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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/10/2024, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G.
N. R.G. 13406/2017 Cron.
Rep.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Laura Fazio dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2024 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ovvero con trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note difensive con le rispettive conclusioni depositate dalla parte opposta e la relativa comparsa conclusionale;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto i numeri d'ordine
13406 dell'anno 2017
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. per delega in atti, Parte_1
- attori –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall' avv. Alfredo Carrozzini per delega in atti,
- convenuta –
All'udienza del 15.05.2024 la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti, che qui si intendono integralmente riportate, con concessione di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.
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Gli attori in epigrafe hanno convenuto in giudizio la , al fine di sentir Controparte_1 dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti il 14.02.2005, stante l'applicazione di interessi usurari, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 31.025,42 per interessi corrisposti, spese di gestione e perizia, interessi legali maturati e rivalutazione, in via subordinata accertando l'erroneità
pagina 1 di 4 Par dell' applicato al contratto con condanna alla restituzione di € 12.726,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese.
Si è costituita la AN , chiedendo il rigetto della domanda proposta, stante la CP_1 non usurarietà degli interessi pattuiti, l'irrilevanza dell'eventuale applicazione di ISC diverso da quello pattuito ed eccependo la prescrizione degli interessi corrisposti nel periodo anteriore al 04.08.2007, il tutto con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con CTU.
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La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Giova, infatti, evidenziare che in punto di verifica dell'eventuale usurarietà del contratto di mutuo la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire la non cumulabilità del tasso corrispettivo e di mora ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui alla l. 108/96 e dall'altro che, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti
(cfr. SS.UU. 19597/2020).
Sempre in riferimento agli interessi moratori la medesima pronuncia ha poi precisato che, se è vero che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai D.M cui è dalla legge
(art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento del contratto, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso dalla Suprema Corte nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Inoltre, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi non vanno poi considerati né la commissione di estinzione anticipata, né la penale per risoluzione (cfr. Cass. 7352/2022 e Cass.
5379/2023) ed irrilevante risulta poi la cd usura sopravvenuta (Cass. 24675/17).
Il CTU ha verificato che il tasso corrispettivo pattuito, comprensivo delle spese e commissioni risulta inferiore al tasso-soglia vigente all'epoca della stipula del mutuo è pari al 4,186%,pari all'ISC indicato in contratto (4,1866%) ed in ogni caso inferiore al tasso soglia per la categoria
“mutui a tasso variabile” del 1° trimestre 2005 (5,79%).
In ogni caso, irrilevante ai fini di causa appare anche la mancata o erronea indicazione del
TAEG/ISC, avente funzione meramente informativa (Cassazione civile, sez. I, 09/12/2021, n. pagina 2 di 4 39169).
Quanto al tasso soglia mora il DM 17.12.2004 all'art. 3, comma 4 prevede che “ tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali (sulla operatività del principio iura novit curia anche per i decreti ministeriali vedi Cassazione, Sezione Prima Civile, 29 novembre 2022 n. 35102), sicchè questo è pari a 3,86% (tasso medio previsto dal dm per i muti a tasso variabile) + 2,1% = 5,96% x 1,5 = 8,94%, superiore al tasso di mora, pattuito nella misura del 6,20%, ovvero 4 punti percentuali in più rispetto all'Euribor 6 mesi che, al momento della stipula era pari al 2,20%.
Infine, la parte attrice nei termini per la formazione del thema decidendum non ha formulato alcuna contestazione in merito alla validità del piano di ammortamento cd alla francese pattuito e alla determinabilità del tasso di interesse parametrato all'Euribor (sollevato per la prima volta solo nella note depositata il 12.01.2021) sicchè dette doglianze – sollevate per la prima volta all'udienza del 07.10.2022 e quindi dopo l'espletamento della CTU – risultano inammissibili, tenuto conto che la presente controversia, in quanto promossa dalla parte attrice al fine di far valere la nullità parziale del contratto è pur sempre soggetta al principio della domanda ed è quindi legata alle doglianze che la stessa parte ha articolato nei termini perentori all'uopo previsti dal legislatore per la sua definitiva articolazione.
Da tanto consegue il rigetto della domanda proposta.
In ragione dei chiarimenti resi dalla Suprema Corte in punto di usura solo in corso di causa, sussistono giustificati motivi per compensare per un metà le spese processuali, con condanna dell'attore al pagamento della residua metà nei confronti della convenuta, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula ai medi di tariffa, sulla base del DM 147/2022 e del valore indeterminabile (la parte ha chiesto la restituzione dei maggiori interessi pagati come indicati in citazione ovvero per la maggiore o minore somma di giustizia) della controversia a bassa complessità, ragione per la quale deve mandarsi alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvede:
• rigetta la domanda proposta;
pagina 3 di 4 • compensa tra le parti per metà le spese processuali, condannando l'attore, al pagamento, in favore della convenuta, della residua metà, liquidata in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
• pone, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate come in atti a carico dell'attore;
Bari,09.10.2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio
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