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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 16/2022 R.G. tra
(p.iva: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappr. p.t.; ( ); Parte_2 CodiceFiscale_1
( ); Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
( ); ( CodiceFiscale_3 Parte_5 C.F._4
); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppa Micieli;
[...]
appellanti contro
e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2
(P.I. ;
[...] P.IVA_2
appellata contumace
e
(pi: ,) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Giovanni Luca Murru;
interveniente ex art. 111 c.p.c. pi: e per essa Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_3
non in proprio ma nella qualità di procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Giovanni Luca Murru;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1465 del 9.12.2013 il Tribunale di Ragusa intimava a in qualità di debitrice principale, nonchè a Parte_1 Parte_2 Pt_3
e quali fideiussori, il pagamento,
[...] Parte_4 Parte_5
in favore di e per essa la procuratrice della Controparte_1 Controparte_2 somma di €.72.283,22 - oltre interessi convenzionali di mora e spese - quale saldo debitorio del finanziamento sotto forma di apertura di credito concesso alla società in data 4.6.2008, comprensivo di rate scadute e non pagate, capitale residuo, penale ed interessi di mora al 8.2.2013.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli intimati, assumendo l'esistenza di un controcredito di SVAR superiore a quello oggetto di ingiunzione, per via dei costi indebitamente applicati dalla banca, a titolo di interessi ultralegali e/o usurari, capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e postergazione valute, al contratto di conto corrente n. 720194 intrattenuto dalla società sin dal 16.11.1978 presso la Banca
Commerciale Italiana e poi proseguito con;
sicchè chiedevano in via Controparte_5
riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto di c/c summenzionato e, previo ricalcolo dei relativi saldi, depurando l'andamento del conto medesimo delle somme illegittimamente addebitate, condannarsi la banca al rimborso, in favore della società delle somme pari alla differenza tra il saldo del conto corrente, come Pt_1
ricalcolato, e il residuo dovuto per il finanziamento n. 60097545.
Con altro motivo di opposizione eccepivano, poi, l'inefficacia delle fideiussioni prestate il 3.6.1993 da e assumendo che Parte_4 Parte_5
esse non potevano estendersi, in mancanza di autorizzazione dei fideiussori predetti
(terzi estranei alla società), al finanziamento erogato nel 2008 dalla banca nonostante la conoscenza delle condizioni di difficoltà economica della società garantita, in violazione dell'art. 1956 c.c. Con la memoria ex art. 183 c.p.c., tutti i fideiussori opponenti eccepivano altresì la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione proposta nei loro confronti, avendo la banca dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine il 18.9.2012 ed agito solo in data 6.12.2013, ben oltre il termine semestrale;
con la comparsa conclusionale, i fideiussori indi eccepivano la nullità delle clausole contrattuali derogative dell'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina consumeristica.
Con sentenza pubblicata il 3.6.2021, l'adito tribunale rigettava integralmente le domande proposte dagli attori, confermando l'opposto decreto ingiuntivo.
Premesso che, quanto all'apertura di credito per cui era ingiunzione di pagamento, gli opponenti non avevano formulato alcuna specifica contestazione, né sull'an né sul quantum, confidando nell'accoglimento della domanda riconvenzionale al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, indi il decidente evidenziava l'impossibilità di ricostruire il saldo del rapporto di conto corrente n. 720194, stante la mancata produzione del relativo contratto e di tutti gli estratti conto, da parte della correntista
- gravata del relativo onere in relazione alla domanda di ripetizione di indebito proposta;
né era consentito acquisire i documenti mancanti tramite ordine ex art. 210
c.p.c. di esibizione alla banca, non avendo gli attori dato prova di avere formulato stragiudizialmente istanza ex art. 119 Tub. In ogni caso, in tutte e tre le ipotesi di ricalcolo del rapporto di c/c elaborate dal ctu a far data dal 2000 (anno a partire dal quale era disponibile la serie continua degli estratti conto), eliminando gli interessi nel trimestre in cui si è riscontrato il superamento del TEG al tasso soglia e la capitalizzazione degli interessi fino al 30.6.2000, il saldo del conto corrente era risultato comunque a debito della correntista.
Il giudice escludeva, poi, l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. non avendo i fideiussori dato prova né del peggioramento delle condizioni patrimoniali di al momento Pt_1 dell'erogazione del credito, né della consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. I garanti, peraltro, avrebbero dovuto tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nelle lettere di fideiussione del 1993 (cfr. articolo E) e, inoltre, per la rivestita qualifica di soci della garantita. Infine, il giudice escludeva la decadenza ex art. 1957 c.c. della banca nei confronti dei fideiussori, essendo stata tale disposizione di legge esplicitamente derogata nei contratti di fideiussione in atti (cfr. lett. F delle fideiussioni del 21.10.1993 ed art.6 di quelle sottoscritte in data 19.2.2010), con clausola conforme ai requisiti di forma prescritti dall'art. 1341 ss. c.c., siccome esplicitamente richiamata e sottoscritta dai fideiussori, e non essendo stata provata la qualità di consumatori degli stessi.
Impugnavano la sentenza gli opponenti, con atto di citazione notificato in data
30.12.2021 alla banca opposta, la quale tuttavia non si costituiva in giudizio.
Con atto depositato telematicamente il 13.4.2022 proponeva intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito litigioso, Controparte_3
resistendo al gravame.
Con comparsa del 14.11.2024 si costituiva in giudizio, a mezzo della procuratrice quale incorporante di Controparte_3 Controparte_4 CP_6
Contr
a sua volta cessionaria del ramo “ già in capo alla
[...] Controparte_3
[...]
Posta in decisione, nonchè maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa infine perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'istanza istruttoria da essi proposta in primo grado, concernente l'ordine ex 210 c.p.c. ad di esibizione del contratto di c/c n. Controparte_1
720194 originario e degli estratti conto mancanti. Deducono che il mancato esercizio del diritto ad ottenere la copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 TUB, non preclude la possibilità di richiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con altro motivo di gravame, gli appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto, anche prescindendo dalla produzione degli estratti conto mancanti, nel caso di specie sussisterebbero elementi gravi, precisi e concordanti che consentono, ex artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., una riconciliazione contabile (così come svolta dal C.T.P. dott. , vedasi allegato A doc.
1.6 citazione primo grado) Per_1
per i trimestri mancanti.
Considerato che
- come rilevato dal summenzionato Ctp - all'1.1.2000 “gli interessi calcolati e non dovuti perché anatocistici ammontano a lire 341.418.112” ne discende che “a tale data la società vantava un credito nei confronti della banca pari ad lire 268.313.694”; sicchè (per ciò che concerne il solo periodo, 2000-2012, analizzato dal ctu) al valore iniziale di € – 37.755,28 (a debito per la correntista) andrà sostituito il valore di € + 138.572,5 (a credito per la correntista); così approdandosi ad un valore finale di € + 117.659,35 o prossimo allo stesso.
Con un terzo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, circa la nullità (eccepita negli scritti conclusionali e comunque rilevabile d'ufficio) della clausola derogativa della disposizione di cui all'art. 1957
c.c., a motivo della violazione della normativa antitrust. Deducono che le fideiussioni in esame altro non rappresentano - nella sostanza - se non la mera adozione dello schema ABI del 2003 (doc. 4, allegato alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.), che, come acclarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2005 (doc. 5, allegato alle memorie di replica), è stato redatto nell'ambito di una intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2 l. 287/1990.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di estinzione della fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c. Deducono che la consapevolezza in capo alla banca del peggioramento delle condizioni patrimoniali in capo alla garantita, è ben inferibile Parte_1
dalla circostanze (riferite nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. che detta società con ricorso del 5.2.2013 ha proposto domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall., il cui piano è stato poi oggetto di decreto di omologa in data 31.12.2014 da parte del Tribunale di Ragusa.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per contrasto con l'art. 342 c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. 134/2012), formulata da parte appellata, da momento che in esso è possibile individuare le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze. Deve peraltro escludersi che l'atto di appello debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. 27199/2017 cit.).
3.) Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione proposta dagli appellanti concernente il difetto di legittimazione ad agire (recte: ad intervenire) in capo dapprima alla e successivamente alla Controparte_3 [...]
che non è stata offerta prova adeguata che la cessione di Controparte_7 cui all'allegato stralcio pubblicato sulla G.U. abbia riguardato anche il credito per cui è opposizione, né della successione di nella posizione creditoria. CP_6
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico consolidato - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n.
31118 del 2017, Cass. n. 15884 del 2019, Cass. n. 4277 del 2023).
Nel caso di specie, occorre evidenziare come i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco da a con Parte_6 Controparte_3
contratto del 25.6.2021 - contratto la cui esistenza non è mai stata contestata dagli opponenti - di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 118 del 5.10.2021 (crediti derivanti da contratti di finanziamento di titolarità di classificati o Controparte_5 segnalati alla centrale rischi, alla data del 31.12.2020, come “sofferenze” o
“inadempienze probabili”), con espressa indicazione che i dati identificativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), al sito web della cessionaria ivi indicato, sono idonei ad individuare senza incertezze la tipologia dei rapporti ceduti e, d'altro canto, come le specifiche caratteristiche del credito ingiunto, qui in contestazione (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) impongono di ritenerlo ricompreso nella cessione in blocco medesima. La produzione dell'atto notarile del 21.12.2022 di scissione di Controparte_3
a favore di e contestuale cessione alla società scissa del ramo
[...] CP_6
Contr
con il relativo avviso sulla GU, nonché dell'atto notarile del 31.10.2024 di fusione per incorporazione di in comprovano la CP_6 Controparte_4 legittimazione dell'interveniente.
4.) Passando all'esame dei motivi di gravame, il primo motivo è infondato.
Sul punto appare corretta la decisione del tribunale di rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., concernente il contratto e gli estratti conto mancanti relativi al rapporto di conto corrente n. 720194 - al fine di dimostrare la sussistenza di costi indebitamente applicati oggetto di domanda di ripetizione - non avendo gli attori dato prova di avere formulato stragiudizialmente istanza ex art. 119 Tub.
Tale soluzione appare, infatti, in linea con l'orientamento della Suprema Corte
(frutto di sistematica ricostruzione e condivisibile interpretazione della normativa di riferimento, anche alla luce di una rimeditazione della precedente giurisprudenza di legittimità), secondo cui “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall' articolo
119, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1993 , può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' articolo 210 del c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. n. 24641/2021; in senso conforme Cass. n.7874/2022,
Cass. n. 9082/2023).
Nel caso in esame, va ribadito che non risulta né dedotto, né provato in giudizio, che la società attrice abbia chiesto alla banca, prima dell'inizio del presente giudizio, copia degli estratti conto mancanti (risalenti, peraltro, a periodi anteriori al 2000), ai sensi dell'art. 119 t.u.b., il quale, peraltro - è bene precisare - opera limitatamente agli estratti conto riferiti agli ultimi dieci anni anteriori alla richiesta (ben potendo la banca legittimamente rifiutare o non disporre di quelli di epoca antecedente). Sicchè non può affermarsi l'ingiustificato inadempimento della banca al diritto di accesso documentale sancito dall'art. 119 Tub che giustifichi l'ordine di esibizione.
5.) Il secondo motivo è infondato.
Occorre ribadire che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione di indebito - come nel caso di specie, quanto alla domanda riconvenzionale - l'onere di fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto (consegnatigli nel corso del rapporto)
o altra documentazione atta a evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 24948/17, 30822/18).
Difatti, l'attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone necessariamente che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, o, comunque, di altra documentazione che consenta di sopperirvi secondo criteri di calcolo aritmeticamente plausibili e riscontrabili. Solo così è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato “utile” che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
Nel caso in esame tale attendibile ricostruzione del saldo non è, all'evidenza, possibile quanto al periodo antecedente all'anno mancando numerosi estratti conto e la stessa ctp del dott. allegata in primo grado appare del tutto inidonea allo Per_1 scopo, siccome frutto di mere “simulazioni” fondate su “esposizioni medie annue” puramente presuntive e prive di certezza.
6.) Il terzo motivo è infondato.
Anzitutto il gravame non ha specificato quali contratti di fideiussione, tra quelli sottoscritti dagli appellanti, sarebbero riproduttivi dello schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2005: ciò che già appare decisivo, tenuto conto che e già il 3.6.1993 e e Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_2
già il 21.10.1993 hanno sottoscritto fideiussione cd. omnibus, in favore di
[...]
sino alla concorrenza di £. 500 milioni. Pt_1 La garanzia di tutti i fideiussori è poi stata aumentata sino all'importo di €.390.000 in data 25.10.2006.
Infine, in data 19.2.2010 e hanno garantito il Parte_3 Parte_2
finanziamento per cui è pretesa con fideiussione specifica.
A ciò si aggiunga che la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto - sotto qualsiasi profilo - deve ritenersi consentita in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione) del contratto stesso, qualora la nullità emerga dagli atti ritualmente prodotti (cfr. Cass. SU n. 26242 del 2014); è pertanto necessario che la nullità risulti dagli atti tempestivamente allegati, ossia che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti entro le preclusioni istruttorie. Nel caso in esame, va rilevato che gli attori hanno eccepito la nullità delle fideiussioni (si ribadisce, senza specificare quali), e prodotto la documentazione a sostegno dell'eccezione (schema ABI del 2003, in tesi riprodotto dai contratti di fideiussione degli appellanti e provvedimento della banca d'Italia n.55 del 2.5.2005), solo con la memoria conclusionale di replica, quindi in violazione dei termini imposti dal rito. Trattasi di documenti necessari per dimostrare che i contratti siano il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole, dovendosi rimarcare che ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità del negozio “a valle”, entro le preclusioni istruttorie. Nè può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, non tempestivamente versato in atti, debba essere conosciuto dal giudice, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. (Cass. n. 9679/2020).
7.) Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La sentenza appellata ha escluso l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1956 c.c.,
e dunque la liberazione dei fideiussori, in forza di una pluralità di ragioni.
Anzitutto, per non avere gli opponenti dato prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali di al momento dell'erogazione del credito, né della Pt_1
consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. Sotto altro profilo, poiché i garanti erano tenuti a conoscere - e non potevano dunque colpevolmente ignorare - le condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nelle lettere di fideiussione del
1993 (cfr. articolo E) e, inoltre, per la rivestita qualifica di soci della garantita.
L'appello, tuttavia, si è limitato a censurare solo la prima affermazione, ma non ha in nessun modo censurato la seconda, da sola sufficiente ad escludere l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su distinte e autonome "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere sul piano logico e giuridico la soluzione adottata, è onere dell'appellante impugnarle tutte. Ciò in quanto la mancata impugnazione di talune di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della decisione, alla modifica della decisione stessa (cfr.
Cass. n.10815/2019, Cass. n. 5102/2024, in tema di ricorso per cassazione).
Né del resto l'appellante chiarisce, sotto altro profilo, come dalla proposizione, in data 5.2.2013, di domanda di concordato preventivo e dal successivo decreto di omologa del 31.12.2014, si possano ricavare elementi di prova circa l'esistenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di , e della consapevolezza in Pt_1
capo alla banca, al momento dell'erogazione del finanziamento oggetto di domanda
(ossia cinque anni prima, nel 2008).
8.) In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in favore di e per essa a carico degli Controparte_4 Controparte_3
appellanti, in solido, nella misura specificata in dispositivo, determinata applicate le vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e alla attività difensiva espletata
(per il grado di appello esclusa la voce “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Nulla per le spese della banca contumace.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_4
e per essa delle spese del presente grado di giudizio,
[...] Controparte_3 che liquida €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 16/2022 R.G. tra
(p.iva: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappr. p.t.; ( ); Parte_2 CodiceFiscale_1
( ); Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
( ); ( CodiceFiscale_3 Parte_5 C.F._4
); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppa Micieli;
[...]
appellanti contro
e per essa la procuratrice Controparte_1 CP_2
(P.I. ;
[...] P.IVA_2
appellata contumace
e
(pi: ,) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Giovanni Luca Murru;
interveniente ex art. 111 c.p.c. pi: e per essa Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_3
non in proprio ma nella qualità di procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Giovanni Luca Murru;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1465 del 9.12.2013 il Tribunale di Ragusa intimava a in qualità di debitrice principale, nonchè a Parte_1 Parte_2 Pt_3
e quali fideiussori, il pagamento,
[...] Parte_4 Parte_5
in favore di e per essa la procuratrice della Controparte_1 Controparte_2 somma di €.72.283,22 - oltre interessi convenzionali di mora e spese - quale saldo debitorio del finanziamento sotto forma di apertura di credito concesso alla società in data 4.6.2008, comprensivo di rate scadute e non pagate, capitale residuo, penale ed interessi di mora al 8.2.2013.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli intimati, assumendo l'esistenza di un controcredito di SVAR superiore a quello oggetto di ingiunzione, per via dei costi indebitamente applicati dalla banca, a titolo di interessi ultralegali e/o usurari, capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e postergazione valute, al contratto di conto corrente n. 720194 intrattenuto dalla società sin dal 16.11.1978 presso la Banca
Commerciale Italiana e poi proseguito con;
sicchè chiedevano in via Controparte_5
riconvenzionale dichiararsi la nullità parziale del contratto di c/c summenzionato e, previo ricalcolo dei relativi saldi, depurando l'andamento del conto medesimo delle somme illegittimamente addebitate, condannarsi la banca al rimborso, in favore della società delle somme pari alla differenza tra il saldo del conto corrente, come Pt_1
ricalcolato, e il residuo dovuto per il finanziamento n. 60097545.
Con altro motivo di opposizione eccepivano, poi, l'inefficacia delle fideiussioni prestate il 3.6.1993 da e assumendo che Parte_4 Parte_5
esse non potevano estendersi, in mancanza di autorizzazione dei fideiussori predetti
(terzi estranei alla società), al finanziamento erogato nel 2008 dalla banca nonostante la conoscenza delle condizioni di difficoltà economica della società garantita, in violazione dell'art. 1956 c.c. Con la memoria ex art. 183 c.p.c., tutti i fideiussori opponenti eccepivano altresì la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione proposta nei loro confronti, avendo la banca dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine il 18.9.2012 ed agito solo in data 6.12.2013, ben oltre il termine semestrale;
con la comparsa conclusionale, i fideiussori indi eccepivano la nullità delle clausole contrattuali derogative dell'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina consumeristica.
Con sentenza pubblicata il 3.6.2021, l'adito tribunale rigettava integralmente le domande proposte dagli attori, confermando l'opposto decreto ingiuntivo.
Premesso che, quanto all'apertura di credito per cui era ingiunzione di pagamento, gli opponenti non avevano formulato alcuna specifica contestazione, né sull'an né sul quantum, confidando nell'accoglimento della domanda riconvenzionale al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, indi il decidente evidenziava l'impossibilità di ricostruire il saldo del rapporto di conto corrente n. 720194, stante la mancata produzione del relativo contratto e di tutti gli estratti conto, da parte della correntista
- gravata del relativo onere in relazione alla domanda di ripetizione di indebito proposta;
né era consentito acquisire i documenti mancanti tramite ordine ex art. 210
c.p.c. di esibizione alla banca, non avendo gli attori dato prova di avere formulato stragiudizialmente istanza ex art. 119 Tub. In ogni caso, in tutte e tre le ipotesi di ricalcolo del rapporto di c/c elaborate dal ctu a far data dal 2000 (anno a partire dal quale era disponibile la serie continua degli estratti conto), eliminando gli interessi nel trimestre in cui si è riscontrato il superamento del TEG al tasso soglia e la capitalizzazione degli interessi fino al 30.6.2000, il saldo del conto corrente era risultato comunque a debito della correntista.
Il giudice escludeva, poi, l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. non avendo i fideiussori dato prova né del peggioramento delle condizioni patrimoniali di al momento Pt_1 dell'erogazione del credito, né della consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. I garanti, peraltro, avrebbero dovuto tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nelle lettere di fideiussione del 1993 (cfr. articolo E) e, inoltre, per la rivestita qualifica di soci della garantita. Infine, il giudice escludeva la decadenza ex art. 1957 c.c. della banca nei confronti dei fideiussori, essendo stata tale disposizione di legge esplicitamente derogata nei contratti di fideiussione in atti (cfr. lett. F delle fideiussioni del 21.10.1993 ed art.6 di quelle sottoscritte in data 19.2.2010), con clausola conforme ai requisiti di forma prescritti dall'art. 1341 ss. c.c., siccome esplicitamente richiamata e sottoscritta dai fideiussori, e non essendo stata provata la qualità di consumatori degli stessi.
Impugnavano la sentenza gli opponenti, con atto di citazione notificato in data
30.12.2021 alla banca opposta, la quale tuttavia non si costituiva in giudizio.
Con atto depositato telematicamente il 13.4.2022 proponeva intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito litigioso, Controparte_3
resistendo al gravame.
Con comparsa del 14.11.2024 si costituiva in giudizio, a mezzo della procuratrice quale incorporante di Controparte_3 Controparte_4 CP_6
Contr
a sua volta cessionaria del ramo “ già in capo alla
[...] Controparte_3
[...]
Posta in decisione, nonchè maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa infine perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'istanza istruttoria da essi proposta in primo grado, concernente l'ordine ex 210 c.p.c. ad di esibizione del contratto di c/c n. Controparte_1
720194 originario e degli estratti conto mancanti. Deducono che il mancato esercizio del diritto ad ottenere la copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 TUB, non preclude la possibilità di richiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con altro motivo di gravame, gli appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto, anche prescindendo dalla produzione degli estratti conto mancanti, nel caso di specie sussisterebbero elementi gravi, precisi e concordanti che consentono, ex artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., una riconciliazione contabile (così come svolta dal C.T.P. dott. , vedasi allegato A doc.
1.6 citazione primo grado) Per_1
per i trimestri mancanti.
Considerato che
- come rilevato dal summenzionato Ctp - all'1.1.2000 “gli interessi calcolati e non dovuti perché anatocistici ammontano a lire 341.418.112” ne discende che “a tale data la società vantava un credito nei confronti della banca pari ad lire 268.313.694”; sicchè (per ciò che concerne il solo periodo, 2000-2012, analizzato dal ctu) al valore iniziale di € – 37.755,28 (a debito per la correntista) andrà sostituito il valore di € + 138.572,5 (a credito per la correntista); così approdandosi ad un valore finale di € + 117.659,35 o prossimo allo stesso.
Con un terzo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, circa la nullità (eccepita negli scritti conclusionali e comunque rilevabile d'ufficio) della clausola derogativa della disposizione di cui all'art. 1957
c.c., a motivo della violazione della normativa antitrust. Deducono che le fideiussioni in esame altro non rappresentano - nella sostanza - se non la mera adozione dello schema ABI del 2003 (doc. 4, allegato alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.), che, come acclarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2005 (doc. 5, allegato alle memorie di replica), è stato redatto nell'ambito di una intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2 l. 287/1990.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di estinzione della fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c. Deducono che la consapevolezza in capo alla banca del peggioramento delle condizioni patrimoniali in capo alla garantita, è ben inferibile Parte_1
dalla circostanze (riferite nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. che detta società con ricorso del 5.2.2013 ha proposto domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall., il cui piano è stato poi oggetto di decreto di omologa in data 31.12.2014 da parte del Tribunale di Ragusa.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per contrasto con l'art. 342 c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. 134/2012), formulata da parte appellata, da momento che in esso è possibile individuare le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze. Deve peraltro escludersi che l'atto di appello debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. 27199/2017 cit.).
3.) Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione proposta dagli appellanti concernente il difetto di legittimazione ad agire (recte: ad intervenire) in capo dapprima alla e successivamente alla Controparte_3 [...]
che non è stata offerta prova adeguata che la cessione di Controparte_7 cui all'allegato stralcio pubblicato sulla G.U. abbia riguardato anche il credito per cui è opposizione, né della successione di nella posizione creditoria. CP_6
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico consolidato - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n.
31118 del 2017, Cass. n. 15884 del 2019, Cass. n. 4277 del 2023).
Nel caso di specie, occorre evidenziare come i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco da a con Parte_6 Controparte_3
contratto del 25.6.2021 - contratto la cui esistenza non è mai stata contestata dagli opponenti - di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 118 del 5.10.2021 (crediti derivanti da contratti di finanziamento di titolarità di classificati o Controparte_5 segnalati alla centrale rischi, alla data del 31.12.2020, come “sofferenze” o
“inadempienze probabili”), con espressa indicazione che i dati identificativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), al sito web della cessionaria ivi indicato, sono idonei ad individuare senza incertezze la tipologia dei rapporti ceduti e, d'altro canto, come le specifiche caratteristiche del credito ingiunto, qui in contestazione (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) impongono di ritenerlo ricompreso nella cessione in blocco medesima. La produzione dell'atto notarile del 21.12.2022 di scissione di Controparte_3
a favore di e contestuale cessione alla società scissa del ramo
[...] CP_6
Contr
con il relativo avviso sulla GU, nonché dell'atto notarile del 31.10.2024 di fusione per incorporazione di in comprovano la CP_6 Controparte_4 legittimazione dell'interveniente.
4.) Passando all'esame dei motivi di gravame, il primo motivo è infondato.
Sul punto appare corretta la decisione del tribunale di rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., concernente il contratto e gli estratti conto mancanti relativi al rapporto di conto corrente n. 720194 - al fine di dimostrare la sussistenza di costi indebitamente applicati oggetto di domanda di ripetizione - non avendo gli attori dato prova di avere formulato stragiudizialmente istanza ex art. 119 Tub.
Tale soluzione appare, infatti, in linea con l'orientamento della Suprema Corte
(frutto di sistematica ricostruzione e condivisibile interpretazione della normativa di riferimento, anche alla luce di una rimeditazione della precedente giurisprudenza di legittimità), secondo cui “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall' articolo
119, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1993 , può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' articolo 210 del c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. n. 24641/2021; in senso conforme Cass. n.7874/2022,
Cass. n. 9082/2023).
Nel caso in esame, va ribadito che non risulta né dedotto, né provato in giudizio, che la società attrice abbia chiesto alla banca, prima dell'inizio del presente giudizio, copia degli estratti conto mancanti (risalenti, peraltro, a periodi anteriori al 2000), ai sensi dell'art. 119 t.u.b., il quale, peraltro - è bene precisare - opera limitatamente agli estratti conto riferiti agli ultimi dieci anni anteriori alla richiesta (ben potendo la banca legittimamente rifiutare o non disporre di quelli di epoca antecedente). Sicchè non può affermarsi l'ingiustificato inadempimento della banca al diritto di accesso documentale sancito dall'art. 119 Tub che giustifichi l'ordine di esibizione.
5.) Il secondo motivo è infondato.
Occorre ribadire che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione di indebito - come nel caso di specie, quanto alla domanda riconvenzionale - l'onere di fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto (consegnatigli nel corso del rapporto)
o altra documentazione atta a evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 24948/17, 30822/18).
Difatti, l'attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone necessariamente che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, o, comunque, di altra documentazione che consenta di sopperirvi secondo criteri di calcolo aritmeticamente plausibili e riscontrabili. Solo così è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato “utile” che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
Nel caso in esame tale attendibile ricostruzione del saldo non è, all'evidenza, possibile quanto al periodo antecedente all'anno mancando numerosi estratti conto e la stessa ctp del dott. allegata in primo grado appare del tutto inidonea allo Per_1 scopo, siccome frutto di mere “simulazioni” fondate su “esposizioni medie annue” puramente presuntive e prive di certezza.
6.) Il terzo motivo è infondato.
Anzitutto il gravame non ha specificato quali contratti di fideiussione, tra quelli sottoscritti dagli appellanti, sarebbero riproduttivi dello schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2005: ciò che già appare decisivo, tenuto conto che e già il 3.6.1993 e e Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_2
già il 21.10.1993 hanno sottoscritto fideiussione cd. omnibus, in favore di
[...]
sino alla concorrenza di £. 500 milioni. Pt_1 La garanzia di tutti i fideiussori è poi stata aumentata sino all'importo di €.390.000 in data 25.10.2006.
Infine, in data 19.2.2010 e hanno garantito il Parte_3 Parte_2
finanziamento per cui è pretesa con fideiussione specifica.
A ciò si aggiunga che la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto - sotto qualsiasi profilo - deve ritenersi consentita in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione) del contratto stesso, qualora la nullità emerga dagli atti ritualmente prodotti (cfr. Cass. SU n. 26242 del 2014); è pertanto necessario che la nullità risulti dagli atti tempestivamente allegati, ossia che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti entro le preclusioni istruttorie. Nel caso in esame, va rilevato che gli attori hanno eccepito la nullità delle fideiussioni (si ribadisce, senza specificare quali), e prodotto la documentazione a sostegno dell'eccezione (schema ABI del 2003, in tesi riprodotto dai contratti di fideiussione degli appellanti e provvedimento della banca d'Italia n.55 del 2.5.2005), solo con la memoria conclusionale di replica, quindi in violazione dei termini imposti dal rito. Trattasi di documenti necessari per dimostrare che i contratti siano il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole, dovendosi rimarcare che ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità del negozio “a valle”, entro le preclusioni istruttorie. Nè può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, non tempestivamente versato in atti, debba essere conosciuto dal giudice, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. (Cass. n. 9679/2020).
7.) Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La sentenza appellata ha escluso l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1956 c.c.,
e dunque la liberazione dei fideiussori, in forza di una pluralità di ragioni.
Anzitutto, per non avere gli opponenti dato prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali di al momento dell'erogazione del credito, né della Pt_1
consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. Sotto altro profilo, poiché i garanti erano tenuti a conoscere - e non potevano dunque colpevolmente ignorare - le condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nelle lettere di fideiussione del
1993 (cfr. articolo E) e, inoltre, per la rivestita qualifica di soci della garantita.
L'appello, tuttavia, si è limitato a censurare solo la prima affermazione, ma non ha in nessun modo censurato la seconda, da sola sufficiente ad escludere l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su distinte e autonome "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere sul piano logico e giuridico la soluzione adottata, è onere dell'appellante impugnarle tutte. Ciò in quanto la mancata impugnazione di talune di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della decisione, alla modifica della decisione stessa (cfr.
Cass. n.10815/2019, Cass. n. 5102/2024, in tema di ricorso per cassazione).
Né del resto l'appellante chiarisce, sotto altro profilo, come dalla proposizione, in data 5.2.2013, di domanda di concordato preventivo e dal successivo decreto di omologa del 31.12.2014, si possano ricavare elementi di prova circa l'esistenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali di , e della consapevolezza in Pt_1
capo alla banca, al momento dell'erogazione del finanziamento oggetto di domanda
(ossia cinque anni prima, nel 2008).
8.) In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in favore di e per essa a carico degli Controparte_4 Controparte_3
appellanti, in solido, nella misura specificata in dispositivo, determinata applicate le vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e alla attività difensiva espletata
(per il grado di appello esclusa la voce “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Nulla per le spese della banca contumace.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_4
e per essa delle spese del presente grado di giudizio,
[...] Controparte_3 che liquida €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo