Versione
1 novembre 1986
1 novembre 1986
Art. 30. 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario.
2. L' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' abrogato.
2. L' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' abrogato.
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 721Provvedimento: […] L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, al comma 1 sancisce che al personale della Polizia di Stato, compresi i ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici e tecnici, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito, inclusi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali previsti dagli articoli 30 e 44 della legge n. 668/1986, nonché dall'art. 2, commi 5, 6 e 10, e dall'art. 3, commi 3 e 6, dello stesso decreto.Leggi di più...
- art. 6 bis d.l. 387/1987·
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