Articolo 30 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 novembre 1986
Art. 30. 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario.
2. L' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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