Ordinanza cautelare 27 marzo 2017
Sentenza 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 20/04/2021, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00525/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cianci, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS- via Isola di Mezzo 26;
contro
Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS- in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-af) emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 29.11.2016 e notificato all'interessato in data 6.12.2016, con cui l'Autorità indicata ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato dalla stessa Questura il 20.6.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2017 il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n.-OMISSIS-allo stesso rilasciato in data 20.6.2012.
Rappresentando di vivere in Italia da oltre quindici anni, di aver sempre lavorato e di convivere da molti anni con altra donna nel -OMISSIS- rapporto dal quale è nato, in data 22.1.2011, un figlio minore, il ricorrente, a fondamento dell’impugnazione, ha dedotto i seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, in violazione degli artt. 9 e 13, d.lgs. n. 286 del 1998, la P.A. avrebbe posto a fondamento della decisione, esclusivamente la circostanza della condanna in primo grado a suo carico per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p., emessa dal G.I.P. di -OMISSIS- in data 27 12 2013, appellata, senza aver preso in considerazione la concedibilità di un permesso di soggiorno ex art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e ritenendo, per contro, sussistere i presupposti per poter disporre l'espulsione del ricorrente in asserita violazione all'art. 9, commi 10 e 11, d. lgs. n. 286 del 1998; sarebbe ravvisabile un difetto di istruttoria per non avere la Questura considerato la documentazione relativa ai redditi del ricorrente durante tutti gli anni di permanenza in Italia, il certificato familiare, il contratto di locazione, la durata del suo soggiorno in territorio italiano e il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo; la P.a. non avrebbe legittimamente accertato l'esistenza di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato ex art. 9, comma 10 lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998 e/o la sua effettiva appartenenza ad una delle categoria di cui all'art. 1, l. n. 1423 del 1956; nonché, in relazione all’art. 9, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, non avrebbe considerato <<l'età dell'interessato, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale (da oltre quindici anni), le conseguenze dell'espulsione su di lui e sui suoi familiari (è padre di un figlio minore di appena sei anni e ha una stabile relazione con la madre di questo), l'esistenza di legami familiari e sociali' sul territorio nazionale e l'assenza di tali vincoli con il Paese d'origine>>; quindi, la P.a. avrebbe dovuto quantomeno rilasciare un permesso di soggiorno in sostituzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oggetto di revoca; la P.a. non avrebbe considerato la mancanza di precedenti penali specifici idonei ad attestare la sua pericolosità sociale;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la Questura di -OMISSIS- si sarebbe semplicemente limitata a prendere atto della situazione familiare del ricorrente, omettendo tutte le valutazioni del caso, relativamente al radicamento dell'odierno ricorrente nel territorio (ove vive dal 2002) ovvero il suo inserimento lavorativo (avrebbe sempre lavorato) e sociale e i suoi legami familiari (convive da molti anni con una donna e dall’unione è nato nel 2011 un figlio);
3. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto contrasterebbe con la circolare del Ministero dell'Interno 16.2.2007 n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, per non aver puntualmente valutato, ai fini del provvedimento di espulsione, l'età dello straniero, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e l'assenza di tali vincoli nel paese d'origine; nonché con la circolare del Ministero dell'Interno 9.9.2003 n. 300/C/2003/1851/P/12.22211/1A DIV, in quanto la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 4, comma 3, TU non comporterebbe automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno rappresentando la stessa uno degli elementi di valutazione, unitamente ad altri, quali la condotta complessiva del soggetto, il livello del suo inserimento sociale, la sua condizione familiare nel nostro Paese, in una prospettiva necessariamente rivolta alle esigenze di prevenzione e di sicurezza pubblica rimesse all'Autorità amministrativa;
4. il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo per violazione dell’art. 1, l. n. 1423/1956 per avere la Questura di -OMISSIS- dedotto la pericolosità del ricorrente dalla sola condanna penale citata, e tralasciando la valutazione di ogni altra circostanza che l’Amministrazione aveva a disposizione o avrebbe potuto acquisire;
5. il provvedimento violerebbe, poi, l’art. 28, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare che il ricorrente sia un soggetto "dedito a commettere reati che attentano od offendono l'integrità psico-fisica dei minori".
Si è costituita in giudizio la P.A. resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 149/2017 depositata il 27 marzo 2017 l’intestato TAR ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente.
All’esito dell’udienza pubblica del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La fattispecie de qua è disciplinata dall’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale <<il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui si tratta nella specie) è revocato (…) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4>>, e dal medesimo comma 4, ai sensi del quale <<il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo (C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
L’onere motivazionale “rafforzato”, imposto dall’art. 9, comma 4, d.lvo n. 286 del 1998, non richiede comunque una puntuale disamina di tutti gli elementi potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di pericolosità, laddove l’analisi di taluni di essi consenta la formulazione di un compiuto giudizio di pericolosità, insuscettibile di essere inficiato da altri elementi astrattamente rilevanti in chiave favorevole allo straniero (C. Stato, 12 agosto 2019, n. 5680).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non si è limitato a richiamare la condanna non definitiva, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data 12/12/2013 con sentenza n. -OMISSIS-, a carico del ricorrente, in forza della quale lo stesso è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis e quater ultimo comma c.p. per aver compiuto ripetutamente-OMISSIS-
La Questura, infatti, ha, in primo luogo, ricordato che la condanna è stata emessa in quanto il ricorrente, recatosi presso l'abitazione di una cliente per prestare la propria opera in qualità di parrucchiere, <<approfittava della temporanea assenza della donna dalla stanza dove era presente-OMISSIS-, intimando alla vittima di non raccontare nulla ai genitori>>; in secondo luogo, ha tenuto in debita considerazione il fatto che il ricorrente <<risulta soggiornare regolarmente in Italia dal 2002, unitamente ad un figlio minore ed alla madre di quest'ultimo e svolgere attività lavorativa>> e che ha <<importanti legami familiari anche nel proprio Paese di origine, dove vivono altri due figli minori>>; in terzo luogo, ha puntualmente argomentato sottolineando che con la propria condotta criminosa il ricorrente <<ha dimostrato di non aver assolutamente condiviso il sistema giuridico-sociale su cui si fonda il nostro Stato, le cui norme costituzionali assicurano massima tutela ai diritti inviolabili dell'uomo e in particolare dei minori. Il reato commesso dal cittadino straniero ai danni di un minore di soli -OMISSIS-, è particolarmente grave e desta un serio allarme sociale, rappresentando uno dei crimini più aberranti commessi ai danni di minorenni>>.
In tal senso, condivisibilmente, pur a fronte della non definitività della sentenza che precede, la Questura ha ritenuto che la gravità del reato commesso dimostra una trasgressione dei valori giuridici e morali su cui si fonda il nostro tessuto sociale, nonché una scarsa integrazione nello stesso, nonostante il tempo di regolare soggiorno sul territorio nazionale e la presenza sullo stesso di rapporti personali importanti.
Pertanto, l’Amministrazione non ha omesso di valutare le circostanze astrattamente favorevoli sopra ricordate, ma non irragionevolmente le ha ritenute subvalenti rispetto alla gravità del fatto commesso: si tratta, infatti, di violenza sessuale in danno di persona minore di età, ovvero un’azione criminosa dotata di intrinseca valenza sintomatica della gravità dell’attentato arrecato dal suo autore alla sfera di libertà della persona offesa, quindi connotata da uno specifico disvalore giuridico e sociale, rilevante ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità.
Quanto sopra, pertanto, rende certamente non applicabile allo straniero l’ipotesi di cui al comma 9, dell’art. 9 in esame, alla luce di quanto previsto anche dai successivi commi 10 e 11 della medesima norma.
Parimenti la gravità della condotta e le argomentazioni espresse dalla Questua risultano coerenti e non contrastano con le previsioni di cui all’art. 28, d.lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 1, l. n. 1423/1956.
Pertanto, il Collegio, allineandosi con le valutazioni operate in sede cautelare non solo da questo Tar con la citata ordinanza di rigetto n-OMISSIS-del 27/03/2017, ma anche dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 1 settembre 2017 che ha respinto il relativo appello cautelare, respinge il ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.