Articolo 1611 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1611. (Forme di avanzamento) 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
a) ad anzianita' congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;
b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.
2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacita' e l'idoneita' degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti.
2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, (( lettera a) )) .
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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