Sentenza 11 ottobre 2024
Decreto cautelare 26 novembre 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 4 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05766/2025REG.PROV.COLL.
N. 08801/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8801 del 2024, proposto dalla società Dolcecalabria s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 17568, pubblicata l’11 ottobre 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Marina Perrelli e udito per le parti l’avvocato Michele Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di OSP, ritenendo che “tra tutti i motivi ostativi evidenziati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, assuma portata decisiva e assorbente quello fondato sulla ritenuta opportunità di non sottrarre ulteriori spazi di sosta posti lungo la viabilità locale interessata dalla richiesta OSP avanzata dalla ricorrente, in ragione della necessità di garantire nella zona in questione una sufficiente offerta di sosta breve a rotazione attesa la presenza di diversi attrattori di traffico” .
1.2. Parte appellante deduce che il giudice di primo grado:
- non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali ha disatteso gli artt. 17 bis della legge n. 241/1990 e 4 bis del Regolamento Cosap e perché ha ritenuto di aderire ai pareri, nonostante fossero tutti manifestamente tardivi risalendo la prima richiesta al giugno 2019, poi reiterata nel gennaio 2020, atteso che ai sensi del citato art. 4 bis "I pareri previsti dal comma 1 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere comunicati all'Ufficio comunale richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241" ;
- non avrebbe debitamente considerato che il regolamento COSAP prevede l'uso delle pedane e che a fronte del contrasto tra Soprintendenza e Polizia Municipale l’autorizzazione non avrebbe potuto essere negata anche in considerazione del fatto che la D.A.C. 82/2018 prevede esplicitamente le pedane;
- non avrebbe debitamente valutato che alcuni dei motivi ostativi – quali l’incidenza dell'OSP sull'equilibrio della zona con riguardo alle soste tariffate e la violazione dell'art. 4 quinquies - comparirebbero solo nel diniego, ma non anche nelle comunicazioni di avvio di procedimento, con evidente violazione degli artt. 10 e ss. della legge n. 241/90 e dei principi del procedimento amministrativo;
- non avrebbe tenuto conto della circostanza dell’inopponibilità della mancata previsione dell'OSP nella scheda di PMO, attesa la sentenza del Consiglio di Stato n. 3243 del 2029, resa tra le parti;
- non avrebbe debitamente valutato l’assenza di dati tecnici a suffragare l’affermazione secondo la quale la sottrazione di circa 1 stallo di sosta su via Capo d’Africa e 2 su via Ostilia creerebbe un vulnus irreparabile all'equilibrio dei posti tariffati. Ad avviso dell’appellante mancherebbe una comparazione tra gli stalli esistenti e quelli sottratti, né sarebbe noto quanti stalli esistono nel tratto d'interesse e il loro utilizzo. Né, infine, è stata percorsa la soluzione di assentire l'OSP in misura minore atteso che su via Capo d'Africa la concessione avrebbe comportato la sottrazione di "circa 1 stallo";
- non avrebbe, infine, valutato che l'art. 4 quinques si applica "per le occupazioni ricadenti sui marciapiedi" , tra le quali non rientra quella in controversia.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per non aver indicato i capi specifici della sentenza oggetto di gravame ed ha concluso nel merito per il rigetto.
3. Con l’ordinanza n. 4784 del 18 dicembre 2024 la Sezione ha accolto la domanda cautelare “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione” .
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è fondato e meritevole di essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
7. Il giudice di primo grado ha premesso la natura di atto plurimotivato del diniego impugnato che “si fonda su una motivazione piuttosto articolata e, in particolare, su una pluralità di circostanze, tra le quali (oltre al contenuto delle schede PMO e alla mancata previsione di pedane, poi previste giusta integrazione del 12 maggio 2020) la ritenuta opportunità di non sottrarre ulteriori aree di sosta” ed ha, pertanto, attribuito portata decisiva e assorbente a quello della “ritenuta opportunità di non sottrarre ulteriori spazi di sosta posti lungo la viabilità locale interessata dalla richiesta OSP avanzata dalla ricorrente, in ragione della necessità di garantire nella zona in questione una sufficiente offerta di sosta breve a rotazione attesa la presenza di diversi attrattori di traffico” .
Ad avviso del giudicante la valutazione di opportunità eseguita da Roma Capitale resiste alle censure articolate anche alla luce dei precedenti del medesimo T.a.r. secondo i quali con la soppressione della previsione di cui all'art. 4 quater , comma 3, della delibera C.C. n. 119 del 2005 “l'amministrazione comunale ha compiuto una scelta di segno opposto rispetto alla precedente, estendendo nuovamente il divieto di rilascio di nuove concessioni di occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta tariffata anche alla viabilità locale oltre che alla viabilità principale” .
Né, ad avviso del giudice di primo grado, “a diversa conclusione può giungersi alla luce della previsione di cui al comma 4, lett. i) dell'art. 4 quater, nella parte in cui si prevede una deroga laddove “sia possibile sottrarre porzioni di carreggiata non necessaria alla partita carrabile e pedonale senza che ciò comprometta la circolazione veicolare e pedonale”, nella considerazione che tale disposizione - pur non potendo essere interpretata alla stregua di “una generalizzata estensione del divieto di o.s.p. in presenza di sosta tariffata” – comunque legittima una relativa valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione comunale circa l’opportunità di un diniego in ragione dell’esistenza di un preminente interesse pubblico al mantenimento degli stalli esistenti nell’area di cui la ricorrente richiede l’occupazione, nel caso di specie ragionevolmente ritenuto funzionale ad una corretta circolazione veicolare e pedonale” .
8. Il Collegio rileva che, anche a voler prescindere dl fatto che l’appellante avesse proposto due soluzioni una con pedana e l'altra senza, non appare condivisibile la conclusione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto dirimente la non derogabilità del divieto di nuove concessioni in aree di sosta tariffate senza aver considerato il precedente specifico rappresentato dalla sentenza di questo Consiglio n. 3243 del 2019, resa tra le parti.
Nella citata sentenza, infatti, la Sezione ha affermato che “ la più recente giurisprudenza di questo Consiglio è, del resto, consolidata nel ritenere che nelle aree a sosta tariffata su viabilità locale non vige un divieto assoluto di concessione di occupazione di suolo pubblico, salvo che nei siti espressamente e tassativamente indicati dalla stessa disciplina regolamentare (in termini Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3452; V, 26 giugno 2017, n. 3107; V, 24 marzo 2016, n. 1207). I precedenti della Sezione hanno evidenziato come, seppure sia stato abrogato l’art. 4-quater, comma 3, secondo alinea, del regolamento istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (di cui alla delibera n. 119 del 2005), che demandava alla Giunta di individuare «le aree sulla cui viabilità locale è possibile rilasciare le concessioni di occupazione di suolo pubblico eliminando la tariffazione della sosta» (abrogazione disposta con delibera consiliare n. 75 del 30 luglio 2010), è stato nondimeno mantenuto fermo il comma 4, il quale contiene l’elencazione dei casi in cui non possono essere rilasciate nuove concessioni sulla viabilità locale”.
8.1. Alla luce dei predetti principi, l’amministrazione appellata per denegare l’OSP per ragioni correlate alla opportunità di non sottrarre ulteriori spazi di sosta posti lungo la viabilità locale interessata e di garantire nella zona in questione una sufficiente offerta di sosta breve a rotazione, attesa la presenza di diversi attrattori di traffico, avrebbe dovuto corredarla di una congrua e adeguata motivazione, non potendosi ritenere tale quella contenuta nel provvedimento e avallata anche dal giudice di primo grado. E’, infatti, fondata la censura di carenza di istruttoria in mancanza della comparazione tra gli stalli esistenti e quelli sottratti, della conoscenza del numero e dell’utilizzo degli stalli presenti nel tratto d'interesse e, in generale, della assenza di qualsiasi dato tecnico dal quale desumere l’impatto dell’OSP sulla zona d’interesse e, segnatamente, sulla viabilità veicolare e pedonale, atteso che neanche può ritenersi dirimente la presenza della pedana sia perché l’appellante ha proposto due soluzioni alternative delle quali una non la prevede.
Né, infine, come affermato da parte appellante, l’amministrazione appellata sembra aver in alcun modo operato un bilanciamento tra i contrapposti interessi, eventualmente valutando anche la possibilità di assentire l'OSP in misura minore rispetto a quella richiesta.
9. Per tali ragioni l’appello è meritevole di accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del diniego gravato.
10. La peculiarità della vicenda induce il Collegio a ritenere esistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO