Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2024, proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Baldoni e Mario Rampini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino, 9;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Perugia D.R. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui la controinteressata è stata individuata vincitrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario-prima fascia – settore concorsuale 01/A3 – SSD MAT/05 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240 del 2010;
- del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Perugia -OMISSIS-del -OMISSIS- di nomina della Commissione giudicatrice;
- dei verbali 1 e 1bis del -OMISSIS-e -OMISSIS- con cui si è insediata la Commissione giudicatrice nella parte in cui dichiarano “che non sussistono le ulteriori cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del cod. proc. civ., anche alla luce di quanto contenuto nel paragrafo 5.2.4 della delibera n.1208 del 22.11.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione)”;
- dell’Allegato n. 1 al Verbale 1 del -OMISSIS-2024 in cui sono stati stabiliti i criteri di selezione;
- dei verbali 2 e 3 del 16 e -OMISSIS-, con cui è stata compiuta la valutazione dei candidati ed è stata individuata la controinteressata come “candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;
- ove occorra, del decreto rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Perugia con cui è stata indetta la procedura selettiva in oggetto, se ed in quanto lesivo delle ragioni della ricorrente, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dalla prof.ssa -OMISSIS- in data 20 novembre 2024:
per l’annullamento, per quanto di ragione, del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Perugia D.R. -OMISSIS-del -OMISSIS- nelle parti in cui, approvando la graduatoria di merito della selezione per la copertura, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240 del 2010, di un posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 01/A3 - SSD MAT/05 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, nonché tutti gli atti della Commissione di Concorso, sono state illegittimamente: da un lato, accentuate le valutazioni concernenti la posizione della prof.ssa -OMISSIS-; dall’altro lato, disconosciuti profili di merito concernenti la posizione della prof.ssa -OMISSIS-;
nonché, per quanto di ragione, di tutti i verbali (con i relativi allegati) della procedura concorsuale con i quali sono stati stabiliti i criteri di selezione (n. 1 e 1 bis) e sono state effettuate le valutazioni comparative dei candidati (n. 2 e 3);
ove occorra, del decreto rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Perugia con cui è stata indetta la procedura selettiva oggetto del gravame se ed in quanto lesivo della posizione soggettiva della ricorrente incidentale;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia e della prof.ssa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, l’Università degli Studi di Perugia indiceva la “ Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario-prima fascia – settore concorsuale 01/A3 - SSD MAT/05 presso il Dipartimento di matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30/12/2010, n. 240 ”.
L’odierna ricorrente, già professoressa di seconda fascia presso l’Università della Tuscia, Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche, partecipava alla selezione, mediante domanda inoltrata in data 10 gennaio 2024. Complessivamente venivano presentate otto domande.
Con -OMISSIS-del -OMISSIS-, era nominata la Commissione giudicatrice composta dai proff.-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La Commissione si insediava ed i membri designati, letti i nominativi dei concorrenti, dichiaravano l’assenza di cause di incompatibilità, tra l’altro, ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. (come emerge dai verbali n. 1 del -OMISSIS-2024 e n.1 bis del -OMISSIS-).
Nella prima seduta erano individuati i criteri di valutazione, graduandoli come segue (allegato n.1 al verbale 1): eccellente, ottimo, buono, accettabile, limitata, insufficiente.
All’esito del procedimento, era individuata quale vincitrice la prof.ssa -OMISSIS- – che aveva ottenuto valutazione di merito complessiva “eccellente” – mentre l’odierna ricorrente si posizionava al secondo posto, con valutazione di merito complessiva “ottima”.
2. Le censure di parte ricorrente sono affidate a due motivi in diritto, riassumibili come segue.
i. Illegittimità della composizione della Commissione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 cod. proc. civ., dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, della delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 e, infine, dell’art. 19 del codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Perugia con riferimento al prof.-OMISSIS-.
Afferma la ricorrente che il prof. -OMISSIS- godrebbe di un rapporto personale risalente e di particolare intensità con la prof.ssa -OMISSIS-, risultata vincitrice. In particolare il prof. -OMISSIS- ha frequentato abitualmente il Dipartimento di matematica e informatica perugino a partire dall’anno 2000; al contempo, la candidata risultata vincitrice ha compiuto tutta la sua carriera nell’ateneo perugino iscrivendosi al corso di laurea in matematica negli anni ‘80 e collaborando sin dai primi anni ‘90 con il Dipartimento di matematica. A conferma dell’esistenza di un rapporto personale particolarmente significativo, sul piano personale e scientifico, tale da integrare l’obbligo di astensione in capo al membro della Commissione, si evidenzia che la prof.ssa -OMISSIS- ha ringraziato il prof. -OMISSIS- per i consigli prestati alla stesura di tre delle quindici pubblicazioni offerte in seno al procedimento concorsuale.
ii. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità della valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice, difetto istruttorio, grave vizio del procedimento, ingiustizia manifesta, violazione e/o falsa applicazione dei criteri predeterminati con allegato n. 1 al verbale 1, prova di resistenza. La ricorrente lamenta la manifesta erroneità e/o incongruenza dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione tanto alla vincitrice che alla ricorrente con riferimento a numerosi dei criteri di valutazione posti dalla medesima Commissione.
In particolare, la ricorrente ha censurato i giudizi ottenuti con riferimento rispettivamente alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca (titoli e curriculum) e della produzione scientifica, dettagliando contestazioni per le quali, per economia espositiva, si rinvia all’esposizione in diritto.
3. Si è costituita per resistere in giudizio l’Università degli Studi di Perugia argomentando nel merito circa l’infondatezza dei motivi di ricorso e la conseguente insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, anche considerata la recessività del pregiudizio paventato dalla parte ricorrente a fronte dell’intervenuta presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS- in qualità di professore ordinario a far data dal -OMISSIS- (D.R. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- di nomina a professore di ruolo di Ia fascia), onde la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati determinerebbe una soluzione di continuità nell’attività di insegnamento, già iniziata.
Nel merito delle censure di cui al primo mezzo, la difesa resistente ha evidenziato la valenza formale che assumono i ringraziamenti in ambito accademico e l’assenza di elementi concreti a supporto dell’asserita esistenza di rapporti strettamente personali e/o accademici.
Quanto alle censure articolare nel secondo mezzo, ribadita la natura discrezionale delle valutazioni compiute dalla Commissione in sede di comparazione tra i candidati, con conseguente eccezione di inammissibilità delle censure attoree, la difesa erariale ha evidenziato che, proprio in ragione delle diffuse censure mosse da parte ricorrente, l’Ateneo ha ritenuto di acquisire una relazione da parte della Commissione giudicatrice (assunta a prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS- e versata in atti) nella quale risultano spiegate, in maniera compiuta ed efficace, le ragioni e la logica sottesa alle valutazioni che hanno condotto ad individuare la prof.ssa -OMISSIS- quale candidata più idonea a ricoprire il posto di professore di prima fascia per cui è causa.
4. Si è altresì costituita la controinteressata prof.ssa -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, con particolare riferimento al secondo mezzo, l’inammissibilità delle artificiose scomposizioni delle valutazioni della Commissione operate dalla ricorrente, che si sostanzierebbero in mere contrapposizioni di giudizio attraverso opinioni del tutto personali ed insuscettibili, come tali, di scalfire l’amplissimo ambito di discrezionalità riservato all’organo tecnico.
5. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2024, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è stata abbinata la merito, fissato al 13 maggio 2025.
6. In data 20 novembre 2024 la controinteressata ha depositato ricorso incidentale chiedendo l’annullamento per quanto di ragione degli atti e provvedimenti in epigrafe meglio indicati, se ed in quanto lesivi della posizione soggettiva della prof.ssa -OMISSIS-.
6.1. Con riferimento alle valutazioni che hanno riguardato l’attività didattica, la ricerca e la produzione scientifica delle due candidate e che sono, poi, sfociate nell’atto conclusivo della procedura comparativa, la ricorrente incidentale ha denunciato l’eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e/o, comunque, grave illogicità delle motivazioni e dei giudizi espressi nelle valutazioni dei candidati, violazione degli auto-limiti, articolando le proprie censure come segue:
i. con riferimento alle valutazioni della Commissione di concorso afferenti all’attività didattica delle candidate, si lamenta l’omessa valutazione dell’attività seminariale di orientamento nelle scuole svolta dalla prof.ssa -OMISSIS-;
ii. si censurano le valutazioni della Commissione di concorso afferenti all’attività di ricerca delle candidate con riferimento ai criteri sub a) « organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi », c) « partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali » e g) « documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri »;
iii. con riferimento alle valutazioni della Commissione di concorso afferenti alla produzione scientifica delle candidate, ad avviso della ricorrente incidentale, la media delle valutazioni non sarebbe corretta, dovendovi essere un maggior divario tra le stesse; inoltre, sarebbe illegittima la valutazione di “ottimo con punte di eccellenza”, non prevista nei criteri.
La ricorrente incidentale ha gravato incidentalmente i medesimi criteri, con riferimento la scelta della Commissione di attenersi ai parametri bibliometrici « numero totale delle citazioni » e « indice di SH », in quanto ritenuta manifestamente irragionevole ed inidonea a contribuire ad una congrua selezione dei candidati realmente basata sulla diffusione della relativa produzione scientifica non fuorviante.
7. Le parti hanno depositato memorie e repliche, reiterando le proprie argomentazioni relativamente
alle questioni di cui al ricorso principale e prendendo posizione in merito al ricorso incidentale.
8. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Non dovendo essere scrutinate questioni in rito, fatte salve le precisazioni di cui ai paragrafi successivi circa i limiti di ammissibilità delle censure avverso le valutazioni discrezionali espresse dalle commissioni esaminatrici in subiecta materia, può procedersi con l’esame del merito delle questioni poste.
10. Il ricorso principale, proposto dalla concorrente seconda classificata, è affidato a due motivi in diritto.
10.1. Con il primo mezzo, la ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di astensione ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ. da parte del Presidente della Commissione di concorso (prof. -OMISSIS- -OMISSIS-), evidenziando che vi sarebbe stata la “frequentazione” del medesimo dipartimento di matematica e informatica dell’Ateneo perugino con cui la controinteressata collabora dai primi anni ‘90. A conferma dell’esistenza di un rapporto personale particolarmente significativo, sul piano personale e scientifico, tale da integrare l’obbligo di astensione in capo al membro della Commissione, la parte ricorrente richiama i ringraziamenti introdotti dalla prof.ssa -OMISSIS- in tre delle quindici pubblicazioni offerte in seno al procedimento concorsuale; in particolare, in un lavoro (n. 4) la concorrente risultata vincitrice ha ringraziato il prof. -OMISSIS- come segue: « un ringraziamento speciale va in particolare al prof. -OMISSIS- -OMISSIS- per i suoi aiuti e consigli preziosi specialmente nella preparazione dell’ultima sezione dell’articolo ».
Al riguardo giova rammentare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che « le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (...) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013). Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796). La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio, tanto più tra un commissario e la consorte del candidato non è certo idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono, infatti, di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. Non costituisce, dunque, ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276). L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono, infatti, ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768) » (C.d.S., sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3316).
Come anche recentemente ribadito da questo Tribunale amministrativo regionale, « la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono motivi di astensione, salvo che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali ... perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio » (T.A.R. Umbria, 25 marzo 2024, n. 203; cfr., ex multis , C.d.S., sez.VI, 15 giugno 2020 n. 3804, Id., 10 luglio 2017, n. 3373; Id,, sez.VI, 13 marzo 2013, n. 1512; Id., sez. III, 31 febbraio 2020, n. 796).
Anche con riferimento all’ipotesi – che peraltro non ricorre nel caso in esame – di pubblicazioni in comune, è stato affermato che le stesse « non possono dar luogo a una comunanza di interessi di vita alla luce della giurisprudenza consolidata, che richiede, come detto, un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413). ... La collaborazione scientifico-accademica, quale collaborazione intellettuale alla quale siano estranei significativi interessi patrimoniali, da sola non può inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, dovendosi anche tenere conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze dei membri, che introducono un controllo intrinseco idoneo a pervenire - pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo - alla scelta dei più meritevoli (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 gennaio 2018, n. 392). ... Infine, non può non valere nel presente caso il costante orientamento in base al quale non comporta l’obbligo di astensione la circostanza che un commissario e un candidato abbiano pubblicato insieme una o più opere o collaborino alle stesse riviste di settore, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrenti nella comunità scientifica, che rispondono alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi; altrimenti in taluni settori disciplinari diverrebbe estremamente difficile, se non impossibile, formare le commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 171) » (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 maggio 2021, n. 1507).
Nel caso che occupa gli elementi allegati a sostegno dalla parte ricorrente – ossia la (genericamente affermata) frequentazione del medesimo dipartimento ed i ringraziamenti inseriti in tre pubblicazioni – non si presentano sufficienti a provare una collaborazione che « si caratterizzi per l’intensità e la protrazione nel tempo » o una « vicinanza personale o familiare, contiguità professionale extra-accademica ». In definitiva, non risulta provata la sussistenza di un rapporto connotato da stabilità, intensità, reciprocità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale, che avrebbe reso necessaria l’astensione del membro della Commissione.
Il motivo deve essere, quindi, respinto.
10.2. Il secondo ed articolato motivo in diritto è strutturato in molteplici censure e finalizzato a ravvisare profili di illogicità manifesta e/o di erroneità fattuale nelle specifiche valutazioni della Commissione di concorso che hanno riguardato la posizione tanto della ricorrente che della vincitrice, anche in violazione o falsa applicazione dei criteri predeterminati dalla stessa Commissione con l’allegato 1 al verbale n. 1.
10.2.1. Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza, « nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile » (C.d.S., sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685; cfr. C.d.S., sez. III, n. 2091 del 2019; T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2025, n. 93). In altre parole, le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile e il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. C.d.S. sez. III, 28 settembre 2023, n. 8566; Id, sez. IV, 18 giungo 2019, n. 4127).
La giurisprudenza è costante nel riconoscere, altresì, all’amministrazione e alla Commissione valutatrice un’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico; « sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame » (C.d.S., sez. VI, 29 aprile 2024, n. 3607; cfr. C.d.S., sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573; Id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775).
Il Collegio ritiene, inoltre, di dover aderire al consolidato orientamento secondo cui « nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato; tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato » (T.A.R. Sicilia, Palermo, 5 marzo 2025, n. 504; cfr. Id. n. 1927 del 2024 e n. 952 del 2024).
10.2.2. Emerge dagli atti di causa che all’esito della procedura l’odierna ricorrente principale ha ottenuto le seguenti valutazioni: attività didattica “buona”, attività di ricerca “ottima”, produzione scientifica “ottima”.
La controinteressata e ricorrente incidentale, classificatasi prima, si è vista riconoscere dalla Commissione le seguenti valutazioni: attività didattica “eccellente”, attività di ricerca “ottima”, produzione scientifica “eccellente”.
10.2.3. Con un primo ordine di cesure, la ricorrente ha contestato i giudizi espressi dalla Commissione con riferimento alla valutazione attività didattica.
Nella determinazione dei criteri compiuta nell’allegato 1 al verbale n. 1 la Commissione ha esplicitato che la propria valutazione del candidato, seguita da una valutazione comparativa, avrebbe avuto riguardo alla « significatività dell’attività didattica (didattica ufficiale/didattica integrativa/ servizio agli studenti) espletata a livello universitario in Italia o all’estero » – riferita allo specifico settore concorsuale ed al profilo scientifico-disciplinare – del curriculum e dei titoli debitamente documentati, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) « numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi »;
b) « quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato ».
Alla prof.ssa -OMISSIS- è stato riconosciuto il giudizio di “eccellente” per entrambi i sotto-criteri ed un giudizio complessivo di “eccellente”; all’odierna ricorrente, con un giudizio di “eccellente” per il criterio sub a) e di “buona” per il criterio sub b), è stata riconosciuta una valutazione “buona”.
La ricorrente, in primo luogo, lamenta che la propria valutazione complessiva, avuto riguardo ai giudizi parziali, avrebbe dovuto essere “ottima” e non “buona”. Inoltre, il giudizio della controinteressata non avrebbe potuto essere “eccellente”, bensì al massimo “ottimo”, non avendo la stessa tenuto alcun corso di dottorato, al contrario di parte ricorrente, corsi da considerarsi come “il livello massimo e naturale per chi aspira al ruolo di professore ordinario”.
Anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, le censure non possono trovare accoglimento.
Nel dare rilievo ai sotto-criteri di valutazione richiamati, la Commissione non ha dichiarato che gli stessi debbano avere il medesimo peso nell’espressione del giudizio finale, prevedendo piuttosto una valutazione complessiva sulla “significatività” dell’attività didattica. La scelta della Commissione – non censurata sul punto dalla ricorrente – di ricollegare i giudizi complessivi alla “significatività” dell’attività didattica – così come dell’attività di ricerca scientifica e della produzione scientifica – rende particolarmente evidente l’ampio margine discrezionale che la stessa Commissione si è riservata nella ponderazione dei differenti aspetti presi in considerazione e non consente di effettuare medie matematiche tra i giudizi espressi per i singoli sotto-criteri.
In tale ottica non risulta manifestamente illogico o contraddittorio un giudizio complessivo che abbia attribuito maggior peso – nella valutazione della posizione della ricorrente – all’aspetto qualitativo espresso dal sotto-criterio b) piuttosto che alla mera numerosità dei corsi tenuti.
Né trova appiglio nei suddetti criteri l’affermazione – risultante piuttosto frutto di una autonoma valutazione di parte ricorrente – per cui avrebbe dovuto essere attribuito maggior peso alla circostanza di aver tenuto corsi di dottorato piuttosto che ordinari corsi universitari.
10.2.4. Le censure si qui poste non sono, pertanto, in grado di evidenziare uno sviamento logico, errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, non potendo, quindi, scalfire i giudizi complessivi attribuiti dalla Commissione con riferimento valutazione attività didattica.
Ne consegue, altresì, il venir meno dell’interesse di parte ricorrente all’esame delle restanti censure, non essendo il divario tra le valutazioni delle due candidate riportate al § 10.2.2. superabile neanche nel caso di rimodulazione dei giudizi attribuiti alle successive voci.
10.2.5. Ciò posto, osserva il Collegio che anche le articolate censure svolte con riferimento alle valutazioni dei titoli e del curriculum con riferimento all’attività di ricerca scientifica non sono complessivamente in grado di sovvertire il giudizio complessivo che vede l’attività di entrambe le candidate valutata come “ottima”.
Come per il profilo precedente, nella determinazione dei criteri la Commissione ha esplicitato che la propria valutazione del candidato, seguita da una valutazione comparativa, avrebbe avuto riguardo alla « significatività dell’attività ricerca scientifica », avendo riguardo ai seguenti aspetti:
« a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ».
La Commissione ha, inoltre, deciso « di riconoscere rilevanza anche ai seguenti ulteriori aspetti:
- attribuzione di finanziamenti competitivi in qualità di responsabile o responsabile locale;
- dottorato di ricerca o equipollenti;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei è prevista;
- direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- attività di tipo amministrativo (cariche elettive all’interno dell’Ateneo) ».
La Commissione ha, pertanto, articolato ben undici diversi aspetti cui dare rilievo ai fini della valutazione complessiva sulla « significatività dell’attività ricerca scientifica »; anche in questo caso non appare possibile effettuare medie matematiche tra i giudizi espressi per i singoli sotto-criteri, tanto più che non tutti i profili risultano essere stati valorizzati per entrambe le candidate.
La parte ricorrente avanza contestazioni riferite a cinque dei citati aspetti; in particolare:
a - relativamente al sotto criterio «c ) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali », la ricorrente contesta la parità di valutazione, evidenziando di poter vantare un numero di comunicazioni maggiore in un periodo temporale inferiore a quello della vincitrice: 54 comunicazioni dal 1998, mentre alla controinteressata ne sono state attribuite 26 comunicazioni dal 1994 oltre ulteriori 2 che non essendo all’interno di convegni non sarebbero valutabili;
b - relativamente all’aspetto della « attribuzione di finanziamenti competitivi in qualità di responsabile o responsabile locale », si contesta la parità nel giudizio, attesa la discrepanza tra l’unico finanziamento della vincitrice (un progetto Gnampa - Gruppo nazionale per l’analisi matematica, la probabilità e le loro applicazioni) e i titoli della ricorrente (due progetti Gnampa, un progetto ACRI, e cinque posizioni per referente visiting professor , oltre ad aver conseguito il premio FFABR 2017 dell’ANVUR);
c - relativamente all’aspetto della « documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri », la ricorrente contesta la parità di valutazione, evidenziando di aver documentato 15 visite (di cui 8 all’estero), mentre alla controinteressata ne sono state attribuite 4;
d - relativamente all’aspetto della « partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio », in ragione della presenza nei comitati editoriali di sette riviste e sette co-direzioni in volumi speciali, contro la partecipazione della vincitrice a sole due riviste (nessuna delle quali considerata valida da ANVUR per la valutazione della ricerca), la ricorrente reclama un maggior delta, con l’attribuzione a sé di eccellente in luogo di ottimo;
e - relativamente all’aspetto della « attività di tipo amministrativo (cariche elettive all’interno dell’Ateneo) », la ricorrente contesta che le sia stato attribuito solo “accettabile” per la partecipazione al Consiglio di facoltà dell’Ateneo barese negli a.a. 2010/2011 e 2011/2012 (quale rappresentante dei ricercatori, carica elettiva sino all’attuazione della legge Gelmini n. 240 del 2010), mentre la vincitrice ha ottenuto la valutazione “eccellente” pur presentando un’unica carica elettiva;
Deve osservarsi al riguardo come diversi profili di censura si concentrino sul dato numerico, come nelle ipotesi sub a e c. Tuttavia, come ribadito dalla stessa Commissione nella relazione integrativa versata in atti, la valutazione dell’attività congressuale, così come quella dell’attività di formazione o di ricerca presso istituti italiani o stranieri, non può considerarsi essere ridotta al mero dato quantitativo, avendo la valutazione avuto riguardo anche ai profili qualitativi, quali la rilevanza assunta dagli eventi ed il prestigio delle sedi.
Né può diversamente opinarsi con riferimento alle censure sub d, avendo la Commissione evidenziato come la propria valutazione abbia tenuto conto in particolare del prestigio delle riviste delle quali i candidati sono membri del comitato editoriale.
Condivisibili appaiono i rilievi di parte ricorrente riferiti al profilo b in quanto, in disparte ogni considerazione relativa alla natura del premio FFABR, la stessa relazione integrativa della Commissione evidenzia come sia stato dato rilievo a « finanziamenti ricevuti da enti nazionali o internazionali, come Gnampa, Prin e ERC per tutti i candidati », ma nulla rileva sulle ragioni dell’equiparazione tra l’unico progetto Gnampa, riconosciuto alla vincitrice e i due analoghi progetti Gnampa, della ricorrente cui si affiancano le ulteriori posizioni da PI.
Con riferimento al profilo sub e, nella propria relazione integrativa, la Commissione ha evidenziato come, in aderenza al criterio in esame, siano state prese in considerazione anche le cariche non elettive (avendo la specificazione tra parentesi carattere di elencazione non esaustiva); quanto alla mancata valutazione della carica elettiva di rappresentante dei ricercatori, emerge dagli atti che l’analogo titolo di membro del Consiglio di Facoltà non è stato considerato in favore della vincitrice, con neutralità della censura rispetto al giudizio finale. Va rilevato, inoltre, che la differenza tra le due valutazioni risulta comunque ampiamente giustificata dalla circostanza che la prof.ssa -OMISSIS- sia stata per due trienni membro del Senato accademico in veste di rappresentante dei professori associati per l’area scientifica.
In definitiva, nel complesso quadro di riferimento offerto dai criteri valutativi posti dalla Commissione, come sopra richiamati, e dalla già evidenziata impossibilità si effettuare medie matematiche tra i giudizi espressi per i profili, discende che non possono assumere carattere preponderante al fine della dimostrazione della manifesta illogicità della valutazione compiuta dalla Commissione le singole discrasie evidenziate dalla ricorrente, sebbene taluni dei rilievi attorei si presentino meritevoli di condivisione.
10.2.6. Quanto sopra rende superfluo l’esame degli ulteriori profili di contestazione inerenti la valutazione della produzione scientifica.
11. Dal rigetto delle censure proposte con il ricorso principale, discende l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-.
12. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
a) rigetta il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti e delle altre persone fisiche citate in motivazione.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.