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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 529/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 23 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 529/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Giuseppe Velotti ed Edgardo Silvestro, presso i quali elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via S. Chiara n. 12;
- APPELLANTE -
E
(già P.Iva Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura depositata con P.IVA_1 la comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Maurizio De Dominicis con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA) alla via F. Terraciano n. 43 presso lo studio dell'avv.to Concetta Ammaturo;
- APPELLATA–
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_3 C.F._2 comparsa di costituzione in appello, dall'avv.to Filippo Mascolo presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via San Gennaro n. 192 bis;
- APPELLATA–
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 3075/2017.
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Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. In data 10/10/2010, alle ore 12.35 circa, in Nola (NA), I traversa San LO BE IT (spazio antistante alla chiesa “Stella”), l'autovettura IA AN, targata CX043CS - di proprietà e guidata da e assicurata con - investì che, a CP_3 Controparte_2 Parte_1 seguito dell'impatto, cadde all'indietro sul primo gradino dell'ingresso della chiesa.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato evocò in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola, e al fine di sentirle condannare, CP_3 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento dei danni per le lesioni subite per effetto del sinistro.
1.2 A sostegno della domanda espose che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente della IA AN che, mentre percorreva lo spazio antistante la chiesa per posizionarsi davanti a due vetture incolonnate e ferme, aveva investito l'attrice.
2. nel costituirsi in primo grado preliminarmente eccepì Controparte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito contestò la fondatezza della domanda ed il quantum debeatur.
3. Rimase contumace in primo grado CP_3
4. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 3075/2017, il Giudice di Pace di
Nola – declinata la proponibilità della domanda e ritenuto sussistenti la legittimatio ad causam delle parti e la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio – rigettò la domanda ritenendola infondata e non provata, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello lamentando l'illogicità Parte_1 della motivazione e il travisamento delle risultanze di giudizio per aver ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali e non provata la fondatezza della pretesa;
ha concluso per l'accoglimento della domanda di primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
6. Si sono costituiti in giudizio sia che eccependo l'inammissibilità Controparte_1 CP_3 dell'appello, contestandone la fondatezza e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite (per con distrazione). CP_3
7. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.5.2019, poi differita per esigenze di ruolo dapprima al 20.10.2020, poi al 24.03.2022, poi al 26.09.2023, e ancora al 10.12.2024. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato a seguito di ricostituzione del ruolo, ed è stata rinviata al
17.06.2025 e poi in prosieguo precisazione conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza.
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Motivi della decisione
1. Preliminarmente giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la decisione di rigetto del primo giudice per aver ritenuto inattendibili i testi escussi e non provata la fondatezza della pretesa attorea.
Va pertanto disattesa l'eccezione al riguardo sollevata dagli appellati.
2. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il Giudice di prime cure, dopo aver affermato la proponibilità della domanda e riconosciuto la legittimazione delle parti in causa, ha rigettato la richiesta risarcitoria ritendo non assolto l'onere probatorio da parte del presunto danneggiato.
All'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel precedente grado del giudizio, questo Tribunale ritiene che debba essere confermato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Nel caso di specie, dall'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio risulta soltanto che
“…l'istante mentre usciva dalla suddetta chiesa veniva investita dall'autovettura IA AN
…..che percorreva il predetto spazio antistante per posizionarsi davanti a due vetture incolonnate e ferme davanti alle scale della predetta chiesa … a seguito dell'impatto l'istante cadeva all'indietro sul primo gradino …”, senza che consti, con la dovuta dovizia, la dinamica dell'incidente.
La descrizione, sul punto, è infatti del tutto generica, atteso che, in particolare, - e come osservato
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anche dal primo Giudice - manca ogni riferimento alle modalità dell'asserito investimento, anche in relazione al punto di contatto tra l'autovettura e l'investito (quale parte della vettura avrebbe urtato quale parte del corpo dell'attrice/attuale appellante). Detti elementi – indispensabili per valutare la compatibilità del fatto come dedotto con i danni lamentati e dunque il nesso di causa – non sono stati indicati nemmeno nelle messe in mora prodotte in atti che riportano la medesima generica descrizione di cui all'atto di citazione.
Pertanto, la lacunosità della versione fornita dall'attuale appellante rende insoddisfacente perfino l'adempimento degli oneri di allegazione sul medesimo gravanti.
Né contribuisce a fare luce sui predetti aspetti la prova testimoniale svoltasi nel corso del giudizio di primo grado.
Al riguardo è da condividersi la valutazione del primo Giudice di inattendibilità e contraddittorietà delle deposizioni rese in primo grado dai testi intimati da parte attrice ( e Testimone_1 [...]
. CP_4
Entrambi i detti testi affermano che nell'auto che avrebbe investito l'attrice/attuale appellante non vi fosse nessuno oltre la conducente Detta affermazione è smentita dalle deposizioni CP_3 rese dai testi intimati dalla compagnia assicurativa ( e ) e Parte_2 Parte_3
l'affermazione dei medesimi di essere presenti a bordo dell'autovettura IA AN ( dietro e Pt_2
a fianco della conducente) appare credibile considerata la dovizia di particolari in merito ai Pt_3 fatti di causa delle due deposizioni, nonché considerando la diffida (prodotta da in Controparte_1 primo grado) con la quale poco dopo il sinistro, diffidava la compagnia assicurativa CP_3 al pagamento escludendo qualsivoglia responsabilità propria e indicando (nell'immediatezza dei fatti) la presenza a bordo della propria autovettura di . Parte_4
Contraddittorie e scarsamente attendibili appaiono le dichiarazioni rese in primo grado dai testi intimati da parte attrice, non solo in quanto, come sottolineato nella sentenza gravata, hanno descritto una dinamica dei fatti – il piede sinistro dell'attrice colpito con la parte posteriore destra della IA AN – non descritta in citazione e nemmeno nelle messe in mora versate in atti ( e peraltro sulla dinamica del sinistro la teste si è anche corretta allorché ha dichiarato Tes_1
“ricordo che la AN colpiva la GN con la propria parte anteriore, anzi preciso che parcheggiava con la parte anteriore ma la colpiva sul piede sinistro con la ruota posteriore”).
Infatti, le dichiarazioni rese dalle due testi e sono anche tra Testimone_1 CP_4 loro intrinsecamente contraddittorie.
Entrambe hanno dichiarato di trovarsi insieme all'attrice/attuale appellante vicino agli scalini della chiesa ma nessuna delle due, tuttavia, ha mai menzionato la presenza dell'altra teste sul luogo del sinistro.
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Inoltre, la teste ha affermato che per effetto dell'urto l'attrice cadeva sugli scalini, Tes_1 mentre la teste ha affermato che dopo l'urto l'attrice balzava all'indietro gridando per il CP_4 dolore e lei, che le era vicina, la prendeva facendola adagiare sullo scalino della chiesa.
A ciò aggiungasi che in merito alla dinamica del sinistro come descritta dai testi escussi esiste inoltre un insanabile contrasto.
Infatti, i testi intimati da parte attrice hanno descritto una dinamica – come visto non indicata in citazione – secondo la quale la IA AN avrebbe urtato l'attuale appellante nell'effettuare la manovra di inserirsi tra due vetture ferme dinanzi alla chiesa.
I due testi intimati da parte convenuta, invece, hanno affermato che la IA AN stava camminando lentamente verso avanti - per la presenza di altre auto incolonnate - quando hanno sentito un tonfo dietro la macchina, ricostruzione questa che dunque esclude un investimento del pedone nell'atto di effettuare una manovra di inserimento tra altre vetture.
A fronte dell'evidenziato contrasto, l'istante non ha prodotto in giudizio alcun ulteriore elemento idoneo ad orientare il convincimento del giudice in senso a lui favorevole, in presenza peraltro di un atto di citazione che – come già evidenziato – presenta carenze in punto di allegazione.
In una situazione del genere, non può che farsi applicazione del principio sancito dalla Corte di
Cassazione secondo il quale “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. nn.
3468/2010; 6760/2003)”.
In definitiva deve, pertanto, ritenersi non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata ed in particolare l'an stesso della pretesa risarcitoria, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla sussistenza del nesso causale e all'eventuale prova del quantum.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1 La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi (in considerazione della non particolare
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complessità delle questioni affrontate, della natura documentale della causa e dell'attività in concreto svolta) previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00
(così individuato in base al valore della domanda) dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal
D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Va inoltre disposta la distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi CP_3 antistatario.
3.2. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., nonché del difensore dell'appellata le spese CP_3 del presente grado del giudizio, liquidate per ciascuna parte in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 23.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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