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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 405 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. MA ER Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa SA SS NE Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 405/2025 R.G., promosso
da
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Brolo (ME) via Sottogrotte n. 43, elettivamente domiciliato in Brolo via L. da Vinci n. 5 presso lo studio legale dell'avv. Francesco Pizzuto (c.f. ; PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ricorrente nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
NA (ME) via Vincenzo Bellini snc, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello Enna n.
2 presso lo studio legale dell'avv. Benedetto Caiola (c.f. : CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_2
resistente
con l'intervento
1 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, premesso: di aver Parte_1
contratto, in data 16 giugno 2001, matrimonio con in NA (ME), trascritto CP_2
negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, Serie A, Anno 2001; che dal
Per_ matrimonio sono nati i figli (5.12.2006) e (25.6.2009); che con accordo di Per_1
negoziazione assistita (n. 13/2020 Reg. Neg. Ass.), autorizzato dalla Procura della Repubblica di
Patti in data 29.5.2020, i coniugi si sono separati consensualmente;
tanto premesso, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con annotazione dell'emananda sentenza, l'affido condiviso della figlia minore e la collocazione prevalente presso di sé con regolamentazione del diritto di visita della madre e contribuzione diretta da parte del padre collocatario per la prole;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla chiesta pronunzia di divorzio CP_1
e chiedendo l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso di sé e tempi di frequentazione con il padre come regolamentati nella separazione, nonché la conferma di un assegno a carico del di 400,00 euro mensili per la prole e di 200,00 euro mensili per sé; in via Parte_1
riconvenzionale, ha domandato un assegno di divorzio di € 300,00; il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 24.9.2025 comparsi i coniugi con i loro procuratori e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha formulato alle parti una proposta per la definizione del giudizio che è
stata accettata dalle parti.
Ciò posto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente stante l'adesione della parte resistente.
2 Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, invero, rilevato che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che dall'esperimento della negoziazione assistita ai fini della separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è
certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e la succitata adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale,
escludendosi una riconciliazione tra i summenzionati coniugi.
Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
Va altresì disposto, come da proposta del Giudice, accettata dalle parti alla suddetta udienza del
Per_ 24.9.2025, l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocazione paritaria al 50% presso gli stessi e conseguente mantenimento diretto della stessa da parte di ambedue genitori,
secondo i rispettivi tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
nulla va disposto in favore dell'altro figlio maggiorenne, il quale, per ammissione di entrambi i coniugi, è economicamente autosufficiente.
Per_ Le spese straordinarie per la figlia saranno al 100% a carico del mentre l'assegno Parte_1
unico universale spetterà al 50% a ciascun genitore.
Nessun assegno divorzile è dovuto per la resistente che vi ha rinunziato.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel procedimento n.
128/2025 RG instaurato da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
3 1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto in NA (ME)
in data 16 giugno 2001, e trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 3,
parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
SA SS NE MA ER
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. MA ER Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa SA SS NE Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 405/2025 R.G., promosso
da
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Brolo (ME) via Sottogrotte n. 43, elettivamente domiciliato in Brolo via L. da Vinci n. 5 presso lo studio legale dell'avv. Francesco Pizzuto (c.f. ; PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ricorrente nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
NA (ME) via Vincenzo Bellini snc, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello Enna n.
2 presso lo studio legale dell'avv. Benedetto Caiola (c.f. : CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_2
resistente
con l'intervento
1 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, premesso: di aver Parte_1
contratto, in data 16 giugno 2001, matrimonio con in NA (ME), trascritto CP_2
negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, Serie A, Anno 2001; che dal
Per_ matrimonio sono nati i figli (5.12.2006) e (25.6.2009); che con accordo di Per_1
negoziazione assistita (n. 13/2020 Reg. Neg. Ass.), autorizzato dalla Procura della Repubblica di
Patti in data 29.5.2020, i coniugi si sono separati consensualmente;
tanto premesso, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con annotazione dell'emananda sentenza, l'affido condiviso della figlia minore e la collocazione prevalente presso di sé con regolamentazione del diritto di visita della madre e contribuzione diretta da parte del padre collocatario per la prole;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla chiesta pronunzia di divorzio CP_1
e chiedendo l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso di sé e tempi di frequentazione con il padre come regolamentati nella separazione, nonché la conferma di un assegno a carico del di 400,00 euro mensili per la prole e di 200,00 euro mensili per sé; in via Parte_1
riconvenzionale, ha domandato un assegno di divorzio di € 300,00; il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 24.9.2025 comparsi i coniugi con i loro procuratori e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha formulato alle parti una proposta per la definizione del giudizio che è
stata accettata dalle parti.
Ciò posto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente stante l'adesione della parte resistente.
2 Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, invero, rilevato che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che dall'esperimento della negoziazione assistita ai fini della separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è
certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e la succitata adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale,
escludendosi una riconciliazione tra i summenzionati coniugi.
Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
Va altresì disposto, come da proposta del Giudice, accettata dalle parti alla suddetta udienza del
Per_ 24.9.2025, l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocazione paritaria al 50% presso gli stessi e conseguente mantenimento diretto della stessa da parte di ambedue genitori,
secondo i rispettivi tempi di permanenza presso ciascuno di loro;
nulla va disposto in favore dell'altro figlio maggiorenne, il quale, per ammissione di entrambi i coniugi, è economicamente autosufficiente.
Per_ Le spese straordinarie per la figlia saranno al 100% a carico del mentre l'assegno Parte_1
unico universale spetterà al 50% a ciascun genitore.
Nessun assegno divorzile è dovuto per la resistente che vi ha rinunziato.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel procedimento n.
128/2025 RG instaurato da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
3 1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto in NA (ME)
in data 16 giugno 2001, e trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. 3,
parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
SA SS NE MA ER
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