Art. 30. 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario.
2. L' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' abrogato.
2. L' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' abrogato.