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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 616/24 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/25 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 Pedretti ed elett.te dom.to in Modena presso lo studio della medesima. Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 Alessia Trenti e Annamaria Grasso del Foro di Modena, dell presso la cui sede elegge Controparte_2 domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, Appellata
avverso la sentenza n. 603/24 emessa dal Tribunale di Modena in data 18/3/24.
Motivi
-In primo grado, con ricorso ritualmente depositato presso il Tribunale di Modena proponeva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione f. 47/2020 notificata in data 13/07/2022 con la quale la Provincia di Modena ordinava il pagamento della sanzione di euro 51,00 ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia determinate in euro 22,00 comminata al . Pt_1 In capo a questi, la CI aveva contestato la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50 comma 1 e art. 61 comma 3 L.R. 8/94 “(…) Perché in data 31/10/2020 in località Pratolino-Chiesa in provincia di Pavullo il sig. in qualità di caposquadra della squadra di Parte_1 cinghialai di Castagneto non impediva e non si adoperava se non dopo che glielo faceva notare il sottoscritto a far smettere di usare le radio a chi della squadra la utilizzava per dire dove andavano i cinghiali...”
-Si costituiva la CI contestando la proposta opposizione affermando la bontà del procedimento amministrativo, la realizzazione piena del contraddittorio in sede amministrativa e del provvedimento sanzionatorio.
1 -Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava il ricorso assumendo la non sussistenza dei vizi formali eccepiti, la sussistenza di una condotta colpevole in capo al ricorrente, la mancanza dei presupposti per l'applicazione della buona fede ex art.3 L. 689/81.
-Propone appello il e con il primo motivo lamenta la Pt_1 errata valutazione, interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in ambito di giusta durata del procedimento sanzionatorio. Erroneamente il Giudice afferma che la durata del procedimento sanzionatorio sia non sanzionabile richiamando il termine di prescrizione quinquiennale previsto dall'art.28 L.689/81, ed inoltre, facendo mal governo delle norme di legge, non si è pronunciato sulla violazione del principio di legalità e della responsabilità personale;
ha applicato erroneamente la legge richiamando norme inconferenti al fine di sostenere l'esistenza di condotta sanzionabile;
non si è pronunciato sulla rilevata inesistenza della norma per la quale è stata irrogata la sanzione;
non si è pronunciato sulla contraddittorietà della sanzione, anzi assumendo erroneamente che la condotta del fosse prevista dalla legge come sanzionabile, senza Pt_1 tuttavia richiamare la norma specifica che sarebbe stata violata, ma esponendo un generico richiamo alla normativa in vigore senza alcuna specificazione. Insiste l'appellante che nessuna delle norme citate nel verbale e richiamate nell'ordinanza-ingiunzione impugnata prevede quale condotta sanzionabile quella contestata all'odierno appellante ossia “non aver impedito o esortato a non usare le radio soggetti terzi” apparendo evidente come la sanazione notificata al sia stata elevata in Pt_1 totale spregio della legge. Nel caso di specie, oltre che voler sanzionare un comportamento che non viola alcuna norma giuridica, la CI inopinatamente pretende di sanzionare una persona per la presunta, ma non accertata condotta illecita di soggetti terzi. Emerge, sempre secondo l'appellante, un'evidente ed ingiustificabile contraddittorietà ed inconferenza tra norma citata ed il fatto contestato, attribuendosi al ricorrente il comportamento di soggetti terzi, atteso che, infatti, non era stato contestato a lui l'uso della radio, ma di non aver impedito ad altri di farlo, venendosi così a ritenere sussistente in capo al capo-squadra una responsabilità oggettiva, mentre i casi di responsabilità devono essere esplicitamente determinati ed individuati dalla legge. Il Giudice di prime cure sul punto di fatto non si sarebbe espresso, né avrebbe fornito alcuna motivazione, in quanto non ha richiamato la norma che si assume violata con riferimento alla condotta del , limitandosi a Pt_1 reiterare, in modo del tutto apodittico e semplicemente, l'affermazione che l'uso della radio era vietato. Con il terzo motivo, si duole l'appellante della errata interpretazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti;
2 errata interpretazione ed applicazione degli artt.
3-23 L.689/81 ovvero comma 11 art. 6 Dlgs 1/09/2011 n.150 in relazione alla sussistenza della buona fede e dell'assenza di colpa;
assenza di violazione;
carenza di motivazione. Secondo l'appellante, il Giudice ha ritenuto, con grave carenza e contraddittorietà della motivazione, di non riconoscere, nondimeno, il profilo della buona fede e l'assenza di colpa in capo al medesimo, imputando allo stesso una condotta colposa, senza addurre riferimenti normativi a supporto della propria motivazione. Osserva sul punto l'appellante che il capo di una squadra che svolge attività venatoria, come il non Pt_1 appartiene alle forze dell'ordine, non ha poteri di polizia, non è un pubblico ufficiale, più in generale non ha poteri coercitivi, dal momento che l'attività venatoria viene svolta in forma volontaria base delle indicazioni e nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive della Regione. In realtà, i cacciatori iscritti agli ATC Modenesi avevano gestito l'utilizzo delle radio durante le battute di caccia collettiva/in braccata, sempre nel rispetto della normativa regionale in materia. Invero, lo stesso accertatore ammetteva, di fatto, la liceità dell'utilizzo delle radio anche per la segnalazione degli animali, tanto che, come pure affermato nell'ordinanza ingiunzione impugnata che riporta pedissequamente le dichiarazioni dell'accertatore contenute nel rapporto integrativo, affermazioni confermate in sede di testimonianza nel giudizio di primo grado, quanto affermato sulla differenza dell'utilizzo della radio in azione di braccata (radio non consentita per segnalare gli animali) ed i piani di controllo (radio consentita anche per segnalare gli animali) non trova alcun riscontro e/o supporto normativo. Con il quarto motivo, lamenta l'appellante la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese lite, ed in ogni caso, l'eccessività degli importi liquidati a titolo di spese legali in favore della Controparte_1 e l' errata applicazione dei principi di congruità della liquidazione del compenso rispetto all'attività espletata e della sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese.
-L'appellata si costituisce riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza, chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e la conferma della sentenza e della relativa ordinanza.
-L'appello è infondato.
-A) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la tempistica di adozione della ordinanza ingiunzione impugnata che sarebbe avvenuta in violazione del principio di giusta durata del procedimento sanzionatorio, ovvero oltre un anno dal contraddittorio tra le parti.
3 Rileva il Collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modi di affermare il principio secondo cui “Il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981” (Cass. n. 31239 del 03/11/2021). In precedenza, ancor più compiutamente, ribadendo il sotteso principio di specialità in favore della L. 689/81:” Il termine di trenta giorni stabilito in via generale dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti, come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l'esigenza di assicurare all'incolpato, mediante l'instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata, la possibilità di predisporre le proprie difese;
pertanto, detto termine non è applicabile al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. (Cass. n. 3852 del 22/02/2006). Nella fattispecie, in forza del principio di contestazione di cui all'art. 14 l.689/81, la legge pone a carico dell'ente accertatore l'onere della contestazione immediata, disponendo, in alternativa, la notifica agli interessati entro novanta giorni, ed assolto ciò, in ossequio alla ratio
“di garanzia” del diritto alla difesa, il potere-dovere di emettere il provvedimento sanzionatorio soggiace solo ai termini di prescrizione previsti dall'art. 28 L.689/1981 (5 anni). Il sistema, poi, è stato compiutamente ricostruito all'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite con la sentenza nr. 9591 del 27 aprile 2006. Il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex
4 art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18). Opportunamente, pertanto, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed, ovviamente, alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della P.A., che sarebbe messa nella impossibilità pratica di prevenire e sanzionare gli illeciti amministrativi, se sottoposta a termini di adempimento iugulatori.
-B) Con il secondo motivo di censura la difesa del Pt_1 vorrebbe sostenere l'ingiustificabile contraddittorietà ed inconferenza tra la norma violata citata dall'Amministrazione ed il fatto contestato laddove, in altre parole, nel caso di specie verrebbe erroneamente attribuito al di non aver impedito in qualità di Pt_1 caposquadra l'utilizzo della radio agli componenti della squadra durante la battuta di caccia, in relazione ad un comportamento tenuto da soggetti terzi, ovvero i cacciatori in battuta. La normativa richiamata nel verbale di accertamento n. 264/2020 e nell'ordinanza-ingiunzione opposta, gli articoli 50 comma 1 e 61 comma 3 Legge Regionale n. 8/1994, art. 13.4 del Calendario Venatorio Regionale 2020-2021 e art. 22 comma 3 del R.R. n. 1/2008 vieta, durante la battuta o braccata, "l'impiego di strumenti di comunicazione radio e telefonica che non servono per i collegamenti organizzativi tra i conduttori di cani ed i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone”. Nel nostro caso in esame, l'Agente accertatore, dopo aver accertato l'illecito utilizzo della radio da parte dei componenti della squadra di cui era il Parte_1 caposquadra, in esercizio venatorio pure lui, ha correttamente sanzionato quest'ultimo proprio in virtù del ruolo ricoperto di caposquadra. Va rilevato come l'Allegato tecnico del Regolamento regionale nr.1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna nella sezione “Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva “- “Metodo della battuta o braccata” prevede al 7^ capoverso: “Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventualità gestionali”. Pertanto, il , in qualità di caposquadra era Pt_1 responsabile della corretta esecuzione della battuta di caccia e correttamente l'Agente di Polizia Ballestrazzi, e senza la necessità di forme espressive altamente tecniche vista poi la natura decisamente bagattellare della vicenda, ha verificato l'uso collettivo della radio non per fini consentiti dalla legge da parte di tutti i componenti della squadra dallo stesso gestita e coordinata.
5 Per di più anche lo stesso era in attività Pt_1 venatoria, come confermato nel rapporto ex art. 17 L.689/81 dell'Agente verbalizzante. Nondimeno, il predetto Agente accertatore , Tes_1 Sovrintendente Maggiore-UPG della Polizia Provinciale di Modena, peraltro sentito in primo grado come teste, ha confermato quanto dichiarato nel verbale di contestazione n. 264/2020 precisando altresì che "nel caso di specie, non si trattava di un piano di controllo, ma era un'azione di caccia collettiva", precisando che “quando sono arrivato sul posto e ho sentito una radio accesa, alla radio si è sentito chiaramente: «i cinghiali vanno da quella parte» e escludo categoricamente che fosse la fase iniziale, ma anche se lo fosse stata, anche nella fase iniziale l'uso della radio è consentito solo per l'organizzazione dei partecipanti e non per avvisare i cacciatori su dove passano i cinghiali". Dunque, a fronte dell'avvenuta integrazione delle circostanze già contenute nel P.V. con dichiarazione giudiziale testimoniale, che il giudicante apprezza prudentemente in tutta la sua credibilità, il non ha Pt_1 fornito alcuna prova contraria all'utilizzo della radio da parte dei componenti della propria squadra atta a contrastare quanto riferito dall'agente accertatore nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni. Pertanto, va apprezzato quale fatto provato e non contestato l'utilizzo della radio da parte dei componenti della squadra di Castagneto, di cui il era caposquadra, nel corso Pt_1 di una battuta di caccia al cinghiale per comunicare la direzione dei cinghiali e di non aver il medesimo , Pt_1 in qualità di caposquadra e responsabile della corretta esecuzione della battuta di caccia, vigilato sulla corretta esecuzione dell'azione di caccia e per non aver impedito un fatto vietato, ovvero l'utilizzo radio durante la braccata.
-C) Del tutto inconsistente è il terzo motivo. Nel caso di specie il sarebbe stato indotto in Pt_1 errore sulla legittimità dell'utilizzo della radio dalla nota del responsabile della
[...]
Avv. Manduca, Parte_2 del 16/12/2019 inviata in riscontro a una richiesta di chiarimenti da parte dell Parte_3
.
[...] Non devono spendersi particolari argomenti per evidenziare che la normativa sul divieto di utilizzo degli strumenti di comunicazione radio o telefonica durante l'azione di caccia è chiara e facilemnte conoscibile nei suoi presupposti e sull'oggetto della tutela da esperti cacciatori quali il MESSORI stesso. Di talchè certamente il precetto normativo non può essere disatteso o sviato dalla sua finalità politico- amministrativa da una interpretazione di un dirigente pro- tempore dell che non può avere Controparte_3 alcun valore di interpretazione autentica della norma e di conseguenza non può avere efficacia disapplicativa della
6 stessa, se non magari, al contrario, aprire spazi a cavilli inutili o strumentali. L'Agente di Polizia ha accertato l'utilizzo della radio durante l'azione di caccia collettiva al cinghiale da parte dei componenti della squadra del MESSORI, in concreto non per finalità di scovo della selvaggina, e non certo per finalità di incolumità personale. Nel nostro caso non è stato provato che l'uso della radio si fosse reso necessario da una situazione di pericolo effettiva, né l'appellante, capocaccia abilitato alla caccia collettiva agli ungulati, può invocare la propria assenza di colpa ex art. 3, comma 1, L. n. 689/1981 adducendo che non era lui che usava la radio durante la battuta di caccia, essendo comunque suo dovere, in qualità di "capocaccia", vigilare sulla condotta dei partecipanti alla battuta. Certamente, la responsabilità organizzativa gravante sul capocaccia non può limitarsi alle finalità prettamente venatorie ma, anzi, parte dal richiamo al rispetto dei Regolamenti e della normativa in materia di caccia.
- D) Nulla quaestio in odine al punto delle spese di giudizio. E' principio giuridico pacifico scolpito nell'art. 92 Cpc che le spese di lite seguono la soccombenza. Non si ravvisa alcun presupposto per la compensazione, non integrandosi alcune delle ipotesi compensative di cui al 2° c. della norma citata. E come congruamente rilevato dal primo Giudice, costituisce altresì orientamento giurisprudenziale consolidato che "in tema di liquidazione delle spese processuali nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese" (cit. Cass. 2/11/2012 n.18898). L'importo di € 332,00 liquidato nel dispositivo per compenso professionale è correttamente parametrato al valore della domanda, sui valori tabellari minimi.
-E) Il principio vale sopratuttto anche per le spese del presente grado di giudizio che seguono la soccombenza e, considerato che il presente gravame lambisce l'inammissibilità ex art. 342 cpc in quanto meramente reiterativo di motivi ed eccezioni già spiegate in primo grado ed adeguatamente decise e motivate dal primo giudice, con profili vistosamente infondati, la cui soluzione è radicata in consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, meritano di essere liquidate come in dispositivo.
-Contributo unificato come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
7 A)rigetta l'appello proposto da e per Parte_1 l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi €2.552,00 oltre accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 23/5/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 616/24 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/25 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 Pedretti ed elett.te dom.to in Modena presso lo studio della medesima. Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 Alessia Trenti e Annamaria Grasso del Foro di Modena, dell presso la cui sede elegge Controparte_2 domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, Appellata
avverso la sentenza n. 603/24 emessa dal Tribunale di Modena in data 18/3/24.
Motivi
-In primo grado, con ricorso ritualmente depositato presso il Tribunale di Modena proponeva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione f. 47/2020 notificata in data 13/07/2022 con la quale la Provincia di Modena ordinava il pagamento della sanzione di euro 51,00 ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia determinate in euro 22,00 comminata al . Pt_1 In capo a questi, la CI aveva contestato la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50 comma 1 e art. 61 comma 3 L.R. 8/94 “(…) Perché in data 31/10/2020 in località Pratolino-Chiesa in provincia di Pavullo il sig. in qualità di caposquadra della squadra di Parte_1 cinghialai di Castagneto non impediva e non si adoperava se non dopo che glielo faceva notare il sottoscritto a far smettere di usare le radio a chi della squadra la utilizzava per dire dove andavano i cinghiali...”
-Si costituiva la CI contestando la proposta opposizione affermando la bontà del procedimento amministrativo, la realizzazione piena del contraddittorio in sede amministrativa e del provvedimento sanzionatorio.
1 -Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava il ricorso assumendo la non sussistenza dei vizi formali eccepiti, la sussistenza di una condotta colpevole in capo al ricorrente, la mancanza dei presupposti per l'applicazione della buona fede ex art.3 L. 689/81.
-Propone appello il e con il primo motivo lamenta la Pt_1 errata valutazione, interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in ambito di giusta durata del procedimento sanzionatorio. Erroneamente il Giudice afferma che la durata del procedimento sanzionatorio sia non sanzionabile richiamando il termine di prescrizione quinquiennale previsto dall'art.28 L.689/81, ed inoltre, facendo mal governo delle norme di legge, non si è pronunciato sulla violazione del principio di legalità e della responsabilità personale;
ha applicato erroneamente la legge richiamando norme inconferenti al fine di sostenere l'esistenza di condotta sanzionabile;
non si è pronunciato sulla rilevata inesistenza della norma per la quale è stata irrogata la sanzione;
non si è pronunciato sulla contraddittorietà della sanzione, anzi assumendo erroneamente che la condotta del fosse prevista dalla legge come sanzionabile, senza Pt_1 tuttavia richiamare la norma specifica che sarebbe stata violata, ma esponendo un generico richiamo alla normativa in vigore senza alcuna specificazione. Insiste l'appellante che nessuna delle norme citate nel verbale e richiamate nell'ordinanza-ingiunzione impugnata prevede quale condotta sanzionabile quella contestata all'odierno appellante ossia “non aver impedito o esortato a non usare le radio soggetti terzi” apparendo evidente come la sanazione notificata al sia stata elevata in Pt_1 totale spregio della legge. Nel caso di specie, oltre che voler sanzionare un comportamento che non viola alcuna norma giuridica, la CI inopinatamente pretende di sanzionare una persona per la presunta, ma non accertata condotta illecita di soggetti terzi. Emerge, sempre secondo l'appellante, un'evidente ed ingiustificabile contraddittorietà ed inconferenza tra norma citata ed il fatto contestato, attribuendosi al ricorrente il comportamento di soggetti terzi, atteso che, infatti, non era stato contestato a lui l'uso della radio, ma di non aver impedito ad altri di farlo, venendosi così a ritenere sussistente in capo al capo-squadra una responsabilità oggettiva, mentre i casi di responsabilità devono essere esplicitamente determinati ed individuati dalla legge. Il Giudice di prime cure sul punto di fatto non si sarebbe espresso, né avrebbe fornito alcuna motivazione, in quanto non ha richiamato la norma che si assume violata con riferimento alla condotta del , limitandosi a Pt_1 reiterare, in modo del tutto apodittico e semplicemente, l'affermazione che l'uso della radio era vietato. Con il terzo motivo, si duole l'appellante della errata interpretazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti;
2 errata interpretazione ed applicazione degli artt.
3-23 L.689/81 ovvero comma 11 art. 6 Dlgs 1/09/2011 n.150 in relazione alla sussistenza della buona fede e dell'assenza di colpa;
assenza di violazione;
carenza di motivazione. Secondo l'appellante, il Giudice ha ritenuto, con grave carenza e contraddittorietà della motivazione, di non riconoscere, nondimeno, il profilo della buona fede e l'assenza di colpa in capo al medesimo, imputando allo stesso una condotta colposa, senza addurre riferimenti normativi a supporto della propria motivazione. Osserva sul punto l'appellante che il capo di una squadra che svolge attività venatoria, come il non Pt_1 appartiene alle forze dell'ordine, non ha poteri di polizia, non è un pubblico ufficiale, più in generale non ha poteri coercitivi, dal momento che l'attività venatoria viene svolta in forma volontaria base delle indicazioni e nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive della Regione. In realtà, i cacciatori iscritti agli ATC Modenesi avevano gestito l'utilizzo delle radio durante le battute di caccia collettiva/in braccata, sempre nel rispetto della normativa regionale in materia. Invero, lo stesso accertatore ammetteva, di fatto, la liceità dell'utilizzo delle radio anche per la segnalazione degli animali, tanto che, come pure affermato nell'ordinanza ingiunzione impugnata che riporta pedissequamente le dichiarazioni dell'accertatore contenute nel rapporto integrativo, affermazioni confermate in sede di testimonianza nel giudizio di primo grado, quanto affermato sulla differenza dell'utilizzo della radio in azione di braccata (radio non consentita per segnalare gli animali) ed i piani di controllo (radio consentita anche per segnalare gli animali) non trova alcun riscontro e/o supporto normativo. Con il quarto motivo, lamenta l'appellante la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese lite, ed in ogni caso, l'eccessività degli importi liquidati a titolo di spese legali in favore della Controparte_1 e l' errata applicazione dei principi di congruità della liquidazione del compenso rispetto all'attività espletata e della sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese.
-L'appellata si costituisce riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza, chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e la conferma della sentenza e della relativa ordinanza.
-L'appello è infondato.
-A) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la tempistica di adozione della ordinanza ingiunzione impugnata che sarebbe avvenuta in violazione del principio di giusta durata del procedimento sanzionatorio, ovvero oltre un anno dal contraddittorio tra le parti.
3 Rileva il Collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modi di affermare il principio secondo cui “Il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981” (Cass. n. 31239 del 03/11/2021). In precedenza, ancor più compiutamente, ribadendo il sotteso principio di specialità in favore della L. 689/81:” Il termine di trenta giorni stabilito in via generale dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti, come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l'esigenza di assicurare all'incolpato, mediante l'instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata, la possibilità di predisporre le proprie difese;
pertanto, detto termine non è applicabile al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. (Cass. n. 3852 del 22/02/2006). Nella fattispecie, in forza del principio di contestazione di cui all'art. 14 l.689/81, la legge pone a carico dell'ente accertatore l'onere della contestazione immediata, disponendo, in alternativa, la notifica agli interessati entro novanta giorni, ed assolto ciò, in ossequio alla ratio
“di garanzia” del diritto alla difesa, il potere-dovere di emettere il provvedimento sanzionatorio soggiace solo ai termini di prescrizione previsti dall'art. 28 L.689/1981 (5 anni). Il sistema, poi, è stato compiutamente ricostruito all'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite con la sentenza nr. 9591 del 27 aprile 2006. Il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex
4 art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18). Opportunamente, pertanto, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed, ovviamente, alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della P.A., che sarebbe messa nella impossibilità pratica di prevenire e sanzionare gli illeciti amministrativi, se sottoposta a termini di adempimento iugulatori.
-B) Con il secondo motivo di censura la difesa del Pt_1 vorrebbe sostenere l'ingiustificabile contraddittorietà ed inconferenza tra la norma violata citata dall'Amministrazione ed il fatto contestato laddove, in altre parole, nel caso di specie verrebbe erroneamente attribuito al di non aver impedito in qualità di Pt_1 caposquadra l'utilizzo della radio agli componenti della squadra durante la battuta di caccia, in relazione ad un comportamento tenuto da soggetti terzi, ovvero i cacciatori in battuta. La normativa richiamata nel verbale di accertamento n. 264/2020 e nell'ordinanza-ingiunzione opposta, gli articoli 50 comma 1 e 61 comma 3 Legge Regionale n. 8/1994, art. 13.4 del Calendario Venatorio Regionale 2020-2021 e art. 22 comma 3 del R.R. n. 1/2008 vieta, durante la battuta o braccata, "l'impiego di strumenti di comunicazione radio e telefonica che non servono per i collegamenti organizzativi tra i conduttori di cani ed i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone”. Nel nostro caso in esame, l'Agente accertatore, dopo aver accertato l'illecito utilizzo della radio da parte dei componenti della squadra di cui era il Parte_1 caposquadra, in esercizio venatorio pure lui, ha correttamente sanzionato quest'ultimo proprio in virtù del ruolo ricoperto di caposquadra. Va rilevato come l'Allegato tecnico del Regolamento regionale nr.1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna nella sezione “Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva “- “Metodo della battuta o braccata” prevede al 7^ capoverso: “Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventualità gestionali”. Pertanto, il , in qualità di caposquadra era Pt_1 responsabile della corretta esecuzione della battuta di caccia e correttamente l'Agente di Polizia Ballestrazzi, e senza la necessità di forme espressive altamente tecniche vista poi la natura decisamente bagattellare della vicenda, ha verificato l'uso collettivo della radio non per fini consentiti dalla legge da parte di tutti i componenti della squadra dallo stesso gestita e coordinata.
5 Per di più anche lo stesso era in attività Pt_1 venatoria, come confermato nel rapporto ex art. 17 L.689/81 dell'Agente verbalizzante. Nondimeno, il predetto Agente accertatore , Tes_1 Sovrintendente Maggiore-UPG della Polizia Provinciale di Modena, peraltro sentito in primo grado come teste, ha confermato quanto dichiarato nel verbale di contestazione n. 264/2020 precisando altresì che "nel caso di specie, non si trattava di un piano di controllo, ma era un'azione di caccia collettiva", precisando che “quando sono arrivato sul posto e ho sentito una radio accesa, alla radio si è sentito chiaramente: «i cinghiali vanno da quella parte» e escludo categoricamente che fosse la fase iniziale, ma anche se lo fosse stata, anche nella fase iniziale l'uso della radio è consentito solo per l'organizzazione dei partecipanti e non per avvisare i cacciatori su dove passano i cinghiali". Dunque, a fronte dell'avvenuta integrazione delle circostanze già contenute nel P.V. con dichiarazione giudiziale testimoniale, che il giudicante apprezza prudentemente in tutta la sua credibilità, il non ha Pt_1 fornito alcuna prova contraria all'utilizzo della radio da parte dei componenti della propria squadra atta a contrastare quanto riferito dall'agente accertatore nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni. Pertanto, va apprezzato quale fatto provato e non contestato l'utilizzo della radio da parte dei componenti della squadra di Castagneto, di cui il era caposquadra, nel corso Pt_1 di una battuta di caccia al cinghiale per comunicare la direzione dei cinghiali e di non aver il medesimo , Pt_1 in qualità di caposquadra e responsabile della corretta esecuzione della battuta di caccia, vigilato sulla corretta esecuzione dell'azione di caccia e per non aver impedito un fatto vietato, ovvero l'utilizzo radio durante la braccata.
-C) Del tutto inconsistente è il terzo motivo. Nel caso di specie il sarebbe stato indotto in Pt_1 errore sulla legittimità dell'utilizzo della radio dalla nota del responsabile della
[...]
Avv. Manduca, Parte_2 del 16/12/2019 inviata in riscontro a una richiesta di chiarimenti da parte dell Parte_3
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[...] Non devono spendersi particolari argomenti per evidenziare che la normativa sul divieto di utilizzo degli strumenti di comunicazione radio o telefonica durante l'azione di caccia è chiara e facilemnte conoscibile nei suoi presupposti e sull'oggetto della tutela da esperti cacciatori quali il MESSORI stesso. Di talchè certamente il precetto normativo non può essere disatteso o sviato dalla sua finalità politico- amministrativa da una interpretazione di un dirigente pro- tempore dell che non può avere Controparte_3 alcun valore di interpretazione autentica della norma e di conseguenza non può avere efficacia disapplicativa della
6 stessa, se non magari, al contrario, aprire spazi a cavilli inutili o strumentali. L'Agente di Polizia ha accertato l'utilizzo della radio durante l'azione di caccia collettiva al cinghiale da parte dei componenti della squadra del MESSORI, in concreto non per finalità di scovo della selvaggina, e non certo per finalità di incolumità personale. Nel nostro caso non è stato provato che l'uso della radio si fosse reso necessario da una situazione di pericolo effettiva, né l'appellante, capocaccia abilitato alla caccia collettiva agli ungulati, può invocare la propria assenza di colpa ex art. 3, comma 1, L. n. 689/1981 adducendo che non era lui che usava la radio durante la battuta di caccia, essendo comunque suo dovere, in qualità di "capocaccia", vigilare sulla condotta dei partecipanti alla battuta. Certamente, la responsabilità organizzativa gravante sul capocaccia non può limitarsi alle finalità prettamente venatorie ma, anzi, parte dal richiamo al rispetto dei Regolamenti e della normativa in materia di caccia.
- D) Nulla quaestio in odine al punto delle spese di giudizio. E' principio giuridico pacifico scolpito nell'art. 92 Cpc che le spese di lite seguono la soccombenza. Non si ravvisa alcun presupposto per la compensazione, non integrandosi alcune delle ipotesi compensative di cui al 2° c. della norma citata. E come congruamente rilevato dal primo Giudice, costituisce altresì orientamento giurisprudenziale consolidato che "in tema di liquidazione delle spese processuali nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese" (cit. Cass. 2/11/2012 n.18898). L'importo di € 332,00 liquidato nel dispositivo per compenso professionale è correttamente parametrato al valore della domanda, sui valori tabellari minimi.
-E) Il principio vale sopratuttto anche per le spese del presente grado di giudizio che seguono la soccombenza e, considerato che il presente gravame lambisce l'inammissibilità ex art. 342 cpc in quanto meramente reiterativo di motivi ed eccezioni già spiegate in primo grado ed adeguatamente decise e motivate dal primo giudice, con profili vistosamente infondati, la cui soluzione è radicata in consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, meritano di essere liquidate come in dispositivo.
-Contributo unificato come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
7 A)rigetta l'appello proposto da e per Parte_1 l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi €2.552,00 oltre accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 23/5/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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