TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11621/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario di , CP_1 CP_2 dott.ssa Patrizia de Lillo;
RESISTENTE avente ad oggetto: ATPO ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al Parte_1 fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., per la verifica preventiva dei requisiti sanitari sottesi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi a quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 5/2012, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo che parte ricorrente aveva impugnato il verbale provvisorio ASL
e che tale verbale, sebbene inviato, veniva sospeso e l'istante sottoposta a visita diretta eseguita in data
29.1.2025 in cui veniva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
10.9.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente. pagina 1 di 2 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente chiesto dalle parti.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre che documentalmente provato – che con giudizio espresso il 29.1.2025 dalla commissione medica ASL, siano state riconosciute alla parte le prestazioni richieste.
Alla stregua di quanto precede, deve intendersi venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul diritto fatto valere, con conseguente revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U.
3. Quanto alle spese di lite, la tempistica dei fatti: domanda amministrativa presentata in data 13.9.2024; visita di accertamento delle condizioni sanitarie avvenuta in data 14.10.2024; verbale provvisorio comunicato in data 18.10.2024; nuova visita medica presso la commissione medica in data 29.1.2025, prima della notifica del ricorso avvenuta in data 14.2.2025, integra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11621/2024 proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) revoca l'incarico conferito al nominato C.T.U.;
b) dichiara cessata la materia del contendere;
c) compensa le spese tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 2 di 2