltre, la crisi della società poi fallita, trattandosi di un'azienda con 280 dipendenti, era notoria nel settore ed ha spesso interessato la stampa fin dall'ottobre 2016 in merito ad agitazioni sindacali per mancati pagamenti di stipendi ed esuberi di personale;
ed ancora, nel gennaio 2017 è stato convocato un vertice presso la Regione Marche tra organizzazioni sindacali, Sindaco
e proprietà aziendale, mentre nel marzo 2017 la crisi ha costituito oggetto di interrogazione parlamentare (Attività produttive, commercio e turismo) ed analizzata nell'aprile 2017 dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
Non è, infine, possibile accedere alla richiesta di una riduzione parziale del quantum, in considerazione della circostanza che tutti i pagamenti oggetto di revocatoria
(rispettivamente in data 30.11.2016, 6.02.2017, 16.02.2017 e 13.04.2017) si collocano nel semestre c.d. sospetto tra il 6.11.2016 e il 5.05/2017.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
8 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 777/2022 Parte_1 emessa in data 14/16.06.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 815/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Jesi (AN) alla Via G. Di Vittorio n. 15 e quivi elettivamente domiciliata alla Via Gramsci n. 31 presso lo studio dell'Avv. Renzo Giantomassi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo Curatore, con sede in Fabriano alla Via Piani di Marischio n. 19 ed elettivamente domiciliata in Fabriano alla Via Cialdini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Alianello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Oggetto: azione revocatoria fallimentare, appello avverso la sentenza n. 777/2022 emessa in data 14/16.06.2022 dal Tribunale di Ancona
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 777/2022 emessa in data 14/16.06.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla del CP_1 [...] nei confronti di al fine di sentir revocare ex art. 67, co. 2, Controparte_1 Parte_1
L.F. i pagamenti effettuati per il complessivo importo di €.29.094,82 e dichiararli inefficaci nei confronti della massa dei creditori, con condanna della società convenuta al pagamento in favore della Curatela della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenuta dal giudicante l'applicabilità dell'art. 69, co. 2, L.F. in merito alla decorrenza del termine semestrale sospetto dalla data di pubblicazione della domanda di concordato, rilevata altresì la sussistenza di idonei elementi conoscitivi in capo al creditore dello stato di insolvenza della società debitrice al momento dei pagamenti ed accertato che durante la prima parte del periodo sospetto si è verificata una situazione di anomala dilatazione dei tempi di pagamento di quasi il quadruplo rispetto al periodo anteriore, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, L.F., in accoglimento della domanda ha revocato i pagamenti eseguiti per complessivi €.29.094,82 e ha condannato parte convenuta al pagamento della predetta somma in favore di parte attrice, oltre al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per Parte_1 aver il primo giudice omesso di valutare l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. n. 132/2014, nonché per intervenuta decadenza dell'azione revocatoria ex art. 69 bis, co. 1, L.F., per non aver valutato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della decorrenza retroattiva dell'ultimo semestre rilevante ex art. 69 bis, co. 2, L.F., per erronea esclusione della non assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti eseguiti ex art. 67, co. 3, lett. a) L.F., per mancata prova della riduzione di fatturato tra le due società ed erronea valutazione che i pagamenti in oggetto non rientrassero nei termini d'uso.
Si è regolarmente costituita in giudizio la Curatela del Fallimento Controparte_1 contestando in modo specifico l'avverso gravame, evidenziando come l'azione revocatoria non sia soggetta alla negoziazione assistita, in quanto con essa si chiede la dichiarazione di inefficacia di un pagamento da cui può seguire la restituzione della somma, inoltre la difesa appellante ammette espressamente che, al momento dell'introduzione del giudizio, il termine triennale di decadenza, decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di
2 fallimento, non era ancora scaduto;
ritiene l'appellato che vi sia assoluta consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento, come comprovato dal dato temporale emergente dalla documentazione e che i pagamenti -non contestati- per complessivi €.29.094,82 oggetto della declaratoria di inefficacia non sono stati eseguiti nei termini d'uso vigenti tra le parti, essendo peraltro irrilevante la tolleranza della società creditrice ed essendo emerso che erano molti di più i pagamenti intervenuti nel semestre c.d. sospetto rispetto ai nuovi ordini;
quanto, infine, alla lamentata erronea valutazione della sussistenza del requisito soggettivo, correttamente il giudice di prime cure ha accertato il presupposto della scientia decotionis, ammissibile anche per presunzioni e nel caso di specie riconosciuto anche dall'appellata, come peraltro riscontrabile dall'anomalia dei pagamenti al di fuori dei temini d'uso.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza nella parte in cui ha erroneamente omesso ogni valutazione sull'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento dell'obbligatoria negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, adducendo a sostegno l'omesso previo invio della diffida stragiudiziale e dell'invito alla negoziazione suddetta, trattandosi di domanda compresa nei limiti della somma di €.50.000, vertente in materia di diritti disponibili e transigibili, né essendo esclusa dal novero delle materie previste dalla citata legge.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio come in modo corretto il primo giudice abbia implicitamente rigettato l'eccezione in esame, nel condivisibile presupposto che l'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di inefficacia e la restituzione di un pagamento dell'importo inferiore ad €.50.000 non rientri tra le materie obbligatorie aventi ad oggetto il tentativo di negoziazione assistita, atteso che il ricorso a tale procedura non è, in linea generale, obbligatorio, se non nei casi espressamente previsti dall'art. 3 cit. D.L., che per determinate materie pone il ricorso alla convenzione assistita come condizione di procedibilità dell'ordinario giudizio. Ed infatti, le materie per le quali la negoziazione è prevista quale condizione di procedibilità sono, oltre alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, le controversie aventi ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro cinquantamila.
3 A parere della Corte, l'azione revocatoria non è soggetta a negoziazione, dato che la sua immediata finalità non è quella di ottenere il pagamento di una somma di denaro, bensì di ottenere la reintegrazione della suddetta garanzia, che si realizza attraverso la restituzione del corrispondente importo, previa inefficacia del negozio giuridico che ne costituisce il presupposto e, pertanto, la domanda di condanna al pagamento, che neppure è esplicitamente necessaria, rappresenta l'effetto estensivo del petitum originario: trattandosi di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale strumentale alla successiva ed eventuale esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c., proprio la funzione processuale dell'azione in esame impedisce che essa venga considerata quale ordinaria domanda di pagamento di cui all'art. 3 del menzionato D.L. n. 132/2014.
Con il secondo motivo la difesa appellante critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza, risultando la causa avviata oltre il triennio, che il giudicante avrebbe dovuto collocare tra la data del 17.02.2021, in cui è avvenuta la notifica PEC dell'atto di citazione e quella del 15.02.2018, coincidente con la data della Camera di
Consiglio che ha dichiarato il fallimento della società debitrice, anziché prendere in riferimento il dies a quo della data di deposito della sentenza di fallimento, avvenuto il successivo 19.02.2018, lamentandosi altresì della circostanza che il Tribunale, riportando la previsione del comma 2 dell'art. 69 bis L.F, si sia dedicato unicamente alla diversa questione dell'individuazione del semestre in cui vanno a ricadere i pagamenti oggetto di revocatoria per effetto della consecutio tra procedure.
L'assunto è infondato.
Va, in primis, rilevato come il primo giudice abbia fatto buon governo del disposto di cui all'art. 69, co. 2, L.F., secondo cui qualora la domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la decorrenza dei termini opera dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, con la conseguenza che il c.d.
“semestre sospetto” decorre dal 5.05.2017, data di deposito del ricorso ex art. 161 L.F., con conseguente retrodatazione del computo del semestre sospetto sino al 6.11.2016, sorvolando sul decorso del triennio, e ciò in applicazione, non solo del secondo, ma anche del primo comma dell'art. 69 bis L.F.
Ed infatti, la dizione dell'art. 69 bis, co. 2, L.F. è estremamente chiara da non lasciare alcun dubbio interpretativo: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”: operando, nel caso di specie, il principio della consecuzione fra le
4 due procedure, gli effetti del fallimento sono retrodatati alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che non sussiste alcuna omessa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della decorrenza retroattiva dell'ultimo semestre rilevante ex art. 67 bis, co. 2, L.F.
Quanto, inoltre, all'eccezione di decadenza per l'asserito mancato rispetto del termine triennale, occorre far necessario riferimento alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando la data dell'udienza tenutasi in Camera di
Consiglio, atteso che ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p.c., come espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 16 L.F., gli effetti della sentenza si producono dalla data della sua pubblicazione, vale a dire dal giorno del deposito in cancelleria, mentre per i terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Gli effetti della sentenza di fallimento non si producono, quindi, tutti nello stesso momento: per le parti dell'istruttoria prefallimentare dal giorno del deposito in cancelleria, mentre per tutti gli altri dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese.
In materia di pubblicazione della sentenza, le Sezioni Unite hanno ribadito che “Il deposito
e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti … il giudice deve accertare … quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 18569 del 22 settembre 2016).
Con il terzo motivo la società appellante ribadisce che riguardo al principio di cui all'art. 69 bis, co. 2, L.F. il requisito della consecuzione tra il concordato preventivo e il fallimento non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sul mero dato temporale, ma avrebbe dovuto tenere in considerazione anche altri elementi probatori comprovanti che trattavasi effettivamente della stessa crisi, ben potendo essere stata causata la dichiarazione di fallimento da fattori diversi rispetto a quelli esposti nella domanda di concordato, avendo anche su tale aspetto il primo giudice omesso ogni decisione, né avendo la attrice CP_1 dato la prova della unicità della situazione di crisi, essendosi essa limitata a depositare la visura camerale della società fallita e l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il motivo non è condivisibile.
5 In merito all'argomento, la Suprema Corte ha espresso il principio per cui la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno ampiamente riconosciuto e consiste nel collegamento tra diverse procedure, indipendentemente dal tipo, quando mirano a gestire una situazione di dissesto o di crisi all'interno dell'impresa, sottolineando che l'art. 69 bis
L.F. fornisce una disciplina specifica in caso di successione di una o più procedure concorsuali minori, concordati o domande di concordato, seguite da un fallimento finale, così comportando la retrodatazione del periodo sospetto alla data della prima domanda di concordato, tuttavia, solo se il fallimento può essere collegato alla stessa situazione di crisi o insolvenza che ha portato alla presentazione della prima domanda di concordato preventivo, nel senso che il criterio di consecuzione diventa operativo dalla prima domanda di concordato se il successivo fallimento è conseguenza della stessa crisi imprenditoriale iniziale, che va individuata al fine di giustificare la successione delle procedure. Di qui l'elaborazione del seguente principio di diritto: “la consecutio procedurarum va considerata come un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che i due stati possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica), che risultino tra loro unite da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, piuttosto che di rigorosa successione cronologica” (cfr. Cass., Sez. I civ., sent. 11 giugno 2019, n. 15724).
Pertanto, il fenomeno della consecuzione richiede un'analisi sia cronologica che valutativa dal punto di vista sostanziale, dovendo accertarsi se l'imprenditore sia intervenuto attivamente nella gestione dell'impresa durante le procedure e se abbia modificato in modo significativo la sua situazione finanziaria rispetto al momento della prima domanda di concordato, potendo riconoscersi il collegamento di cui all'art. 69 bis L.F. in analisi solo qualora possa individuarsi un'unica situazione di crisi imprenditoriale che collega e giustifica la successione delle diverse procedure.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non risulta che la società poi fallita abbia modificato in modo significativo la sua situazione finanziaria rispetto al momento della domanda di concordato (peraltro, come rilevato dal primo giudice, già nell'anno 2013 essa aveva chiesto l'accesso a un concordato preventivo con riserva, sfociato in un accordo di ristrutturazione omologato), anzi, il ridotto lasso temporale intercorrente tra la data di deposito della “nuova” domanda di concordato in data
5.05.2017 (rispetto alla quale è stato fatto retroagire il c.d. semestre sospetto) e la sentenza
6 dichiarativa di fallimento in data 19.02.2018 inducono a ritenere che si tratti di un'unica situazione di crisi imprenditoriale che ha indotto la società a depositare domanda ex art. 161 L.F. e che, in mancanza di un rientro dello stato di crisi stesso, sia successivamente degenerata nella dichiarazione di fallimento, né la creditrice convenuta ha offerto a sostegno della propria eccezione elementi tali da ingenerare nel giudicante un diverso convincimento.
Il Collegio reputa l'infondatezza anche dei due successivi motivi, connessi tra loro e meritevoli di trattazione congiunta, attinente alla causa di esclusione della revocatoria rispetto ai pagamenti controversi, nell'assunto che essi siano avvenuti “nei termini d'uso”, dovendosi pienamente condividere in quanto logica e convincente la motivazione del
Tribunale, che ha escluso l'invocata esenzione ex art. 67, co. 3, L.F. per risultare i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto caratterizzati con tempi e modalità diversi da quelli che avevano caratterizzato il rapporto commerciale nel periodo anteriore, atteso che “la prima parte del semestre sospetto riflette una situazione di anomala dilatazione dei tempi di pagamento dal mese di novembre 2016 poiché detti pagamenti sono stati eseguiti nel periodo indicato con ritardi mai accettati prima e con una media di ritardo nel periodo sospetto di 47 giorni, ossia quasi il quadruplo di quanto avveniva nel periodo antecedente”, a nulla potendo rilevare che nelle n. 4 fatture oggetto della presente revocatoria risulti apposto -nel riquadro delle condizioni di pagamento- il termine di 90 giorni fine mese, in quanto “la verifica di anomalia nei pagamenti e della divergenza rispetto ai termini d'uso va effettuata tenendo in considerazione le tempistiche abituali di pagamento, nella specie molto inferiori alla media mantenuta nel cosiddetto periodo sospetto” (cfr. pag. 3 sent.), né potendo escludersi che la suddetta dicitura sia stata apposta in ciascuna fattura a titolo meramente indicativo e senza alcuno specifico accordo tra le parti ma nell'ottica di una “prassi commerciale usuale” (a tal fine, si consideri che la stessa difesa dell'odierna appellata afferma che vi sia stata “solo mera tolleranza verso pagamenti portati da 102 giorni a 137 giorni”). Ed ancora, irrilevante si appalesa la causa della riduzione del fatturato proprio in considerazione del fatto che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, “i pagamenti ricevuti costituivano la prova di come la società abbia tentato di rientrare della propria posizione creditoria in Pt_1 data anteriore al deposito della domanda di concordato e dunque all'emersione della crisi” (cfr. pag. 4 sent.), essendo la prosecuzione delle forniture avvenuta durante l'esercizio provvisorio autorizzato successivamente alla dichiarazione di fallimento per la
7 salvaguardia occupazionale, in cui i pagamenti venivano garantiti dalla Curatela e i fornitori non assumevano alcun rischio.
In relazione, poi, all'ultimo motivo di gravame avente ad oggetto le doglianze circa la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis da parte del contraente in bonis, nella premessa che il terzo contraente abbia una conoscenza effettiva e non soltanto potenziale dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, il curatore ha l'onere ex artt.
2727 e 2729 c.c. di dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del terzo contraente, potendo egli fornire tale prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Corte di
Cassazione, Sezione Prima, sentenza n. 14584 del 13.07.2015). La dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza può essere, quindi, anche presuntiva e basata sulla possibilità astratta di ottenere informazioni, purché sia ragionevole assegnare al creditore l'onere di ottenere tali informazioni quando, come generalmente accade, il creditore è in grado, nell'ambito della sua attività imprenditoriale, di monitorare i dati relativi al suo debitore, altrimenti sarà costretto a dimostrare l'effettiva conoscenza da parte del creditore di quegli elementi sintomatici dell'insolvenza.
Ad ogni buon conto, risulta ex actis che le due società contraenti operavano in distretti produttivi limitrofi e nello stesso territorio della Provincia di Ancona ed, inoltre, la crisi della società poi fallita, trattandosi di un'azienda con 280 dipendenti, era notoria nel settore ed ha spesso interessato la stampa fin dall'ottobre 2016 in merito ad agitazioni sindacali per mancati pagamenti di stipendi ed esuberi di personale;
ed ancora, nel gennaio 2017 è stato convocato un vertice presso la Regione Marche tra organizzazioni sindacali, Sindaco
e proprietà aziendale, mentre nel marzo 2017 la crisi ha costituito oggetto di interrogazione parlamentare (Attività produttive, commercio e turismo) ed analizzata nell'aprile 2017 dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
Non è, infine, possibile accedere alla richiesta di una riduzione parziale del quantum, in considerazione della circostanza che tutti i pagamenti oggetto di revocatoria
(rispettivamente in data 30.11.2016, 6.02.2017, 16.02.2017 e 13.04.2017) si collocano nel semestre c.d. sospetto tra il 6.11.2016 e il 5.05/2017.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
8 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 777/2022 Parte_1 emessa in data 14/16.06.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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